Published On: Agosto 26, 2015Categories: Diritto Bancario e Finanziario, News

Anatocismo: in consultazione la proposta di delibera CICR

L’art. 120, comma 2, del TUB, il quale disciplina la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, così come riformato dal legislatore con la legge di stabilità 27 dicembre 2013, n. 147, è apparso sin dalla prima lettura una norma involuta che non brilla certo per chiarezza.

Sebbene paia non revocabile in dubbio che attraverso l’attuale e vigente formulazione dell’art. 120, comma 2, del TUB, il legislatore abbia inteso eliminare nei rapporti tra banche e clienti ogni forma di produzione di interessi sugli interessi, sia attivi sia passivi, a fronte di tale importante certezza si sono poste numerose ed altrettanto rilevanti incertezze scaturenti da una formulazione davvero infelice che, riferendosi alle «operazioni di capitalizzazione», sembra comunque in qualche modo consentirla.

L’anatocismo – consentito, a certe condizioni, dall’articolo 1283 del Codice civile – è la pratica seguita dalle banche di calcolare gli interessi sugli interessi e non soltanto sul capitale.
Le Sezioni unite della Cassazione (sentenza 21095/2004) hanno definitivamente dichiarato illegittima questa prassi per il passato, mentre a decorrere dal 2000 era stata legittimata (con Dlgs 342/1999 e delibera Cicr 9/2/2000) purché “gli interessi attivi e passivi siano calcolati con pari periodicità”.

Già nel 2014, il legislatore, attraverso l’art. 31 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, aveva ritenuto di dover “ritornare” sulla stessa norma e di proporre una ulteriore e diversa versione dell’articolo in commento in base alla quale si prevede che il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) stabilisca “modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo”.

Tuttavia, in sede di esame al Senato, l’art. 31 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 veniva soppresso e non riproposto in sede di conversione.

Nell’estate 2014 era stato approvato un ordine del giorno (n. 9/2568-AR/13) in cui il Governo rilevava che “il comma 2 dell’articolo 120 del TUB così come novellato (nel 2013) risulta però di difficile interpretazione e inoltre non prevede una propria disposizione di entrata in vigore, né una specifica disciplina transitoria. Le criticità sulla concreta applicabilità della capitalizzazione degli interessi, dovute al tenore letterale del citato comma, hanno infatti impedito al CICR di emanare la delibera prevista dalla stessa norma”.

Muovendo da tale considerazione, nello stesso ordine del giorno (n. 9/2568-AR/13), approvato nell’estate 2014, il Governo espressamente si “impegnava” ad adottare iniziative legislative in materia di calcolo degli interessi sugli interessi, in modo tale da allineare l’Italia alle prassi internazionali, correggere le incertezze operative e i vuoti di disciplina dovuti alla vigente normativa nonchè ad aumentare la trasparenza dei tassi per i clienti, prevedendo che la produzione degli interessi sugli interessi nelle operazioni in conto corrente o in conto di pagamento (nei limitati casi ammessi dal CICR) non potesse avvenire con periodicità inferiore all’anno.

Nel 2015 si colloca il disegno di legge del 6 marzo 2015, n. 1849 presentato al Senato, con il quale, preso “atto del disallineamento tra la normativa primaria e quella secondaria, circostanza che non consente di determinare in maniera diretta e incontrovertibile se, a tutt’oggi, l’anatocismo debba ritenersi ancora ammesso”, sono state proposte alcune modifiche all’art. 120, comma 2, del TUB e l’introduzione di un espresso regime transitorio secondo cui “fino alla data di entrata in vigore della delibera del CICR prevista dal comma 2 dell’articolo 120 del testo unico bancario, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, continua ad applicarsi la delibera CICR del 9 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000” (cfr. disegno di legge n. 1849 presentato al Senato in data 6 marzo 2015).

Da ultimo, nel mese di luglio 2015, la Banca d’Italia, a seguito di pubblica consultazione, ha pubblicato le nuove disposizioni di vigilanza in tema di “trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, norme che “aggiornano” le disposizioni in tema di trasparenza adottate nel 2009 (Vedi art. pubblicato in data 27 luglio).

In data 25 agosto 2015, sotto l’evidente impulso del moltiplicarsi di sentenze per lo più sfavorevoli al sistema bancario, “reo” di aver continuato a praticare l’anatocismo nonostante il prescritto divieto di addebitare “interessi sugli interessi“, la Banca d’Italia ha posto in consultazione la proposta di delibera CICR di attuazione all’articolo 120, comma 2, del Testo Unico Bancario.

Infatti, pur in assenza della richiesta delibera del CICR, l’anatocismo bancario è vietato dal 1° gennaio 2014.

Così hanno deciso due ordinanze della Sesta sezione del Tribunale di Milano del 25 marzo e del 3 aprile scorso con le quali è stato inibito a tre banche (Banca popolare di Milano, Deutsche Bank e Ing Bank) il calcolo degli interessi del conto corrente anche sugli interessi del trimestre precedente e non soltanto sul capitale.

Nella relazione illustrativa pubblicata assieme allo schema di delibera, Banca d’Italia sottolinea che le soluzioni tecniche adottate, specie con riferimento alla contabilizzazione separata degli interessi, risultano in linea con le prime pronunce della giurisprudenza in materia e che le opzioni interpretative seguite sono state condivise con il ministero dell’economia e delle finanze.

In particolare, nella proposta si afferma che nei contratti di apertura di credito in conto corrente e nei contratti di finanziamenti a valere su carte di credito:

• gli interessi attivi e passivi devono essere conteggiati con la stessa periodicità (comunque non inferiore a un anno);
• il conteggio degli interessi si effettua il 31 dicembre di ciascun anno (o, se anteriore, il giorno in cui termina il rapporto da cui gli interessi si originano);
• gli interessi maturati devono essere contabilizzati separatamente rispetto al capitale, in modo che non ne sia influenzato il calcolo degli interessi dovuti sul capitale;
• gli interessi, sia attivi che passivi, divengono esigibili con il decorso di 60 giorni dal ricevimento da parte del cliente dell’estratto conto o delle comunicazioni di cui rispettivamente all’articolo 119 del Tub e all’articolo 126-quater, comma 1, lettera b) del Tub (fermo restando che il contratto può prevedere termini diversi, ma a favore del cliente);
• decorso il termine di 60 giorni (o quello superiore eventualmente concordato), il cliente può autorizzare l’addebito degli interessi (sul conto o sulla carta di credito).

Tuttavia nella bozza di regolamento messa in consultazione dalla Banca d’Italia non si cancella la prassi di effettuare l’anatocismo e cioè di conteggiare “interessi sugli interessi”, ma la si pospone solamente di 60 giorni.

Invero, decorso il termine di 60 giorni (o quello superiore eventualmente concordato), il cliente può autorizzare l’addebito degli interessi (sul conto o sulla carta di credito) ed in tal modo, la somma addebitata va a far parte del capitale, sul quale si calcolano gli interessi.
Insomma, gli interessi sono sterilizzati per un anno e 60 giorni, dopo di che sono capitalizzati e si ha nuovamente anatocismo.
Come dire “l’anatocismo esce dalla porta ma entra dalla finestra”…

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