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Archive for category: Diritto Civile

Riforma del processo civile: dal Senato la fiducia al maxi emendamento

Con l’approvazione del maxi emendamento, interamente sostitutivo dell’originario ddl recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alterna­tiva delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” l’Assemblea del Senato pone la fiducia alla riforma del processo civile con cui il Governo è delegato ad adottare, en­tro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legi­slativi recanti il riassetto formale e sostan­ziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi pro­cessuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizza­zione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi previsti.

In attesa che si esprima anche l’altro lato del Parlamento, si pubblica, qui di seguito, il testo approvato.

Green-Pass bis: le novità in materia di lavoro privato

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21.09.2021, il D.L. n. 127 del 21.09.2021 (c.d. Decreto Green Pass bis) ha previsto l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 al personale delle amministrazioni pubbliche e a quello del settore privato – ivi inclusi i lavoratori autonomi e i collaboratori familiari – e, più in generale, a tutti i soggetti che prestano, a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato nei luoghi di lavoro.

Qui di seguito le principali novità in materia di lavoro privato.

Durata.
Dal 15.10.2021 al 31.12.2021 (termine di cessazione del periodo di emergenza).

Oggetto e ambito di applicazione.
Al fine di consentire l’accesso al luogo di lavoro, è sancito l’obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, il c.d. Green Pass in capo a:
(a) personale delle pubbliche amministrazioni e degli uffici giudiziari;
(b) personale del settore privato, ivi espressamente inclusi i lavoratori autonomi e i collaboratori familiari nonché tutti quei soggetti che prestano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato nei luoghi di lavoro.
Restano invece esonerati dall’obbligo de quo, i soggetti esenti – sulla base di idonea certificazione medica rilasciata da medici di medicina generale, pediatri e medici vaccinatori che operano presso le strutture di vaccinazione – dalla campagna vaccinale.
Tale certificato dovrà essere fornito dal lavoratore al medico competente che, a sua volta, provvederà ad informare il datore di lavoro che, pertanto, dovrà escludere i soggetti esenti dai controlli sul Green Pass.
Il datore di lavoro non è, comunque, autorizzato al trattamento diretto di tale dato sanitario.

Modalità di controllo.
La verifica del Green Pass deve essere svolta secondo le seguenti modalità:
(a) scansione del QR code con l’app “VerificaC19”, che consente di verificarne autenticità, validità ed integrità della certificazione nonché di conoscere le generalità dell’intestatario;
(b) i soggetti delegati al controllo – dipendenti della società e/o soggetti esterni – dovranno essere incaricati con atto formale contenente le istruzioni per la verifica, il trattamento dei dati personali connessi al controllo del Green Pass e la gestione dei soggetti che ne siano sprovvisti;
(c) i controlli – che possono essere effettuati anche a campione – dovranno avvenire, preferibilmente, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Sanzioni per i lavoratori del settore privato.
I lavoratori non in possesso del Green Pass al momento dell’accesso ai locali aziendali sono considerati, fino alla presentazione del Green Pass (ma, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021), assenti ingiustificati senza diritto alla retribuzione, compenso e/o emolumento per i giorni di assenza ingiustificata ma senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Nelle imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata esibizione del Green Pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore – e, consequenzialmente, sostituirlo – per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabile per una sola volta e sino al termine ultimo del 31.12.2021.
Nel caso in cui i lavoratori privi di Green Pass accedano comunque ai luoghi di lavoro, questi saranno comunque soggetti alle conseguenze disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti di settore e, comunque, all’applicazione una sanzione pecuniaria ricompresa tra €. 600,00 ed €. 1.500,00.

Sanzioni per i datori di lavoro del settore privato.
È prevista una sanzione pecuniaria ricompresa tra €. 400,00 ad €. 1.000,00 (raddoppiata in caso di recidiva) a carico dei datori di lavoro del settore privato che:
(a) omettano di verificare il possesso del Green Pass in capo ai lavoratori;
(b) omettano di definire, entro il 15.10.2021, le modalità operative per la verifica del possesso del Green Pass in capo i lavoratori;
(c) consentano l’accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori privi di Green Pass.
Le sanzioni verranno irrogate dal Prefetto con l’ausilio delle Forze di polizia, del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale e dell’Ispettorato del lavoro.

Mensa aziendale.
L’accesso alle mense aziendali ed ai locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, è consentito ai soli lavoratori in possesso di Green Pass ed il relativo controllo dovrà essere effettuato dalla società che eroga il servizio di ristorazione.

Smart working.
Alcuna indicazione viene data per l’ipotesi in cui il lavoratore privo di Green Pass chieda di poter lavorare in smart working con l’inevitabile conseguenza che la gestione di questi casi è rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro che dovrà verificare se le mansioni del lavoratore siano compatibili con la modalità agile di svolgimento della prestazione lavorativa.

Riforma del processo civile. Depositati gli emendamenti al disegno di legge delega.

Depositati in Commissione Giustizia gli emendamenti governativi al disegno di legge delega sulla riforma del processo civile.

Qui di seguito, si riassumono i principali ambiti interessati dalle proposte emendative:

Strumenti di risoluzione alternativa:
Si procede verso un rafforzamento delle procedure di gestione negoziale delle liti e, dunque, del riconoscimento del ruolo degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. In particolare le proposte emendative perseguono l’obiettivo di riordinare e semplificare il regime degli incentivi fiscali da destinare alle parti che decidano di scegliere la procedura di mediazione, di potenziare il meccanismo dell’esenzione dall’imposta di registro estendendone l’ambito applicativo, nonché di estendere l’esenzione al contributo unificato in caso di estinzione del giudizio.

Si prevede poi di estendere il ricorso alla mediazione obbligatoria in via preventiva in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, subfornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali.

Un ulteriore emendamento prevede di estendere lo strumento della negoziazione assistita anche alle controversie individuali vertenti in materia di lavoro disciplinate dall’articolo 409 c.p.c., – senza che ciò costituisca condizione di procedibilità.

Infine, per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, si prevede che gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori.

Processo di cognizione di primo grado:
La proposta emendativa interviene sulla rimodulazione della fase introduttiva del giudizio al fine di valorizzare gli adempimenti della prima udienza per definire immediatamente l’ambito e la portata dei mezzi di prova e del thema decidendum.
In particolare, rivedendone il contenuto e l’oggetto, si prevede che sin dagli atti introduttivi siano indicati – a pena di decadenza – i mezzi di prova ed i documenti offerti in comunicazione.

Viene, altresì, rimodulata la fase decisoria con una netta accelerazione dei tempi. Nello specifico, le proposte emendative concernono l’abrogazione del modulo tradizionale delineato dall’art. 190 c.p.c. (comparse conclusionali e memorie) e l’adozione di un modello uniforme di decisione.

Sempre nell’ottica di deflazione si prevede che il giudice potrà formulare una proposta conciliativa fino al momento in cui la causa viene rimessa in decisione e, dunque, non più col limite della fase istruttoria.

Stessa finalità hanno, infine, il c.d. “procedimento semplificato di cognizione” applicabile quando i fatti siano soltanto parzialmente controversi e l’istruzione sia documentale o non richieda un’attività complessa, la possibilità di pronunciare un provvedimento di natura cautelare, sommario e provvisorio qualora le ragioni del convenuto siano manifestamente infondate e, infine, la possibilità che già all’esito della prima udienza possa essere pronunciata ordinanza provvisoria di rigetto della domanda attorea quando la stessa appaia infondata o priva dei requisiti essenziali.

Esecuzione:
Si interviene sui principi e i criteri direttivi della revisione del procedimento esecutivo di espropriazione presso terzi e di espropriazione immobiliare.

In particolare, si prevede che, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale debbano essere formati in copia attestata conforme all’originale, abrogando quindi le disposizioni del codice di procedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva.

Sempre in linea con l’intento di snellire e velocizzare l’attività di esecuzione si prevede che, in caso di presentazione dell’istanza di accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, soprattutto, dell’anagrafe tributaria, resti preservata l’efficacia dell’atto di precetto così da evitare rallentamenti considerevoli (i.e. la rinnovazione del precetto, notifiche ecc.)

Lavoro:
La modifica è volta ad integrare i principi di delega con l’obiettivo di semplificare il vigente sistema processuale civile in tema di impugnazione dei provvedimenti di licenziamento, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, uniformando il sistema e stabilendo che a tutte le impugnazioni successive all’entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della presente delega si applicherà la medesima disciplina, realizzando il superamento di difficoltà interpretative relativo all’applicazione del regime introdotto dalla legge Fornero, e stabilendo altresì il carattere prioritario della trattazione delle cause di licenziamento e dettando l’opportuna disciplina transitoria.

Giudici di pace:
Si interviene in tema di processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace, con l’obiettivo di valorizzare lo strumento del tentativo di conciliazione che rimane obbligatorio, e individuando il principio di estensione della competenza per materia dei procedimenti trattati dal giudice di pace in ambito civile. La previsione, che si ricollega alla più ampia riforma della magistratura onoraria anch’essa in discussione in sede parlamentare.

Impugnazioni:
Si modifica la fase introduttiva per quanto concerne la riformulazione più puntuale e rigorosa del ricorso che deve contenere motivi specifici, chiari e sintetici e incidendo sui termini sia dell’impugnazione principale che di quella incidentale. Nonché sui motivi di improcedibilità e di manifesta infondatezza e sulle norme inerenti all’esecuzione provvisoria delle sentenze impugnate.
In particolare, si prevede il ripristino della figura del consigliere istruttore, deputato all’espletamento dell’intera fase prodromica alla decisione, ed al quale sono attribuiti i poteri di dichiarare la contumacia, di procedere alla riunione degli appelli, di procedere al tentativo di conciliazione, di ammettere i mezzi di prova, di procedere all’assunzione dei mezzi istruttori e di fissare udienza di discussione.

Corte di cassazione:
La proposta emendativa prevede di razionalizzare i procedimenti innanzi alla Suprema Corte, riducendone i tempi di durata e modellando i riti sia camerali che in pubblica udienza con misure di semplificazione, snellimento ed accelerazione. Razionalizzata poi la disciplina della udienza pubblica ammessa nei soli casi di rilevanti questione di diritto.

Decreto Sostegni bis. Nuove misure per professionisti ed imprese

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 25 maggio 2021, n. 123 il decreto-legge n. 73/21 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

Il provvedimento, cosiddetto “Sostegni bis“, in vigore dal 26 maggio, si compone di nove titoli: “sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi; misure per l’accesso al credito e la liquidità delle imprese; misure per la tutela della salute; disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali; enti territoriali; giovani, scuola e ricerca; cultura; agricoltura e trasporti; disposizioni finali e finanziarie” e stanzia complessivamente circa 40 miliardi di euro.

Sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi

Nello specifico, il provvedimento prevede contributi pari a 15 miliardi di euro a fondo perduto per:

– i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione;

– gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale.

La misura, in particolare, si articola su 3 componenti:

  • la replica dell’intervento previsto dal decreto Sostegni, con un contributo a fondo perduto per le partite IVA con determinate classi di ricavi, che abbiamo subito un calo del fatturato di almeno il 30% tra il 2019 e il 2020. Il contributo in parola, previsto dal comma 1, spetta nella misura del 100% del contributo riconosciuto ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 41/2021;
  • una seconda componente, dettagliatamente prevista dal comma 5, basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021. I soggetti che hanno fruito del contributo a fondo perduto con il decreto Sostegni possono, in alternativa al contributo di cui al comma 1 (cioè alla ripetizione del contributo ottenuto in base al D.L. n. 41/2021), richiedere un (diverso) contributo a fondo perduto “a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020”. Tale contributo, pur essendo alternativo a quello del comma 1, è in qualche modo ad esso complementare, perché a) i soggetti che abbiano beneficiato del contributo previsto dal decreto Sostegni potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo in parola, se superiore al primo. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle Entrate verrà scomputato da quello da riconoscere ai sensi del comma 5; b) se dall’istanza per il riconoscimento del contributo di cui al comma 5 emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi del comma 1, l’Agenzia non darà seguito all’istanza stessa;
  • una terza componente, che avrà una finalità perequativa e si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d’esercizio e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021. Tale terza componente, tuttavia, è per ora in stand by essendo subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (comma 27).

È ulteriormente previsto:

  • un credito d’imposta per canoni di locazione ed affitto di immobili ad uso non abitativo per i mesi da gennaio a maggio 2021. La medesima misura è prorogata fino a luglio 2021 per le imprese del settore alberghiero e turistico, le agenzie di viaggio ed i tour operator;
  • l’esenzione della Tari per gli esercizi commerciali e le attività economiche colpite dalla pandemia;
  • la proroga fino a luglio 2021 del contributo per il pagamento delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici;
  • il differimento per ulteriori 2 mesi, fino al 30 giugno 2021, della sospensione delle attività dell’Agente della Riscossione;

Accesso al credito e liquidità delle imprese

È previsto uno stanziamento di circa 9 miliardi, al fine di garantire l’accesso al credito, sostenere la liquidità e incentivare la capitalizzazione delle imprese, attraverso l’estensione di misure in vigore e l’attuazione di nuovi interventi.

Nello specifico:

  • è stata prevista la proroga al 31 dicembre 2021 delle moratorie sui prestiti, applicata alla sola quota capitale delle esposizioni, ed il prolungamento degli strumenti di garanzia emergenziali previsti dal Fondo di Garanzia per le Pmi e da Garanzia Italia di Sace;
  • nell’ambito del Fondo Pmi, è stato introdotto uno strumento di garanzia pubblica di portafoglio a supporto dei crediti a medio lungo termine per finanziare progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento di imprese fino a 500 dipendenti;
  • è stato introdotto un contributo di 2 miliardi di euro, per la disciplina dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, con la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d’imposta compensabile per il 2021;
  • è stata estesa ai soggetti con ricavi superiori ai 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare in compensazione, nel solo 2021, il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nello stesso anno nei cosiddetti beni ‘ex super ammortamento’;
  • è stata introdotta di un’agevolazione fiscale temporanea per favorire gli apporti di capitale da parte delle persone fisiche in start-up e Pmi innovative;
  • è stato innalzato a 2 milioni di euro il limite annuo dei crediti d’imposta compensabili o rimborsabili, per favorire lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi.

Tutela della salute

È previsto un contributo di 2,8 miliardi di euro al fine di rafforzare il sistema sanitario e ridurre le liste di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie.

Lavoro e politiche sociali

Il decreto prevede nello specifico:

  • il riconoscimento di quattro ulteriori mensilità per il reddito di emergenza (REM);
  • una nuova indennità una tantum per i lavoratori stagionali, del turismo e dello sport che avevano già beneficiato della stessa misura prevista con il decreto “sostegni”;
  • il blocco alla progressiva riduzione dell’indennità prevista con la Naspi;
  • l’estensione al 2021 del contratto di espansione per le imprese con almeno 100 dipendenti e nuove risorse per i contratti di solidarietà;
  • l’introduzione del contratto di rioccupazione, volto a incentivare l’inserimento dei lavoratori disoccupati nel mercato del lavoro;
  • l’istituzione di un fondo da 500 milioni di euro per l’adozione di misure urgenti a sostegno delle famiglie vulnerabili;
  • la preclusione dell’avvio delle procedure di licenziamento per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e la sospensione, nel medesimo periodo, delle procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

In altri termini, il divieto di licenziamento è stato prorogato di pari passo con gli ammortizzatori sociali Covid (CIGO, CIGD, FIS e CISOA) istituiti dal 23 febbraio 2020 e via via prorogati dalla normativa emergenziale.

Il divieto di licenziamento proibisce di:

– avviare procedure di licenziamento collettivo;

– recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo “ai sensi dell’art. 3 L. 604/1966”.

Il Decreto Sostegni-bis prevede in buona sostanza che, a partire dal 1° luglio 2021, le aziende che non avranno più necessità di ricorrere alla CIG Covid-19 non saranno più soggette al divieto di licenziamento.

Resta, invece, la possibilità per le imprese di utilizzare la Cassa integrazione ordinaria, anche dal primo di luglio, senza dover pagare le addizionali fino al 31 dicembre 2021, impegnandosi a non licenziare.

Fattispecie in deroga

Il divieto non si applica al ricorrere di una delle seguenti fattispecie:

  • cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
  • cessazione conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;
  • stipula di un accordo collettivo aziendale, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che prevede l’incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro;
  • fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione;

Deroga per gli appalti

Per espressa previsione legislativa, costituisce eccezione l’ipotesi dei lavoratori già impiegati nell’appalto, che siano riassunti a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Resta dunque legittima l’ipotesi per cui il personale interessato dal recesso, già impiegato in un appalto, venga riassunto a seguito del subentro di un nuovo appaltatore in forza di disposizioni di legge, contratto collettivo nazionale di lavoro o clausole del contratto di appalto. La ratio della norma è dunque sempre quella di preservare il posto di lavoro.

Fattispecie di licenziamento sempre consentite

Dalle norme emergenziali che si sono susseguite negli ultimi 15 mesi, restano comunque escluse le seguenti fattispecie di recesso unilaterale dal rapporto di lavoro che sono in qualunque momento consentite al datore di lavoro:

  • licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
  • licenziamenti per superamento del periodo di comporto;
  • licenziamento entro il termine del periodo di prova;
  • licenziamento per raggiunti limiti di età ai fini della fruizione della pensione di vecchiaia;
  • licenziamento ad nutum del dirigente;
  • licenziamento dei lavoratori domestici;
  • interruzione dell’apprendistato al termine del periodo formativo;
  • interruzione del rapporto con l’ex socio di una cooperativa di produzione e lavoro, in caso di precedente risoluzione del rapporto associativo (in base alle disposizioni statutarie o regolamentari in vigore).

Giovani, scuola e ricerca

Sono previste:

  • agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa per i giovani, con un ISEE fino a 40.000 euro;
  • il potenziamento del Fondo Gasparrini (Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto per la prima casa) e del Fondo di Garanzia prima casa, portando la percentuale di copertura della garanzia dal 50 all’80%;
  • altre risorse per l’acquisto di beni e servizi finalizzati a contenere il rischio epidemiologico in vista dell’anno scolastico 2021-22, per l’adeguamento degli spazi e delle aule e per potenziare i centri estivi diurni.

Misure di carattere settoriale

Ulteriori e specifiche risorse sono state, inoltre, stanziate per sostenere

  • i trasporti, la cultura, lo spettacolo, l’agricoltura, gli aeroporti, lo spettacolo e i cinema, le istituzioni culturali e i musei.
Responsabilità medica. Al via la nuova legge

Responsabilità medica. Al via la nuova legge

È oggi il primo giorno di concreta operatività della riforma della responsabilità sanitaria. La legge 24 del 2017 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” è, infatti, entrata in vigore sabato 1° aprile.

Non tutte le novità però debuttano da subito.

Alcune di esse, quali l’applicazione della disciplina dell’azione diretta,  l’istituzione dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità, i requisiti minimi delle polizze assicurative, decorreranno soltanto dall’emanazione dei decreti attuativi attesi nei prossimi mesi.

Le norme già operative

Il Dovere di trasparenza

Tra le norme già operative vi è l’articolo 4 della legge, che obbliga le aziende sanitarie, nel rispetto del dovere di trasparenza, a fornire ai diretti interessati, entro sette giorni dalla richiesta, la documentazione sanitaria disponibile e relativa alla vicenda clinica che ha coinvolto il paziente. Le eventuali integrazioni non potranno essere fornite oltre 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

Le novità di maggiore impatto già in vigore riguardano la disciplina della responsabilità penale e civile.

La responsabilità penale

L’articolo 6 prevede un’ipotesi di non punibilità del medico per imperizia, se ha rispettato le raccomandazioni contenute nelle linee guida che dovranno essere emanate entro il prossimo 30 giugno; nel frattempo, l’esimente si applica ai medici che si siano uniformati alle buone pratiche clinico-assistenziali.

La responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria

L’articolo 7 introduce quello che è stato definito il “doppio binario” della responsabilità civile distinguendo sul piano pratico tra la natura contrattuale del vincolo che si instaura tra azienda sanitaria e paziente e, dall’altro, la natura extracontrattuale della responsabilità imputabile all’operatore dipendente o comunque inquadrato nella struttura. È fatta salva solo l’ipotesi che il medico abbia assunto espressamente un impegno contrattuale con il proprio cliente, verso il quale, nel caso, resta obbligato a rendere una prestazione sanitaria qualificata e ben specificata.

Precisamente la norma introduce un c.d. “doppio binario” di responsabilità:

  • da un lato, quella contrattuale ex art. 1218 c.c. delle strutture sanitarie e sociosanitarie (pubbliche e private);
  • dall’altro, quella extra-contrattuale ex art. 2043 c.c. per l’esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività nell’ambito di una struttura (pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale).

Tale qualificazione determina diverse conseguenze e in particolare:

  1. sull’onere probatorio in caso di inadempimento, poiché nel primo caso al paziente/danneggiato basterà provare il titolo ed allegare l’inadempimento (restando invece al debitore/medico inadempiente dimostrare che l’inadempimento, o il ritardo, è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile); mentre nel secondo caso l’onere del paziente/danneggiato abbraccerà tutti gli elementi caratterizzanti la pretesa azionata (condotta/evento, nesso di causa, danno e colpa);
  2. sul termine di prescrizione applicabile, che è quello decennale per la responsabilità contrattuale, mentre è quinquennale in caso di responsabilità extra-contrattuale.

La riforma distingue, quindi, le posizioni delle strutture sanitarie e sociosanitarie, da un lato, e dell’esercente la professione sanitaria, dall’altro, spostando il rischio sul soggetto maggiormente capiente. Ciò, va evidentemente a vantaggio sia dell’esercente la professione sanitaria, il quale risponderà solo dei danni effettivamente provati dal danneggiato, sia del paziente stesso che viene spinto ad agire nei confronti del soggetto maggiormente in grado di far fronte al risarcimento.

Quanto alla determinazione del risarcimento del danno, il giudice dovrà tenere conto della condotta del medico in relazione al rispetto delle buone pratiche cliniche assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida.

Troveranno inoltre applicazione le tabelle del danno biologico previste dagli artt. 138 e 139 Codice delle Assicurazioni Private.

Tentativo obbligatorio di conciliazione

Sono di immediata applicazione anche le norme che nell’ottica della riduzione del contenzioso introducono le nuove regole procedurali del giudizio risarcitorio intentato dal paziente. L’articolo 8, infatti, rende obbligatorio, prima di avviare una causa, il tentativo di conciliazione giudiziale con lo strumento dell’accertamento tecnico preventivo (Atp) nel quale un consulente medico nominato dal giudice è chiamato a valutare i profili di responsabilità e di danno, invitando le parti a una conciliazione.

Resta in ogni caso valida la strada alternativa della mediazione.

In altri termini, il paziente deve preliminarmente proporre un ricorso per la consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. o, in alternativa, esperire il procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis del D.lgs. n. 28/2010.

La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione; in difetto, il giudice, con la sentenza che definisce il giudizio, condanna le parti che non vi hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite – a prescindere dall’esito del giudizio -, oltre che ad un’ulteriore somma, a titolo di “pena pecuniaria” da determinarsi equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.

In aggiunta a ciò, in caso di sentenza favorevole al danneggiato e di mancata offerta di risarcimento da parte dell’impresa di assicurazione nel corso del procedimento, il giudice trasmette copia della sentenza all’IVASS.

Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa della struttura sanitaria

Scattano da subito anche i limiti all’azione di rivalsa contro il medico, previsti dall’articolo 9 della riforma a completamento del nuovo regime della responsabilità sanitaria.

Si tratta di vincoli sul piano dei tempi (entro un anno dal pagamento del danno), dell’entità massima di esposizione economica del sanitario (tre annualità retributive lorde) e delle condizioni di perseguibilità del medico, circoscritte ai casi di dolo o colpa grave. Da segnalare che l’ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa è preclusa nell’ipotesi prevista all’art. 13, ovvero in caso di omissione, tardività o incompletezza delle comunicazioni all’esercente la professione sanitaria, da parte delle strutture per cui opera, riguardanti: i) l’instaurazione di un giudizio nei suoi confronti, o ii) l’avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte.

Obblighi di comunicazione

Entrano in vigore anche gli obblighi di comunicazione a carico delle strutture sanitarie e dell’assicuratore, che devono avvisare il medico dell’avvio di una controversia su una vicenda clinica che lo riguarda. La comunicazione deve avvenire in tempi molto brevi (dieci giorni dall’inizio della causa o della trattativa) a pena della perdita per l’azienda o l’assicuratore del diritto di agire contro il medico per rivalsa, se dovessero emergere dei suoi profili di coinvolgimento per dolo o colpa grave. Questo vincolo obbligherà soprattutto le aziende sanitarie a una gestione celere e oculata dei sinistri, a pena di un pregiudizio economico costituito dalla decadenza dell’azione di rivalsa che varrà anche nel caso di azione per responsabilità amministrativa da danno erariale di competenza del pubblico ministero presso la Corte dei conti.

Nomina dei consulenti medici

Infine, sono di immediata applicabilità le norme, contenute nell’articolo 15, che pongono criteri e regole per la nomina dei consulenti medici del giudice, tanto nel procedimento civile che in quello penale.

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Riforma della responsabilità medica: via libera dal Senato

Riforma della responsabilità medica: via libera dal Senato

Nella giornata di ieri, mercoledì 11 gennaio 2017, il Senato ha approvato il ddl n. 2224, recante disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, dando così l’ok decisivo alla riforma della responsabilità medica.

Il ddl n. 2224 torna ora nuovamente alla Camera dei deputati, dove, con ogni probabilità, sarà votato senza modifiche.

Ecco, in sintesi, cosa prevede il ddl:

  • norme di principio in materia di sicurezza delle cure sanitarie: alle attività di prevenzione del rischio è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che operino in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale;
  • possibilità di attribuire al Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute;
  • istituzione in ogni regione del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente;
  • istituzione dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità che predispone linee di indirizzo per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e per il monitoraggio delle buone pratiche e degli errori in sanità;
  • le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private saranno soggette all’obbligo di trasparenza, nel rispetto della protezione dei dati personali;
  • gli esercenti le professioni sanitarie si atterranno alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni indicate dalle linee guida, scritte dalle società scientifiche elencate dal Ministero della salute;
  • circoscrizione della responsabilità per i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose alle ipotesi di colpa grave, escludendo le ipotesi in cui siano state rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni contemplate dalle linee guida;
  • nuova responsabilità civile: quella del medico del servizio pubblico diventa extracontrattuale, quella della struttura sanitaria resta invece contrattuale;
  • tentativo obbligatorio di conciliazione per l’azione di risarcimento del danno;
  • limitazione della possibilità di azione di rivalsa ai casi di dolo o colpa grave;
  • obbligo di copertura assicurativa per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private;
  • nuova possibilità di azione diretta da parte del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione con riferimento ad alcune tipologie di polizze;
  • obbligo di comunicare all’esercente la professione sanitaria il giudizio basato sulla sua responsabilità;
  • istituzione di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria;
  • riforma della procedura di nomina dei consulenti tecnici e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria;
  • i verbali e gli atti conseguenti all’attività di gestione del rischio clinico non potranno essere acquisiti o utilizzati nei procedimenti giudiziari.
Unioni civili. In G.U. il regolamento per la costituzione

Unioni civili. In G.U. il regolamento per la costituzione

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2016, il regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile per le unioni civili, come previsto dall’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2016, n. 144

Il decreto, in vigore già da oggi, prevede che:

1) Per costituire un’unione civile due persone maggiorenni dello stesso sesso devono fare congiuntamente richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta.

2) Nella richiesta ciascuna parte deve dichiarare: a) il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza; b) l’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione.

3) L’ufficiale dello stato civile redigerà immediatamente processo verbale della richiesta e lo sottoscriverà unitamente alle parti, che invita, dandone conto nel verbale, a comparire di fronte a sè per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione, in una data indicata dalle parti che immediatamente successiva al termine di 15 giorni previsti dall’articolo 2, comma 1.

4) Le parti, nel giorno indicato, renderanno personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni e davanti all’ufficiale dello stato civile del comune in cui è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire un’unione civile.

5) L’ufficiale, ricevuta la dichiarazione redigerà apposito processo verbale, sottoscritto unitamente alle parti e ai testimoni.

6) La registrazione degli atti dell’unione civile sarà eseguita mediante iscrizione nel registro provvisorio delle unioni civili (che sarà istituito presso ciascun comune).

7) Nella dichiarazione le parti possono indicare il regime patrimoniale della separazione dei beni.

8) La mancata comparizione, senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno indicato nell’invito equivale a rinuncia.

9) Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti l’ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione costitutiva anche in assenza di richiesta, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell’unione e sull’assenza di cause impeditive.

10) Nella dichiarazione le parti possono indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per l’intera durata dell’unione.

11) Unione costituita a seguito della rettificazione di sesso di uno dei coniugi:

I coniugi che, a seguito della rettificazione di sesso di uno di loro, intendano costituire unione civile, rendono personalmente apposita dichiarazione congiunta all’ufficiale dello stato civile del comune nel quale fu iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.

12) Documento attestante la costituzione dell’unione:

spetta all’ufficiale dello stato civile il rilascio del documento attestante la costituzione dell’unione, recante i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del regime patrimoniale e della residenza, oltre ai dati anagrafici ed alla residenza dei testimoni.

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Segnalazione certificata di inizio attività. In G.U. il d.lgs.

Segnalazione certificata di inizio attività. In G.U. il d.lgs.

Pubblicato in Gazzetta ufficiale, in data 13 luglio 2016, l’atteso decreto legislativo con cui si introduce una disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività (s.c.i.a.) previsto dall’art. 5 della l. n. 124/2015 (c.d. legge Madia).

Con tale disposizione il Parlamento aveva delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l’introduzione di una disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, ivi incluse le modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni. Resterà ferma – per espressa previsione normativa – la disciplina delle altre attività private non soggette ad autorizzazione espressa.

Al legislatore delegato è stata inoltre richiesta – col medesimo art. 5 – la puntuale individuazione:

  • dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività,
  • dei procedimenti oggetto di silenzio assenso, nonché
  • di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva.

Ma per coprire tale aspetto, il Governo ha preferito perseguire la strada dell’emanazione di un differente decreto legislativo.

Il decreto qui annotato si compone quindi di quattro articoli.

In aggiunta al primo – utile a definire il perimetro dell’intervento normativo – il testo in commento prevede un articolo dedicato a regolare le modalità di trasmissione delle informazioni tra cittadini, imprese e P.A.; uno con cui si introducono modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e un ultimo utile a definire la tempistica di applicazione della presente riforma nelle Regioni e negli enti locali.

Modalità di trasmissione delle informazioni tra cittadini, imprese e P.A.

L’art. 2 disciplina anzitutto le modalità di trasmissione delle informazioni tra p.a., cittadini e imprese.

In particolare, si prevede (con ciò rinviando di fatto la concreta attuazione della delega al momento in cui verranno emanati ulteriori atti di fonte non primaria) l’adozione da parte delle amministrazioni statali di moduli unificati e standardizzati che definiscano esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonché della documentazione da allegare.

Il privato potrà anche indicare l’eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l’amministrazione.

Per quanto concerne infine la modulistica concernente l’edilizia e l’avvio di attività produttive, questa dovrà adottata mediante accordi o intese in sede di Conferenza unificata, al fine di coordinare le discipline dei vari livelli di governo e realizzare moduli uniformi. Ai fini dell’alleggerimento degli oneri burocratici a carico del cittadino, in ogni caso, i moduli non potranno non essere effettivamente standardizzati, esaustivi ed efficaci.

Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo

I) La ricevuta telematica della presentazione della Scia (nuovo art. 18-bis della legge n. 241 del 1990)

Il decreto in discorso (art. 3) introduce un nuovo art. 18-bis alla l. n. 241/1990, con il quale si prevede che alla presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni dovrà essere immediatamente rilasciata, anche in via telematica, una ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni previste dall’art. 8 della legge n. 241 del 1990, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento. Inoltre, la data di protocollazione dell’istanza, segnalazione o comunicazione non potrà essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

Infine, in caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini per il divieto di prosecuzione dell’attività e per la formazione del silenzio assenso decorrono dal ricevimento dell’istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell’ufficio competente.

II) Lo sportello unico per la presentazione della Scia (nuovo art. 19-bis della legge n. 241 del 1990)

In aggiunta a quanto sopra, il decreto introduce anche un nuovo art. 19-bis nel corpus normativo della l. 241/90.

Sul sito istituzionale di ciascuna p.a. dovrà essere indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la Scia, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente. Lo sportello unico potrà avere più sedi, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.

Si evidenzia come – nell’ottica di una effettiva semplificazione – se per lo svolgimento di un’attività soggetta a Scia sono necessarie ulteriori Scia, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni o notifiche, l’interessato potrà presentare un’unica Scia allo sportello unico.

La p.a. che riceve la Scia, è tenuta a trasmetterla senza indugio alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini previsti, di eventuali proposte motivate per l’adozione dei provvedimenti conformativi o di divieto di prosecuzione dell’attività.

Inoltre, in caso l’attività oggetto di Scia sia condizionata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all’esecuzione di verifiche preventive, l’interessato dovrà presentare allo sportello di cui sopra la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi del nuovo articolo 18-bis.

In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all’articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell’istanza e l’inizio dell’attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui il predetto sportello dà comunicazione all’interessato.

III) Le modifiche all’art. 19 della legge n. 241 del 1990

Col decreto sono state introdotte anche opportune modifiche di coordinamento all’art. 19 della legge n. 241 del 1990.

In particolare:

a) la possibilità di iniziare l’attività dalla data della presentazione della Scia viene estesa anche ai casi di Scia plurima di cui al nuovo art. 19-bis, comma 2;

b) il provvedimento di sospensione dell’attività intrapresa è limitato ai casi di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, mentre negli altri casi l’amministrazione competente può solo prescrivere le misure necessarie a colmare la carenza dei requisiti e dei presupposti (sul punto sono state recepite le osservazioni del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari). La richiesta istruttoria dell’amministrazione interrompe il termine di sessanta giorni, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti espliciti (di divieto di svolgimento o prosecuzione dell’attività o di proroga della sospensione), decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Applicazione della riforma nelle Regioni ed enti locali, differita al 2017

L’art. 4 del decreto, infine, dispone l’obbligo per le Regioni e gli enti locali di adeguarsi alle nuove disposizioni della legge n. 241 del 1990 introdotte dal decreto in commento, entro il 1º gennaio 2017.

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Legge di Stabilità 2016 – In Gazzetta il testo definitivo

Legge di Stabilità 2016 – In Gazzetta il testo definitivo

Un articolo unico per 999 commi. Questo il biglietto da visita della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – c.d. legge di Stabilità per il 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70.

P&P Studio Legale dedica quest’articolo alle novità più significative.

IMU e TASI

È uno dei capitoli di maggior rilevanza della Legge di Stabilità 2016 (vale 3,7 miliardi) e riguarda sia le abitazioni che gli immobili d’impresa.

  • Viene eliminata la TASI sulla prima casa, con l’unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9);
  • L’abolizione dell’imposta si applica anche nel caso di abitazione assegnata al coniuge legalmente separato;
  • Sconto del 50% per l’imposta sulla prima casa data in comodato d’uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un’altra casa di proprietà nello stesso Comune;
  • Sconto del 25% sull’abitazione concessa in locazione per i proprietari che affitteranno a canone concordato.

Per quanto riguarda le imprese:

  • torna in vigore la differenziazione tra terreni di montagna e di pianura, con i primi beneficiari direttamente e in ogni caso dell’esenzione dell’Imu;
  • l’esenzione si applica altresì agli imbullonati, ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende.

LEASING PRIMA CASA

Confermata la misura che consente di acquistare la prima casa in leasing.

Con il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire l’immobile su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che se ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito.

All’acquisto dell’immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria si applica l’articolo 67, terzo comma, lettera a), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell’utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto. L’eventuale differenza negativa è corrisposta dall’utilizzatore al concedente. Nelle attività di vendita e ricollocazione del bene, di cui al periodo precedente, la banca o l’intermediario finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell’utilizzatore. Per il contratto l’utilizzatore può chiedere, previa presentazione di apposita richiesta al concedente, la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell’esecuzione del contratto medesimo. In tal caso, la durata del contratto è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. L’ammissione al beneficio della sospensione è subordinata esclusivamente all’accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto:

a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;

b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.

Al termine della sospensione, il pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Decorso il periodo di sospensione, in caso di mancata ripresa dei pagamenti si applicano le disposizioni del comma 78. La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Per il rilascio dell’immobile il concedente può agire con il procedimento per convalida di sfratto di cui al libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura civile.

BONUS MOBILI:

Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.

PROROGA ECOBONUS E SCONTI RISTRUTTURAZIONI:

Prorogate al 2016 le detrazioni su ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica nella misura del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali e del 50% per le ristrutturazioni edilizie e per il connesso acquisto di mobili.

Inoltre arriva lo sconto del 65% per chi acquista e installa dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, caldaie, e climatizzatori, nonché un credito d’imposta, con un limite massimo di 15 milioni, per le spese sostenute dai cittadini per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale e impianti di allarme.

IMPRESE:

A trovare conferma nel testo di legge anche il “super-ammortamento” del 140% per i soggetti titolari di reddito d’impresa e degli esercenti arti e professioni, in relazione ai beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

Nel corso dell’iter parlamentare sono state confermate le misure introdotte dal ddl originario del Governo, con una serie di novità destinate in particolare alle imprese del Sud.

In particolare, è stato previsto un credito d’imposta, diversificato a seconda delle dimensioni dell’impresa (20% per le piccole imprese, 15% per le medie imprese, 10% per le grandi imprese), per gli investimenti in macchinari delle aziende di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, oppure nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo.

Fra le altre misure per le imprese:

  • sconto contributivo al 40% per due anni per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016;
  • eliminazione IRAP agricola;
  • detassazione premi di produttività.

SOCIETÀ “BENEFIT”:

I commi 376-382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

Le finalità sono indicate specificatamente nell’oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l’interesse dei soci e con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.

La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell’ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire.

Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l’atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile.

La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l’abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice ci-vile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.

FONDO PER IL MANTENIMENTO DEL CONIUGE IN STATO DI BISOGNO:

Confermata l’istituzione del fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.

Il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno medesimo. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell’istanza, valuta l’ammissibilità dell’istanza medesima e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente. Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate. Quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell’istanza al Ministro della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile. Il procedimento introdotto con la presentazione dell’istanza di cui al primo periodo non è soggetto al pagamento del contributo unificato.

Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vi-gore della presente legge, le disposizioni necessarie per l’attuazione dei commi 414 e 415, con particolare riguardo all’individuazione dei tribunali presso i quali avviare la sperimentazione, alle modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo di cui al comma 414 delle somme recuperate ai sensi del terzo periodo del comma 415.

FONDO SOLIDARIETA’ PER RISPARMIATORI:

Al fine di agevolare l’accesso dei risparmiatori e degli investitori alla più ampia tutela nell’ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all’articolo 2, commi 5-bis e 5- ter, la CONSOB istituisce presso il proprio bilancio il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori. Il Fondo è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai clienti professionali di cui all’articolo 6, commi 2quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, la gratuità dell’accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui al citato articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del presente decreto, mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l’avvio della procedura, nonché, per l’eventuale parte residua, a consentire l’adozione di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori, da parte della CONSOB, anche con riguardo alla tematica dell’educazione finanziaria.

Il Fondo è finanziato con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse per la violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché, nel limite di 250.000 euro annui a decorrere dall’anno 2016, con le risorse iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze in relazione ai versamenti effettuati all’entrata del bilancio dello Stato per il pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, per l’iscrizione nell’albo di cui all’articolo 31, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998.

INCENTIVI FISCALI ALLA DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE:  

Alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016

CONTRATTI DI LOCAZIONE: modifica della legge 431 del 1998:

E’ fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all’amministratore del condominio, anche ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale di cui all’articolo 1130, numero 6), del codice civile.

LAVORO E AMMORTIZZATORI:

Confermati gli sgravi per le imprese che assumono per tutto il 2016, ma ridotti al 40% rispetto a quest’anno e di durata biennale. Prorogata fino al 2017 anche la disoccupazione per i collaboratori, la dis-coll, introdotta in via sperimentale quest’anno, entro un limite di spesa di 54 milioni per il primo anno e di 24 per il secondo.

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA:

Scongiurati, grazie alla disattivazione delle clausole di salvaguardia, gli aumenti dell’Iva e delle accise previsti a partire dal 2016 per un valore di 16,8 miliardi.

PENSIONI:

  • NO TAX AREA: scatterà dal 2016 l’innalzamento della no tax area a 8mila euro per i pensionati over 75.
  • OPZIONE DONNA: viene confermata l’opzione donna, ovvero la possibilità di ritiro anticipato con 58 anni e 35 di versamenti per lavoratrici che maturino il requisito entro dicembre (la platea potenziale è di 30mila soggetti). La proroga di ‘Opzione donna’ oltre il 31 dicembre 2015 potrà avvenire soltanto se si renderanno disponibili risparmi di spesa dopo un monitoraggio della misura.
  • PART TIME: Introdotta anche la possibilità del part-time per la pensione per lavoratori a cui mancano meno di tre anni all’età pensionabile, l’azienda paga i contributi pieni, ma li versa direttamente in busta paga invece che all’INPS e al dipendente viene comunque accreditata contribuzione figurativa per cui alla fine percepità la pensione senza decurtazioni.

CANONE RAI:

Definitivo l’inserimento del canone Rai nella bolletta elettrica che sarà pagato in rate mensili da 10 euro a partire dal luglio 2016, in ragione del possesso dell’apparecchio televisivo o assimilati.

PAGAMENTI ELETTRONICI E TETTO CONTANTE:

Trova conferma anche la misura che obbliga commercianti e professionisti ad accettare bancomat e carte di credito anche per i piccoli pagamenti (per importi inferiori a 30 euro) e quindi anche per caffè, giornali e parchimetri.

Innalzato a 3 mila euro il tetto all’uso del contante, fatta eccezione per i pagamenti della P.A. (ivi comprese le pensioni superiori a mille euro) e i money transfer.

AUTOVELOX:

Confermate le novità in ordine al codice della strada con la possibilità per gli autovelox di accertare anche le violazioni relative all’assicurazione Rc auto e all’omessa revisione dei veicoli.

GIOCHI:

Aumenta del 2,5% il prelievo erariale unico sui giochi che arriva dunque al 17,5%, mentre il payout (ossia la percentuale delle giocate restituite ai giocatori per le vincite) scende dal 74% al 70%. Arriva anche il divieto alle pubblicità dei giochi che consentono vincite in denaro sia in radio che in tv dalle 7 alle 22, a pena di sanzioni pecuniarie variabili dai 100mila ai 500mila euro.

CONTRATTI PUBBLICI A ESECUZIONE CONTINUATA O PERIODICA: 

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento ai contratti in corso a tale data, nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore di cui all’articolo 9 del decreto- legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l’adesione dei singoli soggetti contraenti, in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, come accertato dall’autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell’istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. In caso di raggiungimento dell’accordo, i soggetti contraenti possono, nei trenta giorni successivi a tale accordo, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 1373 del codice civile. Nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo le parti possono consensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza della risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1467 del codice civile. Le parti possono chiedere all’autorità che provvede all’accertamento di cui al presente comma di fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, le indicazioni utili per il ripristino dell’equilibrio contrattuale ovvero, in caso di mancato accordo, per la definizione di modalità attuative della risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi

EQUO INDENNIZZO:

Più difficile ottenere gli indennizzi di cui alla legge Pinto per l’irragionevole durata del processo. La possibilità di percepire gli indennizzi infatti viene subordinata all’esperimento (a carico della parte) di determinati rimedi preventivi a pena di perdita del diritto. Ridotta anche la forbice prevista per gli indennizzi stessi.

ARBITRO CONSOB SU LITI RISPARMIATORI-INTERMEDIARI:

arriva l’arbitro Consob sulle liti tra risparmiatori e consulenti.

ALBO UNICO CONSULENTI FINANZIARI:

vengono trasferite le funzioni di vigilanza di primo livello, attualmente in capo alla Consob, all’organismo per la tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari mantenendo alla Consob la vigilanza di secondo livello sull’organismo stesso.

NUOVA RATEIZZAZIONE CARTELLE:

i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione potranno essere riammessi alla dilazione.

1 ANNO IN PIU` PER ACCERTARE REDDITI E IVA:

vengono allungati di un anno i termini per l’accertamento dell’Iva e delle imposte sui redditi. Le nuove disposizioni si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d’imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni.

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Amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione

Amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione

La Commissione Giustizia ha iniziato l’esame del provvedimento C. 1985 per il rafforzamento dell’amministrazione di sostegno e la soppressione degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione.

Il provvedimento apporta diverse e importanti modifiche al codice civile e alle disposizioni per la sua attuazione.

In particolare, le linee-guida della riforma sono le seguenti:

  • soppressione dell’interdizione (anche di quella legale) e dell’inabilitazione;
  • incapacità legale rimane come una figura dotata di senso solo con riferimento ai minori;
  • inserimento nell’ordinamento di un nuovo modello privatistico: la «inadeguatezza gestionale»;
  • incentrare il sistema di protezione sull’amministrazione di sostegno, quale misura di protezione applicabile sempre.

Pertanto, ecco le principali modifiche al codice civile che il ddl 1985 vuole apportare:

Abrogazione degli articoli da 414 a 432 c.c., eccezion fatta per l’art. 428 c.c.

Amministrazione di sostegno:

• Il terzo comma dell’articolo 405 del codice civile verrebbe integralmente riformulato, prevedendo la possibilità di nomina di un co-amministratore di sostegno, qualora ciò risponda all’interesse del beneficiario;

• articolo 406, primo comma, c.c.: verrebbe inserita la locuzione «personalmente» per superare, in via definitiva, la questione concernente la sovranità e l’autosufficienza dell’interessato riguardo all’iniziativa di attivazione del procedimento di amministrazione di sostegno;

• articolo 407, quarto comma, c.c.: per la difesa tecnica del beneficiario, il quarto comma dell’articolo 407, di nuova formulazione, rinvia alla disposizione dell’articolo 716, secondo comma, del codice di procedura civile (anch’essa introdotta ex novo) la quale prevede che il giudice tutelare debba invitare il beneficiario a nominare un difensore;

• articolo 409, secondo comma, c.c.: introdotta nell’articolo 409 una disposizione volta a puntualizzare che il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva la capacità di compiere gli atti di natura personale riguardo ai quali non sia stato incapacitato dal giudice tutelare;

• articolo 412, secondo comma, c.c.: aggiunto il riferimento al caso di «incapacitazione» disposta con decreto del giudice tutelare successivo al decreto istitutivo dell’amministrazione di sostegno.

Attività negoziale dell’incapace:

• articolo 428 c.c.: la nuova formulazione della norma si differenzia per la riunione nel primo comma delle due fattispecie di annullamento contemplate ora distintamente nel primo e nel secondo comma con riguardo rispettivamente agli atti e ai contratti. In entrambi i casi, sarà necessario e sufficiente che ricorra il grave pregiudizio per l’incapace, mentre non è più richiesto l’ulteriore presupposto della «mala fede»dell’altro contraente.

Contratto in generale:

• articolo 1425 c.c.: modificato il primo comma dell’articolo 1425, dove fa riferimento alla parte «legalmente incapace», dato che, per effetto della soppressione dell’interdizione e dell’inabilitazione, la categoria dell’incapacità legale di agire si riduce alla sola fattispecie della minore età; dunque, il primo comma è riformulato sostituendosi alla locuzione «legalmente incapace di contrattare» la parola «minore»; introdotto un nuovo secondo comma dell’articolo 1425, contemplante l’annullabilità del contratto concluso dal beneficiario dell’amministrazione di sostegno nei cui confronti il giudice tutelare abbia stabilito il divieto di compiere attività negoziale;

• art. 1442, secondo comma, c.c.: inserita la previsione concernente l’ipotesi del contratto concluso dal beneficiario di amministrazione di sostegno, nonostante la propria «incapacitazione: la prescrizione relativa all’azione di annullamento del contratto decorre dal venir meno dell’impedimento a contrarre stabilito dal giudice tutelare.

Singoli contratti:

• art. 1626 c.c., scioglimento del contratto di affitto: scompaiono dalla norma i riferimenti all’interdizione e all’inabilitazione e rimane contemplata, quale unica causa di scioglimento del contratto, l’insolvenza dell’affittuario;

• art. 1722 c.c., mandato: vengono meno le cause di scioglimento costituite da interdizione e inabilitazione del mandante o del mandatario;

• art. 1833 c.c., conto corrente: vengono meno la previsione dello scioglimento del rapporto contrattuale per interdizione o inabilitazione di una delle parti e i conseguenti riferimenti testuali agli istituti soppressi.

Pagamento e indebito:

• artt. 1190 e 1191 c.c.: «incapace» ai sensi degli articoli 1190 e 1191 del codice civile, dovrà essere considerato anche il beneficiario dell’amministrazione di sostegno riguardo al quale il giudice tutelare abbia posto un divieto di ricevere o di effettuare pagamenti;

• art. 1993 c.c.: anche il beneficiario di amministrazione di sostegno nei cui confronti il giudice tutelare avesse stabilito il divieto di emettere assegni, potrà opporre al possessore del titolo il difetto di capacità derivante dal predetto intervento incapacitante.

Matrimonio:

• art. 85 c.c.: viene meno il divieto riferito all’interdetto di sposarsi: il disabile conserva, pertanto, la piena sovranità in ordine alla decisione di contrarre matrimonio;

• art. 119 c.c., legittimazione a impugnare il matrimonio contratto in violazione del divieto previsto dall’articolo 85 del codice civile: il nuovo testo contempla anche il beneficiario dell’amministrazione di sostegno destinatario del divieto, nonché l’amministratore di sostegno;

• art. 183 c.c., amministrazione dei beni comuni: abrogato il terzo comma;

• art. 193 c.c.: la separazione giudiziale dei beni tra coniugi non potrà più essere pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione ma soltanto in caso di cattiva amministrazione. Aggiunta ulteriore ipotesi in cui vi sia pericolo per gli interessi dell’altro coniuge o della comunione o della famiglia, tenuto conto degli impedimenti stabiliti dal giudice tutelare con riguardo al coniuge beneficiario di amministrazione di sostegno, ai sensi dell’articolo 409 del codice civile.

Filiazione:

• art. 244 c.c., disconoscimento di paternità: aggiunto un quinto comma il quale prevede che nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, il giudice tutelare possa disporre, con riguardo esclusivo all’interesse del beneficiario, il divieto per lo stesso di promuovere azione di disconoscimento. Il giudice tutelare potrà comunque prevedere che l’azione sia esercitabile con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;

• art. 245 c.c., sospensione del termine di decadenza per l’esercizio dell’azione di disconoscimento: qualora l’interessato al disconoscimento sia interdetto o versi in condizioni di grave abituale infermità di mente, viene eliminato il riferimento alla condizione di interdizione e viene aggiunto un nuovo comma contenente la previsione della legittimazione attiva dell’amministratore di sostegno nell’ipotesi in cui l’interessato sia beneficiario di amministrazione di sostegno;

• art. 273 c.c., esercizio dell’azione per l’accertamento giudiziale della filiazione naturale: è eliminata la previsione relativa all’esercizio dell’azione da parte del tutore dell’interdetto. Il terzo comma della norma è riformulato con riferimento al beneficiario di amministrazione di sostegno, nei confronti del quale viene previsto che il giudice tutelare possa disporre il divieto di esercizio dell’azione o stabilire che la stessa possa essere esercitata con l’assistenza dell’amministratore di sostegno.

Accettazione di eredità:

• art. 471 c.c.: la norma è riformulata prevedendo, nel terzo comma, l’accettazione di eredità da parte del beneficiario dell’amministrazione di sostegno.

Testamento:

• art. 591 c.c., capacità di fare testamento: eliminazione del riferimento all’interdetto, contenuta nel testo vigente dell’articolo 591, secondo comma, numero 2), sostituita da quella concernente la figura del beneficiario di amministrazione di sostegno il quale sia stato «incapacitato» a testare.

Donazione:

• art. 774 c.c., capacità di donare: l’incapacità di fare donazione investe il minore d’età e il beneficiario dell’amministrazione di sostegno nei cui confronti il giudice tutelare abbia stabilito il divieto di fare donazione;

• art. 775-bis c.c.: norma di nuova formulazione. Anche il beneficiario di amministrazione di sostegno «incapacitato» possano donare i propri beni, secondo le modalità contemplate.

Patrimonio con vincolo di destinazione:

• gli articoli 692-697 del codice civile disciplineranno il nuovo istituto del «patrimonio con vincolo di destinazione»: possibilità della costituzione del patrimonio con vincolo di destinazione, a favore del beneficiario dell’amministrazione di sostegno.

Responsabilità civile dell’incapace:

• nuovo secondo comma dell’art. 2046 c.c.: salvo il caso in cui l’incapacità derivi da colpa dell’autore, il giudice può moderare l’ammontare del risarcimento al quale questi è tenuto, in considerazione delle circostanze del caso, con particolare riguardo all’età, alla gravità dello stato d’incapacità e alle condizioni economiche delle parti;

• art. 2047 c.c. responsabilità del sorvegliante dell’incapace: questa da vicaria diviene solidale.