In data 11 novembre 2015 è stata pubblicata la Comunicazione Banca d’Italia relativa ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione per i soggetti non fallibili ed ai riflessi sulla classificazione per qualità del credito delle esposizioni verso soggetti che accedono a queste procedure, ai fini delle segnalazioni di vigilanza, del bilancio e della Centrale dei Rischi.
In particolare, sono stati chiesti alla Banca d’Italia chiarimenti sui criteri di classificazione per qualità del credito da adottare nelle fattispecie in argomento e su come detti criteri si raccordino con le definizioni di non-performing exposures e di forbearance pubblicate dall’EBA.
1. Premessa
Con Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (come modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221) è stata introdotta nel nostro ordinamento una disciplina organica per regolare la crisi “da sovraindebitamento” dei soggetti non fallibili (c.d. “insolvenza civile”).
Si tratta di procedure che hanno un ambito soggettivo di applicazione residuale rispetto alle tradizionali procedure concorsuali e riguardano:
a) l’imprenditore non soggetto a fallimento in quanto “piccolo” imprenditore ai sensi dell’art. 1 della Legge Fallimentare, oppure perché imprenditore non commerciale;
b) il debitore civile, ad esempio il professionista, anche organizzato in forma di associazione tra professionisti, non soggetto o assoggettabile a procedure concorsuali;
c) il consumatore, ossia il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale.
Per quanto attiene al presupposto oggettivo di accesso alla disciplina, la legge definisce il “sovraindebitamento” come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.
La legge delinea tre procedure che essa stessa definisce di “natura concorsuale”.
In particolare la norma prevede:
• due procedure di composizione della crisi, modellate sull’istituto del concordato preventivo:
a) la procedura di composizione mediante accordo, tramite cui il debitore propone ai creditori, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, ove approvato da parte dei titolari di almeno il 60% dei crediti complessivi, è depositato in tribunale per il procedimento di omologazione. In caso di omologazione, l’accordo è obbligatorio anche nei confronti dei creditori non aderenti;
b) la procedura di composizione dedicata esclusivamente al consumatore, basata su un piano sempre redatto con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi e avente le medesime finalità dell’accordo di cui al precedente punto a). Tale procedura non richiede l’approvazione dei creditori e, laddove riceva l’omologazione da parte del tribunale [ai fini dell’omologa il giudice deve, tra l’altro, escludere “che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali” (art. 12 bis, co. 3 Legge 17 dicembre 2012, n.221)], produce effetti esdebitatori nei confronti di tutti i creditori;
• una procedura di liquidazione dei beni, più vicina alla procedura fallimentare, che non produce automaticamente effetti esdebitatori, salvo che non venga attivato uno specifico sub-procedimento su ricorso del debitore presentato entro l’anno successivo alla chiusura della liquidazione.
Il suddetto intervento legislativo ha riflessi sulla classificazione per qualità del credito delle esposizioni verso soggetti che accedono alle procedure sopra descritte, ai fini delle segnalazioni di vigilanza, del bilancio e della Centrale dei Rischi.
Al riguardo, sono stati chiesti alla Banca d’Italia chiarimenti sui criteri di classificazione per qualità del credito da adottare nelle fattispecie in argomento e su come detti criteri si raccordino con le definizioni di non-performing exposures e di forbearance pubblicate dall’EBA.
2. I criteri di rilevazione
Il presupposto oggettivo per l’accesso sia alle procedure di composizione della crisi (l’accordo o il piano) sia a quella di liquidazione appare particolarmente ampio, e assimilabile allo stato di “crisi” di cui all’art. 160 della Legge Fallimentare; ne consegue che il verificarsi dello stesso comporta l’obbligo per gli intermedianti segnalanti di classificare le relative esposizioni nell’ambito delle attività deteriorate (non-performing exposures secondo i criteri EBA).
Al riguardo, si osserva preliminarmente che in base alle vigenti disposizioni segnaletiche devono essere ricondotte tra le sofferenze le esposizioni nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili; devono, invece, essere classificate fra le inadempienze probabili le esposizioni per le quali la banca ritiene improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie.
Ciò premesso, si forniscono di seguito i criteri di classificazione da adottare, rispettivamente, nel caso di procedure di composizione della crisi e di liquidazione dei beni.
1.1 Le procedure di composizione della crisi
1.1.1 Segnalazioni di vigilanza e bilancio
Coerentemente con le indicazioni fornite agli intermediari bancari e finanziari in relazione all’istituto del concordato preventivo, al fine di evitare il rischio di frapporre ostacoli al processo di ripristino delle condizioni di solvibilità del debitore, le esposizioni verso soggetti che accedono alle procedure di composizione della crisi sono classificate tra le inadempienze probabili dalla data di richiesta di ammissione.
Resta comunque fermo che le esposizioni in questione sono classificate tra le sofferenze:
a) qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore in tale categoria;
b) le esposizioni erano già in sofferenza al momento della richiesta di ammissione.
In caso di successiva omologazione da parte del tribunale, le relative esposizioni sono anche classificate nell’ambito della sottocategoria delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (forborne non-performing secondo i criteri EBA).
1.1.2 Centrale dei Rischi
Analoghi criteri di rappresentazione sono adottati nelle segnalazioni alla Centrale dei Rischi.
1.2 La procedura di liquidazione dei beni
1.2.1 Segnalazioni di vigilanza e bilancio
La procedura di liquidazione dei beni presenta connotati simili a quelli della procedura fallimentare; essa non mira al ripristino della solvibilità del debitore, bensì alla mera liquidazione di tutti i suoi beni. Pertanto, in caso sia di richiesta di liquidazione da parte del debitore sia di conversione della procedura di composizione della crisi in liquidazione, devono essere adottati gli ordinari criteri di classificazione, che prevedono una valutazione soggettiva da parte degli intermediari circa l’esistenza delle condizioni di insolvenza per la classificazione tra le sofferenze.
1.2.2 Centrale dei Rischi
Analoghi criteri di rappresentazione sono adottati nelle segnalazioni alla Centrale dei Rischi.
I criteri sopra indicati si applicano a partire dalle rilevazioni riferite al 30 novembre 2015.
Ai fini delle sole segnalazioni di Centrale dei Rischi, nel caso di procedure già in corso, gli intermediari applicano i suddetti criteri a far tempo dalla data di richiesta di ammissione alle procedure medesime.
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