Published On: Maggio 4, 2016Categories: Diritto Processuale Civile, News

D.L. Banche. In G.U. le modifiche al processo civile

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2016 il decreto legge 3 maggio 2016 n. 59 recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.

Il provvedimento entra in vigore a partire dal 04 maggio 2016.

Il decreto che dovrà essere ora convertito in legge dal Parlamento entro il termine di 60 giorni ha un contenuto assai eterogeneo e, sotto molti profili, introduce rilevanti novità, anche e soprattutto in materia processuale, vuoi di processi esecutivi, vuoi di procedure concorsuali, vuoi di procedimento d’ingiunzione.

In questa sede, si darà telegraficamente conto dei temi toccati, senza rinunciare ad affermare preliminarmente che la nostra Carta costituzionale ed in particolare il principio ex art. 111 Cost. del c.d. «giusto processo regolato per legge» impediscono l’adozione di decreti legge in materia processuale.

Art. 1. – Pegno mobiliare non possessorio

  1. Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti loro concessi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell’importo massimo garantito, inerenti all’esercizio dell’impresa.
  2. Il pegno non possessorio può essere costituito su beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa, a esclusione dei beni mobili registrati. I beni mobili possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo. Ove non sia diversamente disposto nel contratto, il debitore o il terzo concedente il pegno e’ autorizzato a trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati da pegno. In tal caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia.
  3. Il contratto costitutivo, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto con indicazione del creditore, del debitore e dell’eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l’indicazione dell’importo massimo garantito.
  4. Il pegno non possessorio si costituisce esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l’Agenzia delle entrate e denominato «registro dei pegni non possessori»; dalla data dell’iscrizione il pegno prende grado ed e’ opponibile ai terzi e nelle procedure concorsuali.

Art. 2. – Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato

Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l’articolo 48 e’ aggiunto il seguente articolo: «Art. 48-bis rubricato “Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato”.

  1. Il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico può essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell’imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all’inadempimento del debitore.
  2. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1, purchè al proprietario sia corrisposta l’eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l’ammontare del debito inadempiuto e delle spese di trasferimento.
  3. Il trasferimento non può essere convenuto in relazione a immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.
  4. Il patto di cui al comma 1 può essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento o, anche per i contratti in corso al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, per atto notarile, in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali. Qualora il finanziamento sia gia’ garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all’inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all’iscrizione ipotecaria.
  5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre sei mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore e’ tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre sei mesi, quando non e’ prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento. Al verificarsi dei presupposti di cui al presente comma, il creditore e’ tenuto a notificare al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, nonchè a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull’immobile successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1 una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto.

Art. 3. – Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d’insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi

L’art. 3 istituisce un «Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d’insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi», così dando attuazione all’art. 24 del Reg. UE 20.5.2015, n. 848/2015, relativo alle procedure d’insolvenza. L’art. 24 (rubricato «Registri fallimentari»), infatti, prescrive che «Gli Stati membri creano e tengono nel loro territorio uno o più registri in cui sono pubblicate informazioni relative alle procedure d’insolvenza». Ma, ai sensi del successivo art. 92, tale previsione è applicabile a decorrere 26 giugno 2018. Non ci si può, dunque, non interrogare se tale riforma fosse effettivamente così urgente ed indifferibile da dover essere adottata con D.L.

Art. 4. – Disposizioni in materia espropriazione forzata

  1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 492, terzo comma, e’ aggiunto in fine il seguente periodo: «Il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione e’ inammissibile se e’ proposta dopo che e’ stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.»;

b) all’articolo 503, secondo comma, dopo le parole «dell’articolo 568» sono aggiunte le seguenti: «nonchè, nel caso di beni mobili, degli articoli 518 e 540-bis»;

c) all’articolo 532, secondo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell’articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all’articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.»;

d) all’articolo 560:

1) il quarto comma e’ sostituito dal seguente: «Il provvedimento e’ attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione immobiliare, senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse dell’aggiudicatario o dell’assegnatario se questi non lo esentano. Per l’attuazione dell’ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68.»;

2) al quinto comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessati a presentare l’offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro sette giorni dalla richiesta. La richiesta e’ formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell’identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.»;

e) all’articolo 569, quarto comma, le parole «può stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura,» e dopo le parole «con modalità telematiche» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice»;

f) all’articolo 588, dopo le parole «istanza di assegnazione» sono aggiunte le seguenti: «, per sè o a favore di un terzo,»;

g) dopo l’articolo 590, e’ inserito il seguente: «Art. 590-bis (Assegnazione a favore di un terzo). – «Il creditore che e’ rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l’immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento e’ fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell’istanza di assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore.»;

h) all’articolo 591, secondo comma, dopo le parole «fino al limite di un quarto» sono aggiunte le seguenti: «e, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà»;

i) all’articolo 596, primo comma:

1) dopo le parole: «provvede a formare un progetto di distribuzione,» sono aggiunte le seguenti: «anche parziale,»;

2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il progetto di distribuzione parziale non puo’ superare il novanta per cento delle somme da ripartire.».

l) all’articolo 615, secondo comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione e’ inammissibile se e’ proposta dopo che e’ stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.»;

m) all’articolo 648, primo comma, la parola «concede» e’ sostituita dalle seguenti: «deve concedere».

All’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9-sexies e’ sostituito dal seguente: «9-sexies. Il professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis del codice di procedura civile, entro dieci giorni dalla pronuncia dell’ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro dieci giorni dall’approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente.»;

b) al comma 9-septies, primo periodo, le parole: «il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata» sono sostituite dalle seguenti: «i rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata».

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e l), si applicano ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. La disposizione di cui al comma 1, lettera d), n. 1), si applica agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. La disposizione di cui alla lettera e) si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dopo il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere f) e g), si applicano alle istanze di assegnazione presentate, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Ai fini dell’applicazione della disposizione di cui alla lettera h), si tiene conto, per il computo del numero degli esperimenti di vendita anche di quelli svolti prima dell’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5. – Ricerca telematica dei beni da pignorare

L’art. 5 modifica l’art. 155-sexies disp.att. c.p.c. estendendo ulteriormente l’ambito di applicazione dello strumento della ricerca telematica dei beni da pignorare.

Art. 6 – Modifiche alla legge fallimentare

L’art. 6 interviene, sempre con applicabilità immediata, su diverse disposizioni della legge fallimentare.

In particolare, al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 40, dopo il quarto comma, e’ aggiunto il seguente: «Il comitato dei creditori si considera costituito con l’accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti, senza necessità di convocazione dinanzi al curatore ed anche prima della elezione del suo presidente.»;

b) all’articolo 95, terzo comma, e’ aggiunto in fine il seguente periodo: «In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l’udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.»;

c) all’articolo 104-ter, decimo comma, e’ inserito, in fine, il seguente periodo: «E’ altresì giusta causa di revoca, in presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 110 primo comma.»;

d) all’articolo 163, secondo comma, dopo il n. 2) e’ aggiunto il seguente: «2-bis) in relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, può stabilire che l’adunanza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi»;

e) all’articolo 175 comma secondo, e’ inserito, in fine, il seguente periodo: «Quando il tribunale ha disposto che l’adunanza sia svolta in via telematica, la discussione sulla proposta del debitore e sulle eventuali proposte concorrenti e’ disciplinata con decreto, non soggetto a reclamo, reso dal giudice delegato almeno dieci giorni prima dell’adunanza.».

Art. 7. – Societa’ per la Gestione di Attivita’ S.G.A. S.p.A.

L’art. 7 interviene sulla Società per la Gestione di Attività S.p.A., istituita ex lege per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli;

Artt. 8-10 – Misure in favore degli investitori in banche in liquidazione

Gli artt. da 8 a 10 recano una serie di «Misure in favore degli investitori in banche in liquidazione» (analiticamente: la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., la Banca delle Marche S.p.A., la Banca popolare dell’Etruria e del Lazio S.p.A. e la Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., tutte in liquidazione coatta amministrativa. Per maggiori informazioni sulle misure introdotte dal decreto si rinvia alla news già pubblicata in data 03 maggio.

Artt. 11 e 12 – Altre disposizioni finanziarie e Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito

Gli artt. 11 e 12 recano, rispettivamente, «Altre disposizioni finanziarie», in materia tributaria e relativamente al «Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito».

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