Published On: Luglio 8, 2015Categories: Diritto Fallimentare, News

Giustizia civile e fallimentare: il decreto pubblicato in gazzetta

E’ Stato pubblicato Sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2015 il testo del D.L. n. 83/2015 di riforma della giustizia recante “misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”.
Le misure adottate, come si legge nel comunicato stampa diffuso dal Governo, muovono da un principio comune « … Affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendale consente di limitare le perdite del tessuto economico, sia nella dimensione strettamente imprenditoriale sia sul piano finanziario ».
Il decreto interviene in materia di procedure concorsuali (Titolo I), in materia di procedure esecutive (Titolo II), nonché di termini per l’efficienza della giustizia e disposizioni per il processo telematico (Titolo III).
Tra le principali novità introdotte dal titolo I in materia di procedure concorsuali si segnalano:

Accesso al credito nel corso di una crisi aziendale:
il Tribunale può concedere l’autorizzazione a finanziamenti interinali anche nel caso di concordato c.d. in bianco e, in via d’urgenza, anche in mancanza dell’attestazione del professionista, sentiti i creditori principali. In particolare si prevede che le richieste di finanziamento da imprenditori che abbiano presentato domanda di ammissione al concordato preventivo siano assistiti dal beneficio della prededuzione, previa presentazione al tribunale che documenti la necessità e la destinazione dei finanziamenti stessi per la prosecuzione del’attività d’impresa. In questo modo si aumentano le possibilità di riuscita di piani di risanamento dell’impresa in crisi.

Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo – offerte concorrenti:
Anche soggetti terzi possono presentare offerte per l’acquisto dei beni, purché le stesse siano migliorative e comparabili. Si evita così la svalutazione abusiva del patrimonio.

Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo – proposte concorrenti:
La domanda di accesso al concordato preventivo può essere presentata, non oltre trenta giorni prima dell’adunanza, anche dai creditori che rappresentino almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata. Le proposte di concordato concorrenti sono ammissibili se non risulta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento, ancorchè dilazionato, di almeno il quaranta per cento dell’ammontare dei crediti chirografari. Si favorisce così l’immissione di nuovi capitali nell’impresa in crisi e la corretta valorizzazione del patrimonio del debitore.

Requisiti per la nomina a curatore:

Tra le modifiche più significative alla legge fallimentare si segnalano gli interventi correttivi alla disciplina dei curatori fallimentari. In primo luogo, per quanto concerne i requisiti per la nomina a curatore di cui all’art. 28 del RD 267/42, viene modificato l’arco temporale di cui al terzo comma: non possono essere nominati in qualità di curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori e chi ha concorso al dissesto dell’impresa durante i 5 anni anteriori alla dichiarazione di fallimento (attualmente è previsto in due anni), nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento. Non potranno inoltre assumere l’incarico di curatore i soggetti che abbiano svolto la funzione di commissario giudiziale in relazione a procedura di concordato per lo stesso debitore. Viene poi espressamente distinta la figura del curatore fallimentare da quella del commissario giudiziale – le due vengono rese incompatibili – con l’ulteriore previsione che gli adempimenti richiesti devono essere completati entro i prescritti termini (sessanta giorni dalla redazione dell’inventario, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento) pena la revoca. Si garantisce così la terzietà del commissario e si riducono i tempi delle procedure di fallimento.

Ristrutturazione dei debiti:

Nell’evidente intento legislativo di favorire il sistema imprenditoriale viene introdotto l’art. 182-septies rubricato Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziarie e convenzione di moratoria. Si tratta di una tipologia di accordo di ristrutturazione specifico nei confronti del sistema bancario che è quello verso cui l’impresa risulta maggiormente esposta. Condizione perché l’accordo di ristrutturazione del debito possa essere portato all’attenzione di banche e intermediari finanziari è che l’esposizione verso il sistema bancario sia non inferiore alla metà dell’indebitamento complessivo. Verificatasi tale condizione, l’imprenditore indebitato potrà proporre l’accordo individuando una o più categorie di creditori costituite da creditori che abbiano in comune posizione giuridica e interessi omogenei. Una volta che l’accordo sia stato raggiunto, il debitore è autorizzato dalla legge stessa a chiedere che gli effetti di esso siano estesi anche ai creditori che non abbiano aderito all’accordo stesso a condizione che:
– tutti i creditori appartenenti alla categoria o alle categorie individuate nell’accordo siano stati informati dell’esistenza delle trattative e siano stati invitati a partecipare al loro svolgimento;
– l’entità dei crediti dei soggetti aderenti all’accordo rappresenti almeno il 75% dell’ammontare complessivo dei crediti dei soggetti appartenenti alla o alle categorie individuate nell’accordo.
Il debitore dovrà notificare la domanda contenente l’accordo anche alla banca e agli altri soggetti non aderenti e nei cui confronti chiede che gli effetti dell’accordo raggiunto siano estesi; ove i soggetti non aderenti non intendano subire gli effetti dell’accordo, dovranno proporre opposizione entro trenta giorni dal momento della notificazione della domanda. Affinché l’accordo di ristrutturazione produca i propri effetti, occorrerà l’omologazione dal Tribunale che avrà accertato che: a) le trattative si siano svolte secondo i principi di buona fede; b) banche e intermediari non aderenti nei cui confronti il debitore chiede che siano estesi gli effetti dell’accordo: i) abbiano identica posizione giuridica e interessi rispetto ai soggetti aderenti; ii) abbiano ricevuto ogni informazione aggiornata ed utile sulla posizione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, sull’accordo concluso e sui suoi effetti; iii) siano stati messi in grado di poter partecipare alle trattative finalizzate a raggiungere l’accordo, iiii) possano ritenersi soddisfatti tenuto conto di quelle che avrebbero potuto essere le concrete alternative esistenti. l’accordo può essere concluso con il 75% dei creditori finanziari, se questi rappresentano almeno la metà dell’indebitamento, fermo l’integrale pagamento dei creditori non finanziari (per esempio altre imprese fornitrici di beni e servizi). Si evita così che alcuni crediti finanziari possano bloccare l’esito della procedura, e quindi si favorisce un risanamento precoce. Via libera anche all’introduzione di un’azione revocatoria semplificata per gli atti a titolo gratuito, in relazione ai quali i creditori potranno procedere a esecuzione forzata anche prima dell’ottenimento della sentenza declaratoria dell’inefficacia del’atto soggetto a revocatoria.

Operazioni di vendita:

Le operazioni di vendita vendono rese più rapide grazie alla gestione prioritaria per via extra giudiziale, alle modalità di determinazione del prezzo di vendita che possono prevedere anche un versamento rateale del prezzo, ai criteri di aggiudicazione e ai costi per la pubblicità.

Deducibilità delle perdite:

Viene modificato il regime di deducibilità ai fini Ires e Irap delle svalutazioni crediti e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione introducendo, al posto della deducibilità annuale in misura di un quinto per ciascun anno, la deducibilità integrale di tali componenti negativi di reddito nell’esercizio in cui sono rilevati in bilancio. Si incentivano le imprese del credito a dismettere crediti incagliati così da alimentare il margine patrimoniale per la concessione di nuovo credito.

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