Published On: Settembre 28, 2021Categories: Diritto Civile, News

Green-Pass bis: le novità in materia di lavoro privato

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21.09.2021, il D.L. n. 127 del 21.09.2021 (c.d. Decreto Green Pass bis) ha previsto l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 al personale delle amministrazioni pubbliche e a quello del settore privato – ivi inclusi i lavoratori autonomi e i collaboratori familiari – e, più in generale, a tutti i soggetti che prestano, a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato nei luoghi di lavoro.

Qui di seguito le principali novità in materia di lavoro privato.

Durata.
Dal 15.10.2021 al 31.12.2021 (termine di cessazione del periodo di emergenza).

Oggetto e ambito di applicazione.
Al fine di consentire l’accesso al luogo di lavoro, è sancito l’obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, il c.d. Green Pass in capo a:
(a) personale delle pubbliche amministrazioni e degli uffici giudiziari;
(b) personale del settore privato, ivi espressamente inclusi i lavoratori autonomi e i collaboratori familiari nonché tutti quei soggetti che prestano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato nei luoghi di lavoro.
Restano invece esonerati dall’obbligo de quo, i soggetti esenti – sulla base di idonea certificazione medica rilasciata da medici di medicina generale, pediatri e medici vaccinatori che operano presso le strutture di vaccinazione – dalla campagna vaccinale.
Tale certificato dovrà essere fornito dal lavoratore al medico competente che, a sua volta, provvederà ad informare il datore di lavoro che, pertanto, dovrà escludere i soggetti esenti dai controlli sul Green Pass.
Il datore di lavoro non è, comunque, autorizzato al trattamento diretto di tale dato sanitario.

Modalità di controllo.
La verifica del Green Pass deve essere svolta secondo le seguenti modalità:
(a) scansione del QR code con l’app “VerificaC19”, che consente di verificarne autenticità, validità ed integrità della certificazione nonché di conoscere le generalità dell’intestatario;
(b) i soggetti delegati al controllo – dipendenti della società e/o soggetti esterni – dovranno essere incaricati con atto formale contenente le istruzioni per la verifica, il trattamento dei dati personali connessi al controllo del Green Pass e la gestione dei soggetti che ne siano sprovvisti;
(c) i controlli – che possono essere effettuati anche a campione – dovranno avvenire, preferibilmente, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Sanzioni per i lavoratori del settore privato.
I lavoratori non in possesso del Green Pass al momento dell’accesso ai locali aziendali sono considerati, fino alla presentazione del Green Pass (ma, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021), assenti ingiustificati senza diritto alla retribuzione, compenso e/o emolumento per i giorni di assenza ingiustificata ma senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Nelle imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata esibizione del Green Pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore – e, consequenzialmente, sostituirlo – per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabile per una sola volta e sino al termine ultimo del 31.12.2021.
Nel caso in cui i lavoratori privi di Green Pass accedano comunque ai luoghi di lavoro, questi saranno comunque soggetti alle conseguenze disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti di settore e, comunque, all’applicazione una sanzione pecuniaria ricompresa tra €. 600,00 ed €. 1.500,00.

Sanzioni per i datori di lavoro del settore privato.
È prevista una sanzione pecuniaria ricompresa tra €. 400,00 ad €. 1.000,00 (raddoppiata in caso di recidiva) a carico dei datori di lavoro del settore privato che:
(a) omettano di verificare il possesso del Green Pass in capo ai lavoratori;
(b) omettano di definire, entro il 15.10.2021, le modalità operative per la verifica del possesso del Green Pass in capo i lavoratori;
(c) consentano l’accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori privi di Green Pass.
Le sanzioni verranno irrogate dal Prefetto con l’ausilio delle Forze di polizia, del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale e dell’Ispettorato del lavoro.

Mensa aziendale.
L’accesso alle mense aziendali ed ai locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, è consentito ai soli lavoratori in possesso di Green Pass ed il relativo controllo dovrà essere effettuato dalla società che eroga il servizio di ristorazione.

Smart working.
Alcuna indicazione viene data per l’ipotesi in cui il lavoratore privo di Green Pass chieda di poter lavorare in smart working con l’inevitabile conseguenza che la gestione di questi casi è rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro che dovrà verificare se le mansioni del lavoratore siano compatibili con la modalità agile di svolgimento della prestazione lavorativa.

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