Published On: Agosto 2, 2017Categories: Diritto Processuale Civile, News

Magistratura onoraria. In G.U. il testo della riforma

Con il D.Lgs. 13.7.2017, n. 116, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 luglio 2017, il Governo dà piena attuazione alla delega ricevuta dalla l. 28.4.2016, n. 57, di riforma organica della magistratura onoraria.

Come ben noto, questa legge delegata interviene in una materia assai delicata che non soltanto attendeva, pressoché da sempre, una riforma organica, ma che era anche stata costantemente disciplinata con decretazione d’urgenza così da determinare un inevitabile susseguirsi di proroghe automatiche nell’incarico dei magistrati già in servizio.

Il D.Lgs. n. 116/2017 si compone di 35 articoli divisi in ben dodici capi:

I. Disposizioni generali (artt. 1-3);
II. Del conferimento dell’incarico di magistrato onorario, del tirocinio e delle incompatibilità (artt. 4-7);
III. Dell’organizzazione dell’ufficio del giudice di pace. Delle funzioni e dei compiti dei giudici onorari di pace                    (artt. 8- 14);
IV. Delle funzioni e dei compiti dei viceprocuratori onorari (artt. 15-17);
V. Della conferma nell’incarico (art. 18);
VI. Dell’astensione e della ricusazione (art. 19);
VII. Dei doveri del magistrato onorario, della decadenza, della dispensa e della revoca (artt. 20-21);
VIII. Delle riunioni periodiche e della formazione permanente (art. 22);
IX. Delle indennità e del regime previdenziale e assistenziale (artt. 23-26);
X. Dell’ampliamento della competenza dell’ufficio del giudice di pace (artt. 27-28);
XI. Disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio (artt. 29-31);
XII. Disposizioni transitorie e finali (artt. 32-35).

Tra tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 116/2017, quelle che hanno maggiore e più immediato rilievo processuale sono sicuramente rappresentate da quelle che ampliano la competenza dell’ufficio del giudice di pace.

Invero, ai giudici di pace saranno delegate nuove competenze in materia civile, che si aggiungono a quelle già rientranti nella loro giurisdizione o ne ampliano il valore.

Gli artt. 27 e 28, infatti, incidono pesantemente, ampliandola in modo assai considerevole, sulla competenza in materia civile.

Dell’ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile

Nello specifico, il D.Lgs 116/17 apporta al codice di procedura civile modificazioni che incidono sulle cause relative a:

1. Beni mobili. La competenza viene ampliata sino al valore non superiore ad euro 30mila;

2. Pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro. La competenza viene ampliata sino a 50mila euro

3. Risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli o natanti. La competenza viene ampliata sino al valore non superiore a 50mila euro;

4. Condominio. La competenza del GdP viene estesa a tutte cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell’articolo 71 -quater delle disposizioni per l’attuazione del codice civile.

La competenza del GdP viene, inoltre, estesa a:

5. cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI del codice civile, rubricato “Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi” fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni;

6. cause relative alle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VII del codice civile, rubricato “Delle Luci e delle vedute” fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice;

7. cause in materia di stillicidio e di acque di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del codice civile;

8. cause in materia di occupazione e di invenzione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile

9. cause in materia di specificazione, unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II del codice civile;

10. cause in materia di enfiteusi di cui al libro terzo, titolo IV del codice civile;

11. cause in materia di esercizio delle servitù prediali;

12. cause di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile;

13. cause in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa, di cui al libro terzo, titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile;

14. il giudice di pace è altresì competente, purché il valore della controversia non sia superiore a trentamila euro, per

a) cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari e

b) per le cause in materia di riordinamento della proprietà rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del codice civile;

c) per le cause in materia di accessione;

d) per le cause in materia di superficie;

15. espropriazione forzata di cose mobili.

Occorre, però, sottolineare che, in forza dell’art. 32, commi 3 e 4, le nuove norme in tema di competenza entreranno in vigore soltanto il 31 ottobre 2021, cioè allorché saranno immessi in ruolo i nuovi magistrati onorari.

Destinazione dei giudici onorari di pace nell’ufficio per il processo

I giudici onorari di pace sono, inoltre, assegnati alla struttura organizzativa denominata «ufficio per il processo»,
costituita, a norma dell’articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2012, n. 221, presso il tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l’ufficio
del giudice di pace al quale sono addetti.

Il giudice onorario di pace coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice
onorario può assistere alla camera di consiglio.

Con riferimento a ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata, il giudice professionale può delegare al giudice onorario di pace, inserito nell’ufficio per il processo, compiti e attività, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché non di particolare complessità,
ivi compresa l’assunzione dei testimoni, affidandogli con preferenza il compimento dei tentativi di conciliazione, i
procedimenti speciali previsti dagli articoli 186 -bis e 423, primo comma, del codice di procedura civile, nonché i
provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici
e ripetitive.

Al comma 12 dell’art. 10 si legge, infatti, che:

Al giudice onorario di pace non può essere delegata la pronuncia di provvedimenti definitori, fatta eccezione:

a) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di volontaria giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia,
inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare;

b) per i provvedimenti che definiscono procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria;

c) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi;

d) per i provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore;

e) per i provvedimenti che definiscono cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi euro 100.000;

f) per i provvedimenti di assegnazione di crediti che definiscono procedimenti di espropriazione presso terzi, purché il valore del credito pignorato non superi euro 50.000.

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