Published On: Marzo 3, 2016Categories: Diritto Processuale Civile, News

Modifiche al codice di procedura civile. La proposta di legge n. 2921

Dopo aver riassunto le novità previste dal Disegno di Legge delega n. 2953, recante “disposizioni per l’efficienza del processo civile”, P&P Studio Legale dedica quest’articolo alle ulteriori proposte normative contenute nel Disegno di Legge n. 2921 recante “modifiche al codice di procedura civile e altre disposizioni per l’accelerazione del processo civile”, il cui vaglio da parte della Commissione Giustizia della Camera si è concluso unitamente all’esame del disegno di legge delega n. 2953.

Il testo del provvedimento passerà ora al vaglio della altre Commissioni interessate (tra tutte Affari Costituzionali e Bilancio) per i relativi pareri.

L’iter del progetto in commissione è pertanto pressochè giunto al termine: dopodiché il disegno di legge delega (il primo tassello per la completa riforma del processo civile) passerà all’esame della Camera.

  • La Proposta di Legge N. 2921 recante Modifiche al codice di procedura civile e altre disposizioni per l’accelerazione del processo civile”.

La proposta normativa si compone di 18 articoli.

Articolo 1.

L’articolo prevede alcune significative modifiche alle disposizioni generali del codice di procedura civile. In particolare:

  • si prescrive che la procura speciale conferita al difensore si presume valida, salva diversa volontà espressa nell’atto, per tutti i gradi e le fasi del processo;
  • si prescrive che il difetto di procura alle liti sia sempre sanabile con efficacia retroattiva; si abilita il difensore a esercitare il potere di autenticazione su tutti gli atti del processo;
  • si impone al giudice di pronunciare, oltre che su tutta la domanda, anche su tutte le eccezioni e, in entrambi i casi, non oltre i limiti di queste nonché a porre a fondamento delle decisioni i fatti non specificamente contestati dalle parti, indipendentemente dal fatto se costituite;
  • si prescrive in capo alle parti l’onere di contestare le allegazioni avversarie nella prima difesa utile, pena la decadenza dal diritto di poterlo fare in un successivo momento;
  • si introduce la possibilità che il verbale sia costituito da un documento informatico;
  • si introduce la regola secondo cui il giudice che decide di rinviare la causa deve addurre l’opportuna motivazione e fissare il giorno della successiva udienza in una data perentoriamente compresa nell’arco di tempo non superiore a sei mesi dall’udienza in cui dispone il rinvio;
  • si prescrive che il verbale dell’udienza debba contenere tutte le istanze e le eccezioni delle parti e dei loro difensori e che di esso il giudice debba darne lettura; si modifica la disciplina concernente la notificazione di atti alle persone giuridiche, introducendo regole volte ad assicurarne il perfezionamento anche nel caso in cui non sia possibile consegnare copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di riceverla;
  • si prescrive, infine, che la violazione dei termini perentori imposti al giudice rilevi unicamente ai fini dell’applicazione di sanzioni disciplinari e non anche della validità degli atti compiuti fuori termine.

Articolo 2.

L’articolo introduce alcune significative modifiche alle disposizioni relative al processo di cognizione. In particolare: si stabilisce che

  • il decreto adottato dal presidente del tribunale all’inizio di ogni anno giudiziario contenga anche prescrizioni sulle modalità di gestione delle udienze e di organizzazione dell’ufficio giudiziario;
  • si prescrive che nel caso in cui il convenuto voglia anticipare la data di udienza di prima comparizione il presidente del tribunale accordi la richiesta a condizione che sia osservato il termine dilatorio di un mese;
  • si fissa in venti giorni il termine perentorio da assegnare al convenuto per integrare la nullità derivante dall’omissione o dall’assoluta incertezza dell’oggetto o del titolo della domanda riconvenzionale eventualmente proposta;
  • si stabilisce che ove la prima comparizione delle parti sia fissata in una data in cui il giudice istruttore designato non tiene udienza, la stessa sia d’ufficio rimandata all’udienza immediatamente successiva purché essa sia destinata esclusivamente alla prima costituzione delle parti;
  • si riduce a venti giorni il termine massimo entro cui il giudice istruttore può differire la data della prima udienza;
  • si dilata il tempo per trattenere il fascicolo di parte eventualmente ritirato al momento della rimessione della causa al collegio, fissando nel momento del deposito delle memorie di replica il termine ultimo per la sua restituzione;
  • si prescrive in capo al giudice il dovere di calendarizzare fin dalla prima udienza l’intero procedimento in modo da consentire lo svolgimento consecutivo e quanto più possibile ravvicinato delle udienze e delle attività processuali;
  • si prescrive che il giudice disponga la cancellazione della causa dal ruolo in caso di mancata comparizione alla prima udienza e a quella successiva da lui fissata delle parti ovvero dell’attore costituito quando la parte convenuta non abbia chiesto che si proceda anche in assenza di questi;
  • si prescrive in capo al giudice l’obbligo di disporre il pagamento delle somme non contestate e si ammette per la parte la possibilità di avanzare per la prima volta la relativa istanza anche nel corso dell’udienza di prima comparizione durante la quale si consente anche di formulare per la prima volta un’istanza di ingiunzione di pagamento o di consegna;
  • si prescrive che il giudice istruttore al momento della rimessione delle parti al collegio debba dare allo stesso disposizioni circa le modalità di trattazione della fase decisionale;
  • si prevedono una riduzione e un aumento dei termini di deposito, rispettivamente, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
  • si prescrive che la prova testimoniale sia assunta preferibilmente in una sola udienza e si introduce in capo al giudice il potere di ordinare anche d’ufficio, alla parte o al terzo, l’esibizione di un documento, anche nelle ipotesi in cui ne sia stata già prodotta in giudizio una copia della quale, però, ne si contesti la conformità all’originale, prevedendo, altresì, che nel caso in cui l’esibizione comporti una spesa questa sia posta provvisoriamente a carico di tutte le parti, salvo il riparto finale delle spese di lite;
  • si qualifica perentorio il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza in cancelleria e si prescrive che la sua inosservanza possa costituire violazione disciplinare ed essere considerata ai fini della valutazione di professionalità nonché della nomina o della conferma agli uffici direttivi o semidirettivi;
  • si sopprime, in caso in cui sia proposto appello avverso una sentenza parziale che abbia deciso alcune singole questioni, la necessità che sussista un’istanza concorde delle parti circa la sospensione dell’esecuzione o della prosecuzione dell’ulteriore istruttoria sulle altre questioni non toccate dalla pronuncia fino alla definizione del giudizio d’appello, rimettendo la decisione a una scelta esclusiva e discrezionale del giudice istruttore;
  • Infine, si abilita il giudice a disporre la rinnovazione della citazione del convenuto anche nelle ipotesi in cui vi sia il dubbio che questi non sia comparso per cause indipendenti dalla sua volontà.

Articolo 3.

L’articolo contiene modifiche relative alla materia delle impugnazioni.

In particolare,

  • si elimina la possibilità di condannare al pagamento di una pena pecuniaria la parte che ha proposto in sede d’appello istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva di una sentenza nell’ipotesi in cui l’istanza sia considerata inammissibile o manifestamente infondata;
  • si modifica l’articolo 328 del codice di procedure civile, sostituendo la rubrica con la seguente « Decorrenza dei termini per la parte colpita dall’evento » in relazione all’interruzione dei termini per appellare una sentenza in caso di morte o di perdita di capacità del soggetto abilitato all’impugnazione medesima e si riduce a tre mesi il termine di proroga della decadenza dell’impugnazione nell’ipotesi in cui l’evento della morte o della perdita della capacità del soggetto si verifichi dopo tre mesi dalla pubblicazione della sentenza;
  • si introduce la disposizione relativa ai termini e alle modalità per procedere alla notificazione dell’impugnazione alla parte colpita da un evento interruttivo;
  • si prevede la piena efficacia dell’impugnazione incidentale nel caso in cui quella principale sia dichiarata improcedibile o sia rinunciata e si introduce la possibilità in capo al giudice di condannare alle spese la parte che abbia erroneamente proposto la propria impugnazione incidentale nelle forme di quella principale e ciò indipendentemente dalla sua soccombenza nel giudizio;
  • si modifica la disciplina in ordine alla forma e al contenuto dell’atto di appello richiedendo, in particolare, che la parte indichi specificamente e a pena di inammissibilità le censure in fatto o in diritto nei confronti della sentenza impugnata;
  • si abilita il giudice a invitare la parte a depositare in giudizio la copia della sentenza appellata contenente l’apposizione della dichiarazione di conformità all’originale nelle ipotesi in cui la semplice copia inserita nel fascicolo sia contestata o quando comunque il giudice ne ravvisi l’opportunità;
  • si elimina la possibilità in capo al giudice di dichiarare l’appello inammissibile nel caso in cui valuti che l’impugnazione non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta;
  • infine, si prescrive che la possibilità in capo al presidente di delegare l’assunzione dei mezzi di prova a uno dei componenti del collegio sia subordinata a una sua valutazione circa la loro non necessaria assunzione collegiale.

Articolo 4.

Si aggiunge un ulteriore criterio di individuazione del foro competente per i procedimenti di esecuzione forzata di crediti nelle ipotesi in cui il terzo debitore sia un istituto bancario o un intermediario mobiliare e finanziario o un’altra società avente le medesime finalità, riconoscendo detta competenza in capo al giudice del luogo dove risiede il creditore pignorante, con la sola eccezione in cui si proceda per crediti riguardanti rapporti da lavoro dipendente.

Articolo 5.

L’articolo introduce alcune modifiche alla disciplina relativa al consulente tecnico.

In particolare,

  • si prevede che il giudice inserisca nell’ordinanza di nomina del consulente l’avvertimento che costituisce causa di astensione o di ricusazione l’avere negli ultimi cinque anni intrattenuto rapporti personali o professionali con taluna delle parti o con soggetti a essi riferibili;
  • si prescrive il divieto per il consulente nominato di assumere incarichi professionali per conto di alcuna delle parti nei tre anni successivi al giuramento;
  • si prescrive il tempo prima del quale non possono ed entro il quale devono essere iniziate le operazioni peritali;
  • si fissa in novanta giorni, salvo casi di eccezionale complessità nell’esecuzione delle operazioni, il termine massimo per depositare la relazione peritale;
  • si prevede che il termine concesso al consulente possa essere prorogato su istanza di questi solamente in casi di comprovate e gravi esigenze e per un tempo non superiore alla metà di quello originariamente concesso;
  • si prescrive l’obbligo di ridurre in caso di proroga il compenso del consulente in misura diversa a seconda che si tratti di prima o di seconda proroga; si prescrive che il giudice possa discrezionalmente scegliere di revocare l’incarico quando il consulente ometta il deposito della relazione entro il nuovo termine prorogato e che, in tali casi, questi debba restituire le somme anticipate dalle parti a titolo di compenso;
  • infine si fissa nel compenso medio spettante all’avvocato per la fase istruttoria di quel processo la misura massima del compenso da corrispondere al consulente.

Articolo 6.

Si prevede che il decorso dei termini processuali sia sospeso di diritto anche nell’arco temporale compreso fra il 24 dicembre e il 6 gennaio dell’anno successivo.

Articolo 7.

L’articolo introduce delle modifiche in materia di controversie individuali di lavoro.

In particolare:

  • si prescrive che il decreto di fissazione dell’udienza di discussione contenga l’invito al convenuto a costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza, pena le decadenze prescritte dalla legge, con l’avvertimento che in caso di mancata costituzione il giudice potrà ritenere veri i fatti affermati dall’attore e, sulla base di questi, decidere la causa nella stessa udienza;
  • si attribuisce la facoltà all’attore di allegare al verbale della prima udienza una nota scritta;
  • si abilita il giudice a risolvere in via pregiudiziale con sentenza anche una questione di diritto di particolare importanza e la cui risoluzione appaia necessaria per la definizione della controversia;
  • infine, si elimina la possibilità di condannare al pagamento di una pena pecuniaria la parte che ha proposto istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva di una sentenza nell’ipotesi in cui l’istanza sia considerata dal giudice inammissibile o manifestamente infondata.

Articolo 8.

L’articolo introduce modifiche concernenti il titolo esecutivo e il pignoramento.

In particolare:

  • si individua nelle transazioni sottoscritte dalle parti con l’assistenza degli avvocati un’ulteriore tipologia di titolo esecutivo idoneo a dare luogo a esecuzione forzata, a condizione che risulti espressamente e inequivocabilmente dal contratto la volontà di conferirgli tale efficacia;
  • si elimina l’obbligo del pagamento del contributo unificato per la procedura volta alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare;
  • si abrogano, altresì, le disposizioni relative all’ulteriore compenso percepito dall’ufficiale giudiziario nelle ipotesi in cui proceda alle operazioni di pignoramento presso terzi o mobiliare.

Articolo 9.

L’articolo modifica in parte la disciplina del procedimento di ingiunzione.

In particolare:

  • si prescrive che la conformità all’originale degli estratti delle scritture contabili, idonea a qualificarli prova scritta ai fini del procedimento ingiuntivo, possa risultare anche da una dichiarazione di autenticità rilasciata dal dottore commercialista;
  • si riduce il termine concesso all’ingiunto per pagare le somme o per consegnare le cose richieste e per fare opposizione e si aumenta quello per la notificazione del decreto;
  • si prevede che l’opponente possa omettere nell’atto di citazione l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti alla base dell’opposizione, fermo restando l’obbligo di indicarli in un atto che dovrà depositare, a pena di nullità, nei venti giorni successivi alla notificazione dell’opposizione in cancelleria e che la stessa provvederà a trasmettere per mezzo di posta elettronica certificata al procuratore dell’opposto.

Articolo 10.

L’articolo, coerentemente con i contenuti e con le ragioni ispiratrici degli articoli precedenti, prescrive in taluni casi la modifica e in altri l’abrogazione di alcune disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941.

Articoli 11 e 12.

Gli articoli modificano la disciplina concernente le procedure di composizione stragiudiziaria delle liti stabilendo, in particolare, che per tutte le tipologie di controversie il loro esperimento sia una mera facoltà e non una condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In particolare, si prescrive l’alternatività fra il procedimento di mediazione civile e quello di negoziazione assistita e si impone all’avvocato di informare di questa possibile alternativa, chiaramente e per iscritto, il proprio assistito al momento del conferimento dell’incarico, pena l’annullabilità del contratto di mandato.

Articolo 13.

L’articolo riduce da centoventi a sessanta giorni il termine concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro e prima del quale il creditore non può procedere a esecuzione forzata né alla notifica di un atto di precetto.

Articolo 14.

L’articolo modifica alcune disposizioni concernenti il contributo unificato. In particolare, si elimina la sanzione del suo pagamento in misura pari a un aumento della metà comminata nelle ipotesi in cui, nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso, il difensore o la parte omettano, rispettivamente, di indicare il proprio numero di fax o il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il codice fiscale; si dispone che la parte che per prima si costituisca in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che nei processi esecutivi di espropriazione forzata faccia istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, sia tenuta al pagamento della metà del contributo unificato e si prescrive che il pagamento della restante metà sia posta a carico della parte soccombente.

Articolo 15.

L’articolo prescrive l’esonero da ogni spesa o tassa per il recupero dei crediti, fino a un importo massimo di 5.000 euro, maturati dai liberi di professionisti nell’esercizio della professione.

Articolo 16.

Si abrogano i commi da 47 a 68 dell’articolo 1 della legge n. 192 del 2012, recante « Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita », che hanno aggravato le modalità di ricorso all’autorità giudiziaria.

Articolo 17.

Si stabilisce che il saggio degli interessi legali, calcolato dal momento della proposizione della domanda giudiziale, della domanda arbitrale e dell’istanza di mediazione, sia pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in tal modo modificando parzialmente la novella all’articolo 1284 del codice civile entrata in vigore nel 2014.

Articolo 18.

Si delinea l’ambito di applicazione di alcuni articoli della legge e si individua nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale la sua data di entrata in vigore.

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