Published On: Aprile 22, 2016Categories: Diritto Bancario e Finanziario, News

Mutui: Approvato il decreto attuativo della direttiva MCD

Il Consiglio dei ministri ha definitivamente approvato il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/17/UE, la c.d. “MCD – Mortgage Credit Directive“, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in tema di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

Nello specifico la finalità della direttiva è quella di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivono contratti di credito relativi a beni immobili (mutui immobiliari garantiti da ipoteche o finalizzati all’acquisto del diritto di proprietà su un immobile).

Si attende adesso soltanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Importanti le novità a protezione dei consumatori, tra le quali spicca l’innalzamento a 18 mesi di rate mensili non pagate per essere considerati inadempienti.

In sintesi le novità principali del decreto:

1) Ambito di applicazione:

– mutui aventi ad oggetto la concessione di credito garantito da ipoteca su un immobile residenziale;

– mutui finalizzati all’acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato.

2) obbligo di fornire al consumatore informazioni precontrattuali dettagliate su un Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES), spiegazioni adeguate prima della conclusione del contratto di credito e chiarimenti in ordine al calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG).

3) individuati i canoni di comportamento per i finanziatori e gli intermediari del credito che offrono contratti di credito ai consumatori.

4) la Banca d’Italia, nelle disposizioni attuative, dovrà avere particolare riguardo ai casi di eventuale stato di bisogno o di debolezza del consumatore.

5) Nella stipula del contratto le parti potranno convenire, attraverso clausola espressa, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene dato a garanzia, o dei proventi della vendita del bene stesso, comportino l’estinzione dell’intero debito anche se il valore del bene immobile restituito (o i proventi) sia inferiore al debito residuo.

6) Qualora il valore dell’immobile o i proventi dalla vendita siano invece superiori al debito residuo, il consumatore avrà diritto all’eccedenza.

7) La possibilità di acconsentire, da parte del consumatore, al trasferimento della proprietà dell’immobile in caso di inadempimento prevede l’applicabilità solo per i futuri contratti. Prevista l’assistenza obbligatoria di un consulente per il consumatore che intenda sottoscrivere questa clausola.

8) estesa a 18 mesi di rate mensili non pagate la soglia oltre la quale si ha “inadempimento” da parte del consumatore.

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