Published On: Ottobre 5, 2021Categories: Diritto Civile, News

Riforma del processo civile.

Depositati in Commissione Giustizia gli emendamenti governativi al disegno di legge delega sulla riforma del processo civile.

Qui di seguito, si riassumono i principali ambiti interessati dalle proposte emendative:

Strumenti di risoluzione alternativa:
Si procede verso un rafforzamento delle procedure di gestione negoziale delle liti e, dunque, del riconoscimento del ruolo degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. In particolare le proposte emendative perseguono l’obiettivo di riordinare e semplificare il regime degli incentivi fiscali da destinare alle parti che decidano di scegliere la procedura di mediazione, di potenziare il meccanismo dell’esenzione dall’imposta di registro estendendone l’ambito applicativo, nonché di estendere l’esenzione al contributo unificato in caso di estinzione del giudizio.

Si prevede poi di estendere il ricorso alla mediazione obbligatoria in via preventiva in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, subfornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali.

Un ulteriore emendamento prevede di estendere lo strumento della negoziazione assistita anche alle controversie individuali vertenti in materia di lavoro disciplinate dall’articolo 409 c.p.c., – senza che ciò costituisca condizione di procedibilità.

Infine, per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, si prevede che gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori.

Processo di cognizione di primo grado:
La proposta emendativa interviene sulla rimodulazione della fase introduttiva del giudizio al fine di valorizzare gli adempimenti della prima udienza per definire immediatamente l’ambito e la portata dei mezzi di prova e del thema decidendum.
In particolare, rivedendone il contenuto e l’oggetto, si prevede che sin dagli atti introduttivi siano indicati – a pena di decadenza – i mezzi di prova ed i documenti offerti in comunicazione.

Viene, altresì, rimodulata la fase decisoria con una netta accelerazione dei tempi. Nello specifico, le proposte emendative concernono l’abrogazione del modulo tradizionale delineato dall’art. 190 c.p.c. (comparse conclusionali e memorie) e l’adozione di un modello uniforme di decisione.

Sempre nell’ottica di deflazione si prevede che il giudice potrà formulare una proposta conciliativa fino al momento in cui la causa viene rimessa in decisione e, dunque, non più col limite della fase istruttoria.

Stessa finalità hanno, infine, il c.d. “procedimento semplificato di cognizione” applicabile quando i fatti siano soltanto parzialmente controversi e l’istruzione sia documentale o non richieda un’attività complessa, la possibilità di pronunciare un provvedimento di natura cautelare, sommario e provvisorio qualora le ragioni del convenuto siano manifestamente infondate e, infine, la possibilità che già all’esito della prima udienza possa essere pronunciata ordinanza provvisoria di rigetto della domanda attorea quando la stessa appaia infondata o priva dei requisiti essenziali.

Esecuzione:
Si interviene sui principi e i criteri direttivi della revisione del procedimento esecutivo di espropriazione presso terzi e di espropriazione immobiliare.

In particolare, si prevede che, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale debbano essere formati in copia attestata conforme all’originale, abrogando quindi le disposizioni del codice di procedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva.

Sempre in linea con l’intento di snellire e velocizzare l’attività di esecuzione si prevede che, in caso di presentazione dell’istanza di accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, soprattutto, dell’anagrafe tributaria, resti preservata l’efficacia dell’atto di precetto così da evitare rallentamenti considerevoli (i.e. la rinnovazione del precetto, notifiche ecc.)

Lavoro:
La modifica è volta ad integrare i principi di delega con l’obiettivo di semplificare il vigente sistema processuale civile in tema di impugnazione dei provvedimenti di licenziamento, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, uniformando il sistema e stabilendo che a tutte le impugnazioni successive all’entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della presente delega si applicherà la medesima disciplina, realizzando il superamento di difficoltà interpretative relativo all’applicazione del regime introdotto dalla legge Fornero, e stabilendo altresì il carattere prioritario della trattazione delle cause di licenziamento e dettando l’opportuna disciplina transitoria.

Giudici di pace:
Si interviene in tema di processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace, con l’obiettivo di valorizzare lo strumento del tentativo di conciliazione che rimane obbligatorio, e individuando il principio di estensione della competenza per materia dei procedimenti trattati dal giudice di pace in ambito civile. La previsione, che si ricollega alla più ampia riforma della magistratura onoraria anch’essa in discussione in sede parlamentare.

Impugnazioni:
Si modifica la fase introduttiva per quanto concerne la riformulazione più puntuale e rigorosa del ricorso che deve contenere motivi specifici, chiari e sintetici e incidendo sui termini sia dell’impugnazione principale che di quella incidentale. Nonché sui motivi di improcedibilità e di manifesta infondatezza e sulle norme inerenti all’esecuzione provvisoria delle sentenze impugnate.
In particolare, si prevede il ripristino della figura del consigliere istruttore, deputato all’espletamento dell’intera fase prodromica alla decisione, ed al quale sono attribuiti i poteri di dichiarare la contumacia, di procedere alla riunione degli appelli, di procedere al tentativo di conciliazione, di ammettere i mezzi di prova, di procedere all’assunzione dei mezzi istruttori e di fissare udienza di discussione.

Corte di cassazione:
La proposta emendativa prevede di razionalizzare i procedimenti innanzi alla Suprema Corte, riducendone i tempi di durata e modellando i riti sia camerali che in pubblica udienza con misure di semplificazione, snellimento ed accelerazione. Razionalizzata poi la disciplina della udienza pubblica ammessa nei soli casi di rilevanti questione di diritto.

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