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Green-Pass bis: le novità in materia di lavoro privato

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21.09.2021, il D.L. n. 127 del 21.09.2021 (c.d. Decreto Green Pass bis) ha previsto l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 al personale delle amministrazioni pubbliche e a quello del settore privato – ivi inclusi i lavoratori autonomi e i collaboratori familiari – e, più in generale, a tutti i soggetti che prestano, a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato nei luoghi di lavoro.

Qui di seguito le principali novità in materia di lavoro privato.

Durata.
Dal 15.10.2021 al 31.12.2021 (termine di cessazione del periodo di emergenza).

Oggetto e ambito di applicazione.
Al fine di consentire l’accesso al luogo di lavoro, è sancito l’obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, il c.d. Green Pass in capo a:
(a) personale delle pubbliche amministrazioni e degli uffici giudiziari;
(b) personale del settore privato, ivi espressamente inclusi i lavoratori autonomi e i collaboratori familiari nonché tutti quei soggetti che prestano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato nei luoghi di lavoro.
Restano invece esonerati dall’obbligo de quo, i soggetti esenti – sulla base di idonea certificazione medica rilasciata da medici di medicina generale, pediatri e medici vaccinatori che operano presso le strutture di vaccinazione – dalla campagna vaccinale.
Tale certificato dovrà essere fornito dal lavoratore al medico competente che, a sua volta, provvederà ad informare il datore di lavoro che, pertanto, dovrà escludere i soggetti esenti dai controlli sul Green Pass.
Il datore di lavoro non è, comunque, autorizzato al trattamento diretto di tale dato sanitario.

Modalità di controllo.
La verifica del Green Pass deve essere svolta secondo le seguenti modalità:
(a) scansione del QR code con l’app “VerificaC19”, che consente di verificarne autenticità, validità ed integrità della certificazione nonché di conoscere le generalità dell’intestatario;
(b) i soggetti delegati al controllo – dipendenti della società e/o soggetti esterni – dovranno essere incaricati con atto formale contenente le istruzioni per la verifica, il trattamento dei dati personali connessi al controllo del Green Pass e la gestione dei soggetti che ne siano sprovvisti;
(c) i controlli – che possono essere effettuati anche a campione – dovranno avvenire, preferibilmente, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Sanzioni per i lavoratori del settore privato.
I lavoratori non in possesso del Green Pass al momento dell’accesso ai locali aziendali sono considerati, fino alla presentazione del Green Pass (ma, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021), assenti ingiustificati senza diritto alla retribuzione, compenso e/o emolumento per i giorni di assenza ingiustificata ma senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Nelle imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata esibizione del Green Pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore – e, consequenzialmente, sostituirlo – per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabile per una sola volta e sino al termine ultimo del 31.12.2021.
Nel caso in cui i lavoratori privi di Green Pass accedano comunque ai luoghi di lavoro, questi saranno comunque soggetti alle conseguenze disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti di settore e, comunque, all’applicazione una sanzione pecuniaria ricompresa tra €. 600,00 ed €. 1.500,00.

Sanzioni per i datori di lavoro del settore privato.
È prevista una sanzione pecuniaria ricompresa tra €. 400,00 ad €. 1.000,00 (raddoppiata in caso di recidiva) a carico dei datori di lavoro del settore privato che:
(a) omettano di verificare il possesso del Green Pass in capo ai lavoratori;
(b) omettano di definire, entro il 15.10.2021, le modalità operative per la verifica del possesso del Green Pass in capo i lavoratori;
(c) consentano l’accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori privi di Green Pass.
Le sanzioni verranno irrogate dal Prefetto con l’ausilio delle Forze di polizia, del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale e dell’Ispettorato del lavoro.

Mensa aziendale.
L’accesso alle mense aziendali ed ai locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, è consentito ai soli lavoratori in possesso di Green Pass ed il relativo controllo dovrà essere effettuato dalla società che eroga il servizio di ristorazione.

Smart working.
Alcuna indicazione viene data per l’ipotesi in cui il lavoratore privo di Green Pass chieda di poter lavorare in smart working con l’inevitabile conseguenza che la gestione di questi casi è rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro che dovrà verificare se le mansioni del lavoratore siano compatibili con la modalità agile di svolgimento della prestazione lavorativa.

Decreto Sostegni bis. Nuove misure per professionisti ed imprese

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 25 maggio 2021, n. 123 il decreto-legge n. 73/21 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

Il provvedimento, cosiddetto “Sostegni bis“, in vigore dal 26 maggio, si compone di nove titoli: “sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi; misure per l’accesso al credito e la liquidità delle imprese; misure per la tutela della salute; disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali; enti territoriali; giovani, scuola e ricerca; cultura; agricoltura e trasporti; disposizioni finali e finanziarie” e stanzia complessivamente circa 40 miliardi di euro.

Sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi

Nello specifico, il provvedimento prevede contributi pari a 15 miliardi di euro a fondo perduto per:

– i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione;

– gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale.

La misura, in particolare, si articola su 3 componenti:

  • la replica dell’intervento previsto dal decreto Sostegni, con un contributo a fondo perduto per le partite IVA con determinate classi di ricavi, che abbiamo subito un calo del fatturato di almeno il 30% tra il 2019 e il 2020. Il contributo in parola, previsto dal comma 1, spetta nella misura del 100% del contributo riconosciuto ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 41/2021;
  • una seconda componente, dettagliatamente prevista dal comma 5, basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021. I soggetti che hanno fruito del contributo a fondo perduto con il decreto Sostegni possono, in alternativa al contributo di cui al comma 1 (cioè alla ripetizione del contributo ottenuto in base al D.L. n. 41/2021), richiedere un (diverso) contributo a fondo perduto “a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020”. Tale contributo, pur essendo alternativo a quello del comma 1, è in qualche modo ad esso complementare, perché a) i soggetti che abbiano beneficiato del contributo previsto dal decreto Sostegni potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo in parola, se superiore al primo. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle Entrate verrà scomputato da quello da riconoscere ai sensi del comma 5; b) se dall’istanza per il riconoscimento del contributo di cui al comma 5 emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi del comma 1, l’Agenzia non darà seguito all’istanza stessa;
  • una terza componente, che avrà una finalità perequativa e si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d’esercizio e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021. Tale terza componente, tuttavia, è per ora in stand by essendo subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (comma 27).

È ulteriormente previsto:

  • un credito d’imposta per canoni di locazione ed affitto di immobili ad uso non abitativo per i mesi da gennaio a maggio 2021. La medesima misura è prorogata fino a luglio 2021 per le imprese del settore alberghiero e turistico, le agenzie di viaggio ed i tour operator;
  • l’esenzione della Tari per gli esercizi commerciali e le attività economiche colpite dalla pandemia;
  • la proroga fino a luglio 2021 del contributo per il pagamento delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici;
  • il differimento per ulteriori 2 mesi, fino al 30 giugno 2021, della sospensione delle attività dell’Agente della Riscossione;

Accesso al credito e liquidità delle imprese

È previsto uno stanziamento di circa 9 miliardi, al fine di garantire l’accesso al credito, sostenere la liquidità e incentivare la capitalizzazione delle imprese, attraverso l’estensione di misure in vigore e l’attuazione di nuovi interventi.

Nello specifico:

  • è stata prevista la proroga al 31 dicembre 2021 delle moratorie sui prestiti, applicata alla sola quota capitale delle esposizioni, ed il prolungamento degli strumenti di garanzia emergenziali previsti dal Fondo di Garanzia per le Pmi e da Garanzia Italia di Sace;
  • nell’ambito del Fondo Pmi, è stato introdotto uno strumento di garanzia pubblica di portafoglio a supporto dei crediti a medio lungo termine per finanziare progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento di imprese fino a 500 dipendenti;
  • è stato introdotto un contributo di 2 miliardi di euro, per la disciplina dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, con la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d’imposta compensabile per il 2021;
  • è stata estesa ai soggetti con ricavi superiori ai 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare in compensazione, nel solo 2021, il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nello stesso anno nei cosiddetti beni ‘ex super ammortamento’;
  • è stata introdotta di un’agevolazione fiscale temporanea per favorire gli apporti di capitale da parte delle persone fisiche in start-up e Pmi innovative;
  • è stato innalzato a 2 milioni di euro il limite annuo dei crediti d’imposta compensabili o rimborsabili, per favorire lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi.

Tutela della salute

È previsto un contributo di 2,8 miliardi di euro al fine di rafforzare il sistema sanitario e ridurre le liste di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie.

Lavoro e politiche sociali

Il decreto prevede nello specifico:

  • il riconoscimento di quattro ulteriori mensilità per il reddito di emergenza (REM);
  • una nuova indennità una tantum per i lavoratori stagionali, del turismo e dello sport che avevano già beneficiato della stessa misura prevista con il decreto “sostegni”;
  • il blocco alla progressiva riduzione dell’indennità prevista con la Naspi;
  • l’estensione al 2021 del contratto di espansione per le imprese con almeno 100 dipendenti e nuove risorse per i contratti di solidarietà;
  • l’introduzione del contratto di rioccupazione, volto a incentivare l’inserimento dei lavoratori disoccupati nel mercato del lavoro;
  • l’istituzione di un fondo da 500 milioni di euro per l’adozione di misure urgenti a sostegno delle famiglie vulnerabili;
  • la preclusione dell’avvio delle procedure di licenziamento per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e la sospensione, nel medesimo periodo, delle procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

In altri termini, il divieto di licenziamento è stato prorogato di pari passo con gli ammortizzatori sociali Covid (CIGO, CIGD, FIS e CISOA) istituiti dal 23 febbraio 2020 e via via prorogati dalla normativa emergenziale.

Il divieto di licenziamento proibisce di:

– avviare procedure di licenziamento collettivo;

– recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo “ai sensi dell’art. 3 L. 604/1966”.

Il Decreto Sostegni-bis prevede in buona sostanza che, a partire dal 1° luglio 2021, le aziende che non avranno più necessità di ricorrere alla CIG Covid-19 non saranno più soggette al divieto di licenziamento.

Resta, invece, la possibilità per le imprese di utilizzare la Cassa integrazione ordinaria, anche dal primo di luglio, senza dover pagare le addizionali fino al 31 dicembre 2021, impegnandosi a non licenziare.

Fattispecie in deroga

Il divieto non si applica al ricorrere di una delle seguenti fattispecie:

  • cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
  • cessazione conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;
  • stipula di un accordo collettivo aziendale, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che prevede l’incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro;
  • fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione;

Deroga per gli appalti

Per espressa previsione legislativa, costituisce eccezione l’ipotesi dei lavoratori già impiegati nell’appalto, che siano riassunti a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Resta dunque legittima l’ipotesi per cui il personale interessato dal recesso, già impiegato in un appalto, venga riassunto a seguito del subentro di un nuovo appaltatore in forza di disposizioni di legge, contratto collettivo nazionale di lavoro o clausole del contratto di appalto. La ratio della norma è dunque sempre quella di preservare il posto di lavoro.

Fattispecie di licenziamento sempre consentite

Dalle norme emergenziali che si sono susseguite negli ultimi 15 mesi, restano comunque escluse le seguenti fattispecie di recesso unilaterale dal rapporto di lavoro che sono in qualunque momento consentite al datore di lavoro:

  • licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
  • licenziamenti per superamento del periodo di comporto;
  • licenziamento entro il termine del periodo di prova;
  • licenziamento per raggiunti limiti di età ai fini della fruizione della pensione di vecchiaia;
  • licenziamento ad nutum del dirigente;
  • licenziamento dei lavoratori domestici;
  • interruzione dell’apprendistato al termine del periodo formativo;
  • interruzione del rapporto con l’ex socio di una cooperativa di produzione e lavoro, in caso di precedente risoluzione del rapporto associativo (in base alle disposizioni statutarie o regolamentari in vigore).

Giovani, scuola e ricerca

Sono previste:

  • agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa per i giovani, con un ISEE fino a 40.000 euro;
  • il potenziamento del Fondo Gasparrini (Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto per la prima casa) e del Fondo di Garanzia prima casa, portando la percentuale di copertura della garanzia dal 50 all’80%;
  • altre risorse per l’acquisto di beni e servizi finalizzati a contenere il rischio epidemiologico in vista dell’anno scolastico 2021-22, per l’adeguamento degli spazi e delle aule e per potenziare i centri estivi diurni.

Misure di carattere settoriale

Ulteriori e specifiche risorse sono state, inoltre, stanziate per sostenere

  • i trasporti, la cultura, lo spettacolo, l’agricoltura, gli aeroporti, lo spettacolo e i cinema, le istituzioni culturali e i musei.

Decreto “liquidità”. Nuove misure di sostegno alle imprese

Approvato il nuovo decreto “liquidità” per sostenere l’economia duramente provata dal blocco delle attività a seguito della pandemia da Coronavirus. Dopo il decreto Cura Italia con cui è stato previsto un primo intervento di sostegno per imprese, lavoratori e famiglie, duramente colpiti dalla crisi economica derivante dall’epidemia di Coronavirus, arriva un secondo decreto con ulteriori e sostanziose misure economiche con cui, da un lato, si cerca di dare una boccata d’ossigeno alle imprese iniettando liquidità nelle loro casse (si parla di uno stanziamento che arriverà complessivamente fino a 400 miliardi di euro), dall’altro si prosegue con la sospensione di alcuni adempimenti fiscali, seppur con molti distinguo e parecchi limiti.

Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con specifiche misure su 6 principali ambiti.

1. Accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’internazionalizzazione e agli investimenti.

Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.

In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia.

Nello specifico:

  • le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
  • la copertura scende all’80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;
  • l’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda.

Per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

Fondo Centrale di Garanzia per le PMI

Il decreto potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le p.m.i., aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti.

I tre pilastri che reggono l’ampliamento della portata del fondo sono:

  • ammissione al Fondo con copertura al 100% e senza preventiva procedura di valutazione del merito creditizio per i nuovi finanziamenti di durata massima di 6 anni a favore di pmi e piccoli professionisti, per un importo massimo di 25.000 euro e comunque non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario. il rimborso del capitale non decorre prima di 18 mesi dall’erogazione del prestito;
  • possibilità del Fondo di concedere garanzie a titolo gratuito fino a un importo massimo di 5 milioni di euro anche alle imprese con numero di dipendenti inferiore a 499. La garanzia del fondo stesso è pari al 90% dell’importo senza dover più superare alcun esame sulla tenuta finanziaria e sull’andamento dei conti;
  • per le imprese con ricavi fino a 3,2 milioni di euro, la garanzia concessa dal Fondo è pari al 90% e potrà essere cumulata con un’altra garanzia di un terzo soggetto (i.e. confidi), per ottenere prestiti con una garanzia del 100% su finanziamenti di importo massimo di 800.000 euro (e comunque non superiori al 25% dei ricavi del beneficiario) ma dietro obbligo di valutazione finanziaria e andamentale dell’attività.

Non solo: comuni e regioni potranno contribuire con propri fondi allo sviluppo delle imprese del loro territorio.

2.    Misure per garantire la continuità delle aziende.

Il decreto prevede una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale.

Tale intervento avviene:

  • disattivando le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale. Si punta innanzitutto a evitare che le perdite di capitale dovute all’emergenza sanitaria e verificatesi negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 mettano gli amministratori nelle condizioni di immediata messa in liquidazione della società con perdita della prospettiva di continuità anche per imprese competitive con il rischio anche di responsabilità del management per gestione non prudenziale. Si prevede così che, con riferimento agli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020, non si applicheranno le norme del Codice civile in materia di riduzione del capitale per perdite e abbassamento del capitale sociale al di sotto del limite legale;
  • in sede di redazione del bilancio in corso, valutando i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso. nella medesima prospettiva e con focus sui bilanci, si ammette la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità aziendale se quest’ultima era esistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso prima del 23 febbraio 2020. Una misura dettata dalla necessità di neutralizzare la crisi economica conservando comunque ai bilanci un corretto valore informativo, anche nei confronti dei terzi. Si permette così alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare questa prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, escludendo, allo stesso tempo, le imprese che, indipendentemente dalla crisi si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità;
  • accanto a queste due misure a protezione diretta della società se ne affianca una terza che è volta a favorire il coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori. In quest’ottica, allora, si disattivano i meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci oppure da chi esercita attività di direzione e coordinamento. Insomma, a venire sospesi sono gli articoli del Codice civile che puntano sanzionare indirettamente i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale, quelle situazioni in cui la società dispone sicuramente dei mezzi per l’esercizio dell’impresa, ma questi sono solo in minima parte imputati a capitale perché concessi in gran parte sotto forma di finanziamento. A potere beneficiare della disattivazione, limitandone quindi gli effetti, saranno però soltanto i finanziamenti effettuati entro il 31 dicembre.

Vi sono poi misure che riguardano la disciplina del fallimento e che, nell’insieme, sono volte in questa fase a:

  • sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza;
  • sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori (quindi quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori potranno se del caso proporre le azioni revocatorie).

3.  Misure fiscali e contabili

Si interviene con norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese.

Nel dettaglio, si prevede:

  • la sospensione, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio, dei versamenti di ritenute su redditi lavoro dipendente, addizionali IRPEF, IVA e contributi previdenziali e INAIL per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia. Detti versamenti sono, in ogni caso, sospesi, per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
  • per i versamenti delle ritenute su redditi lavoro autonomo e provvigioni per soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro, la sospensione già prevista dal 17 marzo al 31 marzo 2020 è estesa fino al 31 maggio 2020 e il versamento delle ritenute, in autoliquidazione, avviene entro il 31 luglio 2020, in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi;
  • la ripresa dei versamenti a giugno senza applicazione di sanzioni ed interessi, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese;
  • la proroga al 16 aprile del termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso;
  • la proroga dal 31 marzo al 30 aprile del termine di scadenza per l’invio della Certificazione Unica;
  • l’estensione del credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine, occhiali, detergenti mani e i disinfettanti.
  • per il bollo sulle fatture elettroniche se l’imposta del 1° trimestre è inferiore a 250 euro il versamento avviene entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio), mentre se l’imposta del 1° e 2° trimestre è inferiore a 250 euro il versamento entro la scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre);
  • DURF emessi nel mese di febbraio 2020 sono validi fino al 30 giugno 2020.

Per chi non rientra nelle nuove sospensioni dovrebbero essere confermate le vecchie sospensioni e precisamente:

1) settori maggiormente colpiti: la sospensione opera fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020;

2) associazioni sportive e federazioni nazionali: la sospensione opera fino al 31 maggio 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020.

4.  Sospensione dei termini agevolazione prima casa 

Sono sospesi fino al 31 dicembre 2020 i termini per le agevolazioni fiscali prima casa che torneranno a decorrere dal prossimo anno. La sospensione riguarda in particolare il termine di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione e il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originaria in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall’acquisto. Inoltre viene sospeso il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve vendere l’abitazione ancora in suo possesso e il termine per il riacquisto della prima casa previsto ai fini della fruizione del credito d’imposta.

5.  Rinvio delle udienze dei procedimenti civili e penali.

Il decreto prevede lo spostamento, dal 15 aprile all’11 maggio, del termine concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.

6.  Slittamento del testo della legge sulla crisi d’impresa.

Tutte le disposizioni in tema di codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al dlgs 12 gennaio 2019 n. 14, ivi compreso il nuovo sistema di allerta, entreranno in vigore solo dal 1° settembre 2021.

Si applicheranno, quindi, solo a partire dal 1° settembre 2021 le nuove disposizioni generali sui soggetti che partecipano alla regolazione della crisi ed insolvenza, le procedure di allerta e composizione assistita, i nuovi strumenti di regolazione della crisi, le nuove regole sulla liquidazione giudiziale, quelle relative all’insolvenza dei gruppi di imprese e sulla liquidazione coatta amministrativa, le nuove disposizioni penali e del lavoro.

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