Close

Tag Archive for: P&P Studio Legale

Crisi d’Impresa: composizione negoziata della crisi e test autodiagnostico

Il Ministero della Giustizia, con decreto dirigenziale del 28 settembre 2021, ha predisposto gli strumenti per il concreto funzionamento della procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa, disciplinata con il d.l. 118 del 2021, che entrerà in vigore il prossimo 15 novembre 2021.

Composto da ben 5 sezioni, il decreto dirigenziale, in particolare,

  • dirama lo schema del test per consentire all’imprenditore in crisi un’autodiagnosi volta a verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento nonchè consentire, nella fisiologia della vita dell’impresa, di verificare se l’impresa sia prospetticamente in equilibrio economico;
  • prevede la c.d. check-list particolareggiata per la operativa redazione del piano di risanamento, così da consentire all’imprenditore che intende accedere alla composizione negoziata di redigere un piano di risanamento affidabile per individuare le proposte da formulare alle parti interessate e la soluzione idonea per il superamento della crisi
  • istituisce una piattaforma telematica nazionale, accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese attraverso il sito della CCIAA, che, per l’appunto, consente di accedere: i) al test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati; ii) alla lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese; oltre che iii) al Protocollo di conduzione della composizione negoziata; iv) alle funzioni per la presentazione dell’’istanza telematica di nomina dell’esperto e della documentazione indicata; v) alle funzioni per l’inserimento dell’accettazione della nomina da parte dell’esperto; vi) alle funzioni per l’inserimento della relazione finale da parte dell’esperto e per l’inserimento della determinazione del suo compenso.

Il nuovo strumento della composizione negoziata.

Alternativo percorso di risanamento, la composizione negoziata della crisi – cui potranno accedere anche le aziende più piccole (ove non ci siano requisiti dimensionali per aderire agli istituti concorsuali ordinari) – è nuovo percorso di emersione delle difficoltà gestorie volto a scongiurare la degenerazione, verso un irreversibile dissesto, di una crisi che potenzialmente potrebbe essere solo transitoria.

Si tratta di una strada volontaria e stragiudiziale con due protagonisti:

– da una parte, l’imprenditore cui spetta la decisione di aderirvi e che mantiene, comunque, l’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’impresa;

– dall’altra, la nuova figura attiva dell’esperto indipendente che assiste l’imprenditore nella ricerca delle soluzioni, nella stesura della proposta negoziale assistita e nelle trattative con i creditori.

In breve, lo strumento della composizione negoziata consente di superare la necessarietà di rivolgersi al tribunale poichè le trattative avvengono, riservatamente e autonomamente, tra l’imprenditore e le parti interessate con l’ausilio dell’esperto, che ne facilita esclusivamente la mediazione verificando simultaneamente l’utilità delle trattative e l’assenza, anche potenziale, di pregiudizio per i creditori.

Peraltro, l’attivazione del percorso di composizione negoziata della crisi prevede un pacchetto di incentivi e agevolazioni che:

  • riducono alla misura legale gli interessi che maturano sui debiti tributari dell’imprenditore;
  • esentano l’imprenditore dai reati di cui agli articoli 216, comma 3, e 217 della legge fallimentare per i pagamenti e le operazioni compiute durante le trattative;
  • sospendono gli obblighi di ricapitalizzazione e le cause di scioglimento previste in caso di riduzione o perdita del capitale sociale;
  • esonerano da revocatoria gli atti compiuti in coerenza con le trattative e con le prospettive di risanamento;
  • prevedono sanzioni tributarie ridotte e la possibilità di rateizzare in 72 rate delle imposte dovute ma non versate;
  • assicurano la conservazione degli effetti degli atti autorizzati dal tribunale anche in caso di accesso ad una delle procedure regolamentate dalla legge fallimentare;
  • consentono di definire un accordo (sottoscritto dallo stesso imprenditore, dai creditori e dall’esperto), che genererà i medesimi effetti del piano di risanamento, senza però la necessità dell’attestazione;
  • ammettono la possibilità stipulare accordi di ristrutturazione del debito ex articoli 182-bis, 182-septies, 182-novies della “rinnovata” legge fallimentare; proporre domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 18) e di accedere comunque alle altre procedure concorsuali o alternative al fallimento.

Riforma del processo civile: dal Senato la fiducia al maxi emendamento

Con l’approvazione del maxi emendamento, interamente sostitutivo dell’originario ddl recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alterna­tiva delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” l’Assemblea del Senato pone la fiducia alla riforma del processo civile con cui il Governo è delegato ad adottare, en­tro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legi­slativi recanti il riassetto formale e sostan­ziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi pro­cessuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizza­zione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi previsti.

In attesa che si esprima anche l’altro lato del Parlamento, si pubblica, qui di seguito, il testo approvato.

Green-Pass bis: le novità in materia di lavoro privato

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21.09.2021, il D.L. n. 127 del 21.09.2021 (c.d. Decreto Green Pass bis) ha previsto l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 al personale delle amministrazioni pubbliche e a quello del settore privato – ivi inclusi i lavoratori autonomi e i collaboratori familiari – e, più in generale, a tutti i soggetti che prestano, a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato nei luoghi di lavoro.

Qui di seguito le principali novità in materia di lavoro privato.

Durata.
Dal 15.10.2021 al 31.12.2021 (termine di cessazione del periodo di emergenza).

Oggetto e ambito di applicazione.
Al fine di consentire l’accesso al luogo di lavoro, è sancito l’obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, il c.d. Green Pass in capo a:
(a) personale delle pubbliche amministrazioni e degli uffici giudiziari;
(b) personale del settore privato, ivi espressamente inclusi i lavoratori autonomi e i collaboratori familiari nonché tutti quei soggetti che prestano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato nei luoghi di lavoro.
Restano invece esonerati dall’obbligo de quo, i soggetti esenti – sulla base di idonea certificazione medica rilasciata da medici di medicina generale, pediatri e medici vaccinatori che operano presso le strutture di vaccinazione – dalla campagna vaccinale.
Tale certificato dovrà essere fornito dal lavoratore al medico competente che, a sua volta, provvederà ad informare il datore di lavoro che, pertanto, dovrà escludere i soggetti esenti dai controlli sul Green Pass.
Il datore di lavoro non è, comunque, autorizzato al trattamento diretto di tale dato sanitario.

Modalità di controllo.
La verifica del Green Pass deve essere svolta secondo le seguenti modalità:
(a) scansione del QR code con l’app “VerificaC19”, che consente di verificarne autenticità, validità ed integrità della certificazione nonché di conoscere le generalità dell’intestatario;
(b) i soggetti delegati al controllo – dipendenti della società e/o soggetti esterni – dovranno essere incaricati con atto formale contenente le istruzioni per la verifica, il trattamento dei dati personali connessi al controllo del Green Pass e la gestione dei soggetti che ne siano sprovvisti;
(c) i controlli – che possono essere effettuati anche a campione – dovranno avvenire, preferibilmente, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Sanzioni per i lavoratori del settore privato.
I lavoratori non in possesso del Green Pass al momento dell’accesso ai locali aziendali sono considerati, fino alla presentazione del Green Pass (ma, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021), assenti ingiustificati senza diritto alla retribuzione, compenso e/o emolumento per i giorni di assenza ingiustificata ma senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Nelle imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata esibizione del Green Pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore – e, consequenzialmente, sostituirlo – per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabile per una sola volta e sino al termine ultimo del 31.12.2021.
Nel caso in cui i lavoratori privi di Green Pass accedano comunque ai luoghi di lavoro, questi saranno comunque soggetti alle conseguenze disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti di settore e, comunque, all’applicazione una sanzione pecuniaria ricompresa tra €. 600,00 ed €. 1.500,00.

Sanzioni per i datori di lavoro del settore privato.
È prevista una sanzione pecuniaria ricompresa tra €. 400,00 ad €. 1.000,00 (raddoppiata in caso di recidiva) a carico dei datori di lavoro del settore privato che:
(a) omettano di verificare il possesso del Green Pass in capo ai lavoratori;
(b) omettano di definire, entro il 15.10.2021, le modalità operative per la verifica del possesso del Green Pass in capo i lavoratori;
(c) consentano l’accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori privi di Green Pass.
Le sanzioni verranno irrogate dal Prefetto con l’ausilio delle Forze di polizia, del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale e dell’Ispettorato del lavoro.

Mensa aziendale.
L’accesso alle mense aziendali ed ai locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, è consentito ai soli lavoratori in possesso di Green Pass ed il relativo controllo dovrà essere effettuato dalla società che eroga il servizio di ristorazione.

Smart working.
Alcuna indicazione viene data per l’ipotesi in cui il lavoratore privo di Green Pass chieda di poter lavorare in smart working con l’inevitabile conseguenza che la gestione di questi casi è rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro che dovrà verificare se le mansioni del lavoratore siano compatibili con la modalità agile di svolgimento della prestazione lavorativa.

Crisi d’impresa e insolvenza. Via libera alla riforma

Crisi d’impresa e insolvenza. Via libera alla riforma

Approvato definitivamente in Senato il disegno di legge S. 2681 che attribuisce la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza. Con il ddl viene delegato il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie.

Composto da 13 disposizioni contenenti principi e criteri direttivi intitolati a singoli aspetti della legislazione sulle insolvenze, dai soggetti ai presupposti agli istituti alla organizzazione dei relativi procedimenti alle prelazioni alle modifiche al codice civile ai rapporti con le misure di prevenzione penale, il disegno di legge S-2681 è stato approvato dall’aula del Senato il 11 ottobre 2017, nello stesso testo con cui aveva iniziato la navigazione in Commissione Giustizia e dunque in tutti i 16 articoli con cui era pervenuto dall’approvazione della Camera del Deputati del 1° febbraio 2017. Non è cambiato l’impianto complessivo, essendo identico l’oggetto della delega (art. 1) e non avendo avuto modifiche nemmeno i principi generali (art. 2).

 

I principi generali della Legge delega.

Tra le indicazioni precettive, che orienteranno i decreti legislativi, spiccano:

  • l’abbandono denominativo della locuzione “fallimento” e dei suoi derivati con l’espressione liquidazione giudiziale, con un impatto non solo simbolico perché potrebbe accompagnare anche la coerenza nell’assegnazione alla nuova procedura di liquidazione di un ruolo che assuma una nozione di dissesto in cui sia divenuto impossibile continuare in modo utile l’attività di impresa;
  • l’eliminazione dell’ipotesi della dichiarazione di fallimento d’ufficio;
  • l’introduzione di una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza;
  • l’adozione di un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, con caratteristiche di particolare celerità, anche in fase di reclamo;
  • l’assoggettamento al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza di ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un’attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici, disciplinando distintamente i diversi esiti possibili, tenendo conto delle relative peculiarità soggettive e oggettive e in particolare assimilando il trattamento dell’imprenditore che dimostri di rivestire un profilo dimensionale inferiore a parametri predeterminati, a quello riservato a debitori civili, professionisti e consumatori;
  • il riconoscimento di priorità alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore;
  • la riduzione  della durata e dei costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l’attivo delle procedure;
  • l’armonizzazione delle procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori.

Le misure di allerta, prevenzione e composizione assistita della crisi.

L’articolo 4, recependo le osservazioni dottrinali, prevede l’introduzione di una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l’emersione della crisi.

Cardine per l’incentivazione di tutti gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi sarà la creazione di un organismo che assista il debitore nella composizione della crisi, inaugurando cioè un tavolo con i creditori e l’allestimento di un progetto di superamento delle difficoltà, notiziando progressivamente i creditori pubblici qualificati e poi il PM in caso di insuccesso e insolvenza. In parallelo, anche gli organi di controllo delle società dovranno informare della crisi l’organo amministrativo, avvertenza che sarà cura attuare anche da parte dei citati creditori qualificati di cui alla lettera d) dell’art. 4 comma 1, pena in difetto la inefficacia dell’eventuale privilegio. La procedura che così il debitore sarà spinto ad inaugurare dovrebbe indirizzarsi ad una collaborazione con l’OCC ed anche a fruire delle speciali protezioni anticipatorie, di competenza del tribunale in sezione specializzata (lett. g), funzionali a rendere fruttuose le trattative.

I nuovi concordati preventivi, accordi di ristrutturazione e piani attestati.

L’art. 5 incentiva gli accordi di ristrutturazione e anche le convenzioni di moratoria, estendendone i margini di adozione, anche sul punto della percentuale degli aderenti, da ridurre o eliminare ed in particolare allargando la disciplina ora prevista per il debitore con rilevante esposizione bancaria allorchè l’accordo sia concluso con creditori non bancari, né intermediari finanziari.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono contratti di diritto privato tra l’imprenditore in crisi e i suoi creditori sottoposti all’omologazione del tribunale, il quale la concede a condizione che l’accordo sia stato redatto nel rispetto di alcuni requisiti formali e sia stato approvato da tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, ferma la necessità di pagare integralmente i creditori estranei entro 120 giorni dall’omologazione (quanto ai crediti già scaduti) o dalla scadenza (quanto ai crediti non ancora scaduti). In ogni caso l’omologazione da parte del tribunale comporta nei confronti di tutti i creditori l’automatico divieto, per 60 giorni, di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore; e quest’ultimo può chiedere che tale divieto operi anche nel corso delle trattative, facendone richiesta al tribunale anche prima di depositare l’accordo.

Ora, con le nuove norme, gli accordi di ristrutturazione potranno essere omologati anche in presenza di adesioni inferiori al 60% dei crediti (o addirittura in assenza di soglie minime), a condizione che gli accordi stessi prevedano il pagamento immediato dei creditori estranei e che l’imprenditore non pretenda la concessione del divieto di azioni esecutive o cautelari anche nel corso delle trattative.

Quanto agli accordi con gli intermediari finanziari previsti dall’art. 182-septies, la legge ne vorrebbe estendere la disciplina anche agli accordi raggiunti con soggetti diversi.

In sintesi, nella versione attuale la norma prevede che, quando l’indebitamento verso le banche sia pari almeno alla metà dell’indebitamento complessivo, la disciplina contenuta nell’art. 182-bis possa venire integrata da disposizioni ulteriori, consistenti nel fatto che l’accordo «può individuare una o più categorie» tra le banche stesse «che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei». In tal caso, l’imprenditore può chiedere che gli effetti dell’accordo vengano estesi ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, purché siano stati informati dell’avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e purché i crediti delle banche aderenti rappresentino il 75% dei crediti della categoria. Nella sostanza, l’art. 182-septies estende ad alcuni creditori gli effetti di accordi stipulati con altri creditori, in deroga all’art. 1372 del Codice civile, secondo il quale i contratti hanno effetto di legge fra le parti e solo tra le parti.

Nella sua nuova versione, tale possibilità di derogare al principio generale potrà essere estesa anche ad accordi conclusi con soggetti diversi dalle banche, a patto che l’accordo non sia puramente liquidatorio e che i creditori aderenti rappresentino almeno il 75% dei crediti «di una o più categorie economicamente omogenee».

Per il piano attestato, la delega pensa invece ad un irrobustimento dell’atto costitutivo (lett. e).

L’art. 6, in raccordo esplicito con l’evoluzione giurisprudenziale dell’istituto del concordato, individua con nettezza la direttrice liquidatoria quale percorso secondario della riforma, dovendo anche le proposte del nuovo concordato preventivo armonizzarsi (art. 6 lett. a) con una caratterizzazione improntata alla continuità aziendale. È prevista l’ammissibilità della liquidazione, infatti, solo se con apporti esterni cresca il soddisfacimento assicurato ai creditori e con un minimo di vitalità dell’istituto, compatibile se il progetto assicuri il pagamento almeno del 20%.

Insomma, il nuovo concordato viene concepito come uno strumento da utilizzare principalmente per consentire la prosecuzione dell’attività aziendale e non più, come avvenuto in passato spesso con esiti molto discutibili, per finalità liquidatorie.

 

 

La liquidazione giudiziale.

Destinata a sostituirsi all’attuale fallimento, e alla sua versione della liquidazione coatta amministrativa, la liquidazione si muove sulla traccia dell’attuale regime, fondato su un atto di programma e intense competenze e responsabilità dell’organo concorsuale. L’intervento giudiziale è mantenuto, al di là della nomina, in un ambito di regolazione dei conflitti e, nel merito, circoscritto a singole misure.

Di rilievo è il superamento delle esecuzioni speciali e di privilegio processuale, il che opererà il tramonto della disciplina del credito fondiario, anche se con vacatio speciale (lett. a) comma 4).

Baricentrico, e per certi versi determinante ai fini della anticipazione della crisi, è poi la retrodatazione del periodo sospetto, che per la prima volta nel nostro ordinamento non è più parametrata al momento della nascita di una procedura concorsuale, bensì alla domanda diretta ad instaurarla (lett.b) comma 4 art. 7).

L’accertamento del passivo (comma 8) dovrà rispondere a nuovi criteri di rapidità, snellezza e concentrazione, dovendosi adottare misure di contrazione delle domande tardive e soprattutto preclusioni già nella prima fase, per quanto sommaria.

Un ancoraggio fondamentale, per la trasparenza e l’efficacia delle liquidazioni, dovrebbe poi essere assicurato dalla creazione di un mercato unitario telematico delle vendite (lett. b) co.9), obiettivo che implicherà notevoli riconversioni organizzative delle procedure e degli uffici giudiziari ed al contempo la creazione di un ente di certificazione dei crediti, divenendo l’ammissione al passivo un inedito titolo per partecipare al correlato mercato di scambio.

L’esdebitazione e il sovraindebitamento.

L’istituto dell’esdebitazione trova conferma per la formulazione dell’art. 8, con l’aggiunta di una previsione speciale per le insolvenze minori, su cui la legge delega scommette varando l’operabilità dell’istituto anche d’ufficio.

Altrettanto nuova è l’assimilazione soggettiva allo statuto dell’esdebitato, a certe condizioni, per le società.

Il sovraindebitamento, ora regolato dalla legge n. 3 del 2012, viene rivisto interamente, proponendosi un riordino dell’istituto, con la semplificazione dello stesso. Anche in tema, l’art. 9 riproduce l’obiettivo della continuazione dell’attività del debitore, con conversione in un progetto di mera liquidazione, che diviene l’unica chance per il consumatore responsabile del proprio dissesto (comma 1 lett. b).

In ogni caso, si ribadisce la natura premiale dell’istituto. Fondato su un atto concessivo a formazione mista (nella quale cioè non è escluso il rilievo del consenso dei creditori e di un atto giudiziale di validazione), viene di nuovo in campo il ruolo attivo degli OCC, con sbarramenti di recidiva infraquinquennale, estensione dei debiti ristrutturati anche a quelli oggetto di cessione del quinto, concessione straordinaria e una tantum all’incapiente assoluto meritevole (lett. c). L’istituto appare poi innovativamente presidiato sia dal rafforzamento di misure protettive ricalcanti quelle del concordato, sia dall’allargamento della legittimazione ai creditori, ove la soluzione divenga quella liquidatoria o addirittura al PM, in caso di imprenditore insolvente.

Le altre disposizioni di raccordo.

Nella delega sono mantenute specifiche misure destinate ad interferire in modo virtuoso con gli obiettivi di efficacia e semplificazione, oltre che di minor costo, che dovrebbero essere propri dei nuovi istituti.

Tra esse, l’art. 10 assegna al governo l’ambizioso compito di riscrivere la materia dei privilegi.

Molto più specifico è l’art. 11, in tema di garanzie non possessorie, da istituire ex novo o riassumere in unico o più istituti di garanzia mobiliare, senza particolari limiti di oggetto quanto al bene vincolato e fatte salve alcune accortezze su limiti di garanzia, forma scritta, opponibilità ai terzi e concorso con altri privilegiati.

Fondamentale nella materia sarà così la creazione di un apposito registro informatizzato, di agile accessibilità (lett. b), mentre al soggetto costituente non viene negata la facoltà di utilizzo del bene, con rispetto della destinazione economica e della funzione già assolta, così prevedendo l’estensione oltre i beni originari e la repressione di abusi (lett. c). Viene poi superato ancor più nettamente il divieto del patto commissorio, bilanciando l’autosoddisfacimento che ne deriva (lett. d) con apposite misure pubblicitarie e il controllo giurisdizionale sull’esecuzione.

Disciplina autonoma è poi quella delle garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire, che l’art. 12 inquadra in apposita previsione avendo riguardo ai diritti di tali soggetti, per i quali sono rafforzati gli obblighi di vigilanza del notaio rogante gli atti e la conseguenza della nullità per l’inadempimento dell’obbligo assicurativo.

L’art. 13 è dettato in tema di rapporti con le misure di prevenzione, anche se il raccordo ivi contemplato con il d.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), va aggiornato al d.l. 20/2/2017, n. 14, poi convertito nella l. 18/4/2017, n. 48 e alla ancor più recente riforma approvata dalla Camera il 27/9/2017.

Quanto alle modifiche al codice civile, il catalogo dell’art. 14 contempla un lotto di interventi in ambito societario e di organizzazione dell’imprenditore in genere, costituendo novità rilevante l’obbligatoria istituzione senza apparenti limiti soggettivi di assetti organizzativi interni adeguati per rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità, nonché l’adozione di strumenti per il superamento della crisi stessa (lett. b).

Altra misura penetrante è la reintroduzione del controllo giudiziario di cui all’art. 2409 c.c. anche per le s.r.l., benché prive di organi di controllo e al contempo la previsione che esse si dotino di quest’ultimo in presenza di particolari risultati di esercizio connessi alla loro dimensione (per occupati) o fatturato (ricavi), oltre che attivo dello stato patrimoniale, secondo parametri ivi quantificati (lett. g) nn. 1, 2 e 3).

Magistratura onoraria. In G.U. il testo della riforma

Magistratura onoraria. In G.U. il testo della riforma

Con il D.Lgs. 13.7.2017, n. 116, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 luglio 2017, il Governo dà piena attuazione alla delega ricevuta dalla l. 28.4.2016, n. 57, di riforma organica della magistratura onoraria.

Come ben noto, questa legge delegata interviene in una materia assai delicata che non soltanto attendeva, pressoché da sempre, una riforma organica, ma che era anche stata costantemente disciplinata con decretazione d’urgenza così da determinare un inevitabile susseguirsi di proroghe automatiche nell’incarico dei magistrati già in servizio.

Il D.Lgs. n. 116/2017 si compone di 35 articoli divisi in ben dodici capi:

I. Disposizioni generali (artt. 1-3);
II. Del conferimento dell’incarico di magistrato onorario, del tirocinio e delle incompatibilità (artt. 4-7);
III. Dell’organizzazione dell’ufficio del giudice di pace. Delle funzioni e dei compiti dei giudici onorari di pace                    (artt. 8- 14);
IV. Delle funzioni e dei compiti dei viceprocuratori onorari (artt. 15-17);
V. Della conferma nell’incarico (art. 18);
VI. Dell’astensione e della ricusazione (art. 19);
VII. Dei doveri del magistrato onorario, della decadenza, della dispensa e della revoca (artt. 20-21);
VIII. Delle riunioni periodiche e della formazione permanente (art. 22);
IX. Delle indennità e del regime previdenziale e assistenziale (artt. 23-26);
X. Dell’ampliamento della competenza dell’ufficio del giudice di pace (artt. 27-28);
XI. Disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio (artt. 29-31);
XII. Disposizioni transitorie e finali (artt. 32-35).

Tra tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 116/2017, quelle che hanno maggiore e più immediato rilievo processuale sono sicuramente rappresentate da quelle che ampliano la competenza dell’ufficio del giudice di pace.

Invero, ai giudici di pace saranno delegate nuove competenze in materia civile, che si aggiungono a quelle già rientranti nella loro giurisdizione o ne ampliano il valore.

Gli artt. 27 e 28, infatti, incidono pesantemente, ampliandola in modo assai considerevole, sulla competenza in materia civile.

Dell’ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile

Nello specifico, il D.Lgs 116/17 apporta al codice di procedura civile modificazioni che incidono sulle cause relative a:

1. Beni mobili. La competenza viene ampliata sino al valore non superiore ad euro 30mila;

2. Pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro. La competenza viene ampliata sino a 50mila euro

3. Risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli o natanti. La competenza viene ampliata sino al valore non superiore a 50mila euro;

4. Condominio. La competenza del GdP viene estesa a tutte cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell’articolo 71 -quater delle disposizioni per l’attuazione del codice civile.

La competenza del GdP viene, inoltre, estesa a:

5. cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI del codice civile, rubricato “Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi” fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni;

6. cause relative alle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VII del codice civile, rubricato “Delle Luci e delle vedute” fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice;

7. cause in materia di stillicidio e di acque di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del codice civile;

8. cause in materia di occupazione e di invenzione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile

9. cause in materia di specificazione, unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II del codice civile;

10. cause in materia di enfiteusi di cui al libro terzo, titolo IV del codice civile;

11. cause in materia di esercizio delle servitù prediali;

12. cause di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile;

13. cause in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa, di cui al libro terzo, titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile;

14. il giudice di pace è altresì competente, purché il valore della controversia non sia superiore a trentamila euro, per

a) cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari e

b) per le cause in materia di riordinamento della proprietà rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del codice civile;

c) per le cause in materia di accessione;

d) per le cause in materia di superficie;

15. espropriazione forzata di cose mobili.

Occorre, però, sottolineare che, in forza dell’art. 32, commi 3 e 4, le nuove norme in tema di competenza entreranno in vigore soltanto il 31 ottobre 2021, cioè allorché saranno immessi in ruolo i nuovi magistrati onorari.

Destinazione dei giudici onorari di pace nell’ufficio per il processo

I giudici onorari di pace sono, inoltre, assegnati alla struttura organizzativa denominata «ufficio per il processo»,
costituita, a norma dell’articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2012, n. 221, presso il tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l’ufficio
del giudice di pace al quale sono addetti.

Il giudice onorario di pace coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice
onorario può assistere alla camera di consiglio.

Con riferimento a ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata, il giudice professionale può delegare al giudice onorario di pace, inserito nell’ufficio per il processo, compiti e attività, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché non di particolare complessità,
ivi compresa l’assunzione dei testimoni, affidandogli con preferenza il compimento dei tentativi di conciliazione, i
procedimenti speciali previsti dagli articoli 186 -bis e 423, primo comma, del codice di procedura civile, nonché i
provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici
e ripetitive.

Al comma 12 dell’art. 10 si legge, infatti, che:

Al giudice onorario di pace non può essere delegata la pronuncia di provvedimenti definitori, fatta eccezione:

a) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di volontaria giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia,
inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare;

b) per i provvedimenti che definiscono procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria;

c) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi;

d) per i provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore;

e) per i provvedimenti che definiscono cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi euro 100.000;

f) per i provvedimenti di assegnazione di crediti che definiscono procedimenti di espropriazione presso terzi, purché il valore del credito pignorato non superi euro 50.000.

Copyright © – P&P Studio Legale – Riproduzione riservata

Responsabilità medica. Al via la nuova legge

Responsabilità medica. Al via la nuova legge

È oggi il primo giorno di concreta operatività della riforma della responsabilità sanitaria. La legge 24 del 2017 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” è, infatti, entrata in vigore sabato 1° aprile.

Non tutte le novità però debuttano da subito.

Alcune di esse, quali l’applicazione della disciplina dell’azione diretta,  l’istituzione dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità, i requisiti minimi delle polizze assicurative, decorreranno soltanto dall’emanazione dei decreti attuativi attesi nei prossimi mesi.

Le norme già operative

Il Dovere di trasparenza

Tra le norme già operative vi è l’articolo 4 della legge, che obbliga le aziende sanitarie, nel rispetto del dovere di trasparenza, a fornire ai diretti interessati, entro sette giorni dalla richiesta, la documentazione sanitaria disponibile e relativa alla vicenda clinica che ha coinvolto il paziente. Le eventuali integrazioni non potranno essere fornite oltre 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

Le novità di maggiore impatto già in vigore riguardano la disciplina della responsabilità penale e civile.

La responsabilità penale

L’articolo 6 prevede un’ipotesi di non punibilità del medico per imperizia, se ha rispettato le raccomandazioni contenute nelle linee guida che dovranno essere emanate entro il prossimo 30 giugno; nel frattempo, l’esimente si applica ai medici che si siano uniformati alle buone pratiche clinico-assistenziali.

La responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria

L’articolo 7 introduce quello che è stato definito il “doppio binario” della responsabilità civile distinguendo sul piano pratico tra la natura contrattuale del vincolo che si instaura tra azienda sanitaria e paziente e, dall’altro, la natura extracontrattuale della responsabilità imputabile all’operatore dipendente o comunque inquadrato nella struttura. È fatta salva solo l’ipotesi che il medico abbia assunto espressamente un impegno contrattuale con il proprio cliente, verso il quale, nel caso, resta obbligato a rendere una prestazione sanitaria qualificata e ben specificata.

Precisamente la norma introduce un c.d. “doppio binario” di responsabilità:

  • da un lato, quella contrattuale ex art. 1218 c.c. delle strutture sanitarie e sociosanitarie (pubbliche e private);
  • dall’altro, quella extra-contrattuale ex art. 2043 c.c. per l’esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività nell’ambito di una struttura (pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale).

Tale qualificazione determina diverse conseguenze e in particolare:

  1. sull’onere probatorio in caso di inadempimento, poiché nel primo caso al paziente/danneggiato basterà provare il titolo ed allegare l’inadempimento (restando invece al debitore/medico inadempiente dimostrare che l’inadempimento, o il ritardo, è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile); mentre nel secondo caso l’onere del paziente/danneggiato abbraccerà tutti gli elementi caratterizzanti la pretesa azionata (condotta/evento, nesso di causa, danno e colpa);
  2. sul termine di prescrizione applicabile, che è quello decennale per la responsabilità contrattuale, mentre è quinquennale in caso di responsabilità extra-contrattuale.

La riforma distingue, quindi, le posizioni delle strutture sanitarie e sociosanitarie, da un lato, e dell’esercente la professione sanitaria, dall’altro, spostando il rischio sul soggetto maggiormente capiente. Ciò, va evidentemente a vantaggio sia dell’esercente la professione sanitaria, il quale risponderà solo dei danni effettivamente provati dal danneggiato, sia del paziente stesso che viene spinto ad agire nei confronti del soggetto maggiormente in grado di far fronte al risarcimento.

Quanto alla determinazione del risarcimento del danno, il giudice dovrà tenere conto della condotta del medico in relazione al rispetto delle buone pratiche cliniche assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida.

Troveranno inoltre applicazione le tabelle del danno biologico previste dagli artt. 138 e 139 Codice delle Assicurazioni Private.

Tentativo obbligatorio di conciliazione

Sono di immediata applicazione anche le norme che nell’ottica della riduzione del contenzioso introducono le nuove regole procedurali del giudizio risarcitorio intentato dal paziente. L’articolo 8, infatti, rende obbligatorio, prima di avviare una causa, il tentativo di conciliazione giudiziale con lo strumento dell’accertamento tecnico preventivo (Atp) nel quale un consulente medico nominato dal giudice è chiamato a valutare i profili di responsabilità e di danno, invitando le parti a una conciliazione.

Resta in ogni caso valida la strada alternativa della mediazione.

In altri termini, il paziente deve preliminarmente proporre un ricorso per la consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. o, in alternativa, esperire il procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis del D.lgs. n. 28/2010.

La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione; in difetto, il giudice, con la sentenza che definisce il giudizio, condanna le parti che non vi hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite – a prescindere dall’esito del giudizio -, oltre che ad un’ulteriore somma, a titolo di “pena pecuniaria” da determinarsi equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.

In aggiunta a ciò, in caso di sentenza favorevole al danneggiato e di mancata offerta di risarcimento da parte dell’impresa di assicurazione nel corso del procedimento, il giudice trasmette copia della sentenza all’IVASS.

Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa della struttura sanitaria

Scattano da subito anche i limiti all’azione di rivalsa contro il medico, previsti dall’articolo 9 della riforma a completamento del nuovo regime della responsabilità sanitaria.

Si tratta di vincoli sul piano dei tempi (entro un anno dal pagamento del danno), dell’entità massima di esposizione economica del sanitario (tre annualità retributive lorde) e delle condizioni di perseguibilità del medico, circoscritte ai casi di dolo o colpa grave. Da segnalare che l’ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa è preclusa nell’ipotesi prevista all’art. 13, ovvero in caso di omissione, tardività o incompletezza delle comunicazioni all’esercente la professione sanitaria, da parte delle strutture per cui opera, riguardanti: i) l’instaurazione di un giudizio nei suoi confronti, o ii) l’avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte.

Obblighi di comunicazione

Entrano in vigore anche gli obblighi di comunicazione a carico delle strutture sanitarie e dell’assicuratore, che devono avvisare il medico dell’avvio di una controversia su una vicenda clinica che lo riguarda. La comunicazione deve avvenire in tempi molto brevi (dieci giorni dall’inizio della causa o della trattativa) a pena della perdita per l’azienda o l’assicuratore del diritto di agire contro il medico per rivalsa, se dovessero emergere dei suoi profili di coinvolgimento per dolo o colpa grave. Questo vincolo obbligherà soprattutto le aziende sanitarie a una gestione celere e oculata dei sinistri, a pena di un pregiudizio economico costituito dalla decadenza dell’azione di rivalsa che varrà anche nel caso di azione per responsabilità amministrativa da danno erariale di competenza del pubblico ministero presso la Corte dei conti.

Nomina dei consulenti medici

Infine, sono di immediata applicabilità le norme, contenute nell’articolo 15, che pongono criteri e regole per la nomina dei consulenti medici del giudice, tanto nel procedimento civile che in quello penale.

Copyright © – P&P Studio Legale – Riproduzione riservata

Riforma della responsabilità medica: via libera dal Senato

Riforma della responsabilità medica: via libera dal Senato

Nella giornata di ieri, mercoledì 11 gennaio 2017, il Senato ha approvato il ddl n. 2224, recante disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, dando così l’ok decisivo alla riforma della responsabilità medica.

Il ddl n. 2224 torna ora nuovamente alla Camera dei deputati, dove, con ogni probabilità, sarà votato senza modifiche.

Ecco, in sintesi, cosa prevede il ddl:

  • norme di principio in materia di sicurezza delle cure sanitarie: alle attività di prevenzione del rischio è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che operino in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale;
  • possibilità di attribuire al Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute;
  • istituzione in ogni regione del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente;
  • istituzione dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità che predispone linee di indirizzo per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e per il monitoraggio delle buone pratiche e degli errori in sanità;
  • le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private saranno soggette all’obbligo di trasparenza, nel rispetto della protezione dei dati personali;
  • gli esercenti le professioni sanitarie si atterranno alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni indicate dalle linee guida, scritte dalle società scientifiche elencate dal Ministero della salute;
  • circoscrizione della responsabilità per i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose alle ipotesi di colpa grave, escludendo le ipotesi in cui siano state rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni contemplate dalle linee guida;
  • nuova responsabilità civile: quella del medico del servizio pubblico diventa extracontrattuale, quella della struttura sanitaria resta invece contrattuale;
  • tentativo obbligatorio di conciliazione per l’azione di risarcimento del danno;
  • limitazione della possibilità di azione di rivalsa ai casi di dolo o colpa grave;
  • obbligo di copertura assicurativa per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private;
  • nuova possibilità di azione diretta da parte del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione con riferimento ad alcune tipologie di polizze;
  • obbligo di comunicare all’esercente la professione sanitaria il giudizio basato sulla sua responsabilità;
  • istituzione di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria;
  • riforma della procedura di nomina dei consulenti tecnici e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria;
  • i verbali e gli atti conseguenti all’attività di gestione del rischio clinico non potranno essere acquisiti o utilizzati nei procedimenti giudiziari.
Il nuovo processo civile avanza in senato

Il nuovo processo civile avanza in senato

La Commissione Giustizia del Senato ha terminato in questa settimana la discussione generale sul disegno di legge AS 2284 rubricato “Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile”, già approvato dalla Camera dei deputati e collegato alla legge di bilancio per l’anno 2015.

Il disegno di legge prevede una riforma organica del processo civile e apporterà modifiche importantissime al codice di procedura civile.

Ecco le principali novità:

A) Delega al Governo per la riforma del tribunale delle imprese:

Il Governo entro 18 mesi:

– dovrà ampliare la competenza delle esistenti sezioni specializzate in materia di impresa, mantenendone invariato il numero e modificandone la denominazione in quella di «sezioni specializzate per l’impresa e il mercato»

– aumentare la competenza di queste alle controversie in materia di concorrenza sleale e quelle in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita, alle azioni di classe, alle controversie riguardanti gli accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni o servizi, a quelle di cui all’articolo 3, comma 2, decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 relative a società di persone (e cioè: le controversie in materia di proprietà industriale contemplate dall’articolo 134 codice della proprietà industriale, le controversie in materia di diritto d’autore, le azioni di nullità e di risarcimento del danno derivanti da violazione di norme a tutela della concorrenza e del mercato, le controversie relative alla violazione della normativa antitrust europea, le controversie relative ai rapporti lato sensu societari)

B) Delega al Governo per l’istituzione e disciplina del Tribunale della famiglia e della persona

Il Governo entro diciotto mesi dovrà:

– istituire presso i tribunali ordinari e presso le corti di appello e sezioni distaccate di corte di appello le sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori

sopprimere il tribunale per i minorenni e l’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni

– attribuire in via esclusiva alla competenza delle sezioni specializzate circondariali in primo grado i procedimenti attualmente attribuiti al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona e di rapporti di famiglia (compresi i giudizi di separazione e divorzio) e i procedimenti relativi alla filiazione fuori del matrimonio

– attribuire alle nuove sezioni specializzate i procedimenti attualmente di competenza del tribunale per i minorenni, quelli attualmente di competenza del giudice tutelare e tutti i procedimenti previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e dagli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, oltre ai procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale

– disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate

– dettare una disciplina omogenea per i procedimenti di separazione e divorzio consensuali e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell’affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio

– dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale

C) Modifiche al processo di cognizione di primo grado

Il Governo entro diciotto mesi dovrà:

– valorizzare gli istituti del tentativo di conciliazione e della proposta di conciliazione del giudice

– assicurare la semplicità, la concentrazione e l’effettività della tutela e garantire la ragionevole durata del processo

– modificare i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione dell’oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie

collocare il procedimento sommario di cognizione, ridenominato «rito semplificato di cognizione di primo grado», nell’ambito del libro secondo del codice di procedura civile, prevedendone l’obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro, prevedendo che l’udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non superiore a tre mesi, e assegnando al giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio, la facoltà di fissare termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, tenuto conto delle domande e delle eccezioni proposte dalle altre parti, nonché per l’indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria e per le produzioni documentali, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario

prevedere l’obbligatorietà del rito ordinario di cognizione per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito semplificato di cognizione

– prevedere che, all’udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione, il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione senza bisogno di assunzione di prova, rimetta le parti davanti al collegio

– prevedere che in quella stessa udienza il giudice istruttore rimetta le parti davanti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione avente carattere preliminare, quando la decisione di essa può definire il giudizio

prevedere che il rito semplificato di cognizione di primo grado sia definito con sentenza che contenga una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

– prevedere il ricorso anche alla negoziazione assistita per le controversie individuali di lavoro

D) Modifiche al giudizio d’appello

Quanto al giudizio di appello, il Governo dovrà:

– prevedere che i termini per esperire tutti i mezzi di natura impugnatoria, anche diversi dall’appello, decorrano dalla comunicazione del testo integrale del provvedimento, da effettuare anche nei confronti della parte non costituita

– individuare le materie relativamente alle quali l’appello è deciso da un giudice monocratico, tenuto conto della ridotta complessità giuridica e della contenuta rilevanza economico-sociale delle controversie

– prevedere che le cause riservate alla decisione collegiale siano trattate dal consigliere relatore

– prevedere che l’inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c. si applichi anche quando l’appello è proposto avverso un provvedimento emesso che definisce un rito semplificato di cognizione

– prevedere che il giudice monocratico o il consigliere relatore a cui il fascicolo è assegnato depositi, entro un congruo termine, una relazione con la concisa indicazione delle ragioni per cui ritiene che l’appello sia inammissibile ex art. 348-bis c.p.c.

– prevedere che le parti possano interloquire, per iscritto, sulle ragioni esposte nella relazione

– prevedere che il giudice monocratico assuma la decisione ex articolo 348-bis c.p.c. dopo il contraddittorio svoltosi tra le parti in forma scritta

– prevedere che il giudice monocratico o il consigliere relatore, quando non ritiene di dover depositare la relazione, debba adottare un provvedimento non motivato in cui esclude la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell’appello

– prevedere che, anche nel procedimento di appello proposto avverso il provvedimento con cui è stato definito un rito semplificato di cognizione, i nuovi mezzi di prova e i nuovi documenti siano ammessi esclusivamente quando la parte dimostra di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile

– introdurre criteri di maggior rigore nella disciplina dell’eccepibilità o rilevabilità, in sede di giudizio di appello, delle questioni pregiudiziali di rito

E) Modifiche al giudizio di Cassazione

Quanto al giudizio di cassazione, il Governo dovrà:

– procedere alla revisione della disciplina del giudizio camerale, attraverso l’eliminazione del procedimento ex art. 380-bis c.p.c. e prevedere l’udienza in camera di consiglio, disposta con decreto presidenziale, con l’intervento non obbligatorio del procuratore generale e la possibilità, nei casi previsti dalla legge, di requisitoria in forma scritta e di interlocuzione per iscritto da parte dei difensori

– favorire la funzione nomofilattica della Corte di cassazione attraverso la razionalizzazione della formazione dei ruoli secondo criteri di rilevanza delle questioni

– adottare modelli sintetici di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, se del caso mediante rinvio a precedenti, nel caso in cui le questioni non richiedano una diversa estensione degli argomenti

F) Riforma dell’esecuzione forzata

Il Governo dovrà

– rendere obbligatoria la vendita dei beni immobili con modalità telematiche

– prevedere che quando si sono svolti tre esperimenti di vendita del bene immobile sottoposto ad espropriazione forzata senza che siano state mai formulate offerte o istanze di assegnazione il giudice fissi per i successivi esperimenti di vendita un prezzo base inferiore al precedente fino al limite della metà

– includere tra i beni mobili impignorabili i beni di uso quotidiano privi di un apprezzabile valore di mercato e gli animali di affezione o di compagnia

– ampliare l’ambito di applicazione dell’istituto delle misure coercitive indirette ex art. 614-bis c.p.c.

– rideterminare il ruolo dell’ufficiale giudiziario quale agente dell’esecuzione coinvolto e motivato all’efficiente gestione del processo esecutivo

– riconoscere al creditore il potere di proporre istanza di assegnazione del bene immobile pignorato a favore di un terzo

– prevedere che, nell’esecuzione per espropriazione, l’opposizione all’esecuzione non sia ammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti oppure che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile;

G)Riforma dei procedimenti speciali

Il Governo dovrà in materia di procedimenti speciali:

– potenziare l’istituto dell’arbitrato

– riordinare le disposizioni dell’arbitrato in materia societaria

– ulteriore riduzione e semplificazione dei riti speciali, anche mediante omogeneizzazione dei termini, degli atti introduttivi e dei modelli di scambio degli scritti difensivi

H) La riforma delle questioni di giurisdizione

Il Governo dovrà introdurre criteri sull’eccepibilità e sulla rilevabilità d’ufficio delle questioni di giurisdizione nel processo civile, attraverso anche limiti temporali

I) Introduzione del principio della sinteticità degli atti:

Il Governo dovrà introdurre il principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, da attuarsi anche nell’ambito della tecnica di redazione e della misura quantitativa degli atti stessi

L) Adeguamento delle norme processuali al processo civile telematico

Il Governo dovrà adeguare le norme processuali all’introduzione del processo civile telematico attraverso:

– l’adeguamento delle modalità di identificazione e autenticazione degli utenti conformi al sistema pubblico di identità digitale

– l’individuazione delle modalità di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti

– il rilascio dell’attestazione di avvenuto deposito in via automatica da parte del sistema informatico al momento del caricamento degli atti processuali e dei documenti nel sistema medesimo

– uno schema informatico per la predisposizione degli atti processuali che consenta l’agevole fruizione sulla maggior parte degli strumenti informatici indipendentemente dalle dimensioni dell’apparato di visualizzazione

– la creazione di collegamenti ipertestuali tra varie parti del testo, con i documenti prodotti, con risorse esterne; l’inserimento di immagini, filmati, tracce sonore

– il divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico dell’atto quando questo abbia comunque raggiunto lo scopo

– l’irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico della parte quando gli atti difensivi ledono l’integrità del contraddittorio o rendono inattendibili le rilevazioni statistiche

– l’individuazione dei tipi di firma elettronica da utilizzare per la sottoscrizione degli atti processuali e dei documenti

– la disciplina delle modalità di tenuta e conservazione degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo informatico e quella delle modalità per accedere al fascicolo e per facilitare il reperimento degli atti e dei documenti

– l’introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice

– la previsione della visibilità con modalità telematiche del fascicolo d’ufficio al giudice dell’impugnazione

– la disciplina delle modalità di spedizione e rilascio della copia esecutiva, anche telematica,

– l’implementazione dei registri di cancelleria ai fini delle tempestive e compiute rilevazioni statistiche dell’attività giudiziaria;

– l’introduzione della previsione che, quando il destinatario sia un’impresa o un professionista, l’avvocato effettui obbligatoriamente la notificazione esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata

M) Modifica all’articolo 96 c.p.c. (pagamento delle spese processuali)

Il Governo dovrà modificare l’art. 96, comma 3, c.p.c. prevedendo che nella determinazione delle spese processuali il giudice, nel caso in cui la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede, condanni la medesima parte soccombente al pagamento di una somma in favore della controparte, determinata tra il doppio e il quintuplo delle spese legali liquidate

N) Modifica all’articolo 91 c.p.c. in materia di condanna alle spese

Il Governo dovrà modificare l’art. 91 c.p.c. prevedendo che anche al di fuori dei presupposti per l’applicazione della lite temeraria se il giudice ritiene che la parte soccombente abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave, possa condannarla al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, la cui entità dovrà essere parametrata al valore del contributo unificato.

O) Disposizioni in materia di lavoro

L’art. 2 del disegno di legge prevede:

– che fatti salvi i ricorsi depositati entro la data di entrata in vigore delle norme del ddl, saranno soppresse le norme di procedura civile speciali per le controversie in materia di licenziamenti individuali, con la conseguente applicazione della disciplina processuale stabilita per le controversie in materia di lavoro

– una particolare speditezza della trattazione e definizione delle controversie in materia di licenziamenti individuali

– una serie di norme specifiche per le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori e per le controversie inerenti al licenziamento del socio di cooperativa lavoratore.

P) Modifica all’articolo 648 del codice di procedura civile

L’articolo 3 del disegno di legge modifica l’articolo 648 c.p.c., allargando il campo di applicazione della provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi anche alle opposizioni proposte per vizi procedurali, chiedendo al giudice di verificare se tali vizi non siano manifestamente infondati.

Q) Modifica all’articolo 634 del codice di procedura civile

Con riguardo alla disciplina del procedimento d’ingiunzione l’articolo 5 del ddl interviene sull’articolo 634 c.p.c., relativo alla prova scritta del diritto fatto valere, idonea a fondare l’ingiunzione di pagamento o di consegna, aggiungendo al catalogo di atti che possono fondare l’ingiunzione la fattura, corredata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che attesta l’annotazione della fattura stessa nelle scritture contabili del creditore.

Copyright © – P&P Studio Legale – Riproduzione riservata

Soppressione Equitalia e Voluntary Disclosure. In G.U il decreto legge

Soppressione Equitalia e Voluntary Disclosure. In G.U il decreto legge

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016 il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

Il decreto contiene diverse norme di grande rilevanza, concernenti, in particolare, la soppressione di Equitalia, la riscossione, il recupero dell’evasione e la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure).

Si attende adesso la presentazione alle Camere per la conversione in legge.

Anatocismo: pubblicata la delibera CICR sull’art. 120, c. 2, TUB

Anatocismo: pubblicata la delibera CICR sull’art. 120, c. 2, TUB

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha reso noto che, il 3 agosto scorso il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio ha approvato una delibera, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che detta le disposizioni applicative del secondo comma dell’art. 120 del Testo unico bancario (TUB), come sostituito dall’articolo 17-bis del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 (convertito nella legge 8 aprile 2016, n. 49).

La delibera sostituisce la precedente del 9 febbraio 2000 (“Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2, del Testo unico bancario, come modificato dall’art. 25 del d.lgs. 342/99)”).

Il nuovo testo del comma 2 dell’articolo 120 del TUB demanda al CICR l’individuazione di modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo che:

– nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;

– gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

– gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;

– per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido;

– gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1ºmarzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati;

– nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;

– il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;

– in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.

Nel dare attuazione alle disposizioni di legge, la delibera, che si compone di 5 articoli, stabilisce espressamente quanto segue:

Art.1
(Definizioni)

Ai fini del presente provvedimento si definisce:

“cliente”, qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario. Non sono clienti le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, i fondi di investimento alternativi, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., la Cassa depositi e prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno le società aventi natura finanziaria controllanti, controllate o sottoposte al comune controllo dei soggetti sopra indicati;

“intermediario”, le banche, gli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB e gli altri soggetti abilitati a erogare a titolo professionale finanziamenti ai quali si applica il titolo VI del TUB;

“conto di pagamento”, il conto come definito all’articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Art.2
(Scopo e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto attua l’articolo 120, comma 2, del TUB e si applica alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti disciplinate ai sensi del titolo VI del TUB.

2. La produzione di interessi nelle operazioni di cui al comma 1 è regolata secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli 3 e 4.

3. L’imputazione dei pagamenti è regolata in conformità dell’articolo 1194 del codice civile.

Art.3
(Regime degli interessi)

1. Nelle operazioni indicate dall’articolo 2, comma 1, ivi compresi i finanziamenti a valere su carte di credito, gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora.

2. Agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile.

3. Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; per i contratti stipulati nel corso dell’anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre.

Art.4
(Interessi maturati in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente e conto di pagamento e agli sconfinamenti)

1. Il presente articolo si applica:

a) alle aperture di credito regolate in conto corrente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 giugno 2012, n. 644, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2012, n. 155, e a quelle regolate in conto di pagamento anche quando la disponibilità sul conto, nella forma di cui all’articolo 1842 del codice civile, sia generata da operazioni di anticipo su crediti e documenti;

b) agli sconfinamenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), c) ed), del medesimo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 giugno 2012, n. 644, quali definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto anzidetto.

2. Ai contratti di apertura di credito che vengono stipulati e si esauriscono nel corso di uno stesso anno solare si applica il solo comma 7.

3. Gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Il saldo periodico della sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.

4. Gli interessi debitori divengono esigibili il 1 ° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati. Al cliente deve comunque essere assicurato un periodo di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste ai sensi dell’articolo 119 o 126-quater, comma 1, lettera b ), del TUB prima che gli interessi maturati divengano esigibili. Il contratto può prevedere termini diversi, se a favore del cliente.

5. Ai sensi dell’articolo 120, comma 2, lettera b), del TUB, il cliente può autorizzare, anche preventivamente,  l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.

6. Il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell’intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi.

7. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, in caso di chiusura definitiva del rapporto,
gli interessi sono immediatamente esigibili. Il saldo relativo alla sorte capitale può produrre
interessi, secondo quanto previsto dal contratto; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori
interessi.

Art. 5
(Disposizioni finali)

1. Gli intermediari applicano il presente decreto, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016.

2. I contratti in corso sono adeguati con l’introduzione di clausole conformi all’articolo 120, comma 2, del TUB e al presente decreto, ai sensi degli articoli 118 e 126-sexies del TUB. L’adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell’articolo 118 del TUB. Sulla clausola contenente l’autorizzazione prevista dall’articolo 4, comma 6, deve essere acquisito il consenso espresso del cliente, secondo quanto previsto dall’articolo 117, comma 1, del TUB. Per i contratti che non prevedono l’applicazione degli articoli 118 e 126-sexies del TUB, gli intermediari propongono al
cliente l’adeguamento del contratto entro il 30 settembre 2016.

3. Ai sensi dell’art. 127, comma 1, del TUB, le previsioni del presente decreto sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

Copyright © – P&P Studio Legale – Riproduzione riservata