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Archive for month: Luglio, 2015

Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

In data 27 luglio 2015 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 174 del 27 luglio 2015 il Provvedimento di Banca d’Italia del 15 luglio 2015, che modifica alcuni profili contenuti nella disciplina adottata con provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, e successive modifiche, recante “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”.
Gli intermediari dovranno adeguarsi alle modifiche apportate con tale provvedimento entro il 1 ottobre 2015.

D.L. 83/2015: Le modifiche in materia di esecuzione e telematico.

D.L. 83/2015: Le modifiche in materia di esecuzione e telematico.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2015 è stato pubblicato il testo del D.L. n. 83/2015 di riforma della giustizia recante “misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”.

Dopo aver riassunto le novità introdotte dal titolo I in materia di procedure concorsuali, P&P Studio Legale dedica quest’articolo alle importanti novità introdotte dai successivi titoli II e III in materia di procedimenti di espropriazione forzata e processo civile telematico.

Questi i punti principali del provvedimento:

  • Atto di precetto:

con la modifica dell’art. 480 c.p.c. il precetto si arricchisce di un ulteriore elemento a vantaggio del debitore, ossia l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

La vigenza viene, però, posticipata all’entrata in vigore della Legge di conversione.

  • Ricerca telematica dei beni da pignorare:

con la modifica dell’art 492-bis c.p.c. e dell’art 155-quinquies disp. att. c.p.c. viene ritoccata ed incoraggiata la ricerca telematica dei beni da pignorare – ancora inapplicabile, mancando il decreto ministeriale attuativo.

In particolare il nuovo decreto legge “liberalizza” la ricerca telematica dei beni del debitore da pignorare, senza che vi sia più necessità dei famosi – e mai emanati – decreti attuativi che l’originaria legge aveva imposto per l’operatività di tale riforma: pertanto il creditore, previamente autorizzato dal Presidente del Tribunale, potrà cercare beni mobili, immobili, autoveicoli e conti correnti da pignorare accedendo direttamente alle banche dati tributarie e previdenziali, nonché al registro automobilistico, senza doversi prima rivolgere agli ufficiali giudiziari, ma chiedendolo direttamente alle pubbliche amministrazioni interessate e titolari della relativa banca dati..

Tale disposizione però perderà efficacia se il decreto dirigenziale che assicuri la piena funzionalità del servizio non verrà adottato entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge di riforma.

  • Conversione del pignoramento:

con la modifica dell’art. 495 c.p.c. viene prevista la possibilità per il debitore di accedere alla cosiddetta conversione del pignoramento anche attraverso un meccanismo di rateizzazione mensile entro il termine massimo di trentasei mesi. Ogni sei mesi il giudice provvede al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.

  • Cessazione dell’efficacia del pignoramento:

viene modificato il termine di cui all’art 497 c.p.c. e, pertanto, il pignoramento perderà efficacia quando dal suo compimento saranno trascorsi 45 (quarantacinque) giorni in luogo dei già previsti 90 (novanta) giorni senza che sia stata richiesta l’assegnazione o la vendita.

  • Pignoramento mobiliare. I nuovi limiti:

con la modifica dell’art. 545 c.p.c. il nuovo decreto legge introduce importanti limiti alla misura massima del pignoramento di pensioni e stipendi. In particolare, a tale norma del codice di procedura civile vengono aggiunte le seguenti specificazioni:

– relativamente al pignoramento delle pensioni esse non potranno essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti di legge (un quinto);

– riguardo al pignoramento di stipendi: le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dalla legge (un quinto).

Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio.

  • Obblighi del terzo:

vengono mutati anche gli obblighi del terzo. All’art 546 c.p.c., infatti, viene previsto che dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’art. 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell’assegno sociale; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall’articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.

  • Pignoramenti immobiliari. Una sostanziale accelerata i tempi:

il decreto legge 83/2015 modifica il termine di cui all’art 567 c.p.c. relativo all’istanza di vendita ed al deposito della documentazione.

Il creditore che richiede la vendita deve provvedere a depositare, entro 60 e non più entro 120 giorni, la documentazione ipocatastale.

In caso di mancato rispetto, il giudice dichiara l’inefficacia del pignoramento.

Anche la possibilità di chiedere la proroga del suddetto termine subisce un taglio. La riforma riduce, infatti, da 120 a 60 giorni la durata proroga ai fini del deposito della suddetta documentazione.

Cambia inoltre la determinazione del valore dell’immobile pignorato ex art 568 c.p.c.

Dalla moltiplicazione della rendita catastale o del reddito dominicale per un coefficiente (art. 15 c.p.c.), si passa al valore di mercato. Si dovrà pertanto procedere alla stima, calcolando il valore al metro quadro, con le opportune correzioni anche in base alla situazione edilizia, stato d’uso e manutenzione, vincoli giuridici e morosità di spese condominiali. Nella stima dovrà essere evidenziato se c’è possibilità di sanare eventuali abusi edilizie e l’importo annuo delle spese condominiali ordinarie e le eventuali spese straordinarie già approvate dall’assemblea. Si accelerano infine i tempi per il giuramento – da effettuare in cancelleria, da parte del consulente stimatore, e per la presentazione delle offerte.

Inoltre, per ciò che concerne la consegna all’acquirente dell’immobile pignorato, ai sensi del modificato art 574 c.p.c., il giudice dell’esecuzione può autorizzare l’aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad immettersi nel possesso dell’immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, assicurazioni o altri intermediari finanziari per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita.

Inoltre, con la modifica dell’art. 173-quinquies. disp. att. c.p.c. rubricato “Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d’acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo” il giudice può disporre che la presentazione dell’offerta d’acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale. È consentita la prestazione della cauzione anche mediante fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione. In ogni caso, è stabilito che l’offerente comunichi, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 571 c.p.c.

Di fondamentale rilievo la modifica al codice civile, nel quale, dopo l’art. 2929 c.c. è inserita la Sezione I-bis riguardante l’espropriazione di beni oggetto di vincoli d’indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito.

In proposito, l’art. 2929-bis c.c. introduce una tutela rafforzata per il creditore in caso di pignoramento, grazie alla revocatoria semplificata. L’istituto introdotto dal d.l. in esame fa sì che il creditore ove si ritenga pregiudicato da una donazione, da un fondo patrimoniale, da un trust ovvero da un vincolo di destinazione in genere, possa iniziare l’esecuzione forzata indipendentemente dall’ottenimento di una sentenza dichiarativa d’inefficacia del trasferimento (cd. revocatoria). Il Giudice potrà quindi emettere una sentenza di rigetto delle ragioni del creditore quando ormai, per esempio, l’immobile del debitore sia già stato venduto all’asta. Di fatto viene introdotta una presunzione secondo cui gli atti sopra indicati siano stipulati in frode al creditore, con una lesione sia del diritto di difesa del debitore, sia del terzo che abbia eventualmente ricevuto tali beni. Infatti, la nuova disposizione introdotta, limita fortemente la difesa di questi ultimi posto che essi non sono ammessi alla causa ordinaria, con tutte le garanzie ad essa correlata ma solo all’opposizione all’esecuzione con motivi circoscritti a: l’esistenza del pregiudizio e la conoscenza in capo al debitore del pregiudizio medesimo. Va tuttavia considerato che per poter opporre il pignoramento al debitore, il creditore deve trascrivere quest’ultimo entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto di trasferimento del debitore. Da ciò deriva la perdita di efficacia degli atti di cessione, di donazione, ovvero di costituzione di fondo patrimoniale, trust e vincoli in genere, che sono da ritenersi “sospesi” sino al termine dell’anno dalla loro trascrizione. Infine è da rilevare che, decorso l’anno, il creditore ha pur sempre la possibilità di agire con l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c.

  • Provvedimenti per l’autorizzazione alla vendita:

il Decreto Legge 83/2015 introduce un’ulteriore importante possibilità per il giudice: egli può altresì stabilire che il pagamento del prezzo di vendita avvenga ratealmente, entro un termine non superiore a 12 mesi. La rateizzazione pare possibile indipendentemente dall’ammontare del prezzo di vendita e senza alcun limite minimo di importo di ogni singola rata.

Unici limiti alla possibilità di disporre la rateizzazione e alla rateizzazione stessa sono:

– non devono essere state presentate opposizioni all’esecuzione;

– la durata della rateizzazione non deve superare i 12 mesi.

  • Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche:

tutte le vendite dovranno essere pubblicizzate sul portale delle vendite pubbliche, gestito dal Ministero della giustizia.

Il portale unificato consentirà a tutti gli interessati di acquisire le informazioni relative alle vendite giudiziarie nell’ambito di un’unica area web gestita dal Ministero della Giustizia, superando così l’attuale frammentazione con la pubblicazione degli avvisi di vendita per ogni singolo tribunale.

La pubblicità sul portale è obbligatoria tanto che il decreto prevede all’art. 631-bis che, ove questa non venga effettuata nel termine stabilito dal giudice, quest’ultimo deve dichiarare con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo. Tale pubblicità dovrà essere effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, dal creditore procedente. Le modalità tecniche saranno prescritte dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia e saranno rese disponibili mediante pubblicazione nell’area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”. Ove la pubblicità riguardi beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non potrà essere effettuata fin tanto che non sarà fornita la prova dell’avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione. Il portale delle vendite pubbliche dovrà poi inviare all’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata – ad ogni interessato che ne abbia richiesta e si è registrato mediante un’apposita procedura – un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità.

Anche in capo al creditore vengono posti dei costi. Il decreto legge, inoltre, pone dei costi anche in capo al creditore procedente introducendo un contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche degli atti esecutivi riguardanti beni immobili o mobili registrati. Esso sarà di 100 euro per ciascun atto esecutivo e potrà essere adeguato ogni tre anni in base agli indici Istat.

Vigenza: decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall’articolo 161-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.

Novità anche in tema di processo civile telematico:

  • Il d.l. n. 83/2015 attribuisce valore legale al deposito con modalità telematica degli atti introduttivi dei procedimenti di cognizione e di volontaria giurisdizione, quando effettuati dal difensore o dai dipendenti pubblici. Resta ferma la facoltatività del processo civile telematico, che diverrà obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio 2017. Attualmente l’obbligo del deposito telematico esclude l’atto di citazione e le comparse di costituzione, salvo che il singolo tribunale abbia disposto tale facoltà con apposito decreto.

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Giustizia civile e fallimentare: il decreto pubblicato in gazzetta

Giustizia civile e fallimentare: il decreto pubblicato in gazzetta

E’ Stato pubblicato Sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2015 il testo del D.L. n. 83/2015 di riforma della giustizia recante “misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”.
Le misure adottate, come si legge nel comunicato stampa diffuso dal Governo, muovono da un principio comune « … Affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendale consente di limitare le perdite del tessuto economico, sia nella dimensione strettamente imprenditoriale sia sul piano finanziario ».
Il decreto interviene in materia di procedure concorsuali (Titolo I), in materia di procedure esecutive (Titolo II), nonché di termini per l’efficienza della giustizia e disposizioni per il processo telematico (Titolo III).
Tra le principali novità introdotte dal titolo I in materia di procedure concorsuali si segnalano:

Accesso al credito nel corso di una crisi aziendale:
il Tribunale può concedere l’autorizzazione a finanziamenti interinali anche nel caso di concordato c.d. in bianco e, in via d’urgenza, anche in mancanza dell’attestazione del professionista, sentiti i creditori principali. In particolare si prevede che le richieste di finanziamento da imprenditori che abbiano presentato domanda di ammissione al concordato preventivo siano assistiti dal beneficio della prededuzione, previa presentazione al tribunale che documenti la necessità e la destinazione dei finanziamenti stessi per la prosecuzione del’attività d’impresa. In questo modo si aumentano le possibilità di riuscita di piani di risanamento dell’impresa in crisi.

Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo – offerte concorrenti:
Anche soggetti terzi possono presentare offerte per l’acquisto dei beni, purché le stesse siano migliorative e comparabili. Si evita così la svalutazione abusiva del patrimonio.

Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo – proposte concorrenti:
La domanda di accesso al concordato preventivo può essere presentata, non oltre trenta giorni prima dell’adunanza, anche dai creditori che rappresentino almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata. Le proposte di concordato concorrenti sono ammissibili se non risulta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento, ancorchè dilazionato, di almeno il quaranta per cento dell’ammontare dei crediti chirografari. Si favorisce così l’immissione di nuovi capitali nell’impresa in crisi e la corretta valorizzazione del patrimonio del debitore.

Requisiti per la nomina a curatore:

Tra le modifiche più significative alla legge fallimentare si segnalano gli interventi correttivi alla disciplina dei curatori fallimentari. In primo luogo, per quanto concerne i requisiti per la nomina a curatore di cui all’art. 28 del RD 267/42, viene modificato l’arco temporale di cui al terzo comma: non possono essere nominati in qualità di curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori e chi ha concorso al dissesto dell’impresa durante i 5 anni anteriori alla dichiarazione di fallimento (attualmente è previsto in due anni), nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento. Non potranno inoltre assumere l’incarico di curatore i soggetti che abbiano svolto la funzione di commissario giudiziale in relazione a procedura di concordato per lo stesso debitore. Viene poi espressamente distinta la figura del curatore fallimentare da quella del commissario giudiziale – le due vengono rese incompatibili – con l’ulteriore previsione che gli adempimenti richiesti devono essere completati entro i prescritti termini (sessanta giorni dalla redazione dell’inventario, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento) pena la revoca. Si garantisce così la terzietà del commissario e si riducono i tempi delle procedure di fallimento.

Ristrutturazione dei debiti:

Nell’evidente intento legislativo di favorire il sistema imprenditoriale viene introdotto l’art. 182-septies rubricato Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziarie e convenzione di moratoria. Si tratta di una tipologia di accordo di ristrutturazione specifico nei confronti del sistema bancario che è quello verso cui l’impresa risulta maggiormente esposta. Condizione perché l’accordo di ristrutturazione del debito possa essere portato all’attenzione di banche e intermediari finanziari è che l’esposizione verso il sistema bancario sia non inferiore alla metà dell’indebitamento complessivo. Verificatasi tale condizione, l’imprenditore indebitato potrà proporre l’accordo individuando una o più categorie di creditori costituite da creditori che abbiano in comune posizione giuridica e interessi omogenei. Una volta che l’accordo sia stato raggiunto, il debitore è autorizzato dalla legge stessa a chiedere che gli effetti di esso siano estesi anche ai creditori che non abbiano aderito all’accordo stesso a condizione che:
– tutti i creditori appartenenti alla categoria o alle categorie individuate nell’accordo siano stati informati dell’esistenza delle trattative e siano stati invitati a partecipare al loro svolgimento;
– l’entità dei crediti dei soggetti aderenti all’accordo rappresenti almeno il 75% dell’ammontare complessivo dei crediti dei soggetti appartenenti alla o alle categorie individuate nell’accordo.
Il debitore dovrà notificare la domanda contenente l’accordo anche alla banca e agli altri soggetti non aderenti e nei cui confronti chiede che gli effetti dell’accordo raggiunto siano estesi; ove i soggetti non aderenti non intendano subire gli effetti dell’accordo, dovranno proporre opposizione entro trenta giorni dal momento della notificazione della domanda. Affinché l’accordo di ristrutturazione produca i propri effetti, occorrerà l’omologazione dal Tribunale che avrà accertato che: a) le trattative si siano svolte secondo i principi di buona fede; b) banche e intermediari non aderenti nei cui confronti il debitore chiede che siano estesi gli effetti dell’accordo: i) abbiano identica posizione giuridica e interessi rispetto ai soggetti aderenti; ii) abbiano ricevuto ogni informazione aggiornata ed utile sulla posizione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, sull’accordo concluso e sui suoi effetti; iii) siano stati messi in grado di poter partecipare alle trattative finalizzate a raggiungere l’accordo, iiii) possano ritenersi soddisfatti tenuto conto di quelle che avrebbero potuto essere le concrete alternative esistenti. l’accordo può essere concluso con il 75% dei creditori finanziari, se questi rappresentano almeno la metà dell’indebitamento, fermo l’integrale pagamento dei creditori non finanziari (per esempio altre imprese fornitrici di beni e servizi). Si evita così che alcuni crediti finanziari possano bloccare l’esito della procedura, e quindi si favorisce un risanamento precoce. Via libera anche all’introduzione di un’azione revocatoria semplificata per gli atti a titolo gratuito, in relazione ai quali i creditori potranno procedere a esecuzione forzata anche prima dell’ottenimento della sentenza declaratoria dell’inefficacia del’atto soggetto a revocatoria.

Operazioni di vendita:

Le operazioni di vendita vendono rese più rapide grazie alla gestione prioritaria per via extra giudiziale, alle modalità di determinazione del prezzo di vendita che possono prevedere anche un versamento rateale del prezzo, ai criteri di aggiudicazione e ai costi per la pubblicità.

Deducibilità delle perdite:

Viene modificato il regime di deducibilità ai fini Ires e Irap delle svalutazioni crediti e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione introducendo, al posto della deducibilità annuale in misura di un quinto per ciascun anno, la deducibilità integrale di tali componenti negativi di reddito nell’esercizio in cui sono rilevati in bilancio. Si incentivano le imprese del credito a dismettere crediti incagliati così da alimentare il margine patrimoniale per la concessione di nuovo credito.

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Adozione e accesso alle informazioni sulle origini

Adozione e accesso alle informazioni sulle origini

In questa settimana, l’Assemblea della Camera ha approvato il progetto di legge in materia di accesso del figlio adottato alle informazioni sulle origini e sulla propria identità, di cui al testo unificato della proposta C. 784-A finalizzato ad ampliare la possibilità del figlio adottato o non riconosciuto alla nascita di conoscere le proprie origini biologiche.

La Commissione Giustizia prosegue, invece, l’esame in sede referente dei provvedimenti C. 2957 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare già approvata dal Senato.

Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

Le novità principali della riforma:

  • Viene estesa anche al figlio non riconosciuto al momento della nascita da madre che abbia manifestato la volontà di rimanere anonima la possibilità, una volta raggiunta la maggiore età, di  rivolgersi al Tribunale dei minorenni per ottenere l’accesso alle informazioni concernenti la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici;
  • Viene riconosciuta la possibilità di accesso alle proprie informazioni biologiche nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata;
  1. Viene riconosciuta la possibilità di accesso nei confronti della madre che abbia successivamente revocato la volontà di anonimato;
  2. Viene consentito l’accesso nei confronti della madre deceduta;
  3. Viene previsto un procedimento di interpello della madreper verificare il permanere della sua volontà di anonimato;
  • Legittimati ad avviare l’istanza di interpello che può essere presentata una sola volta, al tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio sono:
  1. l’adottato maggiorenne;
  2. il figlio maggiorenne non riconosciuto alla nascita, in assenza di revoca dell’anonimato da parte della madre;
  3. i genitori adottivi, legittimati per gravi e comprovati motivi;
  4. i responsabili di una struttura sanitaria, in caso di necessità e urgenza e qualora vi sia grave pericolo per la salute del minore.
  • Se la madre confermi di volere mantenere l’anonimato, il tribunale per i minorenni autorizza l’accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, con particolare riferimento all’eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili;
  • Viene prevista la modifica dell’art. 2 del codice della privacy con riguardo al certificato di assistenza al parto: il vincolo dei 100 anni viene meno in caso di revoca dell’anonimato, di decesso della madre o di autorizzazione del tribunale all’accesso alle sole informazioni di carattere sanitario;
  • Viene prevista la modifica del regolamento sullo stato civile in relazione alle informazioni da rendere alla madre che dichiara di volere restare anonima. La madre dovrà essere informata, anche in forma scritta:
  1. degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non volere essere nominata;
  2. della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, tale dichiarazione;
  3. della possibilità di confermare, trascorsi 18 anni dalla nascita, la volontà di anonimato;
  4. della facoltà di interpello del figlio.
  • disciplina per i casi di parti anonimi precedenti all’entrata in vigore della legge.

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