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Archive for month: Agosto, 2015

Anatocismo: in consultazione la proposta di delibera CICR

Anatocismo: in consultazione la proposta di delibera CICR

L’art. 120, comma 2, del TUB, il quale disciplina la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, così come riformato dal legislatore con la legge di stabilità 27 dicembre 2013, n. 147, è apparso sin dalla prima lettura una norma involuta che non brilla certo per chiarezza.

Sebbene paia non revocabile in dubbio che attraverso l’attuale e vigente formulazione dell’art. 120, comma 2, del TUB, il legislatore abbia inteso eliminare nei rapporti tra banche e clienti ogni forma di produzione di interessi sugli interessi, sia attivi sia passivi, a fronte di tale importante certezza si sono poste numerose ed altrettanto rilevanti incertezze scaturenti da una formulazione davvero infelice che, riferendosi alle «operazioni di capitalizzazione», sembra comunque in qualche modo consentirla.

L’anatocismo – consentito, a certe condizioni, dall’articolo 1283 del Codice civile – è la pratica seguita dalle banche di calcolare gli interessi sugli interessi e non soltanto sul capitale.
Le Sezioni unite della Cassazione (sentenza 21095/2004) hanno definitivamente dichiarato illegittima questa prassi per il passato, mentre a decorrere dal 2000 era stata legittimata (con Dlgs 342/1999 e delibera Cicr 9/2/2000) purché “gli interessi attivi e passivi siano calcolati con pari periodicità”.

Già nel 2014, il legislatore, attraverso l’art. 31 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, aveva ritenuto di dover “ritornare” sulla stessa norma e di proporre una ulteriore e diversa versione dell’articolo in commento in base alla quale si prevede che il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) stabiliscamodalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo”.

Tuttavia, in sede di esame al Senato, l’art. 31 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 veniva soppresso e non riproposto in sede di conversione.

Nell’estate 2014 era stato approvato un ordine del giorno (n. 9/2568-AR/13) in cui il Governo rilevava che “il comma 2 dell’articolo 120 del TUB così come novellato (nel 2013) risulta però di difficile interpretazione e inoltre non prevede una propria disposizione di entrata in vigore, né una specifica disciplina transitoria. Le criticità sulla concreta applicabilità della capitalizzazione degli interessi, dovute al tenore letterale del citato comma, hanno infatti impedito al CICR di emanare la delibera prevista dalla stessa norma”.

Muovendo da tale considerazione, nello stesso ordine del giorno (n. 9/2568-AR/13), approvato nell’estate 2014, il Governo espressamente si “impegnava” ad adottare iniziative legislative in materia di calcolo degli interessi sugli interessi, in modo tale da allineare l’Italia alle prassi internazionali, correggere le incertezze operative e i vuoti di disciplina dovuti alla vigente normativa nonchè ad aumentare la trasparenza dei tassi per i clienti, prevedendo che la produzione degli interessi sugli interessi nelle operazioni in conto corrente o in conto di pagamento (nei limitati casi ammessi dal CICR) non potesse avvenire con periodicità inferiore all’anno.

Nel 2015 si colloca il disegno di legge del 6 marzo 2015, n. 1849 presentato al Senato, con il quale, preso “atto del disallineamento tra la normativa primaria e quella secondaria, circostanza che non consente di determinare in maniera diretta e incontrovertibile se, a tutt’oggi, l’anatocismo debba ritenersi ancora ammesso”, sono state proposte alcune modifiche all’art. 120, comma 2, del TUB e l’introduzione di un espresso regime transitorio secondo cui “fino alla data di entrata in vigore della delibera del CICR prevista dal comma 2 dell’articolo 120 del testo unico bancario, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, continua ad applicarsi la delibera CICR del 9 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000” (cfr. disegno di legge n. 1849 presentato al Senato in data 6 marzo 2015).

Da ultimo, nel mese di luglio 2015, la Banca d’Italia, a seguito di pubblica consultazione, ha pubblicato le nuove disposizioni di vigilanza in tema di “trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, norme che “aggiornano” le disposizioni in tema di trasparenza adottate nel 2009 (Vedi art. pubblicato in data 27 luglio).

In data 25 agosto 2015, sotto l’evidente impulso del moltiplicarsi di sentenze per lo più sfavorevoli al sistema bancario, “reo” di aver continuato a praticare l’anatocismo nonostante il prescritto divieto di addebitare “interessi sugli interessi“, la Banca d’Italia ha posto in consultazione la proposta di delibera CICR di attuazione all’articolo 120, comma 2, del Testo Unico Bancario.

Infatti, pur in assenza della richiesta delibera del CICR, l’anatocismo bancario è vietato dal 1° gennaio 2014.

Così hanno deciso due ordinanze della Sesta sezione del Tribunale di Milano del 25 marzo e del 3 aprile scorso con le quali è stato inibito a tre banche (Banca popolare di Milano, Deutsche Bank e Ing Bank) il calcolo degli interessi del conto corrente anche sugli interessi del trimestre precedente e non soltanto sul capitale.

Nella relazione illustrativa pubblicata assieme allo schema di delibera, Banca d’Italia sottolinea che le soluzioni tecniche adottate, specie con riferimento alla contabilizzazione separata degli interessi, risultano in linea con le prime pronunce della giurisprudenza in materia e che le opzioni interpretative seguite sono state condivise con il ministero dell’economia e delle finanze.

In particolare, nella proposta si afferma che nei contratti di apertura di credito in conto corrente e nei contratti di finanziamenti a valere su carte di credito:

• gli interessi attivi e passivi devono essere conteggiati con la stessa periodicità (comunque non inferiore a un anno);

• il conteggio degli interessi si effettua il 31 dicembre di ciascun anno (o, se anteriore, il giorno in cui termina il rapporto da cui gli interessi si originano);

• gli interessi maturati devono essere contabilizzati separatamente rispetto al capitale, in modo che non ne sia influenzato il calcolo degli interessi dovuti sul capitale;

• gli interessi, sia attivi che passivi, divengono esigibili con il decorso di 60 giorni dal ricevimento da parte del cliente dell’estratto conto o delle comunicazioni di cui rispettivamente all’articolo 119 del Tub e all’articolo 126-quater, comma 1, lettera b) del Tub (fermo restando che il contratto può prevedere termini diversi, ma a favore del cliente);

• decorso il termine di 60 giorni (o quello superiore eventualmente concordato), il cliente può autorizzare l’addebito degli interessi (sul conto o sulla carta di credito).

Tuttavia nella bozza di regolamento messa in consultazione dalla Banca d’Italia non si cancella la prassi di effettuare l’anatocismo e cioè di conteggiare “interessi sugli interessi”, ma la si pospone solamente di 60 giorni.

Invero, decorso il termine di 60 giorni (o quello superiore eventualmente concordato), il cliente può autorizzare l’addebito degli interessi (sul conto o sulla carta di credito) ed in tal modo, la somma addebitata va a far parte del capitale, sul quale si calcolano gli interessi.
Insomma, gli interessi sono sterilizzati per un anno e 60 giorni, dopo di che sono capitalizzati e si ha nuovamente anatocismo.
Come dire “l’anatocismo esce dalla porta ma entra dalla finestra”…

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Legge di conversione n. 132/2015 – Le modifiche correttive al c.p.c.

Legge di conversione n. 132/2015 – Le modifiche correttive al c.p.c.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 192 del 20 agosto 2015 il testo della Legge 6 agosto 2015, n. 132 di conversione del D.L. n. 83/2015 di riforma della giustizia recante “misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”.

Dopo aver riassunto le novità più significative in materia di procedure concorsuali, P&P Studio Legale dedica quest’articolo alle importanti novità che hanno interessato il codice civile, il codice di procedura civile nonché le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, traducendosi, in sede di conversione e riflettendo le intenzioni del legislatore, in norme correttive del D.L. 83/2015.

Ecco le novità più significative.

• Atto di precetto:
Confermata in sede di conversione la modifica dell’art. 480 c.p.c.
Il precetto si arricchisce, dunque, di un ulteriore elemento a vantaggio del debitore, ossia l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

• Ricerca telematica dei beni da pignorare:
confermata la modifica dell’art 492-bis c.p.c. e dell’art 155-quinquies disp. att. c.p.c. con cui viene ritoccata ed incoraggiata la ricerca telematica dei beni da pignorare.
In particolare viene “liberalizzata” la ricerca telematica dei beni del debitore da pignorare, senza che vi sia più necessità dei famosi – e mai emanati – decreti attuativi che l’originaria legge aveva imposto per l’operatività di tale riforma.
Il creditore, pertanto, previamente autorizzato dal Presidente del Tribunale, potrà ricercare beni mobili, immobili, autoveicoli e conti correnti da pignorare accedendo, per il tramite dell’ufficiale giudiziario, direttamente alle banche dati tributarie e previdenziali, nonché al registro automobilistico. Al fine di agevolare la ricerca di cui all’art. 492-bis del codice, in sede di conversione è stato modificato l’articolo 155-quater disp att. c.p.c., primo comma, ove si prevede che le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all’articolo 492-bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all’articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia.

• Conversione del pignoramento:
Con la modifica dell’art. 495 c.p.c. viene prevista la possibilità per il debitore di accedere alla cosiddetta conversione del pignoramento anche attraverso un meccanismo di rateizzazione mensile entro il termine massimo di trentasei mesi. Ogni sei mesi il giudice provvede al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore. In sede di conversione viene, tra l’altro, modificato l’articolo 495, sesto comma, sostituito dal seguente:
“Con l’ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell’intera somma”.

• Cessazione dell’efficacia del pignoramento:
Confermata in sede di conversione la modifica del termine di cui all’art 497 c.p.c. e, pertanto, il pignoramento perderà efficacia quando dal suo compimento saranno trascorsi 45 (quarantacinque) giorni in luogo dei già previsti 90 (novanta) giorni senza che sia stata richiesta l’assegnazione o la vendita.

• Pignoramento mobiliare. Confermati i nuovi limiti:
con la modifica dell’art. 545 c.p.c. vengono introdotti importanti limiti alla misura massima del pignoramento di pensioni e stipendi. In particolare, a tale norma del codice di procedura civile vengono aggiunte le seguenti specificazioni:
– relativamente al pignoramento delle pensioni esse non potranno essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti di legge (un quinto);
– riguardo al pignoramento di stipendi: le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dalla legge (un quinto).
Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio.

• Obblighi del terzo:
vengono confermati anche i mutati obblighi del terzo. All’art 546 c.p.c., infatti, viene previsto che dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’art. 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell’assegno sociale; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall’articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.

• Contestata dichiarazione del terzo:
all’articolo 549, il primo periodo è sostituito dal seguente:
“Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non e’ possibile l’esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell’esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo”.

• Pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi:
Modificato l’art. 521-bis introdotto dal Decreto Legge n. 132/2014, convertito con modifiche nella Legge n. 162/2014, e non interessato dal d.l. 83/2015.
Al primo comma, le parole:
“Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue” sono sostituite dalle seguenti:
“Oltre che con le forme previste dall’articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche” e sono aggiunte le seguenti parole: “o, in mancanza, a quello più vicino”;
dopo il sesto comma e’ inserito il seguente:
“In deroga a quanto previsto dall’articolo 497, l’istanza di assegnazione o l’istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest’ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell’articolo 159-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice”.

• Pignoramenti immobiliari. Una sostanziale accelerata i tempi:
Confermata in sede di conversione la modifica del termine di cui all’art 567 c.p.c. relativo all’istanza di vendita ed al deposito della documentazione.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere a depositare, entro 60 e non più entro 120 giorni, la documentazione ipocatastale.
In caso di mancato rispetto, il giudice dichiara l’inefficacia del pignoramento.
Anche la possibilità di chiedere la proroga del suddetto termine subisce un taglio. La riforma riduce, infatti, da 120 a 60 giorni la durata della proroga ai fini del deposito della suddetta documentazione.
Cambia inoltre la determinazione del valore dell’immobile pignorato ex art 568 c.p.c.
Dalla moltiplicazione della rendita catastale o del reddito dominicale per un coefficiente (art. 15 c.p.c.), si passa al valore di mercato. Si dovrà pertanto procedere alla stima, calcolando il valore al metro quadro, con le opportune correzioni anche in base alla situazione edilizia, stato d’uso e manutenzione, vincoli giuridici e morosità di spese condominiali. Nella stima dovrà essere evidenziato se c’è possibilità di sanare eventuali abusi edilizie e l’importo annuo delle spese condominiali ordinarie e le eventuali spese straordinarie già approvate dall’assemblea. Si accelerano infine i tempi per il giuramento – da effettuare in cancelleria, da parte del consulente stimatore, e per la presentazione delle offerte.
Inoltre, per ciò che concerne la consegna all’acquirente dell’immobile pignorato, ai sensi del modificato art 574 c.p.c., il giudice dell’esecuzione può autorizzare l’aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad immettersi nel possesso dell’immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, assicurazioni o altri intermediari finanziari per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita.
Inoltre, con la modifica dell’art. 173-quinquies. disp. att. c.p.c. rubricato “Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d’acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo” il giudice può disporre che la presentazione dell’offerta d’acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale. È consentita la prestazione della cauzione anche mediante fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione. In ogni caso, è stabilito che l’offerente comunichi, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 571 c.p.c.
Di fondamentale rilievo la modifica al codice civile, nel quale, dopo l’art. 2929 c.c. è inserita la Sezione I-bis riguardante l’espropriazione di beni oggetto di vincoli d’indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito.
In proposito, l’art. 2929-bis c.c. introduce una tutela rafforzata per il creditore in caso di pignoramento, grazie alla revocatoria semplificata. L’istituto introdotto dal d.l. in esame fa sì che il creditore ove si ritenga pregiudicato da una donazione, da un fondo patrimoniale, da un trust ovvero da un vincolo di destinazione in genere, possa iniziare l’esecuzione forzata indipendentemente dall’ottenimento di una sentenza dichiarativa d’inefficacia del trasferimento (cd. revocatoria). Il Giudice potrà quindi emettere una sentenza di rigetto delle ragioni del creditore quando ormai, per esempio, l’immobile del debitore sia già stato venduto all’asta. Di fatto viene introdotta una presunzione secondo cui gli atti sopra indicati siano stipulati in frode al creditore, con una lesione sia del diritto di difesa del debitore, sia del terzo che abbia eventualmente ricevuto tali beni. Infatti, la nuova disposizione introdotta, limita fortemente la difesa di questi ultimi posto che essi non sono ammessi alla causa ordinaria, con tutte le garanzie ad essa correlata ma solo all’opposizione all’esecuzione con motivi circoscritti a: l’esistenza del pregiudizio e la conoscenza in capo al debitore del pregiudizio medesimo. Va tuttavia considerato che per poter opporre il pignoramento al debitore, il creditore deve trascrivere quest’ultimo entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto di trasferimento del debitore. Da ciò deriva la perdita di efficacia degli atti di cessione, di donazione, ovvero di costituzione di fondo patrimoniale, trust e vincoli in genere, che sono da ritenersi “sospesi” sino al termine dell’anno dalla loro trascrizione. Infine è da rilevare che, decorso l’anno, il creditore ha pur sempre la possibilità di agire con l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c.

• Provvedimenti per l’autorizzazione alla vendita:
confermata un’ulteriore importante possibilità per il giudice: egli può altresì stabilire che il pagamento del prezzo di vendita avvenga ratealmente, entro un termine non superiore a 12 mesi. La rateizzazione pare possibile indipendentemente dall’ammontare del prezzo di vendita e senza alcun limite minimo di importo di ogni singola rata. Unici limiti alla possibilità di disporre la rateizzazione e alla rateizzazione stessa sono:
– non devono essere state presentate opposizioni all’esecuzione;
– la durata della rateizzazione non deve superare i 12 mesi.

• Provvedimento per l’autorizzazione della vendita:
confermata la modifica dei termini previsti.
A seguito dell’istanza di cui all’articolo 567 il giudice dell’esecuzione, entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell’articolo 567, nomina l’esperto che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all’articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l’udienza non possono decorrere più di novanta giorni.

• Gara tra gli offerenti:
il secondo comma è sostituito dal seguente:
“Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell’articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell’offerta presentata per prima è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all’assegnazione”.

• Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche:
Tutte le vendite dovranno essere pubblicizzate sul portale delle vendite pubbliche, gestito dal Ministero della giustizia. Il portale unificato consentirà a tutti gli interessati di acquisire le informazioni relative alle vendite giudiziarie nell’ambito di un’unica area web gestita dal Ministero della Giustizia, superando così l’attuale frammentazione con la pubblicazione degli avvisi di vendita per ogni singolo tribunale.
La legge di conversione modifica, tra l’altro, l’art. 490 c.p.c. (Pubblicità degli avvisi) prevedendo che, anche su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti, il giudice possa disporre che l’avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali.
Modifica altresì l’art. 533 c.p.c. (Obblighi del Commissionario) prevedendo che anche nell’ipotesi in cui la vendita non avvenisse nel termine fissato a norma dell’articolo 532, secondo comma, con consequenziale restituzione degli atti in cancelleria, in ogni caso occorre fornire la prova di avere effettuato la pubblicità disposta dal giudice.
La pubblicità sul portale è obbligatoria tanto che il decreto prevede all’art. 631-bis che, ove questa non venga effettuata nel termine stabilito, per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice deve dichiarare con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo. Tale pubblicità dovrà essere effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, dal creditore procedente. Le modalità tecniche saranno prescritte dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia e saranno rese disponibili mediante pubblicazione nell’area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”. Ove la pubblicità riguardi beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non potrà essere effettuata fin tanto che non sarà fornita la prova dell’avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione. Il portale delle vendite pubbliche dovrà poi inviare all’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata – ad ogni interessato che ne abbia richiesta e si è registrato mediante un’apposita procedura – un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità.
Anche in capo al creditore vengono posti dei costi. Viene, infatti, confermato il contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche degli atti esecutivi riguardanti beni immobili o mobili registrati. Esso sarà di 100 euro per ciascun atto esecutivo e potrà essere adeguato ogni tre anni in base agli indici Istat.

• Misure di coercizione indiretta:
l’articolo 614-bis è sostituito dal seguente titolo:
«TITOLO IV-bis – DELLE MISURE DI COERCIZIONE INDIRETTA.
Con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza.
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409.
Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.»

• Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione:

In via sperimentale, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto nell’anno 2015 il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonchè alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto, nel medesimo periodo, il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2016.

Legge n. 132/15 – le norme correttive in materia concorsuale

Legge n. 132/15 – le norme correttive in materia concorsuale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 192 del 20 agosto 2015 il testo della Legge 6 agosto 2015, n. 132 di conversione del D.L. n. 83/2015 di riforma della giustizia recante “misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”.

Ecco le novità più significative in materia di procedure concorsuali che, riflettendo le intenzioni del legislatore, si sono tradotte in norme correttive in fase di conversione.

Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo – offerte concorrenti:

all’articolo 2, comma 1, capoverso Art. 163-bis:

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Quando il piano di concordato di cui all’articolo 161, secondo comma, lettera e), comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell’omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifici beni, il tribunale dispone la ricerca di interessati all’acquisto disponendo l’apertura di un procedimento competitivo a norma delle disposizioni previste dal secondo comma del presente articolo.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell’azienda, del ramo d’azienda o di specifici beni».

La nuova norma dà una disciplina positiva a una nota prassi virtuosa adottata da molti tribunali rendendola ammissibile non solo dopo l’emissione del decreto apertura del concordato preventivo, ma anche dopo il deposito del solo ricorso ex articolo 161, sesto comma, se è vero – come lo è – che l’ultimo comma della disposizione in commento prevede che «la disciplina del presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche agli atti da autorizzare ai sensi dell’articolo 161 settimo comma nonché all’affitto di azienda o di uno o più rami di azienda».

al secondo comma, il primo periodo è soppresso e dopo il secondo periodo è inserito il seguente:

«Con il medesimo decreto è in ogni caso disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all’articolo 490 del codice di procedura civile ed è stabilito l’aumento minimo del corrispettivo di cui al primo comma del presente articolo che le offerte devono prevedere.»

• Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo – proposte concorrenti:

al comma 1, lettera c), secondo capoverso, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all’articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell’ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento dell’ammontare dei crediti chirografari.»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. All’articolo 181 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “nove mesi”»;

• Disposizioni in materia di proposta di concordato preventivo e di adesione alla stessa

La disciplina della domanda di concordato è stata integrata nelle sue due previsioni più rilevanti.

All’art. 160 è stato aggiunto un quarto comma che testualmente recita:

“In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis”.

La norma pur denotando un diverso atteggiamento del legislatore a seconda che il concordato sia liquidatorio o in continuità, in ciò discostandosi sensibilmente dall’impostazione della riforma del 2012, caratterizzata da un favor indifferenziato per la soluzione concordataria, fissa una percentuale, d’ora in poi, dal carattere vincolante, pur potendo continuare a essere indicata in un range compreso fra un minimo e un massimo, a condizione che la “forbice” sia ragionevolmente contenuta.

L’art. 161 è stato a sua volta modificato con l’inserimento, alla fine della lettera e) del secondo comma, della seguente disposizione:

“in ogni caso, la proposta deve indicare l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore”.

La portata di queste innovazioni non sfugge ad alcuno, anche perché la loro inosservanza si traduce in altrettante cause di inammissibilità della domanda.

Al quinto comma è aggiunto il seguente periodo:

“Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonchè copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall’articolo 172.”;

All’articolo 163, secondo comma, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 del presente decreto, è aggiunto, infine, il seguente numero:

“4-bis) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie”;

All’articolo 165, come modificato dal comma 2 dell’articolo 3 del presente decreto, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni”;

All’articolo 172, primo comma, come modificato dalla lettera a) del comma 3 dell’articolo 3 del presente decreto, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

“Nella relazione il commissario deve illustrare le utilita’ che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.”;

All’articolo 178, il quarto comma è sostituito dal seguente:

“I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale”;

• Modifiche alla disciplina del curatore:

Tra le modifiche più significative concernenti la figura del curatore fallimentare si segnala, relativamente ai requisiti richiesti per la nomina ex art. 28 del RD 267/42, l’eliminazione di ogni riferimento temporale di cui al terzo comma: non possono essere nominati in qualità di curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori e chi ha concorso al dissesto dell’impresa (il d.l. prevedeva un arco temporale di 5 anni anteriori alla dichiarazione di fallimento).

All’articolo 64 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, rubricato “Atti a titolo gratuito” è aggiunto il seguente comma:
“I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell’articolo 36”.

Sono, pertanto, inefficaci ex lege e conseguentemente risucchiati nella massa fallimentare mediante la semplice «trascrizione» della sentenza di fallimento (e cioè l’inserimento della sentenza di fallimento in un pubblico registro) i beni oggetto di atti di donazione, di istituzione di trust e del vincolo di destinazione (e qualsiasi altro atto a titolo gratuito) posti in essere nei due anni anteriori al fallimento.

• Ristrutturazione dei debiti:

Licenziato senza modifiche sostanziali l’art. 182-septies rubricato:
“Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziarie e convenzione di moratoria”.

Si tratta di una tipologia di accordo di ristrutturazione specifico nei confronti del sistema bancario che è quello verso cui l’impresa risulta maggiormente esposta. Condizione perché l’accordo di ristrutturazione del debito possa essere portato all’attenzione di banche e intermediari finanziari è che l’esposizione verso il sistema bancario sia non inferiore alla metà dell’indebitamento complessivo. Verificatasi tale condizione, l’imprenditore indebitato potrà proporre l’accordo individuando una o più categorie di creditori costituite da creditori che abbiano in comune posizione giuridica e interessi omogenei. Una volta che l’accordo sia stato raggiunto, il debitore è autorizzato dalla legge stessa a chiedere che gli effetti di esso siano estesi anche ai creditori che non abbiano aderito all’accordo stesso a condizione che:

– tutti i creditori appartenenti alla categoria o alle categorie individuate nell’accordo siano stati informati dell’esistenza delle trattative e siano stati invitati a partecipare al loro svolgimento;

– l’entità dei crediti dei soggetti aderenti all’accordo rappresenti almeno il 75% dell’ammontare complessivo dei crediti dei soggetti appartenenti alla o alle categorie individuate nell’accordo.

Il debitore dovrà notificare la domanda contenente l’accordo anche alla banca e agli altri soggetti non aderenti e nei cui confronti chiede che gli effetti dell’accordo raggiunto siano estesi; ove i soggetti non aderenti non intendano subire gli effetti dell’accordo, dovranno proporre opposizione entro trenta giorni dal momento della notificazione della domanda. Affinché l’accordo di ristrutturazione produca i propri effetti, occorrerà l’omologazione dal Tribunale che avrà accertato che:
a) le trattative si siano svolte secondo i principi di buona fede; b) banche e intermediari non aderenti nei cui confronti il debitore chiede che siano estesi gli effetti dell’accordo: i) abbiano identica posizione giuridica e interessi rispetto ai soggetti aderenti; ii) abbiano ricevuto ogni informazione aggiornata ed utile sulla posizione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, sull’accordo concluso e sui suoi effetti; iii) siano stati messi in grado di poter partecipare alle trattative finalizzate a raggiungere l’accordo, iiii) possano ritenersi soddisfatti tenuto conto di quelle che avrebbero potuto essere le concrete alternative esistenti.

L’accordo può essere concluso con il 75% dei creditori finanziari, se questi rappresentano almeno la metà dell’indebitamento, fermo l’integrale pagamento dei creditori non finanziari (per esempio altre imprese fornitrici di beni e servizi). Si evita così che alcuni crediti finanziari possano bloccare l’esito della procedura, e quindi si favorisce un risanamento precoce. Via libera anche all’introduzione di un’azione revocatoria semplificata per gli atti a titolo gratuito, in relazione ai quali i creditori potranno procedere a esecuzione forzata anche prima dell’ottenimento della sentenza declaratoria dell’inefficacia del’atto soggetto a revocatoria.

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