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Archive for month: Maggio, 2016

D.L. Banche. In G.U. le modifiche al processo civile

D.L. Banche. In G.U. le modifiche al processo civile

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2016 il decreto legge 3 maggio 2016 n. 59 recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.

Il provvedimento entra in vigore a partire dal 04 maggio 2016.

Il decreto che dovrà essere ora convertito in legge dal Parlamento entro il termine di 60 giorni ha un contenuto assai eterogeneo e, sotto molti profili, introduce rilevanti novità, anche e soprattutto in materia processuale, vuoi di processi esecutivi, vuoi di procedure concorsuali, vuoi di procedimento d’ingiunzione.

In questa sede, si darà telegraficamente conto dei temi toccati, senza rinunciare ad affermare preliminarmente che la nostra Carta costituzionale ed in particolare il principio ex art. 111 Cost. del c.d. «giusto processo regolato per legge» impediscono l’adozione di decreti legge in materia processuale.

Art. 1. – Pegno mobiliare non possessorio

  1. Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti loro concessi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell’importo massimo garantito, inerenti all’esercizio dell’impresa.
  2. Il pegno non possessorio può essere costituito su beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa, a esclusione dei beni mobili registrati. I beni mobili possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo. Ove non sia diversamente disposto nel contratto, il debitore o il terzo concedente il pegno e’ autorizzato a trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati da pegno. In tal caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia.
  3. Il contratto costitutivo, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto con indicazione del creditore, del debitore e dell’eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l’indicazione dell’importo massimo garantito.
  4. Il pegno non possessorio si costituisce esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l’Agenzia delle entrate e denominato «registro dei pegni non possessori»; dalla data dell’iscrizione il pegno prende grado ed e’ opponibile ai terzi e nelle procedure concorsuali.

Art. 2. – Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato

Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l’articolo 48 e’ aggiunto il seguente articolo: «Art. 48-bis rubricato “Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato”.

  1. Il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico può essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell’imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all’inadempimento del debitore.
  2. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1, purchè al proprietario sia corrisposta l’eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l’ammontare del debito inadempiuto e delle spese di trasferimento.
  3. Il trasferimento non può essere convenuto in relazione a immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.
  4. Il patto di cui al comma 1 può essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento o, anche per i contratti in corso al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, per atto notarile, in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali. Qualora il finanziamento sia gia’ garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all’inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all’iscrizione ipotecaria.
  5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre sei mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore e’ tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre sei mesi, quando non e’ prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento. Al verificarsi dei presupposti di cui al presente comma, il creditore e’ tenuto a notificare al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, nonchè a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull’immobile successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1 una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto.

Art. 3. – Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d’insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi

L’art. 3 istituisce un «Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d’insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi», così dando attuazione all’art. 24 del Reg. UE 20.5.2015, n. 848/2015, relativo alle procedure d’insolvenza. L’art. 24 (rubricato «Registri fallimentari»), infatti, prescrive che «Gli Stati membri creano e tengono nel loro territorio uno o più registri in cui sono pubblicate informazioni relative alle procedure d’insolvenza». Ma, ai sensi del successivo art. 92, tale previsione è applicabile a decorrere 26 giugno 2018. Non ci si può, dunque, non interrogare se tale riforma fosse effettivamente così urgente ed indifferibile da dover essere adottata con D.L.

Art. 4. – Disposizioni in materia espropriazione forzata

  1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 492, terzo comma, e’ aggiunto in fine il seguente periodo: «Il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione e’ inammissibile se e’ proposta dopo che e’ stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.»;

b) all’articolo 503, secondo comma, dopo le parole «dell’articolo 568» sono aggiunte le seguenti: «nonchè, nel caso di beni mobili, degli articoli 518 e 540-bis»;

c) all’articolo 532, secondo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell’articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all’articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.»;

d) all’articolo 560:

1) il quarto comma e’ sostituito dal seguente: «Il provvedimento e’ attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione immobiliare, senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse dell’aggiudicatario o dell’assegnatario se questi non lo esentano. Per l’attuazione dell’ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68.»;

2) al quinto comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessati a presentare l’offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro sette giorni dalla richiesta. La richiesta e’ formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell’identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.»;

e) all’articolo 569, quarto comma, le parole «può stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura,» e dopo le parole «con modalità telematiche» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice»;

f) all’articolo 588, dopo le parole «istanza di assegnazione» sono aggiunte le seguenti: «, per sè o a favore di un terzo,»;

g) dopo l’articolo 590, e’ inserito il seguente: «Art. 590-bis (Assegnazione a favore di un terzo). – «Il creditore che e’ rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l’immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento e’ fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell’istanza di assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore.»;

h) all’articolo 591, secondo comma, dopo le parole «fino al limite di un quarto» sono aggiunte le seguenti: «e, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà»;

i) all’articolo 596, primo comma:

1) dopo le parole: «provvede a formare un progetto di distribuzione,» sono aggiunte le seguenti: «anche parziale,»;

2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il progetto di distribuzione parziale non puo’ superare il novanta per cento delle somme da ripartire.».

l) all’articolo 615, secondo comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione e’ inammissibile se e’ proposta dopo che e’ stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.»;

m) all’articolo 648, primo comma, la parola «concede» e’ sostituita dalle seguenti: «deve concedere».

All’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9-sexies e’ sostituito dal seguente: «9-sexies. Il professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis del codice di procedura civile, entro dieci giorni dalla pronuncia dell’ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro dieci giorni dall’approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente.»;

b) al comma 9-septies, primo periodo, le parole: «il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata» sono sostituite dalle seguenti: «i rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata».

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e l), si applicano ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. La disposizione di cui al comma 1, lettera d), n. 1), si applica agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. La disposizione di cui alla lettera e) si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dopo il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere f) e g), si applicano alle istanze di assegnazione presentate, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Ai fini dell’applicazione della disposizione di cui alla lettera h), si tiene conto, per il computo del numero degli esperimenti di vendita anche di quelli svolti prima dell’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5. – Ricerca telematica dei beni da pignorare

L’art. 5 modifica l’art. 155-sexies disp.att. c.p.c. estendendo ulteriormente l’ambito di applicazione dello strumento della ricerca telematica dei beni da pignorare.

Art. 6 – Modifiche alla legge fallimentare

L’art. 6 interviene, sempre con applicabilità immediata, su diverse disposizioni della legge fallimentare.

In particolare, al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 40, dopo il quarto comma, e’ aggiunto il seguente: «Il comitato dei creditori si considera costituito con l’accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti, senza necessità di convocazione dinanzi al curatore ed anche prima della elezione del suo presidente.»;

b) all’articolo 95, terzo comma, e’ aggiunto in fine il seguente periodo: «In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l’udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.»;

c) all’articolo 104-ter, decimo comma, e’ inserito, in fine, il seguente periodo: «E’ altresì giusta causa di revoca, in presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 110 primo comma.»;

d) all’articolo 163, secondo comma, dopo il n. 2) e’ aggiunto il seguente: «2-bis) in relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, può stabilire che l’adunanza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi»;

e) all’articolo 175 comma secondo, e’ inserito, in fine, il seguente periodo: «Quando il tribunale ha disposto che l’adunanza sia svolta in via telematica, la discussione sulla proposta del debitore e sulle eventuali proposte concorrenti e’ disciplinata con decreto, non soggetto a reclamo, reso dal giudice delegato almeno dieci giorni prima dell’adunanza.».

Art. 7. – Societa’ per la Gestione di Attivita’ S.G.A. S.p.A.

L’art. 7 interviene sulla Società per la Gestione di Attività S.p.A., istituita ex lege per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli;

Artt. 8-10 – Misure in favore degli investitori in banche in liquidazione

Gli artt. da 8 a 10 recano una serie di «Misure in favore degli investitori in banche in liquidazione» (analiticamente: la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., la Banca delle Marche S.p.A., la Banca popolare dell’Etruria e del Lazio S.p.A. e la Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., tutte in liquidazione coatta amministrativa. Per maggiori informazioni sulle misure introdotte dal decreto si rinvia alla news già pubblicata in data 03 maggio.

Artt. 11 e 12 – Altre disposizioni finanziarie e Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito

Gli artt. 11 e 12 recano, rispettivamente, «Altre disposizioni finanziarie», in materia tributaria e relativamente al «Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito».

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Modifiche in materia di procedure esecutive e concorsuali

Modifiche in materia di procedure esecutive e concorsuali

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi, del Ministro dell’economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan e del ministro della Giustizia Andrea Orlando, ha approvato il decreto legge che reca disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.

Il decreto legge dispone misure per il rimborso degli investitori nelle quattro banche poste in risoluzione nel novembre 2015, misure a sostegno delle imprese e misure di accelerazione delle attività di recupero crediti, nonchè importanti modifiche al codice di procedura civile e alla legge fallimentare.

Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DI ACCELERAZIONE DEL RECUPERO CREDITI

Il decreto legge introduce una serie di misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti, che conferiscono certezza e rapidità alle procedure anche grazie all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Pegno non possessorio

Per favorire l’impresa nelle attività di produzione del reddito in caso di fabbisogno di accesso al credito, viene introdotto il principio del pegno non possessorio, grazie al quale il debitore che dà in pegno un bene mobile destinato all’esercizio dell’impresa (per esempio un macchinario) può continuare ad utilizzarlo nel processo produttivo (mentre nell’ordinamento precedente perdeva l’uso del bene gravato da pegno). Si introduce inoltre un registro digitale, tenuto dalla Agenzia delle entrate, denominato “Registro dei pegni non possessori”.

Patto marciano nei nuovi contratti di finanziamento

Per i contratti di finanziamento stipulati tra istituti finanziari e imprese è introdotta la facoltà di ricorrere al cosiddetto “patto marciano”. Quest’ultimo contempla la possibilità che nel caso di finanziamento con garanzia di un bene immobile (che non deve essere la residenza dell’imprenditore) le parti possano stipulare un contratto di cessione del bene stesso che diviene efficace in caso di inadempimento del debitore. Nel caso di rimborso tramite rate mensili, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate. Nel caso di restituzione in unica soluzione o con periodo di rateizzazione superiore al mese (per esempio rate trimestrali o semestrali) l’inadempimento si verifica trascorsi sei mesi dalla scadenza di una rata non corrisposta. Il valore di cessione in caso di efficacia del patto marciano viene determinato da un terzo, in funzione di una procedura definita tra le parti. Qualora il valore del bene al momento della cessione sia superiore al debito residuo, il creditore corrisponde al debitore la differenza tra i due valori. Qualora il valore del bene sia inferiore al debito residuo, il debitore non dovrà corrispondere nulla al creditore. Se le parti tra le quali è già in vigore un contratto di finanziamento lo desiderano, possono rinegoziare il contratto di finanziamento già in essere, e in questo contesto possono adottare il patto marciano.

Norme attinenti le procedure di recupero crediti

Per ridurre i tempi di recupero dei crediti vengono adottati termini più brevi per la facoltà dei debitori di fare opposizione agli atti dell’esecuzione, il giudice deve disporre la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo per le somme non contestate, anche in presenza di una opposizione del debitore, l’acquirente del bene in un’asta giudiziaria può indicare l’assegnazione dello stesso a un soggetto terzo.

Modifiche alla legge fallimentare

Per rendere più celeri le procedure fallimentari si introduce la possibilità di utilizzare le tecnologie telematiche per le udienze e per le adunanze dei creditori. Inoltre può essere revocato il curatore che non rispetta i termini fissati per la procedura.

Registro delle procedure esecutive e concorsuali

Viene istituito presso il Ministero della giustizia un registro digitale delle procedure esecutive e concorsuali, le quali dovranno essere tutte digitalizzate.

ALTRE MISURE

Fondo bancario di solidarietà del personale del credito

Si amplia l’operatività del Fondo bancario di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito. Per agevolare la gestione degli esuberi di personale, l’indennità di sostegno al reddito può essere erogata fino a sette anni, anziché cinque come previsto attualmente, prima che il soggetto raggiunga i requisiti per la pensione.

Imposte differite

Il decreto legge prevede anche disposizioni in materia di imposte differite attive. Le società potranno continuare ad applicare le disposizioni fiscali vigenti alle attività per imposte anticipate a condizione che versino un canone annuo pari all’1,5% della differenza tra le attività per imposte anticipate e le imposte versate. Le disposizioni permetteranno di superare i dubbi sollevati dalla Commissione europea sull’esistenza di componenti di aiuto di Stato nel quadro normativo attuale relativo alle attività per imposte differite.

INDENNIZZI AGLI INVESTITORI

Il decreto prevede rimborsi ai clienti delle 4 banche oggetto della procedura di risoluzione nel novembre scorso (Banca popolare dell’Etruria e del Lazio, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti) che hanno investito in obbligazioni delle banche stesse.

Coloro che hanno acquistato le obbligazioni entro il 12 giugno 2014, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della Direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie (BRRD) da parte delle istituzioni dell’Unione europea, possono richiedere indennizzi automatici o accedere alla procedura arbitrale. Coloro che hanno investito in obbligazioni successivamente a tale data possono accedere alla procedura arbitrale prevista dalla legge di stabilità per il 2016. In entrambi i casi le risorse vengono attinte dal Fondo di solidarietà istituito con la legge di stabilità per il 2016. Per il Fondo di solidarietà viene eliminato il tetto di 100 milioni di euro di ammontare che era stato previsto nella stessa legge di stabilità.

Le modalità di compensazione per i detentori di obbligazioni subordinate emesse dalle 4 banche sono state definite in considerazione di alcune condizioni concomitanti tra di loro. Innanzitutto alcuni indici, come il rapporto tra attività e redditi da un lato e concentrazione dell’investimento dall’altra, fanno presumere che siano stati allocati ad alcuni risparmiatori prodotti finanziari non compatibili con il loro profilo di investimento. Occorre inoltre considerare che la vendita di prodotti a clienti non professionali è stata spesso effettuata in relazione ad altri servizi prestati dalle 4 banche agli stessi clienti e quindi con il possibile condizionamento di questi ultimi all’acquisto. È quindi opportuno ricordare che la responsabilità di porre rimedio alla vendita impropria di prodotti finanziari è in primo luogo delle banche stesse. Il Governo e le autorità italiane di vigilanza sono determinati a contrastare eventuali altre condotte di questo tipo e a prevenirne di nuove rinforzando i presidi normativi e regolamentari, la qualità dell’informazione e l’incisività dei controlli. Infine si segnala che il burden sharing a carico dei detentori di obbligazioni subordinate emesse da queste 4 banche poste in risoluzione ha avuto luogo nel 2015 e ha riguardato titoli di debito emessi prima della pubblicazione delle nuove regole europee sul risanamento e la risoluzione, avvenuta il 12 giugno 2014. Dal 1 gennaio 2016 questo nuovo quadro di regole è parte integrante dell’ordinamento italiano in vigore e pienamente applicabile in tutte le sue componenti.

INDENNIZZI AUTOMATICI

Gli investitori che hanno acquistato entro il 12 giugno 2014 obbligazioni emesse dalle 4 banche oggetto della procedura di risoluzione nel novembre scorso possono chiedere al Fondo l’erogazione di un indennizzo automatico se ricorre una delle seguenti condizioni:

  1. patrimonio mobiliare dell’investitore di valore inferiore a 100.000 euro posseduto al 31 dicembre 2015;
  2. ammontare del reddito lordo ai fini Irpef dell’investitore nell’anno 2015 inferiore a 35.000 euro.

L’importo dell’indennizzo automatico è forfettario, pari all’80% del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari detenuti alla data di risoluzione delle banche in liquidazione, al netto di oneri e spese connessi alle operazioni di acquisto e della differenza tra rendimenti ottenuti e tasso sui Btp. L’istanza di erogazione dell’indennizzo forfettario è indirizzata al Fondo e deve indicare il nome, e l’indirizzo (anche digitale) dell’investitore, la banca in liquidazione presso la quale sono stati acquistati i titoli, gli strumenti finanziari acquistati, le rispettive quantità, gli oneri connessi all’acquisto. L’investitore deve anche allegare la documentazione relativa al contratto di acquisto delle obbligazioni, i moduli di sottoscrizione o l’ordine di acquisto, le attestazioni degli ordini acquisiti, copia della richiesta di pagamento alla banca in liquidazione del credito relativo agli strumenti finanziari subordinati, una dichiarazione sulla consistenza patrimoniale o sull’ammontare del reddito. Il Fondo verifica la completezza della documentazione, la sussistenza delle condizioni, calcola l’importo dell’indennizzo e procede alla liquidazione.