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Archive for month: Luglio, 2016

Unioni civili. In G.U. il regolamento per la costituzione

Unioni civili. In G.U. il regolamento per la costituzione

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2016, il regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile per le unioni civili, come previsto dall’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2016, n. 144

Il decreto, in vigore già da oggi, prevede che:

1) Per costituire un’unione civile due persone maggiorenni dello stesso sesso devono fare congiuntamente richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta.

2) Nella richiesta ciascuna parte deve dichiarare: a) il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza; b) l’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione.

3) L’ufficiale dello stato civile redigerà immediatamente processo verbale della richiesta e lo sottoscriverà unitamente alle parti, che invita, dandone conto nel verbale, a comparire di fronte a sè per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione, in una data indicata dalle parti che immediatamente successiva al termine di 15 giorni previsti dall’articolo 2, comma 1.

4) Le parti, nel giorno indicato, renderanno personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni e davanti all’ufficiale dello stato civile del comune in cui è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire un’unione civile.

5) L’ufficiale, ricevuta la dichiarazione redigerà apposito processo verbale, sottoscritto unitamente alle parti e ai testimoni.

6) La registrazione degli atti dell’unione civile sarà eseguita mediante iscrizione nel registro provvisorio delle unioni civili (che sarà istituito presso ciascun comune).

7) Nella dichiarazione le parti possono indicare il regime patrimoniale della separazione dei beni.

8) La mancata comparizione, senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno indicato nell’invito equivale a rinuncia.

9) Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti l’ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione costitutiva anche in assenza di richiesta, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell’unione e sull’assenza di cause impeditive.

10) Nella dichiarazione le parti possono indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per l’intera durata dell’unione.

11) Unione costituita a seguito della rettificazione di sesso di uno dei coniugi:

I coniugi che, a seguito della rettificazione di sesso di uno di loro, intendano costituire unione civile, rendono personalmente apposita dichiarazione congiunta all’ufficiale dello stato civile del comune nel quale fu iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.

12) Documento attestante la costituzione dell’unione:

spetta all’ufficiale dello stato civile il rilascio del documento attestante la costituzione dell’unione, recante i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del regime patrimoniale e della residenza, oltre ai dati anagrafici ed alla residenza dei testimoni.

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CIGS per imprese in fallimento e procedura concorsuale

CIGS per imprese in fallimento e procedura concorsuale

Con Circolare n. 24 del 26 luglio 2016, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito nuovi chiarimenti riguardo la possibilità per le imprese soggette a procedura concorsuale, con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività, di richiedere per i propri dipendenti il trattamento straordinario di integrazione salariale.

La presente Circolare di cui si riporta qui di seguito il testo, integra la Circolare n. 1 del 22 gennaio 2016.

In riscontro ad ulteriori e diversi quesiti presentati alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione, concernenti la richiesta di chiarimenti in merito alla possibilità per le imprese soggette a fallimento, con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività, e in concordato con continuità aziendale di richiedere per i propri dipendenti il trattamento straordinario di integrazione salariale, si rappresenta quanto segue. 

In primo luogo, ferme restando le indicazioni generali già fornite con la circolare n. 1 del 22 gennaio 2016, si ritiene possibile la fruizione del trattamento di CIGS – per la causale di crisi aziendale ex articolo 21, lett. b), del D.lgs n. 148/2015 – per quei lavoratori dipendenti di imprese soggette a fallimento, con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività, al fine di mantenere il più possibile integro il complesso aziendale sia in termini dimensionali che di capacità di reddito.

Ove, dunque, – il giudice delegato o l’autorità che esercita il controllo autorizzi l’esercizio provvisorio dell’impresa per salvaguardare il complesso aziendale e per favorire, alle migliori condizioni, la cessione dell’attività, – nel programma di liquidazione di cui all’articolo 104-ter della legge fallimentare si dia conto in modo circostanziato delle concrete ragioni per le quali appare probabile la cessione unitaria dell’azienda o di singoli rami in tempi compatibili con il godimento della cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi – e il comitato dei creditori approvi specificamente la valutazione sulle probabilità di cessione espresse dal curatore, è ravvisabile la possibilità di sostenere i lavoratori sospesi con l’intervento dell’integrazione salariale.

Qualora, pertanto, sussistendo le predette condizioni, l’impresa sottoposta a fallimento presenti un programma di crisi aziendale, ove il piano di risanamento è volto alla concreta e rapida cessione dell’azienda o di parte di essa con il trasferimento dei lavoratori, la stessa può essere ammessa al trattamento di CIGS.

Quanto al concordato con continuità aziendale, in cui il piano di concordato prevede, ai sensi dell’articolo 186-bis della legge fallimentare, la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore o la cessione dell’azienda o il suo conferimento in una o più società anche di nuova costituzione, qualora l’impresa presenti un programma di crisi aziendale in cui il piano di risanamento è volto, appunto, alla concreta e rapida cessione dell’azienda o di parte di essa con il trasferimento dei lavoratori ed il concordato sia omologato, la stessa può essere ammessa al trattamento di CIGS.

Nelle suddette ipotesi, in effetti, il programma di liquidazione o il piano di concordato articolati in modo da garantire nell’arco del periodo di fruizione della CIGS autorizzata ai sensi dell’articolo 21, lett. b), del D.lgs n. 148/2015 per dodici mesi la cessione del complesso aziendale o di una sua parte, mirano alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla continuazione in tutto o in parte dell’attività svolta pur se da soggetto terzo e diverso rispetto al richiedente l’intervento di CIGS“.

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Segnalazione certificata di inizio attività. In G.U. il d.lgs.

Segnalazione certificata di inizio attività. In G.U. il d.lgs.

Pubblicato in Gazzetta ufficiale, in data 13 luglio 2016, l’atteso decreto legislativo con cui si introduce una disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività (s.c.i.a.) previsto dall’art. 5 della l. n. 124/2015 (c.d. legge Madia).

Con tale disposizione il Parlamento aveva delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l’introduzione di una disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, ivi incluse le modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni. Resterà ferma – per espressa previsione normativa – la disciplina delle altre attività private non soggette ad autorizzazione espressa.

Al legislatore delegato è stata inoltre richiesta – col medesimo art. 5 – la puntuale individuazione:

  • dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività,
  • dei procedimenti oggetto di silenzio assenso, nonché
  • di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva.

Ma per coprire tale aspetto, il Governo ha preferito perseguire la strada dell’emanazione di un differente decreto legislativo.

Il decreto qui annotato si compone quindi di quattro articoli.

In aggiunta al primo – utile a definire il perimetro dell’intervento normativo – il testo in commento prevede un articolo dedicato a regolare le modalità di trasmissione delle informazioni tra cittadini, imprese e P.A.; uno con cui si introducono modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e un ultimo utile a definire la tempistica di applicazione della presente riforma nelle Regioni e negli enti locali.

Modalità di trasmissione delle informazioni tra cittadini, imprese e P.A.

L’art. 2 disciplina anzitutto le modalità di trasmissione delle informazioni tra p.a., cittadini e imprese.

In particolare, si prevede (con ciò rinviando di fatto la concreta attuazione della delega al momento in cui verranno emanati ulteriori atti di fonte non primaria) l’adozione da parte delle amministrazioni statali di moduli unificati e standardizzati che definiscano esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonché della documentazione da allegare.

Il privato potrà anche indicare l’eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l’amministrazione.

Per quanto concerne infine la modulistica concernente l’edilizia e l’avvio di attività produttive, questa dovrà adottata mediante accordi o intese in sede di Conferenza unificata, al fine di coordinare le discipline dei vari livelli di governo e realizzare moduli uniformi. Ai fini dell’alleggerimento degli oneri burocratici a carico del cittadino, in ogni caso, i moduli non potranno non essere effettivamente standardizzati, esaustivi ed efficaci.

Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo

I) La ricevuta telematica della presentazione della Scia (nuovo art. 18-bis della legge n. 241 del 1990)

Il decreto in discorso (art. 3) introduce un nuovo art. 18-bis alla l. n. 241/1990, con il quale si prevede che alla presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni dovrà essere immediatamente rilasciata, anche in via telematica, una ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni previste dall’art. 8 della legge n. 241 del 1990, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento. Inoltre, la data di protocollazione dell’istanza, segnalazione o comunicazione non potrà essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

Infine, in caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini per il divieto di prosecuzione dell’attività e per la formazione del silenzio assenso decorrono dal ricevimento dell’istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell’ufficio competente.

II) Lo sportello unico per la presentazione della Scia (nuovo art. 19-bis della legge n. 241 del 1990)

In aggiunta a quanto sopra, il decreto introduce anche un nuovo art. 19-bis nel corpus normativo della l. 241/90.

Sul sito istituzionale di ciascuna p.a. dovrà essere indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la Scia, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente. Lo sportello unico potrà avere più sedi, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.

Si evidenzia come – nell’ottica di una effettiva semplificazione – se per lo svolgimento di un’attività soggetta a Scia sono necessarie ulteriori Scia, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni o notifiche, l’interessato potrà presentare un’unica Scia allo sportello unico.

La p.a. che riceve la Scia, è tenuta a trasmetterla senza indugio alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini previsti, di eventuali proposte motivate per l’adozione dei provvedimenti conformativi o di divieto di prosecuzione dell’attività.

Inoltre, in caso l’attività oggetto di Scia sia condizionata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all’esecuzione di verifiche preventive, l’interessato dovrà presentare allo sportello di cui sopra la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi del nuovo articolo 18-bis.

In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all’articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell’istanza e l’inizio dell’attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui il predetto sportello dà comunicazione all’interessato.

III) Le modifiche all’art. 19 della legge n. 241 del 1990

Col decreto sono state introdotte anche opportune modifiche di coordinamento all’art. 19 della legge n. 241 del 1990.

In particolare:

a) la possibilità di iniziare l’attività dalla data della presentazione della Scia viene estesa anche ai casi di Scia plurima di cui al nuovo art. 19-bis, comma 2;

b) il provvedimento di sospensione dell’attività intrapresa è limitato ai casi di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, mentre negli altri casi l’amministrazione competente può solo prescrivere le misure necessarie a colmare la carenza dei requisiti e dei presupposti (sul punto sono state recepite le osservazioni del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari). La richiesta istruttoria dell’amministrazione interrompe il termine di sessanta giorni, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti espliciti (di divieto di svolgimento o prosecuzione dell’attività o di proroga della sospensione), decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Applicazione della riforma nelle Regioni ed enti locali, differita al 2017

L’art. 4 del decreto, infine, dispone l’obbligo per le Regioni e gli enti locali di adeguarsi alle nuove disposizioni della legge n. 241 del 1990 introdotte dal decreto in commento, entro il 1º gennaio 2017.

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Esecuzione forzata e Banche. Le modifiche in sede di conversione

Esecuzione forzata e Banche. Le modifiche in sede di conversione

La Camera dei Deputati il 29 giugno 2016 ha approvato in via definitiva, senza modifiche rispetto al testo già approvato dal Senato, il disegno di legge A.C. 3892 di conversione del d.l. 3 maggio 2016, n. 59 rubricato “disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”, che, sotto molti profili, ha introdotto rilevanti novità, anche e soprattutto in materia processuale, vuoi di processi esecutivi, vuoi di procedure concorsuali, vuoi di procedimento d’ingiunzione.

La legge di conversione 30 giugno 2016, n.119 è stata pubblicata in G.U. del 2 luglio 2016, n. 153 ed è entrata in vigore il 3 luglio 2016.

In questa sede, si darà telegraficamente conto delle novità intervenute ed approvate in sede di conversione.

Art. 1.

Pegno mobiliare non possessorio

In sede di conversione è stata introdotta la possibilità di ricorrere all’istituto del pegno mobiliare non possessorio anche per garantire i crediti concessi a terzi.

Con la puntuale modifica del comma 2, inoltre, è stata prevista la possibilità di costituire il pegno non possessorio  anche su beni immateriali, destinati all’esercizio dell’impresa e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio, a esclusione dei beni mobili registrati.

È stato altresì previsto che “Se il prodotto risultante dalla trasformazione ingloba, anche per unione o commistione, più beni appartenenti a diverse categorie merceologiche e oggetto di diversi pegni non possessori, le facoltà previste dal comma 7 spettano a ciascun creditore pignoratizio con obbligo da parte sua di restituire al datore della garanzia, secondo criteri di proporzionalità, sulla base delle stime effettuate con le modalità di cui al comma 7, lettera a) , il valore del bene riferibile alle altre categorie merceologiche che si sono unite o mescolate. È fatta salva la possibilità per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso nell’utilizzo dei beni da parte del debitore o del terzo concedente il pegno”.

In sede di conversione sono poi stati aggiunti i seguenti commi:

7 -bis ai sensi del quale “Il debitore e l’eventuale terzo concedente il pegno hanno diritto di proporre opposizione entro cinque giorni dall’intimazione di cui al comma 7. L’opposizione si propone con ricorso a norma delle disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo III -bis , del codice di procedura civile. Ove concorrano gravi motivi, il giudice, su istanza dell’opponente, può inibire, con provvedimento d’urgenza, al creditore di procedere a norma del comma 7” ;

7 –ter ai sensi del quale “Se il titolo non dispone diversamente, il datore della garanzia deve consegnare il bene mobile oggetto del pegno al creditore entro quindici giorni dalla notificazione dell’intimazione di cui al comma 7. Se la consegna non ha luogo nel termine stabilito, il creditore può fare istanza, anche verbale, all’ufficiale giudiziario perché proceda, anche non munito di titolo esecutivo e di precetto, a norma delle disposizioni di cui al libro terzo, titolo III, del codice di procedura civile, in quanto compatibili. A tal fine, il creditore presenta copia della nota di iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e dell’intimazione notificata ai sensi del comma 7. L’ufficiale giudiziario, ove non sia di immediata identificazione, si avvale su istanza del creditore e con spese liquidate dall’ufficiale giudiziario e anticipate dal creditore e comunque a carico del medesimo, di un esperto stimatore o di un commercialista da lui scelto, per la corretta individuazione, anche mediante esame delle scritture contabili, del bene mobile oggetto del pegno, tenendo conto delle eventuali operazioni di trasformazione o di alienazione poste in essere a norma del comma 2. Quando risulta che il pegno si è trasferito sul corrispettivo ricavato dall’alienazione del bene, l’ufficiale giudiziario ricerca, mediante esame delle scritture contabili ovvero a norma dell’art. 492 -bis del codice di procedura civile, i crediti del datore della garanzia, nei limiti della somma garantita ai sensi del comma 2. I crediti rinvenuti a norma del periodo precedente sono riscossi dal creditore in forza del contratto di pegno e del verbale delle operazioni di ricerca redatto dall’ufficiale giudiziario. Nel caso di cui al presente comma l’autorizzazione del presidente del tribunale di cui all’art. 492 -bis del codice di procedura civile è concessa, su istanza del creditore, verificate l’iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e la notificazione dell’intimazione”.

7 -quater ai sensi del quale “Quando il bene o il credito già oggetto del pegno iscritto ai sensi del comma 4 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione, il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore, lo autorizza all’escussione del pegno, stabilendo con proprio decreto il tempo e le modalità dell’escussione a norma del comma 7. L’eventuale eccedenza è corrisposta in favore della procedura esecutiva, fatti salvi i crediti degli aventi diritto a prelazione anteriore a quella del creditore istante”.

Art. 2.

Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato

In sede di conversione è stato previsto che Il patto di cui al comma 1,  ovvero il trasferimento a garanzia del contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi dell’art. 106, ed in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell’imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all’inadempimento del debitore, può essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento o, anche per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

E’ stato poi elevato da sei a nove mesi il termine di cui al comma 5. Per gli effetti del presente articolo, dunque, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre nove mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre nove mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento. Qualora alla data di scadenza della prima delle rate, anche non mensili, non pagate di cui al primo periodo il debitore abbia già rimborsato il finanziamento ricevuto in misura almeno pari all’85 per cento della quota capitale, il periodo di inadempimento di cui al medesimo primo periodo è elevato da nove a dodici mesi .

Sono stati altresì aggiunti i seguenti commi:

13 -bis il quale chiarisce che “Ai fini del concorso tra i creditori, il patto a scopo di garanzia di cui al comma 1 è equiparato all’ipoteca” e  13 -ter secondo cui “La trascrizione del patto di cui al comma 1 produce gli effetti di cui all’art. 2855 del codice civile, avendo riguardo, in luogo del pignoramento, alla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5“.

Art. 3.

Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi

In sede di conversione è stato riscritto il comma 4 che adesso recita “Con il decreto di cui al comma 3, lettera b) , sentita la Banca d’Italia per gli aspetti rilevanti ai fini di tutela della stabilità finanziaria, sono altresì adottate le disposizioni per l’attuazione del registro, prevedendo: a) le modalità di pubblicazione, rettifica, aggiornamento e consultazione dei dati e dei documenti da inserire nel registro, nonché i tempi massimi della loro conservazione; b) i soggetti tenuti ad effettuare, in relazione a ciascuna tipologia di procedura o strumento, la pubblicazione delle informazioni e dei documenti; c) le categorie di soggetti che sono legittimati, in presenza di un legittimo interesse, ad accedere, anche mediante un avvocato munito di procura, alla sezione del registro ad accesso limitato; il contributo dovuto per l’accesso, da determinare in misura tale da assicurare almeno la copertura dei costi del servizio, e i casi di esenzione; è sempre consentito l’accesso gratuito all’autorità giudiziaria; d) le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di documenti con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni ivi contenute o all’assenza di valore informativo di tali documenti per i terzi“.

È stato altresì riscritto anche il comma 5 secondo cui “il registro deve consentire la ricerca dei dati secondo ciascuna tipologia di informazione e di documento in esso contenuti e di tribunale e numero di ruolo dei procedimenti. Le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 3, lettera b) , assicurano che il registro sia conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/848“.

Art. 4.

Disposizioni in materia espropriazione forzata

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

Con la modifica della lettera d) di cui all’art. 1 del d.l. 59/2016 è stato modificato l’art. 560 prevedendo che:

1) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice dell’esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell’art. 617, la liberazione dell’immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all’aggiudicazione o all’assegnazione dell’immobile. Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il termine per l’opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento»;

2) il quarto comma così come sostituito dal testo del d.l è integrato dalla seguente previsione: «Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l’asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione »;

3) al quinto comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Gli interessati a presentare l’offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta».

E’ stata aggiunta la lettera e -bis ) secondo cui all’art. 587, primo comma, le parole: «costituisce titolo esecutivo per il rilascio» sono sostituite dalle seguenti: «è attuato dal custode a norma dell’art. 560, quarto comma» ;

E’ stata modificata la lettera h) secondo cui all’art. 591, secondo comma, dopo le parole «fino al limite di un quarto» sono aggiunte le seguenti: « e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà»;

E’ stata aggiunta la lettera i -bis) secondo cui all’art. 596, dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente: «Il giudice dell’esecuzione può disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto all’accantonamento a norma dell’art. 510, terzo comma, ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell’art. 512, qualora sia presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all’art. 574, primo comma, secondo periodo, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all’effettiva restituzione. La fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito del soggetto avente diritto all’accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma del primo periodo del presente comma» ;

E’ stata aggiunta la lettera l -bis . All’art. 2929 -bis del codice civile, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: «Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell’atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l’atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell’art. 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione di cui al titolo V del libro terzo del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma o che l’atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato. L’azione esecutiva di cui al presente articolo non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall’avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento».

alcuna modifica ha invece interessato la lettera a) che si riporta integralmente

a) all’art. 492, terzo comma, è aggiunto in fi ne il seguente periodo: «Il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’art. 615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile».

Art. 5 – bis 

Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati 

Introdotto dalla legge di conversione modifica l’art. 179 -ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

Art. 6.

Modifiche alla legge fallimentare

In sede di conversione è stato aggiunta la lettera c -bis ) secondo cui all’art. 110:

1) al primo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all’art. 98, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al presente comma, indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonché le somme ripartibili soltanto previo rilascio in favore della procedura di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all’art. 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell’ambito dei giudizi di cui all’art. 98, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all’effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all’accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell’art. 98»;

2) al quarto comma, secondo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «non si fa luogo ad accantonamento qualora sia presentata in favore della procedura una fideiussione a norma del terzo periodo del primo comma, idonea a garantire la restituzione di somme che, in forza del provvedimento che decide il reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella misura prevista dal predetto terzo periodo del primo comma».

Art. 12 – bis

Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di impresa

Introdotto dalla legge di conversione prevede che all’art. 1, comma 1, lettera c) , della legge 21 febbraio 1991, n. 52, le parole: «o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l’attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l’attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».