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Archive for month: Agosto, 2016

Anatocismo: pubblicata la delibera CICR sull’art. 120, c. 2, TUB

Anatocismo: pubblicata la delibera CICR sull’art. 120, c. 2, TUB

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha reso noto che, il 3 agosto scorso il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio ha approvato una delibera, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che detta le disposizioni applicative del secondo comma dell’art. 120 del Testo unico bancario (TUB), come sostituito dall’articolo 17-bis del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 (convertito nella legge 8 aprile 2016, n. 49).

La delibera sostituisce la precedente del 9 febbraio 2000 (“Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2, del Testo unico bancario, come modificato dall’art. 25 del d.lgs. 342/99)”).

Il nuovo testo del comma 2 dell’articolo 120 del TUB demanda al CICR l’individuazione di modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo che:

– nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;

– gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

– gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;

– per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido;

– gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1ºmarzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati;

– nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;

– il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;

– in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.

Nel dare attuazione alle disposizioni di legge, la delibera, che si compone di 5 articoli, stabilisce espressamente quanto segue:

Art.1
(Definizioni)

Ai fini del presente provvedimento si definisce:

“cliente”, qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario. Non sono clienti le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, i fondi di investimento alternativi, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., la Cassa depositi e prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno le società aventi natura finanziaria controllanti, controllate o sottoposte al comune controllo dei soggetti sopra indicati;

“intermediario”, le banche, gli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB e gli altri soggetti abilitati a erogare a titolo professionale finanziamenti ai quali si applica il titolo VI del TUB;

“conto di pagamento”, il conto come definito all’articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Art.2
(Scopo e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto attua l’articolo 120, comma 2, del TUB e si applica alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti disciplinate ai sensi del titolo VI del TUB.

2. La produzione di interessi nelle operazioni di cui al comma 1 è regolata secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli 3 e 4.

3. L’imputazione dei pagamenti è regolata in conformità dell’articolo 1194 del codice civile.

Art.3
(Regime degli interessi)

1. Nelle operazioni indicate dall’articolo 2, comma 1, ivi compresi i finanziamenti a valere su carte di credito, gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora.

2. Agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile.

3. Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; per i contratti stipulati nel corso dell’anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre.

Art.4
(Interessi maturati in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente e conto di pagamento e agli sconfinamenti)

1. Il presente articolo si applica:

a) alle aperture di credito regolate in conto corrente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 giugno 2012, n. 644, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2012, n. 155, e a quelle regolate in conto di pagamento anche quando la disponibilità sul conto, nella forma di cui all’articolo 1842 del codice civile, sia generata da operazioni di anticipo su crediti e documenti;

b) agli sconfinamenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), c) ed), del medesimo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 giugno 2012, n. 644, quali definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto anzidetto.

2. Ai contratti di apertura di credito che vengono stipulati e si esauriscono nel corso di uno stesso anno solare si applica il solo comma 7.

3. Gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Il saldo periodico della sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.

4. Gli interessi debitori divengono esigibili il 1 ° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati. Al cliente deve comunque essere assicurato un periodo di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste ai sensi dell’articolo 119 o 126-quater, comma 1, lettera b ), del TUB prima che gli interessi maturati divengano esigibili. Il contratto può prevedere termini diversi, se a favore del cliente.

5. Ai sensi dell’articolo 120, comma 2, lettera b), del TUB, il cliente può autorizzare, anche preventivamente,  l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.

6. Il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell’intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi.

7. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, in caso di chiusura definitiva del rapporto,
gli interessi sono immediatamente esigibili. Il saldo relativo alla sorte capitale può produrre
interessi, secondo quanto previsto dal contratto; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori
interessi.

Art. 5
(Disposizioni finali)

1. Gli intermediari applicano il presente decreto, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016.

2. I contratti in corso sono adeguati con l’introduzione di clausole conformi all’articolo 120, comma 2, del TUB e al presente decreto, ai sensi degli articoli 118 e 126-sexies del TUB. L’adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell’articolo 118 del TUB. Sulla clausola contenente l’autorizzazione prevista dall’articolo 4, comma 6, deve essere acquisito il consenso espresso del cliente, secondo quanto previsto dall’articolo 117, comma 1, del TUB. Per i contratti che non prevedono l’applicazione degli articoli 118 e 126-sexies del TUB, gli intermediari propongono al
cliente l’adeguamento del contratto entro il 30 settembre 2016.

3. Ai sensi dell’art. 127, comma 1, del TUB, le previsioni del presente decreto sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

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Leasing. La nuova natura di contratto tipico per legge

Leasing. La nuova natura di contratto tipico per legge

La X Commissione Industria del Senato, ha approvato un emendamento che definisce gli elementi essenziali del contratto di leasing, modificando l’art. 40-bis del Ddl concorrenza. L’emendamento approvato introduce una specifica definizione e disciplina con la quale la locazione finanziaria cessa di essere annoverata tra i contratti atipici, assumendo la natura di contratto tipico per legge.

Nello specifico, l’emendamento approvato modificando l’art. 40-bis rubricato “Tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria” prevede quanto segue:

1. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo.

2. Costituisce grave inadempimento dell’utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.

3. In caso di risoluzione del contratto per l’inadempimento dell’utilizzatore ai sensi del comma 2, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell’utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all’ammontare dell’importo dovuto dall’utilizzatore a norma del periodo precedente.

4. Ai fini di cui al comma 3, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all’utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l’indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l’individuazione del migliore offerente possibile con obbligo di informazione dell’utilizzatore.

5. Resta ferma la previsione di cui al comma 72-quater del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l’articolo 1, comma 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

Stress test. Nota di approfondimento della Banca d’Italia

Stress test. Nota di approfondimento della Banca d’Italia

Lo scorso venerdì 29 luglio sono stati pubblicati i risultati dell’esercizio di stress test condotto sulle maggiori banche europee e coordinato dall’Autorità Bancaria Europea (EBA), in collaborazione con la Banca Centrale Europea (BCE) e le autorità di vigilanza nazionali.

Per quanto riguarda le banche italiane, sono state interessate UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco Popolare e UBI Banca.

Per comprendere meglio i risultati degli stress test, Banca d’Italia ha realizzato una nota di approfondimento, il cui testo si riporta qui di seguito.

Risultati dello stress test europeo del 2016

Sono stati pubblicati oggi i risultati dello stress test delle maggiori banche europee, fra cui le principali cinque italiane (UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco Popolare e UBI Banca). L’esercizio è stato coordinato dall’Autorità Bancaria Europea (EBA), in collaborazione con la BCE e le autorità di vigilanza nazionali. Si tratta di un esercizio severo, che valuta la capacità di tenuta delle grandi banche europee in condizioni economiche e finanziare avverse, con bassa probabilità di realizzarsi.

Gli stress test sono entrati da anni a far parte degli strumenti utilizzati dalle autorità di vigilanza bancaria. Possono essere usati per quantificare immediate esigenze di rafforzamento patrimoniale. Al contrario, in questo caso i risultati saranno utilizzati per fornire alla Vigilanza indicazioni utili ai fini dell’ordinaria attività di supervisione.

La metodologia degli esercizi di stress test può variare molto tra i diversi paesi e nel corso del tempo: il confronto tra gli esercizi effettuati da diverse autorità o in anni differenti va effettuato con cautela.

L’esercizio ora condotto è particolarmente rigoroso, sia per la lunghezza del periodo temporale considerato – un triennio, ben superiore a quanto fatto negli analoghi esercizi degli USA – sia per alcune importanti assunzioni metodologiche.

Le caratteristiche dell’esercizio

– Diversamente dall’esercizio di Valutazione Approfondita (Comprehensive Assessment) del 2014, lo stress test di quest’anno non è del tipo “pass/fail”, in quanto non stabilisce una soglia minima di capitale da rispettare attraverso immediate misure di rafforzamento patrimoniale. I risultati rappresenteranno, con modalità non automatiche, uno degli elementi per la quantificazione del capitale di Secondo Pilastro (Pillar 2), in esito al Processo di revisione e controllo prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP). Le decisioni sugli esiti dello SREP saranno formalmente assunte alla fine del 2016 e diverranno operative dall’inizio del 2017.

– Lo stress test ipotizza per ciascun paese due scenari: uno di base (baseline), ripreso dalle previsioni della Commissione europea formulate nell’autunno 2015, e uno avverso (adverse). La simulazione è stata condotta a partire dai dati di bilancio delle banche di fine 2015.

– Nello scenario avverso si ipotizza per l’Italia una caduta del PIL reale nel triennio 2016-18 di quasi sei punti percentuali rispetto alle previsioni dello scenario di base. Nel 2018 il livello del prodotto sarebbe di circa 10 punti percentuali inferiore a quello osservato all’inizio della crisi finanziaria (2007); si tratterebbe di una perdita senza precedenti dall’ultimo conflitto mondiale. Lo scenario avverso ipotizza inoltre un aumento nel triennio del rendimento dei titoli di Stato italiani a lungo termine di circa 100 punti base, che comporterebbe una svalutazione del 12 per cento di tali titoli.

Tavola 1

Evoluzione delle principali variabili macroeconomiche italiane nell’esercizio di stress (valori percentuali)

Scenario di base                     2016                   2017                2018        Scenario avverso         2016         2017         2018

Tasso di crescita del PIL        1,5                       1,4                    1,7                                                    -0,4           -1,1            0,0

Tassi a lungo termine             1,8                      2,0                    2,1                                                     2,9             3,0           3,0

Deviazione (1)                   Tasso di crescita del PIL -5,9                                          Tassi a lungo termine 1,0

Fonte: ERSB/EBA, Adverse macro-financial scenario for the EBA 2016 EU-wide bank stress testing exercise, 29 gennaio 2016.

(1) Cumulata della differenza tra scenario avverso e scenario di base nel caso del PIL; media delle differenze tra i livelli nei due scenari nel caso dei tassi.

– Allo scenario macroeconomico avverso si aggiungono una serie di assunzioni metodologiche, sostenibili per il complesso degli intermediari, che possono avere effetti particolarmente negativi per le banche ancora in ristrutturazione o già caratterizzate da condizioni di debolezza.

– Analogamente agli esercizi condotti in passato, l’EBA ha adottato il principio del bilancio statico. Ciò significa che azioni volte a riqualificare la composizione del portafoglio verso segmenti del mercato e prodotti meno rischiosi o più redditizi non sono ammissibili né si può sostituire la raccolta in scadenza molto costosa con altra meno onerosa. In altre parole, al fine di valutare la solidità delle banche sottoposte all’esercizio secondo un quadro analitico comune e in base a informazioni comparabili, l’approccio trascura volutamente le azioni che le banche potrebbero mettere in atto nel corso del triennio per attenuare gli effetti negativi degli shock.

– Nell’esercizio di quest’anno rileva inoltre l’introduzione di uno shock idiosincratico, che ipotizza l’immediato declassamento del rating della banca di due livelli con effetti irreversibili lungo tutto il triennio considerato. Per le banche con bassi rating iniziali (ad es. B-) questo declassamento determina, a sua volta, un significativo aumento del costo della raccolta, fino a 220 punti base per l’emissione di titoli senior. Non si consente inoltre agli intermediari di trasferire almeno parte di questi costi sui nuovi impieghi.

– In sintesi, per le banche con rating deboli, la combinazione del principio del bilancio statico con l’ipotesi dello shock idiosincratico è particolarmente penalizzante, in quanto assume l’erogazione di nuovi finanziamenti già in perdita fin dal momento della concessione.

– Sui risultati delle banche con una consistenza elevata di prestiti deteriorati presenti nei loro bilanci 2015 ha inciso negativamente la non contabilizzazione di tutti gli interessi a essi relativi. Ai fini della formazione del margine di interesse, l’esercizio considera infatti non produttivi di interessi sia i finanziamenti facenti capo a debitori insolventi sia quelli riconducibili a inadempienze probabili e a esposizioni scadute/sconfinanti, nonostante vi siano, per quest’ultima categoria di prestiti, probabilità non trascurabili che il debitore torni a onorare i propri impegni, come avvenuto anche negli anni scorsi.

– Al fine di assicurare confronti omogenei tra le banche, a prescindere dai trattamenti fiscali dei differenti paesi, la metodologia vieta inoltre il riconoscimento dei benefici fiscali da differenze temporanee, come ad esempio quelli derivanti dalla svalutazione degli strumenti finanziari iscritti nel portafoglio disponibile per la vendita (Available For Sale, AFS); tale scelta amplifica l’impatto dello shock derivante da un deterioramento del rischio sovrano sui titoli di Stato in portafoglio e penalizza le banche che detengono titoli della specie. Come è noto, i principi contabili consentono la creazione di tali differenze; la normativa prudenziale ne prevede, in condizioni ordinarie, un trattamento meno penalizzante.

I risultati per le banche italiane

– Nonostante la severità dell’esercizio e le forti tensioni degli ultimi anni, quattro delle cinque principali banche italiane comprese nel campione EBA mostrano una buona tenuta. Per queste banche (UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco Popolare e UBI Banca) l’impatto ponderato sul capitale (CET1) derivante dallo scenario avverso è pari a 3,2 punti percentuali a fronte del 3,8 per cento della media del campione EBA. Comprendendo anche il Monte dei Paschi, l’impatto sarebbe, in termini ponderati, di 4,1 punti percentuali.

– Il Monte dei Paschi di Siena, che supera il test nello scenario di base, mostra nello scenario avverso un risultato negativo. Le condizioni del Monte dei Paschi di Siena sono da tempo all’attenzione dell’SSM. Dal novembre del 2013 il gruppo è sottoposto a un piano di ristrutturazione approvato dalla Commissione europea, tuttora in corso, durante il quale sono stati conseguiti risultati notevoli, sul piano della razionalizzazione organizzativa e dell’abbattimento dei costi.

– Circa la metà della complessiva riduzione di capitale registrata dal Monte dei Paschi è attribuibile alla diminuzione del margine di interesse; la restante parte è dovuta all’incremento delle deduzioni patrimoniali e delle perdite su crediti e alle svalutazioni sui titoli di Stato detenuti nel portafoglio AFS. Per due terzi circa l’impatto a conto economico è dovuto alla riduzione del margine di interesse. In particolare, l’entità dello shock idiosincratico (pari a 220 punti base), commisurato al rating di partenza della banca (B-), è di gran lunga superiore a quello previsto per banche con rating migliori (25 punti base, per le banche con rating AAA), specie se si considera che tale shock produce i suoi effetti per tre anni consecutivi.

– Il Consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi ha oggi deliberato un piano che prevede la cessione dell’intero portafoglio di crediti in sofferenza e un aumento di capitale fino a 5 miliardi, che consentirà di incrementare significativamente gli accantonamenti sui restanti crediti deteriorati. Per effetto di tale operazione, la banca deterrà prestiti deteriorati – ma non in sofferenza – in linea con quelli medi del sistema bancario italiano. Il patrimonio di Vigilanza della banca si manterrà sugli attuali livelli e la redditività potrà risentire di miglioramenti sia sul fronte dei costi della provvista e del credito sia su quello del rendimento dell’attivo e della liquidità.

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