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Riforma della responsabilità medica: via libera dal Senato

Riforma della responsabilità medica: via libera dal Senato

Nella giornata di ieri, mercoledì 11 gennaio 2017, il Senato ha approvato il ddl n. 2224, recante disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, dando così l’ok decisivo alla riforma della responsabilità medica.

Il ddl n. 2224 torna ora nuovamente alla Camera dei deputati, dove, con ogni probabilità, sarà votato senza modifiche.

Ecco, in sintesi, cosa prevede il ddl:

  • norme di principio in materia di sicurezza delle cure sanitarie: alle attività di prevenzione del rischio è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che operino in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale;
  • possibilità di attribuire al Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute;
  • istituzione in ogni regione del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente;
  • istituzione dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità che predispone linee di indirizzo per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e per il monitoraggio delle buone pratiche e degli errori in sanità;
  • le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private saranno soggette all’obbligo di trasparenza, nel rispetto della protezione dei dati personali;
  • gli esercenti le professioni sanitarie si atterranno alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni indicate dalle linee guida, scritte dalle società scientifiche elencate dal Ministero della salute;
  • circoscrizione della responsabilità per i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose alle ipotesi di colpa grave, escludendo le ipotesi in cui siano state rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni contemplate dalle linee guida;
  • nuova responsabilità civile: quella del medico del servizio pubblico diventa extracontrattuale, quella della struttura sanitaria resta invece contrattuale;
  • tentativo obbligatorio di conciliazione per l’azione di risarcimento del danno;
  • limitazione della possibilità di azione di rivalsa ai casi di dolo o colpa grave;
  • obbligo di copertura assicurativa per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private;
  • nuova possibilità di azione diretta da parte del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione con riferimento ad alcune tipologie di polizze;
  • obbligo di comunicare all’esercente la professione sanitaria il giudizio basato sulla sua responsabilità;
  • istituzione di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria;
  • riforma della procedura di nomina dei consulenti tecnici e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria;
  • i verbali e gli atti conseguenti all’attività di gestione del rischio clinico non potranno essere acquisiti o utilizzati nei procedimenti giudiziari.