Il Ministero della Giustizia, con decreto dirigenziale del 28 settembre 2021, ha predisposto gli strumenti per il concreto funzionamento della procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa, disciplinata con il d.l. 118 del 2021, che entrerà in vigore il prossimo 15 novembre 2021.
Composto da ben 5 sezioni, il decreto dirigenziale, in particolare,
- dirama lo schema del test per consentire all’imprenditore in crisi un’autodiagnosi volta a verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento nonchè consentire, nella fisiologia della vita dell’impresa, di verificare se l’impresa sia prospetticamente in equilibrio economico;
- prevede la c.d. check-list particolareggiata per la operativa redazione del piano di risanamento, così da consentire all’imprenditore che intende accedere alla composizione negoziata di redigere un piano di risanamento affidabile per individuare le proposte da formulare alle parti interessate e la soluzione idonea per il superamento della crisi
- istituisce una piattaforma telematica nazionale, accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese attraverso il sito della CCIAA, che, per l’appunto, consente di accedere: i) al test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati; ii) alla lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese; oltre che iii) al Protocollo di conduzione della composizione negoziata; iv) alle funzioni per la presentazione dell’’istanza telematica di nomina dell’esperto e della documentazione indicata; v) alle funzioni per l’inserimento dell’accettazione della nomina da parte dell’esperto; vi) alle funzioni per l’inserimento della relazione finale da parte dell’esperto e per l’inserimento della determinazione del suo compenso.
Il nuovo strumento della composizione negoziata.
Alternativo percorso di risanamento, la composizione negoziata della crisi – cui potranno accedere anche le aziende più piccole (ove non ci siano requisiti dimensionali per aderire agli istituti concorsuali ordinari) – è nuovo percorso di emersione delle difficoltà gestorie volto a scongiurare la degenerazione, verso un irreversibile dissesto, di una crisi che potenzialmente potrebbe essere solo transitoria.
Si tratta di una strada volontaria e stragiudiziale con due protagonisti:
– da una parte, l’imprenditore cui spetta la decisione di aderirvi e che mantiene, comunque, l’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’impresa;
– dall’altra, la nuova figura attiva dell’esperto indipendente che assiste l’imprenditore nella ricerca delle soluzioni, nella stesura della proposta negoziale assistita e nelle trattative con i creditori.
In breve, lo strumento della composizione negoziata consente di superare la necessarietà di rivolgersi al tribunale poichè le trattative avvengono, riservatamente e autonomamente, tra l’imprenditore e le parti interessate con l’ausilio dell’esperto, che ne facilita esclusivamente la mediazione verificando simultaneamente l’utilità delle trattative e l’assenza, anche potenziale, di pregiudizio per i creditori.
Peraltro, l’attivazione del percorso di composizione negoziata della crisi prevede un pacchetto di incentivi e agevolazioni che:
- riducono alla misura legale gli interessi che maturano sui debiti tributari dell’imprenditore;
- esentano l’imprenditore dai reati di cui agli articoli 216, comma 3, e 217 della legge fallimentare per i pagamenti e le operazioni compiute durante le trattative;
- sospendono gli obblighi di ricapitalizzazione e le cause di scioglimento previste in caso di riduzione o perdita del capitale sociale;
- esonerano da revocatoria gli atti compiuti in coerenza con le trattative e con le prospettive di risanamento;
- prevedono sanzioni tributarie ridotte e la possibilità di rateizzare in 72 rate delle imposte dovute ma non versate;
- assicurano la conservazione degli effetti degli atti autorizzati dal tribunale anche in caso di accesso ad una delle procedure regolamentate dalla legge fallimentare;
- consentono di definire un accordo (sottoscritto dallo stesso imprenditore, dai creditori e dall’esperto), che genererà i medesimi effetti del piano di risanamento, senza però la necessità dell’attestazione;
- ammettono la possibilità stipulare accordi di ristrutturazione del debito ex articoli 182-bis, 182-septies, 182-novies della “rinnovata” legge fallimentare; proporre domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 18) e di accedere comunque alle altre procedure concorsuali o alternative al fallimento.