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Arbitro Assicurativo: in vigore il regolamento sulla risoluzione stragiudiziale delle controversie assicurative.
Arbitro Assicurativo: in vigore da oggi il regolamento sulla risoluzione stragiudiziale delle controversie assicurative.
In vigore da oggi il regolamento che disciplina lo svolgimento della procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi ed istituisce, presso l’IVASS, l’Arbitro Assicurativo, organismo indipendente al pari dell’ABF per il settore bancario e dell’ACF per il settore finanziario.
Controversie devolute all’Arbitro Assicurativo.
Sono rimesse alla cognizione dell’Arbitro Assicurativo le controversie derivanti dai contratti assicurativi, incluse le richieste di risarcimento e l’accertamento di diritti, obblighi o facoltà inerenti le prestazioni assicurative.
Tra le controversie ammissibili rientrano anche i reclami relativi all’inosservanza delle norme di comportamento previste dal Codice delle Assicurazioni Private.
Restano invece escluse:
- le controversie relative ai grandi rischi (i.e. art. 1, c. 1, lett. r), del Codice delle Assicurazioni);
- i sinistri gestiti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia e della Strada
- le controversie sottoposte alla competenza della CONSAP.
La domanda può avere ad oggetto anche la corresponsione di una somma di denaro, purché essa non superi i seguenti limiti:
- per i rami vita, è previsto un limite massimo di Euro 150.000 ovvero Euro 300.000 nel caso di polizze di ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) con prestazioni dovute solo in caso di decesso;
- quanto ai rami danni, invece, è previsto un limite di Euro 2.500 per le controversie relative al risarcimento del danno per responsabilità civile e l’azione è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta ed Euro 25.000 per tutte le altre controversie.
Accesso alla procedura
La procedura si inserisce nel sistema dei reclami. Pertanto, per accedere all’Arbitro Assicurativo il ricorrente dovrà presentare, a pena d’inammissibilità, un reclamo scritto all’impresa o all’intermediario assicurativo, ai sensi del Regolamento IVASS 24/2008, entro i dodici mesi precedenti.
In caso di mancata risposta o risposta insoddisfacente, sarà possibile presentare il ricorso entro i successivi dodici mesi dalla risposta al reclamo o dalla scadenza dei termini di risposta previsti dalle disposizioni in materia di reclami di cui al Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008.
In ogni caso, il ricorso non sarà ammissibile per fatti accaduti oltre tre anni prima della presentazione del reclamo.
La procedura, in sostanza, ricalca quella già prevista per l’accesso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), prevedendo condizioni e termini simili per la presentazione del ricorso.
Le decisioni dell’Arbitro dovranno essere emesse entro 90 giorni, termine prorogabile solo in casi complessi.
Adesione da parte delle imprese assicurative e degli intermediari.
Le imprese di assicurazione e gli intermediari operanti in Italia aderiscono automaticamente al nuovo sistema arbitrale per effetto dell’iscrizione agli albi nazionali.
Le imprese estere che, invece, operano in regime di libera prestazione di servizi o in libertà di stabilimento possono comunicare all’IVASS la propria facoltà di non aderire, indicando contestualmente il sistema ADR alternativo riconosciuto nello Stato Membro di origine al quale invece aderiscono.
Mancato adempimento alla decisione dell’Arbitro.
Come per l’ABF e l’ACF, anche l’Arbitro Assicurativo non esprime decisioni passibili di esecuzione forzata non potendo equipararsi le decisioni dell’organismo a quelle rese in un giudizio ordinario.
In ogni caso, il mancato adempimento determinerà conseguenze reputazionali dato che l’inadempimento verrà reso noto sul sito dell’Arbitro Assicurativo e l’impresa o l’intermediario inadempiente dovrà altresì pubblicare l’informazione nella home page del proprio sito web.
Operatività.
L’operatività dell’Arbitro sarà disposta da un provvedimento IVASS da adottarsi entro 5 mesi dalla pubblicazione delle disposizioni tecniche.
Paratore & Puglisi Studio Legale
