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Author Archive for: eleonora

Crisi d’Impresa: composizione negoziata della crisi e test autodiagnostico

Il Ministero della Giustizia, con decreto dirigenziale del 28 settembre 2021, ha predisposto gli strumenti per il concreto funzionamento della procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa, disciplinata con il d.l. 118 del 2021, che entrerà in vigore il prossimo 15 novembre 2021.

Composto da ben 5 sezioni, il decreto dirigenziale, in particolare,

  • dirama lo schema del test per consentire all’imprenditore in crisi un’autodiagnosi volta a verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento nonchè consentire, nella fisiologia della vita dell’impresa, di verificare se l’impresa sia prospetticamente in equilibrio economico;
  • prevede la c.d. check-list particolareggiata per la operativa redazione del piano di risanamento, così da consentire all’imprenditore che intende accedere alla composizione negoziata di redigere un piano di risanamento affidabile per individuare le proposte da formulare alle parti interessate e la soluzione idonea per il superamento della crisi
  • istituisce una piattaforma telematica nazionale, accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese attraverso il sito della CCIAA, che, per l’appunto, consente di accedere: i) al test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati; ii) alla lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese; oltre che iii) al Protocollo di conduzione della composizione negoziata; iv) alle funzioni per la presentazione dell’’istanza telematica di nomina dell’esperto e della documentazione indicata; v) alle funzioni per l’inserimento dell’accettazione della nomina da parte dell’esperto; vi) alle funzioni per l’inserimento della relazione finale da parte dell’esperto e per l’inserimento della determinazione del suo compenso.

Il nuovo strumento della composizione negoziata.

Alternativo percorso di risanamento, la composizione negoziata della crisi – cui potranno accedere anche le aziende più piccole (ove non ci siano requisiti dimensionali per aderire agli istituti concorsuali ordinari) – è nuovo percorso di emersione delle difficoltà gestorie volto a scongiurare la degenerazione, verso un irreversibile dissesto, di una crisi che potenzialmente potrebbe essere solo transitoria.

Si tratta di una strada volontaria e stragiudiziale con due protagonisti:

– da una parte, l’imprenditore cui spetta la decisione di aderirvi e che mantiene, comunque, l’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’impresa;

– dall’altra, la nuova figura attiva dell’esperto indipendente che assiste l’imprenditore nella ricerca delle soluzioni, nella stesura della proposta negoziale assistita e nelle trattative con i creditori.

In breve, lo strumento della composizione negoziata consente di superare la necessarietà di rivolgersi al tribunale poichè le trattative avvengono, riservatamente e autonomamente, tra l’imprenditore e le parti interessate con l’ausilio dell’esperto, che ne facilita esclusivamente la mediazione verificando simultaneamente l’utilità delle trattative e l’assenza, anche potenziale, di pregiudizio per i creditori.

Peraltro, l’attivazione del percorso di composizione negoziata della crisi prevede un pacchetto di incentivi e agevolazioni che:

  • riducono alla misura legale gli interessi che maturano sui debiti tributari dell’imprenditore;
  • esentano l’imprenditore dai reati di cui agli articoli 216, comma 3, e 217 della legge fallimentare per i pagamenti e le operazioni compiute durante le trattative;
  • sospendono gli obblighi di ricapitalizzazione e le cause di scioglimento previste in caso di riduzione o perdita del capitale sociale;
  • esonerano da revocatoria gli atti compiuti in coerenza con le trattative e con le prospettive di risanamento;
  • prevedono sanzioni tributarie ridotte e la possibilità di rateizzare in 72 rate delle imposte dovute ma non versate;
  • assicurano la conservazione degli effetti degli atti autorizzati dal tribunale anche in caso di accesso ad una delle procedure regolamentate dalla legge fallimentare;
  • consentono di definire un accordo (sottoscritto dallo stesso imprenditore, dai creditori e dall’esperto), che genererà i medesimi effetti del piano di risanamento, senza però la necessità dell’attestazione;
  • ammettono la possibilità stipulare accordi di ristrutturazione del debito ex articoli 182-bis, 182-septies, 182-novies della “rinnovata” legge fallimentare; proporre domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 18) e di accedere comunque alle altre procedure concorsuali o alternative al fallimento.

Riforma del processo civile: dal Senato la fiducia al maxi emendamento

Con l’approvazione del maxi emendamento, interamente sostitutivo dell’originario ddl recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alterna­tiva delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” l’Assemblea del Senato pone la fiducia alla riforma del processo civile con cui il Governo è delegato ad adottare, en­tro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legi­slativi recanti il riassetto formale e sostan­ziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi pro­cessuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizza­zione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi previsti.

In attesa che si esprima anche l’altro lato del Parlamento, si pubblica, qui di seguito, il testo approvato.

Green-Pass bis: le novità in materia di lavoro privato

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21.09.2021, il D.L. n. 127 del 21.09.2021 (c.d. Decreto Green Pass bis) ha previsto l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 al personale delle amministrazioni pubbliche e a quello del settore privato – ivi inclusi i lavoratori autonomi e i collaboratori familiari – e, più in generale, a tutti i soggetti che prestano, a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato nei luoghi di lavoro.

Qui di seguito le principali novità in materia di lavoro privato.

Durata.
Dal 15.10.2021 al 31.12.2021 (termine di cessazione del periodo di emergenza).

Oggetto e ambito di applicazione.
Al fine di consentire l’accesso al luogo di lavoro, è sancito l’obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, il c.d. Green Pass in capo a:
(a) personale delle pubbliche amministrazioni e degli uffici giudiziari;
(b) personale del settore privato, ivi espressamente inclusi i lavoratori autonomi e i collaboratori familiari nonché tutti quei soggetti che prestano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato nei luoghi di lavoro.
Restano invece esonerati dall’obbligo de quo, i soggetti esenti – sulla base di idonea certificazione medica rilasciata da medici di medicina generale, pediatri e medici vaccinatori che operano presso le strutture di vaccinazione – dalla campagna vaccinale.
Tale certificato dovrà essere fornito dal lavoratore al medico competente che, a sua volta, provvederà ad informare il datore di lavoro che, pertanto, dovrà escludere i soggetti esenti dai controlli sul Green Pass.
Il datore di lavoro non è, comunque, autorizzato al trattamento diretto di tale dato sanitario.

Modalità di controllo.
La verifica del Green Pass deve essere svolta secondo le seguenti modalità:
(a) scansione del QR code con l’app “VerificaC19”, che consente di verificarne autenticità, validità ed integrità della certificazione nonché di conoscere le generalità dell’intestatario;
(b) i soggetti delegati al controllo – dipendenti della società e/o soggetti esterni – dovranno essere incaricati con atto formale contenente le istruzioni per la verifica, il trattamento dei dati personali connessi al controllo del Green Pass e la gestione dei soggetti che ne siano sprovvisti;
(c) i controlli – che possono essere effettuati anche a campione – dovranno avvenire, preferibilmente, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Sanzioni per i lavoratori del settore privato.
I lavoratori non in possesso del Green Pass al momento dell’accesso ai locali aziendali sono considerati, fino alla presentazione del Green Pass (ma, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021), assenti ingiustificati senza diritto alla retribuzione, compenso e/o emolumento per i giorni di assenza ingiustificata ma senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Nelle imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata esibizione del Green Pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore – e, consequenzialmente, sostituirlo – per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabile per una sola volta e sino al termine ultimo del 31.12.2021.
Nel caso in cui i lavoratori privi di Green Pass accedano comunque ai luoghi di lavoro, questi saranno comunque soggetti alle conseguenze disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti di settore e, comunque, all’applicazione una sanzione pecuniaria ricompresa tra €. 600,00 ed €. 1.500,00.

Sanzioni per i datori di lavoro del settore privato.
È prevista una sanzione pecuniaria ricompresa tra €. 400,00 ad €. 1.000,00 (raddoppiata in caso di recidiva) a carico dei datori di lavoro del settore privato che:
(a) omettano di verificare il possesso del Green Pass in capo ai lavoratori;
(b) omettano di definire, entro il 15.10.2021, le modalità operative per la verifica del possesso del Green Pass in capo i lavoratori;
(c) consentano l’accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori privi di Green Pass.
Le sanzioni verranno irrogate dal Prefetto con l’ausilio delle Forze di polizia, del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale e dell’Ispettorato del lavoro.

Mensa aziendale.
L’accesso alle mense aziendali ed ai locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, è consentito ai soli lavoratori in possesso di Green Pass ed il relativo controllo dovrà essere effettuato dalla società che eroga il servizio di ristorazione.

Smart working.
Alcuna indicazione viene data per l’ipotesi in cui il lavoratore privo di Green Pass chieda di poter lavorare in smart working con l’inevitabile conseguenza che la gestione di questi casi è rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro che dovrà verificare se le mansioni del lavoratore siano compatibili con la modalità agile di svolgimento della prestazione lavorativa.

Riforma del processo civile. Depositati gli emendamenti al disegno di legge delega.

Depositati in Commissione Giustizia gli emendamenti governativi al disegno di legge delega sulla riforma del processo civile.

Qui di seguito, si riassumono i principali ambiti interessati dalle proposte emendative:

Strumenti di risoluzione alternativa:
Si procede verso un rafforzamento delle procedure di gestione negoziale delle liti e, dunque, del riconoscimento del ruolo degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. In particolare le proposte emendative perseguono l’obiettivo di riordinare e semplificare il regime degli incentivi fiscali da destinare alle parti che decidano di scegliere la procedura di mediazione, di potenziare il meccanismo dell’esenzione dall’imposta di registro estendendone l’ambito applicativo, nonché di estendere l’esenzione al contributo unificato in caso di estinzione del giudizio.

Si prevede poi di estendere il ricorso alla mediazione obbligatoria in via preventiva in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, subfornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali.

Un ulteriore emendamento prevede di estendere lo strumento della negoziazione assistita anche alle controversie individuali vertenti in materia di lavoro disciplinate dall’articolo 409 c.p.c., – senza che ciò costituisca condizione di procedibilità.

Infine, per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, si prevede che gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori.

Processo di cognizione di primo grado:
La proposta emendativa interviene sulla rimodulazione della fase introduttiva del giudizio al fine di valorizzare gli adempimenti della prima udienza per definire immediatamente l’ambito e la portata dei mezzi di prova e del thema decidendum.
In particolare, rivedendone il contenuto e l’oggetto, si prevede che sin dagli atti introduttivi siano indicati – a pena di decadenza – i mezzi di prova ed i documenti offerti in comunicazione.

Viene, altresì, rimodulata la fase decisoria con una netta accelerazione dei tempi. Nello specifico, le proposte emendative concernono l’abrogazione del modulo tradizionale delineato dall’art. 190 c.p.c. (comparse conclusionali e memorie) e l’adozione di un modello uniforme di decisione.

Sempre nell’ottica di deflazione si prevede che il giudice potrà formulare una proposta conciliativa fino al momento in cui la causa viene rimessa in decisione e, dunque, non più col limite della fase istruttoria.

Stessa finalità hanno, infine, il c.d. “procedimento semplificato di cognizione” applicabile quando i fatti siano soltanto parzialmente controversi e l’istruzione sia documentale o non richieda un’attività complessa, la possibilità di pronunciare un provvedimento di natura cautelare, sommario e provvisorio qualora le ragioni del convenuto siano manifestamente infondate e, infine, la possibilità che già all’esito della prima udienza possa essere pronunciata ordinanza provvisoria di rigetto della domanda attorea quando la stessa appaia infondata o priva dei requisiti essenziali.

Esecuzione:
Si interviene sui principi e i criteri direttivi della revisione del procedimento esecutivo di espropriazione presso terzi e di espropriazione immobiliare.

In particolare, si prevede che, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale debbano essere formati in copia attestata conforme all’originale, abrogando quindi le disposizioni del codice di procedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva.

Sempre in linea con l’intento di snellire e velocizzare l’attività di esecuzione si prevede che, in caso di presentazione dell’istanza di accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, soprattutto, dell’anagrafe tributaria, resti preservata l’efficacia dell’atto di precetto così da evitare rallentamenti considerevoli (i.e. la rinnovazione del precetto, notifiche ecc.)

Lavoro:
La modifica è volta ad integrare i principi di delega con l’obiettivo di semplificare il vigente sistema processuale civile in tema di impugnazione dei provvedimenti di licenziamento, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, uniformando il sistema e stabilendo che a tutte le impugnazioni successive all’entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della presente delega si applicherà la medesima disciplina, realizzando il superamento di difficoltà interpretative relativo all’applicazione del regime introdotto dalla legge Fornero, e stabilendo altresì il carattere prioritario della trattazione delle cause di licenziamento e dettando l’opportuna disciplina transitoria.

Giudici di pace:
Si interviene in tema di processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace, con l’obiettivo di valorizzare lo strumento del tentativo di conciliazione che rimane obbligatorio, e individuando il principio di estensione della competenza per materia dei procedimenti trattati dal giudice di pace in ambito civile. La previsione, che si ricollega alla più ampia riforma della magistratura onoraria anch’essa in discussione in sede parlamentare.

Impugnazioni:
Si modifica la fase introduttiva per quanto concerne la riformulazione più puntuale e rigorosa del ricorso che deve contenere motivi specifici, chiari e sintetici e incidendo sui termini sia dell’impugnazione principale che di quella incidentale. Nonché sui motivi di improcedibilità e di manifesta infondatezza e sulle norme inerenti all’esecuzione provvisoria delle sentenze impugnate.
In particolare, si prevede il ripristino della figura del consigliere istruttore, deputato all’espletamento dell’intera fase prodromica alla decisione, ed al quale sono attribuiti i poteri di dichiarare la contumacia, di procedere alla riunione degli appelli, di procedere al tentativo di conciliazione, di ammettere i mezzi di prova, di procedere all’assunzione dei mezzi istruttori e di fissare udienza di discussione.

Corte di cassazione:
La proposta emendativa prevede di razionalizzare i procedimenti innanzi alla Suprema Corte, riducendone i tempi di durata e modellando i riti sia camerali che in pubblica udienza con misure di semplificazione, snellimento ed accelerazione. Razionalizzata poi la disciplina della udienza pubblica ammessa nei soli casi di rilevanti questione di diritto.

Decreto Sostegni bis. Nuove misure per professionisti ed imprese

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 25 maggio 2021, n. 123 il decreto-legge n. 73/21 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

Il provvedimento, cosiddetto “Sostegni bis“, in vigore dal 26 maggio, si compone di nove titoli: “sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi; misure per l’accesso al credito e la liquidità delle imprese; misure per la tutela della salute; disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali; enti territoriali; giovani, scuola e ricerca; cultura; agricoltura e trasporti; disposizioni finali e finanziarie” e stanzia complessivamente circa 40 miliardi di euro.

Sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi

Nello specifico, il provvedimento prevede contributi pari a 15 miliardi di euro a fondo perduto per:

– i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione;

– gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale.

La misura, in particolare, si articola su 3 componenti:

  • la replica dell’intervento previsto dal decreto Sostegni, con un contributo a fondo perduto per le partite IVA con determinate classi di ricavi, che abbiamo subito un calo del fatturato di almeno il 30% tra il 2019 e il 2020. Il contributo in parola, previsto dal comma 1, spetta nella misura del 100% del contributo riconosciuto ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 41/2021;
  • una seconda componente, dettagliatamente prevista dal comma 5, basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021. I soggetti che hanno fruito del contributo a fondo perduto con il decreto Sostegni possono, in alternativa al contributo di cui al comma 1 (cioè alla ripetizione del contributo ottenuto in base al D.L. n. 41/2021), richiedere un (diverso) contributo a fondo perduto “a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020”. Tale contributo, pur essendo alternativo a quello del comma 1, è in qualche modo ad esso complementare, perché a) i soggetti che abbiano beneficiato del contributo previsto dal decreto Sostegni potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo in parola, se superiore al primo. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle Entrate verrà scomputato da quello da riconoscere ai sensi del comma 5; b) se dall’istanza per il riconoscimento del contributo di cui al comma 5 emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi del comma 1, l’Agenzia non darà seguito all’istanza stessa;
  • una terza componente, che avrà una finalità perequativa e si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d’esercizio e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021. Tale terza componente, tuttavia, è per ora in stand by essendo subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (comma 27).

È ulteriormente previsto:

  • un credito d’imposta per canoni di locazione ed affitto di immobili ad uso non abitativo per i mesi da gennaio a maggio 2021. La medesima misura è prorogata fino a luglio 2021 per le imprese del settore alberghiero e turistico, le agenzie di viaggio ed i tour operator;
  • l’esenzione della Tari per gli esercizi commerciali e le attività economiche colpite dalla pandemia;
  • la proroga fino a luglio 2021 del contributo per il pagamento delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici;
  • il differimento per ulteriori 2 mesi, fino al 30 giugno 2021, della sospensione delle attività dell’Agente della Riscossione;

Accesso al credito e liquidità delle imprese

È previsto uno stanziamento di circa 9 miliardi, al fine di garantire l’accesso al credito, sostenere la liquidità e incentivare la capitalizzazione delle imprese, attraverso l’estensione di misure in vigore e l’attuazione di nuovi interventi.

Nello specifico:

  • è stata prevista la proroga al 31 dicembre 2021 delle moratorie sui prestiti, applicata alla sola quota capitale delle esposizioni, ed il prolungamento degli strumenti di garanzia emergenziali previsti dal Fondo di Garanzia per le Pmi e da Garanzia Italia di Sace;
  • nell’ambito del Fondo Pmi, è stato introdotto uno strumento di garanzia pubblica di portafoglio a supporto dei crediti a medio lungo termine per finanziare progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento di imprese fino a 500 dipendenti;
  • è stato introdotto un contributo di 2 miliardi di euro, per la disciplina dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, con la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d’imposta compensabile per il 2021;
  • è stata estesa ai soggetti con ricavi superiori ai 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare in compensazione, nel solo 2021, il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nello stesso anno nei cosiddetti beni ‘ex super ammortamento’;
  • è stata introdotta di un’agevolazione fiscale temporanea per favorire gli apporti di capitale da parte delle persone fisiche in start-up e Pmi innovative;
  • è stato innalzato a 2 milioni di euro il limite annuo dei crediti d’imposta compensabili o rimborsabili, per favorire lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi.

Tutela della salute

È previsto un contributo di 2,8 miliardi di euro al fine di rafforzare il sistema sanitario e ridurre le liste di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie.

Lavoro e politiche sociali

Il decreto prevede nello specifico:

  • il riconoscimento di quattro ulteriori mensilità per il reddito di emergenza (REM);
  • una nuova indennità una tantum per i lavoratori stagionali, del turismo e dello sport che avevano già beneficiato della stessa misura prevista con il decreto “sostegni”;
  • il blocco alla progressiva riduzione dell’indennità prevista con la Naspi;
  • l’estensione al 2021 del contratto di espansione per le imprese con almeno 100 dipendenti e nuove risorse per i contratti di solidarietà;
  • l’introduzione del contratto di rioccupazione, volto a incentivare l’inserimento dei lavoratori disoccupati nel mercato del lavoro;
  • l’istituzione di un fondo da 500 milioni di euro per l’adozione di misure urgenti a sostegno delle famiglie vulnerabili;
  • la preclusione dell’avvio delle procedure di licenziamento per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e la sospensione, nel medesimo periodo, delle procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

In altri termini, il divieto di licenziamento è stato prorogato di pari passo con gli ammortizzatori sociali Covid (CIGO, CIGD, FIS e CISOA) istituiti dal 23 febbraio 2020 e via via prorogati dalla normativa emergenziale.

Il divieto di licenziamento proibisce di:

– avviare procedure di licenziamento collettivo;

– recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo “ai sensi dell’art. 3 L. 604/1966”.

Il Decreto Sostegni-bis prevede in buona sostanza che, a partire dal 1° luglio 2021, le aziende che non avranno più necessità di ricorrere alla CIG Covid-19 non saranno più soggette al divieto di licenziamento.

Resta, invece, la possibilità per le imprese di utilizzare la Cassa integrazione ordinaria, anche dal primo di luglio, senza dover pagare le addizionali fino al 31 dicembre 2021, impegnandosi a non licenziare.

Fattispecie in deroga

Il divieto non si applica al ricorrere di una delle seguenti fattispecie:

  • cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
  • cessazione conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;
  • stipula di un accordo collettivo aziendale, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che prevede l’incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro;
  • fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione;

Deroga per gli appalti

Per espressa previsione legislativa, costituisce eccezione l’ipotesi dei lavoratori già impiegati nell’appalto, che siano riassunti a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Resta dunque legittima l’ipotesi per cui il personale interessato dal recesso, già impiegato in un appalto, venga riassunto a seguito del subentro di un nuovo appaltatore in forza di disposizioni di legge, contratto collettivo nazionale di lavoro o clausole del contratto di appalto. La ratio della norma è dunque sempre quella di preservare il posto di lavoro.

Fattispecie di licenziamento sempre consentite

Dalle norme emergenziali che si sono susseguite negli ultimi 15 mesi, restano comunque escluse le seguenti fattispecie di recesso unilaterale dal rapporto di lavoro che sono in qualunque momento consentite al datore di lavoro:

  • licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
  • licenziamenti per superamento del periodo di comporto;
  • licenziamento entro il termine del periodo di prova;
  • licenziamento per raggiunti limiti di età ai fini della fruizione della pensione di vecchiaia;
  • licenziamento ad nutum del dirigente;
  • licenziamento dei lavoratori domestici;
  • interruzione dell’apprendistato al termine del periodo formativo;
  • interruzione del rapporto con l’ex socio di una cooperativa di produzione e lavoro, in caso di precedente risoluzione del rapporto associativo (in base alle disposizioni statutarie o regolamentari in vigore).

Giovani, scuola e ricerca

Sono previste:

  • agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa per i giovani, con un ISEE fino a 40.000 euro;
  • il potenziamento del Fondo Gasparrini (Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto per la prima casa) e del Fondo di Garanzia prima casa, portando la percentuale di copertura della garanzia dal 50 all’80%;
  • altre risorse per l’acquisto di beni e servizi finalizzati a contenere il rischio epidemiologico in vista dell’anno scolastico 2021-22, per l’adeguamento degli spazi e delle aule e per potenziare i centri estivi diurni.

Misure di carattere settoriale

Ulteriori e specifiche risorse sono state, inoltre, stanziate per sostenere

  • i trasporti, la cultura, lo spettacolo, l’agricoltura, gli aeroporti, lo spettacolo e i cinema, le istituzioni culturali e i musei.

Decreto “liquidità”. Nuove misure di sostegno alle imprese

Approvato il nuovo decreto “liquidità” per sostenere l’economia duramente provata dal blocco delle attività a seguito della pandemia da Coronavirus. Dopo il decreto Cura Italia con cui è stato previsto un primo intervento di sostegno per imprese, lavoratori e famiglie, duramente colpiti dalla crisi economica derivante dall’epidemia di Coronavirus, arriva un secondo decreto con ulteriori e sostanziose misure economiche con cui, da un lato, si cerca di dare una boccata d’ossigeno alle imprese iniettando liquidità nelle loro casse (si parla di uno stanziamento che arriverà complessivamente fino a 400 miliardi di euro), dall’altro si prosegue con la sospensione di alcuni adempimenti fiscali, seppur con molti distinguo e parecchi limiti.

Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con specifiche misure su 6 principali ambiti.

1. Accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’internazionalizzazione e agli investimenti.

Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.

In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia.

Nello specifico:

  • le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
  • la copertura scende all’80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;
  • l’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda.

Per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

Fondo Centrale di Garanzia per le PMI

Il decreto potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le p.m.i., aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti.

I tre pilastri che reggono l’ampliamento della portata del fondo sono:

  • ammissione al Fondo con copertura al 100% e senza preventiva procedura di valutazione del merito creditizio per i nuovi finanziamenti di durata massima di 6 anni a favore di pmi e piccoli professionisti, per un importo massimo di 25.000 euro e comunque non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario. il rimborso del capitale non decorre prima di 18 mesi dall’erogazione del prestito;
  • possibilità del Fondo di concedere garanzie a titolo gratuito fino a un importo massimo di 5 milioni di euro anche alle imprese con numero di dipendenti inferiore a 499. La garanzia del fondo stesso è pari al 90% dell’importo senza dover più superare alcun esame sulla tenuta finanziaria e sull’andamento dei conti;
  • per le imprese con ricavi fino a 3,2 milioni di euro, la garanzia concessa dal Fondo è pari al 90% e potrà essere cumulata con un’altra garanzia di un terzo soggetto (i.e. confidi), per ottenere prestiti con una garanzia del 100% su finanziamenti di importo massimo di 800.000 euro (e comunque non superiori al 25% dei ricavi del beneficiario) ma dietro obbligo di valutazione finanziaria e andamentale dell’attività.

Non solo: comuni e regioni potranno contribuire con propri fondi allo sviluppo delle imprese del loro territorio.

2.    Misure per garantire la continuità delle aziende.

Il decreto prevede una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale.

Tale intervento avviene:

  • disattivando le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale. Si punta innanzitutto a evitare che le perdite di capitale dovute all’emergenza sanitaria e verificatesi negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 mettano gli amministratori nelle condizioni di immediata messa in liquidazione della società con perdita della prospettiva di continuità anche per imprese competitive con il rischio anche di responsabilità del management per gestione non prudenziale. Si prevede così che, con riferimento agli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020, non si applicheranno le norme del Codice civile in materia di riduzione del capitale per perdite e abbassamento del capitale sociale al di sotto del limite legale;
  • in sede di redazione del bilancio in corso, valutando i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso. nella medesima prospettiva e con focus sui bilanci, si ammette la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità aziendale se quest’ultima era esistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso prima del 23 febbraio 2020. Una misura dettata dalla necessità di neutralizzare la crisi economica conservando comunque ai bilanci un corretto valore informativo, anche nei confronti dei terzi. Si permette così alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare questa prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, escludendo, allo stesso tempo, le imprese che, indipendentemente dalla crisi si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità;
  • accanto a queste due misure a protezione diretta della società se ne affianca una terza che è volta a favorire il coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori. In quest’ottica, allora, si disattivano i meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci oppure da chi esercita attività di direzione e coordinamento. Insomma, a venire sospesi sono gli articoli del Codice civile che puntano sanzionare indirettamente i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale, quelle situazioni in cui la società dispone sicuramente dei mezzi per l’esercizio dell’impresa, ma questi sono solo in minima parte imputati a capitale perché concessi in gran parte sotto forma di finanziamento. A potere beneficiare della disattivazione, limitandone quindi gli effetti, saranno però soltanto i finanziamenti effettuati entro il 31 dicembre.

Vi sono poi misure che riguardano la disciplina del fallimento e che, nell’insieme, sono volte in questa fase a:

  • sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza;
  • sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori (quindi quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori potranno se del caso proporre le azioni revocatorie).

3.  Misure fiscali e contabili

Si interviene con norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese.

Nel dettaglio, si prevede:

  • la sospensione, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio, dei versamenti di ritenute su redditi lavoro dipendente, addizionali IRPEF, IVA e contributi previdenziali e INAIL per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia. Detti versamenti sono, in ogni caso, sospesi, per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
  • per i versamenti delle ritenute su redditi lavoro autonomo e provvigioni per soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro, la sospensione già prevista dal 17 marzo al 31 marzo 2020 è estesa fino al 31 maggio 2020 e il versamento delle ritenute, in autoliquidazione, avviene entro il 31 luglio 2020, in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi;
  • la ripresa dei versamenti a giugno senza applicazione di sanzioni ed interessi, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese;
  • la proroga al 16 aprile del termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso;
  • la proroga dal 31 marzo al 30 aprile del termine di scadenza per l’invio della Certificazione Unica;
  • l’estensione del credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine, occhiali, detergenti mani e i disinfettanti.
  • per il bollo sulle fatture elettroniche se l’imposta del 1° trimestre è inferiore a 250 euro il versamento avviene entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio), mentre se l’imposta del 1° e 2° trimestre è inferiore a 250 euro il versamento entro la scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre);
  • DURF emessi nel mese di febbraio 2020 sono validi fino al 30 giugno 2020.

Per chi non rientra nelle nuove sospensioni dovrebbero essere confermate le vecchie sospensioni e precisamente:

1) settori maggiormente colpiti: la sospensione opera fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020;

2) associazioni sportive e federazioni nazionali: la sospensione opera fino al 31 maggio 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020.

4.  Sospensione dei termini agevolazione prima casa 

Sono sospesi fino al 31 dicembre 2020 i termini per le agevolazioni fiscali prima casa che torneranno a decorrere dal prossimo anno. La sospensione riguarda in particolare il termine di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione e il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originaria in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall’acquisto. Inoltre viene sospeso il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve vendere l’abitazione ancora in suo possesso e il termine per il riacquisto della prima casa previsto ai fini della fruizione del credito d’imposta.

5.  Rinvio delle udienze dei procedimenti civili e penali.

Il decreto prevede lo spostamento, dal 15 aprile all’11 maggio, del termine concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.

6.  Slittamento del testo della legge sulla crisi d’impresa.

Tutte le disposizioni in tema di codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al dlgs 12 gennaio 2019 n. 14, ivi compreso il nuovo sistema di allerta, entreranno in vigore solo dal 1° settembre 2021.

Si applicheranno, quindi, solo a partire dal 1° settembre 2021 le nuove disposizioni generali sui soggetti che partecipano alla regolazione della crisi ed insolvenza, le procedure di allerta e composizione assistita, i nuovi strumenti di regolazione della crisi, le nuove regole sulla liquidazione giudiziale, quelle relative all’insolvenza dei gruppi di imprese e sulla liquidazione coatta amministrativa, le nuove disposizioni penali e del lavoro.

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Crisi d’impresa e insolvenza. Via libera alla riforma

Crisi d’impresa e insolvenza. Via libera alla riforma

Approvato definitivamente in Senato il disegno di legge S. 2681 che attribuisce la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza. Con il ddl viene delegato il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie.

Composto da 13 disposizioni contenenti principi e criteri direttivi intitolati a singoli aspetti della legislazione sulle insolvenze, dai soggetti ai presupposti agli istituti alla organizzazione dei relativi procedimenti alle prelazioni alle modifiche al codice civile ai rapporti con le misure di prevenzione penale, il disegno di legge S-2681 è stato approvato dall’aula del Senato il 11 ottobre 2017, nello stesso testo con cui aveva iniziato la navigazione in Commissione Giustizia e dunque in tutti i 16 articoli con cui era pervenuto dall’approvazione della Camera del Deputati del 1° febbraio 2017. Non è cambiato l’impianto complessivo, essendo identico l’oggetto della delega (art. 1) e non avendo avuto modifiche nemmeno i principi generali (art. 2).

 

I principi generali della Legge delega.

Tra le indicazioni precettive, che orienteranno i decreti legislativi, spiccano:

  • l’abbandono denominativo della locuzione “fallimento” e dei suoi derivati con l’espressione liquidazione giudiziale, con un impatto non solo simbolico perché potrebbe accompagnare anche la coerenza nell’assegnazione alla nuova procedura di liquidazione di un ruolo che assuma una nozione di dissesto in cui sia divenuto impossibile continuare in modo utile l’attività di impresa;
  • l’eliminazione dell’ipotesi della dichiarazione di fallimento d’ufficio;
  • l’introduzione di una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza;
  • l’adozione di un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, con caratteristiche di particolare celerità, anche in fase di reclamo;
  • l’assoggettamento al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza di ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un’attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici, disciplinando distintamente i diversi esiti possibili, tenendo conto delle relative peculiarità soggettive e oggettive e in particolare assimilando il trattamento dell’imprenditore che dimostri di rivestire un profilo dimensionale inferiore a parametri predeterminati, a quello riservato a debitori civili, professionisti e consumatori;
  • il riconoscimento di priorità alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore;
  • la riduzione  della durata e dei costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l’attivo delle procedure;
  • l’armonizzazione delle procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori.

Le misure di allerta, prevenzione e composizione assistita della crisi.

L’articolo 4, recependo le osservazioni dottrinali, prevede l’introduzione di una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l’emersione della crisi.

Cardine per l’incentivazione di tutti gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi sarà la creazione di un organismo che assista il debitore nella composizione della crisi, inaugurando cioè un tavolo con i creditori e l’allestimento di un progetto di superamento delle difficoltà, notiziando progressivamente i creditori pubblici qualificati e poi il PM in caso di insuccesso e insolvenza. In parallelo, anche gli organi di controllo delle società dovranno informare della crisi l’organo amministrativo, avvertenza che sarà cura attuare anche da parte dei citati creditori qualificati di cui alla lettera d) dell’art. 4 comma 1, pena in difetto la inefficacia dell’eventuale privilegio. La procedura che così il debitore sarà spinto ad inaugurare dovrebbe indirizzarsi ad una collaborazione con l’OCC ed anche a fruire delle speciali protezioni anticipatorie, di competenza del tribunale in sezione specializzata (lett. g), funzionali a rendere fruttuose le trattative.

I nuovi concordati preventivi, accordi di ristrutturazione e piani attestati.

L’art. 5 incentiva gli accordi di ristrutturazione e anche le convenzioni di moratoria, estendendone i margini di adozione, anche sul punto della percentuale degli aderenti, da ridurre o eliminare ed in particolare allargando la disciplina ora prevista per il debitore con rilevante esposizione bancaria allorchè l’accordo sia concluso con creditori non bancari, né intermediari finanziari.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono contratti di diritto privato tra l’imprenditore in crisi e i suoi creditori sottoposti all’omologazione del tribunale, il quale la concede a condizione che l’accordo sia stato redatto nel rispetto di alcuni requisiti formali e sia stato approvato da tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, ferma la necessità di pagare integralmente i creditori estranei entro 120 giorni dall’omologazione (quanto ai crediti già scaduti) o dalla scadenza (quanto ai crediti non ancora scaduti). In ogni caso l’omologazione da parte del tribunale comporta nei confronti di tutti i creditori l’automatico divieto, per 60 giorni, di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore; e quest’ultimo può chiedere che tale divieto operi anche nel corso delle trattative, facendone richiesta al tribunale anche prima di depositare l’accordo.

Ora, con le nuove norme, gli accordi di ristrutturazione potranno essere omologati anche in presenza di adesioni inferiori al 60% dei crediti (o addirittura in assenza di soglie minime), a condizione che gli accordi stessi prevedano il pagamento immediato dei creditori estranei e che l’imprenditore non pretenda la concessione del divieto di azioni esecutive o cautelari anche nel corso delle trattative.

Quanto agli accordi con gli intermediari finanziari previsti dall’art. 182-septies, la legge ne vorrebbe estendere la disciplina anche agli accordi raggiunti con soggetti diversi.

In sintesi, nella versione attuale la norma prevede che, quando l’indebitamento verso le banche sia pari almeno alla metà dell’indebitamento complessivo, la disciplina contenuta nell’art. 182-bis possa venire integrata da disposizioni ulteriori, consistenti nel fatto che l’accordo «può individuare una o più categorie» tra le banche stesse «che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei». In tal caso, l’imprenditore può chiedere che gli effetti dell’accordo vengano estesi ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, purché siano stati informati dell’avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e purché i crediti delle banche aderenti rappresentino il 75% dei crediti della categoria. Nella sostanza, l’art. 182-septies estende ad alcuni creditori gli effetti di accordi stipulati con altri creditori, in deroga all’art. 1372 del Codice civile, secondo il quale i contratti hanno effetto di legge fra le parti e solo tra le parti.

Nella sua nuova versione, tale possibilità di derogare al principio generale potrà essere estesa anche ad accordi conclusi con soggetti diversi dalle banche, a patto che l’accordo non sia puramente liquidatorio e che i creditori aderenti rappresentino almeno il 75% dei crediti «di una o più categorie economicamente omogenee».

Per il piano attestato, la delega pensa invece ad un irrobustimento dell’atto costitutivo (lett. e).

L’art. 6, in raccordo esplicito con l’evoluzione giurisprudenziale dell’istituto del concordato, individua con nettezza la direttrice liquidatoria quale percorso secondario della riforma, dovendo anche le proposte del nuovo concordato preventivo armonizzarsi (art. 6 lett. a) con una caratterizzazione improntata alla continuità aziendale. È prevista l’ammissibilità della liquidazione, infatti, solo se con apporti esterni cresca il soddisfacimento assicurato ai creditori e con un minimo di vitalità dell’istituto, compatibile se il progetto assicuri il pagamento almeno del 20%.

Insomma, il nuovo concordato viene concepito come uno strumento da utilizzare principalmente per consentire la prosecuzione dell’attività aziendale e non più, come avvenuto in passato spesso con esiti molto discutibili, per finalità liquidatorie.

 

 

La liquidazione giudiziale.

Destinata a sostituirsi all’attuale fallimento, e alla sua versione della liquidazione coatta amministrativa, la liquidazione si muove sulla traccia dell’attuale regime, fondato su un atto di programma e intense competenze e responsabilità dell’organo concorsuale. L’intervento giudiziale è mantenuto, al di là della nomina, in un ambito di regolazione dei conflitti e, nel merito, circoscritto a singole misure.

Di rilievo è il superamento delle esecuzioni speciali e di privilegio processuale, il che opererà il tramonto della disciplina del credito fondiario, anche se con vacatio speciale (lett. a) comma 4).

Baricentrico, e per certi versi determinante ai fini della anticipazione della crisi, è poi la retrodatazione del periodo sospetto, che per la prima volta nel nostro ordinamento non è più parametrata al momento della nascita di una procedura concorsuale, bensì alla domanda diretta ad instaurarla (lett.b) comma 4 art. 7).

L’accertamento del passivo (comma 8) dovrà rispondere a nuovi criteri di rapidità, snellezza e concentrazione, dovendosi adottare misure di contrazione delle domande tardive e soprattutto preclusioni già nella prima fase, per quanto sommaria.

Un ancoraggio fondamentale, per la trasparenza e l’efficacia delle liquidazioni, dovrebbe poi essere assicurato dalla creazione di un mercato unitario telematico delle vendite (lett. b) co.9), obiettivo che implicherà notevoli riconversioni organizzative delle procedure e degli uffici giudiziari ed al contempo la creazione di un ente di certificazione dei crediti, divenendo l’ammissione al passivo un inedito titolo per partecipare al correlato mercato di scambio.

L’esdebitazione e il sovraindebitamento.

L’istituto dell’esdebitazione trova conferma per la formulazione dell’art. 8, con l’aggiunta di una previsione speciale per le insolvenze minori, su cui la legge delega scommette varando l’operabilità dell’istituto anche d’ufficio.

Altrettanto nuova è l’assimilazione soggettiva allo statuto dell’esdebitato, a certe condizioni, per le società.

Il sovraindebitamento, ora regolato dalla legge n. 3 del 2012, viene rivisto interamente, proponendosi un riordino dell’istituto, con la semplificazione dello stesso. Anche in tema, l’art. 9 riproduce l’obiettivo della continuazione dell’attività del debitore, con conversione in un progetto di mera liquidazione, che diviene l’unica chance per il consumatore responsabile del proprio dissesto (comma 1 lett. b).

In ogni caso, si ribadisce la natura premiale dell’istituto. Fondato su un atto concessivo a formazione mista (nella quale cioè non è escluso il rilievo del consenso dei creditori e di un atto giudiziale di validazione), viene di nuovo in campo il ruolo attivo degli OCC, con sbarramenti di recidiva infraquinquennale, estensione dei debiti ristrutturati anche a quelli oggetto di cessione del quinto, concessione straordinaria e una tantum all’incapiente assoluto meritevole (lett. c). L’istituto appare poi innovativamente presidiato sia dal rafforzamento di misure protettive ricalcanti quelle del concordato, sia dall’allargamento della legittimazione ai creditori, ove la soluzione divenga quella liquidatoria o addirittura al PM, in caso di imprenditore insolvente.

Le altre disposizioni di raccordo.

Nella delega sono mantenute specifiche misure destinate ad interferire in modo virtuoso con gli obiettivi di efficacia e semplificazione, oltre che di minor costo, che dovrebbero essere propri dei nuovi istituti.

Tra esse, l’art. 10 assegna al governo l’ambizioso compito di riscrivere la materia dei privilegi.

Molto più specifico è l’art. 11, in tema di garanzie non possessorie, da istituire ex novo o riassumere in unico o più istituti di garanzia mobiliare, senza particolari limiti di oggetto quanto al bene vincolato e fatte salve alcune accortezze su limiti di garanzia, forma scritta, opponibilità ai terzi e concorso con altri privilegiati.

Fondamentale nella materia sarà così la creazione di un apposito registro informatizzato, di agile accessibilità (lett. b), mentre al soggetto costituente non viene negata la facoltà di utilizzo del bene, con rispetto della destinazione economica e della funzione già assolta, così prevedendo l’estensione oltre i beni originari e la repressione di abusi (lett. c). Viene poi superato ancor più nettamente il divieto del patto commissorio, bilanciando l’autosoddisfacimento che ne deriva (lett. d) con apposite misure pubblicitarie e il controllo giurisdizionale sull’esecuzione.

Disciplina autonoma è poi quella delle garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire, che l’art. 12 inquadra in apposita previsione avendo riguardo ai diritti di tali soggetti, per i quali sono rafforzati gli obblighi di vigilanza del notaio rogante gli atti e la conseguenza della nullità per l’inadempimento dell’obbligo assicurativo.

L’art. 13 è dettato in tema di rapporti con le misure di prevenzione, anche se il raccordo ivi contemplato con il d.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), va aggiornato al d.l. 20/2/2017, n. 14, poi convertito nella l. 18/4/2017, n. 48 e alla ancor più recente riforma approvata dalla Camera il 27/9/2017.

Quanto alle modifiche al codice civile, il catalogo dell’art. 14 contempla un lotto di interventi in ambito societario e di organizzazione dell’imprenditore in genere, costituendo novità rilevante l’obbligatoria istituzione senza apparenti limiti soggettivi di assetti organizzativi interni adeguati per rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità, nonché l’adozione di strumenti per il superamento della crisi stessa (lett. b).

Altra misura penetrante è la reintroduzione del controllo giudiziario di cui all’art. 2409 c.c. anche per le s.r.l., benché prive di organi di controllo e al contempo la previsione che esse si dotino di quest’ultimo in presenza di particolari risultati di esercizio connessi alla loro dimensione (per occupati) o fatturato (ricavi), oltre che attivo dello stato patrimoniale, secondo parametri ivi quantificati (lett. g) nn. 1, 2 e 3).

Magistratura onoraria. In G.U. il testo della riforma

Magistratura onoraria. In G.U. il testo della riforma

Con il D.Lgs. 13.7.2017, n. 116, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 luglio 2017, il Governo dà piena attuazione alla delega ricevuta dalla l. 28.4.2016, n. 57, di riforma organica della magistratura onoraria.

Come ben noto, questa legge delegata interviene in una materia assai delicata che non soltanto attendeva, pressoché da sempre, una riforma organica, ma che era anche stata costantemente disciplinata con decretazione d’urgenza così da determinare un inevitabile susseguirsi di proroghe automatiche nell’incarico dei magistrati già in servizio.

Il D.Lgs. n. 116/2017 si compone di 35 articoli divisi in ben dodici capi:

I. Disposizioni generali (artt. 1-3);
II. Del conferimento dell’incarico di magistrato onorario, del tirocinio e delle incompatibilità (artt. 4-7);
III. Dell’organizzazione dell’ufficio del giudice di pace. Delle funzioni e dei compiti dei giudici onorari di pace                    (artt. 8- 14);
IV. Delle funzioni e dei compiti dei viceprocuratori onorari (artt. 15-17);
V. Della conferma nell’incarico (art. 18);
VI. Dell’astensione e della ricusazione (art. 19);
VII. Dei doveri del magistrato onorario, della decadenza, della dispensa e della revoca (artt. 20-21);
VIII. Delle riunioni periodiche e della formazione permanente (art. 22);
IX. Delle indennità e del regime previdenziale e assistenziale (artt. 23-26);
X. Dell’ampliamento della competenza dell’ufficio del giudice di pace (artt. 27-28);
XI. Disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio (artt. 29-31);
XII. Disposizioni transitorie e finali (artt. 32-35).

Tra tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 116/2017, quelle che hanno maggiore e più immediato rilievo processuale sono sicuramente rappresentate da quelle che ampliano la competenza dell’ufficio del giudice di pace.

Invero, ai giudici di pace saranno delegate nuove competenze in materia civile, che si aggiungono a quelle già rientranti nella loro giurisdizione o ne ampliano il valore.

Gli artt. 27 e 28, infatti, incidono pesantemente, ampliandola in modo assai considerevole, sulla competenza in materia civile.

Dell’ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile

Nello specifico, il D.Lgs 116/17 apporta al codice di procedura civile modificazioni che incidono sulle cause relative a:

1. Beni mobili. La competenza viene ampliata sino al valore non superiore ad euro 30mila;

2. Pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro. La competenza viene ampliata sino a 50mila euro

3. Risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli o natanti. La competenza viene ampliata sino al valore non superiore a 50mila euro;

4. Condominio. La competenza del GdP viene estesa a tutte cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell’articolo 71 -quater delle disposizioni per l’attuazione del codice civile.

La competenza del GdP viene, inoltre, estesa a:

5. cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI del codice civile, rubricato “Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi” fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni;

6. cause relative alle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VII del codice civile, rubricato “Delle Luci e delle vedute” fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice;

7. cause in materia di stillicidio e di acque di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del codice civile;

8. cause in materia di occupazione e di invenzione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile

9. cause in materia di specificazione, unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II del codice civile;

10. cause in materia di enfiteusi di cui al libro terzo, titolo IV del codice civile;

11. cause in materia di esercizio delle servitù prediali;

12. cause di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile;

13. cause in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa, di cui al libro terzo, titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile;

14. il giudice di pace è altresì competente, purché il valore della controversia non sia superiore a trentamila euro, per

a) cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari e

b) per le cause in materia di riordinamento della proprietà rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del codice civile;

c) per le cause in materia di accessione;

d) per le cause in materia di superficie;

15. espropriazione forzata di cose mobili.

Occorre, però, sottolineare che, in forza dell’art. 32, commi 3 e 4, le nuove norme in tema di competenza entreranno in vigore soltanto il 31 ottobre 2021, cioè allorché saranno immessi in ruolo i nuovi magistrati onorari.

Destinazione dei giudici onorari di pace nell’ufficio per il processo

I giudici onorari di pace sono, inoltre, assegnati alla struttura organizzativa denominata «ufficio per il processo»,
costituita, a norma dell’articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2012, n. 221, presso il tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l’ufficio
del giudice di pace al quale sono addetti.

Il giudice onorario di pace coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice
onorario può assistere alla camera di consiglio.

Con riferimento a ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata, il giudice professionale può delegare al giudice onorario di pace, inserito nell’ufficio per il processo, compiti e attività, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché non di particolare complessità,
ivi compresa l’assunzione dei testimoni, affidandogli con preferenza il compimento dei tentativi di conciliazione, i
procedimenti speciali previsti dagli articoli 186 -bis e 423, primo comma, del codice di procedura civile, nonché i
provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici
e ripetitive.

Al comma 12 dell’art. 10 si legge, infatti, che:

Al giudice onorario di pace non può essere delegata la pronuncia di provvedimenti definitori, fatta eccezione:

a) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di volontaria giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia,
inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare;

b) per i provvedimenti che definiscono procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria;

c) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi;

d) per i provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore;

e) per i provvedimenti che definiscono cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi euro 100.000;

f) per i provvedimenti di assegnazione di crediti che definiscono procedimenti di espropriazione presso terzi, purché il valore del credito pignorato non superi euro 50.000.

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