Published On: Gennaio 16, 2025Categories: Crisi d'Impresa, Diritto Societario, News

Concordato preventivo: si estingue la fideiussione prestata dal socio illimitatamente responsabile

Concordato preventivo: la procedura estingue naturalmente la fideiussione prestata dal socio illimitatamente responsabile.

Questa è la conclusione cui perviene il Tribunale di Pistoia che, nell’affrontare il tema dell’efficacia esdebitatoria del concordato preventivo, afferma come l’efficacia della procedura operi anche in relazione ai soci accomandatari ai quali si estende la proposta concordataria che, al contempo, abbiano prestato fideiussione a garanzia dei debiti sociali.

In altri termini, la conclusione cui perviene il Tribunale è che l’articolo 117, comma 1, C.C.I., ai sensi del quale i creditori soggetti all’obbligatorietà del concordato conservano impregiudicati i diritti contro i fideiussori, si riferisce esclusivamente ai terzi diversi dai soci.

La risoluzione dell’apparente contrapposizione tra i commi dell’art. 117 C.C.I.

Cosi statuendo il Tribunale risolve l’apparente contrasto insito nell’art. 117 C.C.I. che, ictu oculi, lascia irrisolta la valutazione circa le sorti della fideiussione rilasciata dal socio accomandatario.

Ed invero, il primo comma dell’art. 117 C.C.I. prevede che i creditori conservano impregiudicati i propri diritti contro il fideiussore del debitore, mentre il secondo comma prevede che, salvo patto contrario, il concordato ha efficacia nei confronti dei soli soci illimitatamente responsabili, lasciando a prima vista l’interprete libero di valutare cosa succede nel caso in cui il socio illimitatamente responsabile sia anche fideiussore.

I precedenti giurisprudenziali

Orbene, con l’efficace pronuncia in commento il Tribunale, ripercorrendo gli iter motivazionali della Corte di legittimità, conclude affermando che anche il concordato preventivo, per la sua natura di procedura concorsuale, non può tollerare che le garanzie anteriormente rilasciate sui beni della società e dei soci illimitatamente responsabili compromettano la liquidazione in favore della massa. Da ciò deriva naturalmente l’estinzione della fideiussione già prestata dal socio illimitatamente responsabile, con la conseguenza che lo stesso nulla dovrà più al creditore garantito. Del resto, essendo certamente possibile per il creditore soddisfarsi su diversi patrimoni (quello del socio e quello della società), non può al contempo ammettersi che il creditore si soddisfi due volte sullo stesso patrimonio (quello del socio in quanto tale e poi come fideiussore).

Il creditore, dunque, può conservare impregiudicati i propri diritti soltanto nei confronti di quel soggetto al quale la proposta concordataria della società non possa estendersi, in quanto terzo rispetto alla stessa.

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