Published On: Aprile 28, 2021Categories: News

Decreto “liquidità”. Nuove misure di sostegno alle imprese

Approvato il nuovo decreto “liquidità” per sostenere l’economia duramente provata dal blocco delle attività a seguito della pandemia da Coronavirus. Dopo il decreto Cura Italia con cui è stato previsto un primo intervento di sostegno per imprese, lavoratori e famiglie, duramente colpiti dalla crisi economica derivante dall’epidemia di Coronavirus, arriva un secondo decreto con ulteriori e sostanziose misure economiche con cui, da un lato, si cerca di dare una boccata d’ossigeno alle imprese iniettando liquidità nelle loro casse (si parla di uno stanziamento che arriverà complessivamente fino a 400 miliardi di euro), dall’altro si prosegue con la sospensione di alcuni adempimenti fiscali, seppur con molti distinguo e parecchi limiti.

Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con specifiche misure su 6 principali ambiti.

1. Accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’internazionalizzazione e agli investimenti.

Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.

In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia.

Nello specifico:

  • le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
  • la copertura scende all’80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;
  • l’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda.

Per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

Fondo Centrale di Garanzia per le PMI

Il decreto potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le p.m.i., aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti.

I tre pilastri che reggono l’ampliamento della portata del fondo sono:

  • ammissione al Fondo con copertura al 100% e senza preventiva procedura di valutazione del merito creditizio per i nuovi finanziamenti di durata massima di 6 anni a favore di pmi e piccoli professionisti, per un importo massimo di 25.000 euro e comunque non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario. il rimborso del capitale non decorre prima di 18 mesi dall’erogazione del prestito;
  • possibilità del Fondo di concedere garanzie a titolo gratuito fino a un importo massimo di 5 milioni di euro anche alle imprese con numero di dipendenti inferiore a 499. La garanzia del fondo stesso è pari al 90% dell’importo senza dover più superare alcun esame sulla tenuta finanziaria e sull’andamento dei conti;
  • per le imprese con ricavi fino a 3,2 milioni di euro, la garanzia concessa dal Fondo è pari al 90% e potrà essere cumulata con un’altra garanzia di un terzo soggetto (i.e. confidi), per ottenere prestiti con una garanzia del 100% su finanziamenti di importo massimo di 800.000 euro (e comunque non superiori al 25% dei ricavi del beneficiario) ma dietro obbligo di valutazione finanziaria e andamentale dell’attività.

Non solo: comuni e regioni potranno contribuire con propri fondi allo sviluppo delle imprese del loro territorio.

2.    Misure per garantire la continuità delle aziende.

Il decreto prevede una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale.

Tale intervento avviene:

  • disattivando le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale. Si punta innanzitutto a evitare che le perdite di capitale dovute all’emergenza sanitaria e verificatesi negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 mettano gli amministratori nelle condizioni di immediata messa in liquidazione della società con perdita della prospettiva di continuità anche per imprese competitive con il rischio anche di responsabilità del management per gestione non prudenziale. Si prevede così che, con riferimento agli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020, non si applicheranno le norme del Codice civile in materia di riduzione del capitale per perdite e abbassamento del capitale sociale al di sotto del limite legale;
  • in sede di redazione del bilancio in corso, valutando i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso. nella medesima prospettiva e con focus sui bilanci, si ammette la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità aziendale se quest’ultima era esistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso prima del 23 febbraio 2020. Una misura dettata dalla necessità di neutralizzare la crisi economica conservando comunque ai bilanci un corretto valore informativo, anche nei confronti dei terzi. Si permette così alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare questa prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, escludendo, allo stesso tempo, le imprese che, indipendentemente dalla crisi si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità;
  • accanto a queste due misure a protezione diretta della società se ne affianca una terza che è volta a favorire il coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori. In quest’ottica, allora, si disattivano i meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci oppure da chi esercita attività di direzione e coordinamento. Insomma, a venire sospesi sono gli articoli del Codice civile che puntano sanzionare indirettamente i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale, quelle situazioni in cui la società dispone sicuramente dei mezzi per l’esercizio dell’impresa, ma questi sono solo in minima parte imputati a capitale perché concessi in gran parte sotto forma di finanziamento. A potere beneficiare della disattivazione, limitandone quindi gli effetti, saranno però soltanto i finanziamenti effettuati entro il 31 dicembre.

Vi sono poi misure che riguardano la disciplina del fallimento e che, nell’insieme, sono volte in questa fase a:

  • sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza;
  • sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori (quindi quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori potranno se del caso proporre le azioni revocatorie).

3.  Misure fiscali e contabili

Si interviene con norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese.

Nel dettaglio, si prevede:

  • la sospensione, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio, dei versamenti di ritenute su redditi lavoro dipendente, addizionali IRPEF, IVA e contributi previdenziali e INAIL per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia. Detti versamenti sono, in ogni caso, sospesi, per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
  • per i versamenti delle ritenute su redditi lavoro autonomo e provvigioni per soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro, la sospensione già prevista dal 17 marzo al 31 marzo 2020 è estesa fino al 31 maggio 2020 e il versamento delle ritenute, in autoliquidazione, avviene entro il 31 luglio 2020, in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi;
  • la ripresa dei versamenti a giugno senza applicazione di sanzioni ed interessi, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese;
  • la proroga al 16 aprile del termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso;
  • la proroga dal 31 marzo al 30 aprile del termine di scadenza per l’invio della Certificazione Unica;
  • l’estensione del credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine, occhiali, detergenti mani e i disinfettanti.
  • per il bollo sulle fatture elettroniche se l’imposta del 1° trimestre è inferiore a 250 euro il versamento avviene entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio), mentre se l’imposta del 1° e 2° trimestre è inferiore a 250 euro il versamento entro la scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre);
  • DURF emessi nel mese di febbraio 2020 sono validi fino al 30 giugno 2020.

Per chi non rientra nelle nuove sospensioni dovrebbero essere confermate le vecchie sospensioni e precisamente:

1) settori maggiormente colpiti: la sospensione opera fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020;

2) associazioni sportive e federazioni nazionali: la sospensione opera fino al 31 maggio 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020.

4.  Sospensione dei termini agevolazione prima casa

Sono sospesi fino al 31 dicembre 2020 i termini per le agevolazioni fiscali prima casa che torneranno a decorrere dal prossimo anno. La sospensione riguarda in particolare il termine di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione e il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originaria in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall’acquisto. Inoltre viene sospeso il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve vendere l’abitazione ancora in suo possesso e il termine per il riacquisto della prima casa previsto ai fini della fruizione del credito d’imposta.

5.  Rinvio delle udienze dei procedimenti civili e penali.

Il decreto prevede lo spostamento, dal 15 aprile all’11 maggio, del termine concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.

6.  Slittamento del testo della legge sulla crisi d’impresa.

Tutte le disposizioni in tema di codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al dlgs 12 gennaio 2019 n. 14, ivi compreso il nuovo sistema di allerta, entreranno in vigore solo dal 1° settembre 2021.

Si applicheranno, quindi, solo a partire dal 1° settembre 2021 le nuove disposizioni generali sui soggetti che partecipano alla regolazione della crisi ed insolvenza, le procedure di allerta e composizione assistita, i nuovi strumenti di regolazione della crisi, le nuove regole sulla liquidazione giudiziale, quelle relative all’insolvenza dei gruppi di imprese e sulla liquidazione coatta amministrativa, le nuove disposizioni penali e del lavoro.

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