Published On: Novembre 11, 2016Categories: Diritto Processuale Civile, News

Il nuovo processo civile avanza in senato

La Commissione Giustizia del Senato ha terminato in questa settimana la discussione generale sul disegno di legge AS 2284 rubricato “Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile”, già approvato dalla Camera dei deputati e collegato alla legge di bilancio per l’anno 2015.

Il disegno di legge prevede una riforma organica del processo civile e apporterà modifiche importantissime al codice di procedura civile.

Ecco le principali novità:

A) Delega al Governo per la riforma del tribunale delle imprese:

Il Governo entro 18 mesi:

– dovrà ampliare la competenza delle esistenti sezioni specializzate in materia di impresa, mantenendone invariato il numero e modificandone la denominazione in quella di «sezioni specializzate per l’impresa e il mercato»
– aumentare la competenza di queste alle controversie in materia di concorrenza sleale e quelle in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita, alle azioni di classe, alle controversie riguardanti gli accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni o servizi, a quelle di cui all’articolo 3, comma 2, decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 relative a società di persone (e cioè: le controversie in materia di proprietà industriale contemplate dall’articolo 134 codice della proprietà industriale, le controversie in materia di diritto d’autore, le azioni di nullità e di risarcimento del danno derivanti da violazione di norme a tutela della concorrenza e del mercato, le controversie relative alla violazione della normativa antitrust europea, le controversie relative ai rapporti lato sensu societari)

B) Delega al Governo per l’istituzione e disciplina del Tribunale della famiglia e della persona

Il Governo entro diciotto mesi dovrà:

– istituire presso i tribunali ordinari e presso le corti di appello e sezioni distaccate di corte di appello le sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori
sopprimere il tribunale per i minorenni e l’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni
– attribuire in via esclusiva alla competenza delle sezioni specializzate circondariali in primo grado i procedimenti attualmente attribuiti al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona e di rapporti di famiglia (compresi i giudizi di separazione e divorzio) e i procedimenti relativi alla filiazione fuori del matrimonio
– attribuire alle nuove sezioni specializzate i procedimenti attualmente di competenza del tribunale per i minorenni, quelli attualmente di competenza del giudice tutelare e tutti i procedimenti previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e dagli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, oltre ai procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale
– disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate
– dettare una disciplina omogenea per i procedimenti di separazione e divorzio consensuali e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell’affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio
– dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale

C) Modifiche al processo di cognizione di primo grado

Il Governo entro diciotto mesi dovrà:

– valorizzare gli istituti del tentativo di conciliazione e della proposta di conciliazione del giudice
– assicurare la semplicità, la concentrazione e l’effettività della tutela e garantire la ragionevole durata del processo
– modificare i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione dell’oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie
– collocare il procedimento sommario di cognizione, ridenominato «rito semplificato di cognizione di primo grado», nell’ambito del libro secondo del codice di procedura civile, prevedendone l’obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro, prevedendo che l’udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non superiore a tre mesi, e assegnando al giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio, la facoltà di fissare termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, tenuto conto delle domande e delle eccezioni proposte dalle altre parti, nonché per l’indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria e per le produzioni documentali, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario
– prevedere l’obbligatorietà del rito ordinario di cognizione per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito semplificato di cognizione
– prevedere che, all’udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione, il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione senza bisogno di assunzione di prova, rimetta le parti davanti al collegio
– prevedere che in quella stessa udienza il giudice istruttore rimetta le parti davanti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione avente carattere preliminare, quando la decisione di essa può definire il giudizio
prevedere che il rito semplificato di cognizione di primo grado sia definito con sentenza che contenga una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
– prevedere il ricorso anche alla negoziazione assistita per le controversie individuali di lavoro

D) Modifiche al giudizio d’appello

Quanto al giudizio di appello, il Governo dovrà:

– prevedere che i termini per esperire tutti i mezzi di natura impugnatoria, anche diversi dall’appello, decorrano dalla comunicazione del testo integrale del provvedimento, da effettuare anche nei confronti della parte non costituita
– individuare le materie relativamente alle quali l’appello è deciso da un giudice monocratico, tenuto conto della ridotta complessità giuridica e della contenuta rilevanza economico-sociale delle controversie
– prevedere che le cause riservate alla decisione collegiale siano trattate dal consigliere relatore
– prevedere che l’inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c. si applichi anche quando l’appello è proposto avverso un provvedimento emesso che definisce un rito semplificato di cognizione
– prevedere che il giudice monocratico o il consigliere relatore a cui il fascicolo è assegnato depositi, entro un congruo termine, una relazione con la concisa indicazione delle ragioni per cui ritiene che l’appello sia inammissibile ex art. 348-bis c.p.c.
– prevedere che le parti possano interloquire, per iscritto, sulle ragioni esposte nella relazione
– prevedere che il giudice monocratico assuma la decisione ex articolo 348-bis c.p.c. dopo il contraddittorio svoltosi tra le parti in forma scritta
– prevedere che il giudice monocratico o il consigliere relatore, quando non ritiene di dover depositare la relazione, debba adottare un provvedimento non motivato in cui esclude la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell’appello
– prevedere che, anche nel procedimento di appello proposto avverso il provvedimento con cui è stato definito un rito semplificato di cognizione, i nuovi mezzi di prova e i nuovi documenti siano ammessi esclusivamente quando la parte dimostra di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile
– introdurre criteri di maggior rigore nella disciplina dell’eccepibilità o rilevabilità, in sede di giudizio di appello, delle questioni pregiudiziali di rito

E) Modifiche al giudizio di Cassazione

Quanto al giudizio di cassazione, il Governo dovrà:

– procedere alla revisione della disciplina del giudizio camerale, attraverso l’eliminazione del procedimento ex art. 380-bis c.p.c. e prevedere l’udienza in camera di consiglio, disposta con decreto presidenziale, con l’intervento non obbligatorio del procuratore generale e la possibilità, nei casi previsti dalla legge, di requisitoria in forma scritta e di interlocuzione per iscritto da parte dei difensori
– favorire la funzione nomofilattica della Corte di cassazione attraverso la razionalizzazione della formazione dei ruoli secondo criteri di rilevanza delle questioni
– adottare modelli sintetici di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, se del caso mediante rinvio a precedenti, nel caso in cui le questioni non richiedano una diversa estensione degli argomenti

F) Riforma dell’esecuzione forzata

Il Governo dovrà

– rendere obbligatoria la vendita dei beni immobili con modalità telematiche
– prevedere che quando si sono svolti tre esperimenti di vendita del bene immobile sottoposto ad espropriazione forzata senza che siano state mai formulate offerte o istanze di assegnazione il giudice fissi per i successivi esperimenti di vendita un prezzo base inferiore al precedente fino al limite della metà
– includere tra i beni mobili impignorabili i beni di uso quotidiano privi di un apprezzabile valore di mercato e gli animali di affezione o di compagnia
– ampliare l’ambito di applicazione dell’istituto delle misure coercitive indirette ex art. 614-bis c.p.c.
– rideterminare il ruolo dell’ufficiale giudiziario quale agente dell’esecuzione coinvolto e motivato all’efficiente gestione del processo esecutivo
– riconoscere al creditore il potere di proporre istanza di assegnazione del bene immobile pignorato a favore di un terzo
– prevedere che, nell’esecuzione per espropriazione, l’opposizione all’esecuzione non sia ammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti oppure che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile;

G)Riforma dei procedimenti speciali

Il Governo dovrà in materia di procedimenti speciali:

– potenziare l’istituto dell’arbitrato
– riordinare le disposizioni dell’arbitrato in materia societaria
– ulteriore riduzione e semplificazione dei riti speciali, anche mediante omogeneizzazione dei termini, degli atti introduttivi e dei modelli di scambio degli scritti difensivi

H) La riforma delle questioni di giurisdizione

Il Governo dovrà introdurre criteri sull’eccepibilità e sulla rilevabilità d’ufficio delle questioni di giurisdizione nel processo civile, attraverso anche limiti temporali

I) Introduzione del principio della sinteticità degli atti:

Il Governo dovrà introdurre il principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, da attuarsi anche nell’ambito della tecnica di redazione e della misura quantitativa degli atti stessi

L) Adeguamento delle norme processuali al processo civile telematico

Il Governo dovrà adeguare le norme processuali all’introduzione del processo civile telematico attraverso:

– l’adeguamento delle modalità di identificazione e autenticazione degli utenti conformi al sistema pubblico di identità digitale
– l’individuazione delle modalità di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti
– il rilascio dell’attestazione di avvenuto deposito in via automatica da parte del sistema informatico al momento del caricamento degli atti processuali e dei documenti nel sistema medesimo
– uno schema informatico per la predisposizione degli atti processuali che consenta l’agevole fruizione sulla maggior parte degli strumenti informatici indipendentemente dalle dimensioni dell’apparato di visualizzazione
– la creazione di collegamenti ipertestuali tra varie parti del testo, con i documenti prodotti, con risorse esterne; l’inserimento di immagini, filmati, tracce sonore
– il divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico dell’atto quando questo abbia comunque raggiunto lo scopo
– l’irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico della parte quando gli atti difensivi ledono l’integrità del contraddittorio o rendono inattendibili le rilevazioni statistiche
– l’individuazione dei tipi di firma elettronica da utilizzare per la sottoscrizione degli atti processuali e dei documenti
– la disciplina delle modalità di tenuta e conservazione degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo informatico e quella delle modalità per accedere al fascicolo e per facilitare il reperimento degli atti e dei documenti
– l’introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice
– la previsione della visibilità con modalità telematiche del fascicolo d’ufficio al giudice dell’impugnazione
– la disciplina delle modalità di spedizione e rilascio della copia esecutiva, anche telematica,
– l’implementazione dei registri di cancelleria ai fini delle tempestive e compiute rilevazioni statistiche dell’attività giudiziaria;
– l’introduzione della previsione che, quando il destinatario sia un’impresa o un professionista, l’avvocato effettui obbligatoriamente la notificazione esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata

M) Modifica all’articolo 96 c.p.c. (pagamento delle spese processuali)

Il Governo dovrà modificare l’art. 96, comma 3, c.p.c. prevedendo che nella determinazione delle spese processuali il giudice, nel caso in cui la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede, condanni la medesima parte soccombente al pagamento di una somma in favore della controparte, determinata tra il doppio e il quintuplo delle spese legali liquidate

N) Modifica all’articolo 91 c.p.c. in materia di condanna alle spese

Il Governo dovrà modificare l’art. 91 c.p.c. prevedendo che anche al di fuori dei presupposti per l’applicazione della lite temeraria se il giudice ritiene che la parte soccombente abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave, possa condannarla al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, la cui entità dovrà essere parametrata al valore del contributo unificato.

O) Disposizioni in materia di lavoro

L’art. 2 del disegno di legge prevede:

– che fatti salvi i ricorsi depositati entro la data di entrata in vigore delle norme del ddl, saranno soppresse le norme di procedura civile speciali per le controversie in materia di licenziamenti individuali, con la conseguente applicazione della disciplina processuale stabilita per le controversie in materia di lavoro
– una particolare speditezza della trattazione e definizione delle controversie in materia di licenziamenti individuali
– una serie di norme specifiche per le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori e per le controversie inerenti al licenziamento del socio di cooperativa lavoratore.

P) Modifica all’articolo 648 del codice di procedura civile

L’articolo 3 del disegno di legge modifica l’articolo 648 c.p.c., allargando il campo di applicazione della provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi anche alle opposizioni proposte per vizi procedurali, chiedendo al giudice di verificare se tali vizi non siano manifestamente infondati.

Q) Modifica all’articolo 634 del codice di procedura civile

Con riguardo alla disciplina del procedimento d’ingiunzione l’articolo 5 del ddl interviene sull’articolo 634 c.p.c., relativo alla prova scritta del diritto fatto valere, idonea a fondare l’ingiunzione di pagamento o di consegna, aggiungendo al catalogo di atti che possono fondare l’ingiunzione la fattura, corredata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che attesta l’annotazione della fattura stessa nelle scritture contabili del creditore.

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