Published On: Giugno 17, 2016Categories: Diritto del Lavoro, News

Licenziamento Disciplinare nella P.A. Approvato il D.Lgs.

Nel corso del Consiglio dei Ministri n. 120 del 15 giugno 2016, sulla base delle delega contenuta nell’articolo 17, comma 1, lettera s) della legge 7 agosto 2015, n. 124, il Governo ha approvato definitivamente il tanto atteso decreto legislativo recante modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di licenziamento disciplinare.

Ecco i punti di intervento del decreto:

a) Falsa attestazione della presenza in servizio: al dipendente colto in flagrante sarà applicata la sospensione cautelare entro 48 ore e attivato il procedimento disciplinare che dovrà concludersi entro 30 giorni. Prevista la responsabilità disciplinare del dirigente che non proceda alla sospensione e all’avvio del procedimento. Nella fattispecie di falsa attestazione della presenza in servizio è compreso anche la condotta realizzata mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento;
b) Viene garantito al dipendente il diritto alla percezione di un assegno alimentare durante il periodo di sospensione cautelare dal lavoro;
c) Il dipendente sarà convocato per il contraddittorio con preavviso di almeno 15 giorni e potrà farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante sindacale;
d) Responsabilità per omessa attivazione del procedimento disciplinare e omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare per il dirigente nei casi in cui il dirigente abbia avuto notizia dell’illecito e non si sia attivato senza giustificato motivo.

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