Published On: Febbraio 19, 2025Categories: Diritto Societario, News

Patto parasociale sottoscritto dal legale rappresentante. Le pattuizioni non vincolano automaticamente la società

Patto parasociale sottoscritto dal legale rappresentante. Le pattuizioni non vincolano automaticamente la società

La sottoscrizione del patto parasociale da parte del socio che sia anche legale rappresentante della società non determina automaticamente la nascita di alcun vincolo obbligatorio in capo a quest’ultima che rimane, invero, terza rispetto al patto.

Cosa sono e che funzione hanno i patti parasociali

I patti parasociali sono accordi contrattuali tra due o più soci, siano essi persone fisiche e/o giuridiche, stipulati al momento della costituzione della società o durante la vita di questa, con cui i sottoscrittori regolamentano il comportamento futuro che dovrà essere osservato durante la vita della società o, comunque, in occasione dell’esercizio di taluni diritti derivanti dalle partecipazioni detenute.

Il patto parasociale, quindi, si distingue rispetto al contratto di società e allo statuto della medesima, in quanto realizza una convenzione con cui i soci attuano un regolamento complementare a quello sancito nell’atto costitutivo e poi nello statuto al fine di tutelare più proficuamente i propri interessi.

In merio alle tipologie è possibile distinguere tra:

1) sindacato di voto: è il tipico patto con cui gli stipulanti si impegnano ad esprimere un voto comune in assemblea, ad esempio mediante delega di un rappresentante comune o secondo altre modalità concordate;

2) sindacato di blocco: è il patto con cui gli stipulanti limitano il trasferimento di azioni o quote all’interno della stessa compagne societaria, così impedendo ai soci di uscire dalla società e, al contempo, evitano che possano entrarvi terzi estranei;

3) patti relativi al finanziamento della società: con essi gli stipulanti si vincolano ad offrire un prestito alla società a predeterminate condizioni, ovvero ad effettuare determinati conferimenti di beni materiali o immateriali;

4) patto di garanzia degli utili: con tale patto gli stipulanti perseguono l’obiettivo di garantire un utile minimo ad uno o più soci al momento della distribuzione, senza tuttavia escluderne taluno dagli utili e dalle perdite. È invero nullo il patto che esclude un socio dalla partecipazione alle perdite;

5) patto per indirizzare la gestione: sono quei patti finalizzati a determinare in dettaglio come devono essere designati gli amministratori tra i soci o che attribuiscono determinati diritti di veto ovvero quegli accordi che disciplinano le situazioni di stallo, prevedendo finanche la cessione delle partecipazioni se lo stallo non è superabile;

6) patti sul trasferimento di quote: con essi vengono disciplinati i diritti di opzione di vendita o di acquisto delle partecipazioni dei soci o, ancora, prevedono che il socio di maggioranza possa far acquistare al terzo anche le quote del socio di minoranza (drag along), ovvero che danno al socio di minoranza il diritto di vendere le sue quote al terzo che intende acquistare le quote del socio di maggioranza (tag along).

Molteplici sono, dunque, le finalità perseguibili e, non dovendo essere resi pubblici, ad essi i soci ricorrono per accordarsi su questioni che devono rimanere riservate e che non vogliono compaiono negli statuti.

In ogni caso, con ciò differenziandosi dalle disposizioni dello statuto, i patti parasociali vincolano soltanto i soci che li sottoscrivono e non sono opponibili né ai soci non sottoscrittori né alla società salvo che questa non vi partecipi espressamente.

E se a sottoscriverlo è il socio legale rappresentante può il patto vincolare anche la società?

La sottoscrizione del patto da parte del socio che sia anche legale rappresentante della società non determina la nascita di alcun vincolo obbligatorio in capo a quest’ultima che rimane, invero, terza rispetto al patto.

Non è, infatti, possibile ritenere la società automaticamente vincolata per il solo e semplice fatto che a sottoscrivere l’accordo sia stato il legale rappresentante della stessa.

Perché possa affermarsi il contrario è necessario che il socio che sia al contempo anche il legale rappresentante della società dichiari espressamente di agire anche in nome e per conto della società rappresentata (contemplatio domini).

La mancanza è, dunque, equiparata alla rappresentanza del falsus procurator e comporta l’inefficacia del negozio giuridico nei confronti del rappresentato, salvo successiva rettifica da parte di quest’ultimo.

Paratore & Puglisi Studio Legale

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