Published On: Aprile 3, 2017Categories: Diritto Civile, News

Responsabilità medica. Al via la nuova legge

È oggi il primo giorno di concreta operatività della riforma della responsabilità sanitaria. La legge 24 del 2017 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” è, infatti, entrata in vigore sabato 1° aprile.

Non tutte le novità però debuttano da subito.

Alcune di esse, quali l’applicazione della disciplina dell’azione diretta,  l’istituzione dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità, i requisiti minimi delle polizze assicurative, decorreranno soltanto dall’emanazione dei decreti attuativi attesi nei prossimi mesi.

Le norme già operative

Il Dovere di trasparenza

Tra le norme già operative vi è l’articolo 4 della legge, che obbliga le aziende sanitarie, nel rispetto del dovere di trasparenza, a fornire ai diretti interessati, entro sette giorni dalla richiesta, la documentazione sanitaria disponibile e relativa alla vicenda clinica che ha coinvolto il paziente. Le eventuali integrazioni non potranno essere fornite oltre 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

Le novità di maggiore impatto già in vigore riguardano la disciplina della responsabilità penale e civile.

La responsabilità penale

L’articolo 6 prevede un’ipotesi di non punibilità del medico per imperizia, se ha rispettato le raccomandazioni contenute nelle linee guida che dovranno essere emanate entro il prossimo 30 giugno; nel frattempo, l’esimente si applica ai medici che si siano uniformati alle buone pratiche clinico-assistenziali.

La responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria

L’articolo 7 introduce quello che è stato definito il “doppio binario” della responsabilità civile distinguendo sul piano pratico tra la natura contrattuale del vincolo che si instaura tra azienda sanitaria e paziente e, dall’altro, la natura extracontrattuale della responsabilità imputabile all’operatore dipendente o comunque inquadrato nella struttura. È fatta salva solo l’ipotesi che il medico abbia assunto espressamente un impegno contrattuale con il proprio cliente, verso il quale, nel caso, resta obbligato a rendere una prestazione sanitaria qualificata e ben specificata.

Precisamente la norma introduce un c.d. “doppio binario” di responsabilità:

  • da un lato, quella contrattuale ex art. 1218 c.c. delle strutture sanitarie e sociosanitarie (pubbliche e private);
  • dall’altro, quella extra-contrattuale ex art. 2043 c.c. per l’esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività nell’ambito di una struttura (pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale).

Tale qualificazione determina diverse conseguenze e in particolare:

  1. sull’onere probatorio in caso di inadempimento, poiché nel primo caso al paziente/danneggiato basterà provare il titolo ed allegare l’inadempimento (restando invece al debitore/medico inadempiente dimostrare che l’inadempimento, o il ritardo, è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile); mentre nel secondo caso l’onere del paziente/danneggiato abbraccerà tutti gli elementi caratterizzanti la pretesa azionata (condotta/evento, nesso di causa, danno e colpa);
  2. sul termine di prescrizione applicabile, che è quello decennale per la responsabilità contrattuale, mentre è quinquennale in caso di responsabilità extra-contrattuale.

La riforma distingue, quindi, le posizioni delle strutture sanitarie e sociosanitarie, da un lato, e dell’esercente la professione sanitaria, dall’altro, spostando il rischio sul soggetto maggiormente capiente. Ciò, va evidentemente a vantaggio sia dell’esercente la professione sanitaria, il quale risponderà solo dei danni effettivamente provati dal danneggiato, sia del paziente stesso che viene spinto ad agire nei confronti del soggetto maggiormente in grado di far fronte al risarcimento.

Quanto alla determinazione del risarcimento del danno, il giudice dovrà tenere conto della condotta del medico in relazione al rispetto delle buone pratiche cliniche assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida.

Troveranno inoltre applicazione le tabelle del danno biologico previste dagli artt. 138 e 139 Codice delle Assicurazioni Private.

Tentativo obbligatorio di conciliazione

Sono di immediata applicazione anche le norme che nell’ottica della riduzione del contenzioso introducono le nuove regole procedurali del giudizio risarcitorio intentato dal paziente. L’articolo 8, infatti, rende obbligatorio, prima di avviare una causa, il tentativo di conciliazione giudiziale con lo strumento dell’accertamento tecnico preventivo (Atp) nel quale un consulente medico nominato dal giudice è chiamato a valutare i profili di responsabilità e di danno, invitando le parti a una conciliazione.

Resta in ogni caso valida la strada alternativa della mediazione.

In altri termini, il paziente deve preliminarmente proporre un ricorso per la consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. o, in alternativa, esperire il procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis del D.lgs. n. 28/2010.

La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione; in difetto, il giudice, con la sentenza che definisce il giudizio, condanna le parti che non vi hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite – a prescindere dall’esito del giudizio -, oltre che ad un’ulteriore somma, a titolo di “pena pecuniaria” da determinarsi equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.

In aggiunta a ciò, in caso di sentenza favorevole al danneggiato e di mancata offerta di risarcimento da parte dell’impresa di assicurazione nel corso del procedimento, il giudice trasmette copia della sentenza all’IVASS.

Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa della struttura sanitaria

Scattano da subito anche i limiti all’azione di rivalsa contro il medico, previsti dall’articolo 9 della riforma a completamento del nuovo regime della responsabilità sanitaria.

Si tratta di vincoli sul piano dei tempi (entro un anno dal pagamento del danno), dell’entità massima di esposizione economica del sanitario (tre annualità retributive lorde) e delle condizioni di perseguibilità del medico, circoscritte ai casi di dolo o colpa grave. Da segnalare che l’ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa è preclusa nell’ipotesi prevista all’art. 13, ovvero in caso di omissione, tardività o incompletezza delle comunicazioni all’esercente la professione sanitaria, da parte delle strutture per cui opera, riguardanti: i) l’instaurazione di un giudizio nei suoi confronti, o ii) l’avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte.

Obblighi di comunicazione

Entrano in vigore anche gli obblighi di comunicazione a carico delle strutture sanitarie e dell’assicuratore, che devono avvisare il medico dell’avvio di una controversia su una vicenda clinica che lo riguarda. La comunicazione deve avvenire in tempi molto brevi (dieci giorni dall’inizio della causa o della trattativa) a pena della perdita per l’azienda o l’assicuratore del diritto di agire contro il medico per rivalsa, se dovessero emergere dei suoi profili di coinvolgimento per dolo o colpa grave. Questo vincolo obbligherà soprattutto le aziende sanitarie a una gestione celere e oculata dei sinistri, a pena di un pregiudizio economico costituito dalla decadenza dell’azione di rivalsa che varrà anche nel caso di azione per responsabilità amministrativa da danno erariale di competenza del pubblico ministero presso la Corte dei conti.

Nomina dei consulenti medici

Infine, sono di immediata applicabilità le norme, contenute nell’articolo 15, che pongono criteri e regole per la nomina dei consulenti medici del giudice, tanto nel procedimento civile che in quello penale.

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