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Statuto del lavoratore autonomo e lavoro agile

Statuto del lavoratore autonomo e lavoro agile

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha approvato, nella seduta dello scorso 28 gennaio, un disegno di legge recante “misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.

L’ambito di applicazione dell’intervento normativo (art. 1) denuncia infatti proprio tale caratteristica: le nuove guarentigie si applicano ai «rapporti di lavoro autonomo di cui al Titolo III del Libro V del codice civile» e non agli imprenditori, anche se piccoli, di cui all’art. 2083 cod. civ. (salvo che per alcune disposizioni specifiche: gli artt. 8 e 9 del d.l.).

La prima parte del provvedimento detta disposizioni in materia di lavoro autonomo con l’obiettivo di costruire per tali lavoratori, prestatori d’opera materiali e intellettuali non imprenditori, un sistema di diritti e di welfare moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro.

Le principali misure riguardano:

• l’estensione al lavoratore autonomo, a condizioni di compatibilità, della disciplina (d.lgs. 231/2002) in tema di transazioni commerciali (quanto ai termini di pagamento ed alla misura degli interessi);

• la previsione di agevolazioni fiscali, consistenti

a) nella deducibilità nella misura del 100%, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità finalizzate all’inserimento o reinserimento del lavoratore autonomo nel mercato del lavoro;

b) nella misura del 100%, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese sostenute dal lavoratore per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento;

c) e in misura integrale delle spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, allo scopo di favorire la stipula di tali polizze, e favorendo, allo stesso tempo, lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative, con un conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo. Con tale meccanismo assicurativo che assicuri il professionista contro questo rischio, in pratica, il Governo spinge il mercato assicurativo a costruire nuovi elementi di tutela, per cui un lavoratore autonomo che investe in una forma assicurativa contro il rischio che il cliente non gli paghi una fattura possa poi dedurne il costo sul piano fiscale;

• la parificazione dei lavoratori autonomi ai piccoli imprenditori ai fini dell’accesso ai PON e ai POR a valere sui fondi strutturali europei;

• il riconoscimento del diritto di percepire l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi, indipendentemente dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa;

• l’estensione della durata e dell’arco temporale entro il quale tali lavoratori possano usufruire dei congedi parentali, prevedendo che l’indennità per congedo parentale possa essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino;

• la previsione della sospensione, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente in caso di gravidanza, malattia e infortunio, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare;

• la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l’intera durata della malattia e dell’infortunio fino ad un massimo di 2 anni, in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni;

• la previsione di una specifica misura di tutela contro la malattia in base alla quale, i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera.

Il disegno di legge non estende ai lavoratori autonomi – come appariva in una precedente versione del progetto – la possibilità di fruire del rito del lavoro. Sul piano processuale si limita infatti ad estendere la previsione di cui all’art. 634, comma 2 cod. proc. civ., secondo cui possono costituire prova scritta, al fine di ottenere un decreto ingiuntivo, anche le scritture contabili dei lavoratori autonomi. Contiene però una interessante previsione che modifica l’art. 409, n. 3 cod. proc. civ., introducendo una nuova definizione di lavoro para-subordinato.

Infine il titolo II del progetto di legge introduce disposizioni in materia di lavoro agile c.d. “smart working”.

Viene infatti definito come una «modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro». Più in concreto le modalità di esecuzione contemplano la possibilità di alternare il lavoro all’interno dei locali aziendali e il lavoro all’esterno, di utilizzare strumenti tecnologici, senza l’impiego di una postazione fissa di lavoro quando l’attività è svolta fuori dei locali aziendali.

Il contratto – che può essere a termine o a tempo indeterminato – va stipulato in forma scritta a pena di nullità e deve contenere la disciplina delle modalità di esecuzione della prestazione all’esterno, ivi comprese le forme di esercizio dei poteri direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, nel rispetto dell’art. 4 dello statuto dei lavoratori.

Al lavoratore «agile» spetta un trattamento non inferiore a quello complessivamente applicato al lavoratore “interno”.

Il datore di lavoro deve adottare misure idonee a tutelare la riservatezza del lavoratore e, per converso, quest’ultimo deve custodire con diligenza gli strumenti di lavoro. Il datore deve altresì garantire la sicurezza del lavoratore e quest’ultimo deve cooperare nell’attuazione delle misure relative.

Non è del tutto chiara la disciplina del recesso.

All’art. 14, comma 2 del disegno di legge si legge infatti che «in presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine in caso di accordo a tempo determinato o senza preavviso nel caso di rapporto a tempo indeterminato».

Si tratterebbe quindi di un rapporto di lavoro subordinato del tutto sottratto, quanto alla disciplina del licenziamento, anche alla pur blanda disciplina di cui al contratto a tutele crescenti.

In particolare è previsto che:

• il lavoratore che presta l’attività di lavoro subordinato in modalità agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda;

• gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato, siano applicati anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile;

• il datore di lavoro garantisce al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza.

Si tratta di un provvedimento che il Governo, dopo l’approvazione del Jobs Act e la riforma delle collaborazioni coordinate e continuative, concepisce per regolamentare, in maniera unitaria, anche il settore delle Partite Iva. Il Ddl sul lavoro autonomo costituisce il primo testo, per l’Italia, specificatamente dedicato ai rapporti di lavoro che divergono dal lavoro subordinato e dalle collaborazioni esterne.

Si attende, adesso, un percorso parlamentare particolarmente spedito dato che il disegno varato dal CdM seguirà il medesimo iter della Legge di stabilità.

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