Approda nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 137 del 14 giugno 2016, il Decreto del Ministero del Lavoro, emanato lo scorso 15 aprile, che definisce i criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria.
In attuazione del d.lgs. n. 148/2015, infatti, il d.m. stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016 la CIGO è concessa per le seguenti causali:
– situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
– situazioni temporanee di mercato.
Le singole fattispecie che integrano le causali di intervento.
Disciplinate, oltre all’esame delle domande, le singole fattispecie che integrano le causali di intervento, ovvero:
– mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato
– fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto
– mancanza di materie prime o componenti
– eventi meteo
– sciopero di un reparto o di altra impresa
– incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica – impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità – sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori
– guasto ai macchinari – manutenzione straordinaria.