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Statuto del lavoratore autonomo e lavoro agile

Statuto del lavoratore autonomo e lavoro agile

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha approvato, nella seduta dello scorso 28 gennaio, un disegno di legge recante “misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.

L’ambito di applicazione dell’intervento normativo (art. 1) denuncia infatti proprio tale caratteristica: le nuove guarentigie si applicano ai «rapporti di lavoro autonomo di cui al Titolo III del Libro V del codice civile» e non agli imprenditori, anche se piccoli, di cui all’art. 2083 cod. civ. (salvo che per alcune disposizioni specifiche: gli artt. 8 e 9 del d.l.).

La prima parte del provvedimento detta disposizioni in materia di lavoro autonomo con l’obiettivo di costruire per tali lavoratori, prestatori d’opera materiali e intellettuali non imprenditori, un sistema di diritti e di welfare moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro.

Le principali misure riguardano:

• l’estensione al lavoratore autonomo, a condizioni di compatibilità, della disciplina (d.lgs. 231/2002) in tema di transazioni commerciali (quanto ai termini di pagamento ed alla misura degli interessi);

• la previsione di agevolazioni fiscali, consistenti

a) nella deducibilità nella misura del 100%, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità finalizzate all’inserimento o reinserimento del lavoratore autonomo nel mercato del lavoro;

b) nella misura del 100%, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese sostenute dal lavoratore per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento;

c) e in misura integrale delle spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, allo scopo di favorire la stipula di tali polizze, e favorendo, allo stesso tempo, lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative, con un conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo. Con tale meccanismo assicurativo che assicuri il professionista contro questo rischio, in pratica, il Governo spinge il mercato assicurativo a costruire nuovi elementi di tutela, per cui un lavoratore autonomo che investe in una forma assicurativa contro il rischio che il cliente non gli paghi una fattura possa poi dedurne il costo sul piano fiscale;

• la parificazione dei lavoratori autonomi ai piccoli imprenditori ai fini dell’accesso ai PON e ai POR a valere sui fondi strutturali europei;

• il riconoscimento del diritto di percepire l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi, indipendentemente dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa;

• l’estensione della durata e dell’arco temporale entro il quale tali lavoratori possano usufruire dei congedi parentali, prevedendo che l’indennità per congedo parentale possa essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino;

• la previsione della sospensione, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente in caso di gravidanza, malattia e infortunio, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare;

• la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l’intera durata della malattia e dell’infortunio fino ad un massimo di 2 anni, in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni;

• la previsione di una specifica misura di tutela contro la malattia in base alla quale, i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera.

Il disegno di legge non estende ai lavoratori autonomi – come appariva in una precedente versione del progetto – la possibilità di fruire del rito del lavoro. Sul piano processuale si limita infatti ad estendere la previsione di cui all’art. 634, comma 2 cod. proc. civ., secondo cui possono costituire prova scritta, al fine di ottenere un decreto ingiuntivo, anche le scritture contabili dei lavoratori autonomi. Contiene però una interessante previsione che modifica l’art. 409, n. 3 cod. proc. civ., introducendo una nuova definizione di lavoro para-subordinato.

Infine il titolo II del progetto di legge introduce disposizioni in materia di lavoro agile c.d. “smart working”.

Viene infatti definito come una «modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro». Più in concreto le modalità di esecuzione contemplano la possibilità di alternare il lavoro all’interno dei locali aziendali e il lavoro all’esterno, di utilizzare strumenti tecnologici, senza l’impiego di una postazione fissa di lavoro quando l’attività è svolta fuori dei locali aziendali.

Il contratto – che può essere a termine o a tempo indeterminato – va stipulato in forma scritta a pena di nullità e deve contenere la disciplina delle modalità di esecuzione della prestazione all’esterno, ivi comprese le forme di esercizio dei poteri direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, nel rispetto dell’art. 4 dello statuto dei lavoratori.

Al lavoratore «agile» spetta un trattamento non inferiore a quello complessivamente applicato al lavoratore “interno”.

Il datore di lavoro deve adottare misure idonee a tutelare la riservatezza del lavoratore e, per converso, quest’ultimo deve custodire con diligenza gli strumenti di lavoro. Il datore deve altresì garantire la sicurezza del lavoratore e quest’ultimo deve cooperare nell’attuazione delle misure relative.

Non è del tutto chiara la disciplina del recesso.

All’art. 14, comma 2 del disegno di legge si legge infatti che «in presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine in caso di accordo a tempo determinato o senza preavviso nel caso di rapporto a tempo indeterminato».

Si tratterebbe quindi di un rapporto di lavoro subordinato del tutto sottratto, quanto alla disciplina del licenziamento, anche alla pur blanda disciplina di cui al contratto a tutele crescenti.

In particolare è previsto che:

• il lavoratore che presta l’attività di lavoro subordinato in modalità agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda;

• gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato, siano applicati anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile;

• il datore di lavoro garantisce al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza.

Si tratta di un provvedimento che il Governo, dopo l’approvazione del Jobs Act e la riforma delle collaborazioni coordinate e continuative, concepisce per regolamentare, in maniera unitaria, anche il settore delle Partite Iva. Il Ddl sul lavoro autonomo costituisce il primo testo, per l’Italia, specificatamente dedicato ai rapporti di lavoro che divergono dal lavoro subordinato e dalle collaborazioni esterne.

Si attende, adesso, un percorso parlamentare particolarmente spedito dato che il disegno varato dal CdM seguirà il medesimo iter della Legge di stabilità.

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Amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione

Amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione

La Commissione Giustizia ha iniziato l’esame del provvedimento C. 1985 per il rafforzamento dell’amministrazione di sostegno e la soppressione degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione.

Il provvedimento apporta diverse e importanti modifiche al codice civile e alle disposizioni per la sua attuazione.

In particolare, le linee-guida della riforma sono le seguenti:

  • soppressione dell’interdizione (anche di quella legale) e dell’inabilitazione;
  • incapacità legale rimane come una figura dotata di senso solo con riferimento ai minori;
  • inserimento nell’ordinamento di un nuovo modello privatistico: la «inadeguatezza gestionale»;
  • incentrare il sistema di protezione sull’amministrazione di sostegno, quale misura di protezione applicabile sempre.

Pertanto, ecco le principali modifiche al codice civile che il ddl 1985 vuole apportare:

Abrogazione degli articoli da 414 a 432 c.c., eccezion fatta per l’art. 428 c.c.

Amministrazione di sostegno:

• Il terzo comma dell’articolo 405 del codice civile verrebbe integralmente riformulato, prevedendo la possibilità di nomina di un co-amministratore di sostegno, qualora ciò risponda all’interesse del beneficiario;

• articolo 406, primo comma, c.c.: verrebbe inserita la locuzione «personalmente» per superare, in via definitiva, la questione concernente la sovranità e l’autosufficienza dell’interessato riguardo all’iniziativa di attivazione del procedimento di amministrazione di sostegno;

• articolo 407, quarto comma, c.c.: per la difesa tecnica del beneficiario, il quarto comma dell’articolo 407, di nuova formulazione, rinvia alla disposizione dell’articolo 716, secondo comma, del codice di procedura civile (anch’essa introdotta ex novo) la quale prevede che il giudice tutelare debba invitare il beneficiario a nominare un difensore;

• articolo 409, secondo comma, c.c.: introdotta nell’articolo 409 una disposizione volta a puntualizzare che il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva la capacità di compiere gli atti di natura personale riguardo ai quali non sia stato incapacitato dal giudice tutelare;

• articolo 412, secondo comma, c.c.: aggiunto il riferimento al caso di «incapacitazione» disposta con decreto del giudice tutelare successivo al decreto istitutivo dell’amministrazione di sostegno.

Attività negoziale dell’incapace:

• articolo 428 c.c.: la nuova formulazione della norma si differenzia per la riunione nel primo comma delle due fattispecie di annullamento contemplate ora distintamente nel primo e nel secondo comma con riguardo rispettivamente agli atti e ai contratti. In entrambi i casi, sarà necessario e sufficiente che ricorra il grave pregiudizio per l’incapace, mentre non è più richiesto l’ulteriore presupposto della «mala fede»dell’altro contraente.

Contratto in generale:

• articolo 1425 c.c.: modificato il primo comma dell’articolo 1425, dove fa riferimento alla parte «legalmente incapace», dato che, per effetto della soppressione dell’interdizione e dell’inabilitazione, la categoria dell’incapacità legale di agire si riduce alla sola fattispecie della minore età; dunque, il primo comma è riformulato sostituendosi alla locuzione «legalmente incapace di contrattare» la parola «minore»; introdotto un nuovo secondo comma dell’articolo 1425, contemplante l’annullabilità del contratto concluso dal beneficiario dell’amministrazione di sostegno nei cui confronti il giudice tutelare abbia stabilito il divieto di compiere attività negoziale;

• art. 1442, secondo comma, c.c.: inserita la previsione concernente l’ipotesi del contratto concluso dal beneficiario di amministrazione di sostegno, nonostante la propria «incapacitazione: la prescrizione relativa all’azione di annullamento del contratto decorre dal venir meno dell’impedimento a contrarre stabilito dal giudice tutelare.

Singoli contratti:

• art. 1626 c.c., scioglimento del contratto di affitto: scompaiono dalla norma i riferimenti all’interdizione e all’inabilitazione e rimane contemplata, quale unica causa di scioglimento del contratto, l’insolvenza dell’affittuario;

• art. 1722 c.c., mandato: vengono meno le cause di scioglimento costituite da interdizione e inabilitazione del mandante o del mandatario;

• art. 1833 c.c., conto corrente: vengono meno la previsione dello scioglimento del rapporto contrattuale per interdizione o inabilitazione di una delle parti e i conseguenti riferimenti testuali agli istituti soppressi.

Pagamento e indebito:

• artt. 1190 e 1191 c.c.: «incapace» ai sensi degli articoli 1190 e 1191 del codice civile, dovrà essere considerato anche il beneficiario dell’amministrazione di sostegno riguardo al quale il giudice tutelare abbia posto un divieto di ricevere o di effettuare pagamenti;

• art. 1993 c.c.: anche il beneficiario di amministrazione di sostegno nei cui confronti il giudice tutelare avesse stabilito il divieto di emettere assegni, potrà opporre al possessore del titolo il difetto di capacità derivante dal predetto intervento incapacitante.

Matrimonio:

• art. 85 c.c.: viene meno il divieto riferito all’interdetto di sposarsi: il disabile conserva, pertanto, la piena sovranità in ordine alla decisione di contrarre matrimonio;

• art. 119 c.c., legittimazione a impugnare il matrimonio contratto in violazione del divieto previsto dall’articolo 85 del codice civile: il nuovo testo contempla anche il beneficiario dell’amministrazione di sostegno destinatario del divieto, nonché l’amministratore di sostegno;

• art. 183 c.c., amministrazione dei beni comuni: abrogato il terzo comma;

• art. 193 c.c.: la separazione giudiziale dei beni tra coniugi non potrà più essere pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione ma soltanto in caso di cattiva amministrazione. Aggiunta ulteriore ipotesi in cui vi sia pericolo per gli interessi dell’altro coniuge o della comunione o della famiglia, tenuto conto degli impedimenti stabiliti dal giudice tutelare con riguardo al coniuge beneficiario di amministrazione di sostegno, ai sensi dell’articolo 409 del codice civile.

Filiazione:

• art. 244 c.c., disconoscimento di paternità: aggiunto un quinto comma il quale prevede che nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, il giudice tutelare possa disporre, con riguardo esclusivo all’interesse del beneficiario, il divieto per lo stesso di promuovere azione di disconoscimento. Il giudice tutelare potrà comunque prevedere che l’azione sia esercitabile con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;

• art. 245 c.c., sospensione del termine di decadenza per l’esercizio dell’azione di disconoscimento: qualora l’interessato al disconoscimento sia interdetto o versi in condizioni di grave abituale infermità di mente, viene eliminato il riferimento alla condizione di interdizione e viene aggiunto un nuovo comma contenente la previsione della legittimazione attiva dell’amministratore di sostegno nell’ipotesi in cui l’interessato sia beneficiario di amministrazione di sostegno;

• art. 273 c.c., esercizio dell’azione per l’accertamento giudiziale della filiazione naturale: è eliminata la previsione relativa all’esercizio dell’azione da parte del tutore dell’interdetto. Il terzo comma della norma è riformulato con riferimento al beneficiario di amministrazione di sostegno, nei confronti del quale viene previsto che il giudice tutelare possa disporre il divieto di esercizio dell’azione o stabilire che la stessa possa essere esercitata con l’assistenza dell’amministratore di sostegno.

Accettazione di eredità:

• art. 471 c.c.: la norma è riformulata prevedendo, nel terzo comma, l’accettazione di eredità da parte del beneficiario dell’amministrazione di sostegno.

Testamento:

• art. 591 c.c., capacità di fare testamento: eliminazione del riferimento all’interdetto, contenuta nel testo vigente dell’articolo 591, secondo comma, numero 2), sostituita da quella concernente la figura del beneficiario di amministrazione di sostegno il quale sia stato «incapacitato» a testare.

Donazione:

• art. 774 c.c., capacità di donare: l’incapacità di fare donazione investe il minore d’età e il beneficiario dell’amministrazione di sostegno nei cui confronti il giudice tutelare abbia stabilito il divieto di fare donazione;

• art. 775-bis c.c.: norma di nuova formulazione. Anche il beneficiario di amministrazione di sostegno «incapacitato» possano donare i propri beni, secondo le modalità contemplate.

Patrimonio con vincolo di destinazione:

• gli articoli 692-697 del codice civile disciplineranno il nuovo istituto del «patrimonio con vincolo di destinazione»: possibilità della costituzione del patrimonio con vincolo di destinazione, a favore del beneficiario dell’amministrazione di sostegno.

Responsabilità civile dell’incapace:

• nuovo secondo comma dell’art. 2046 c.c.: salvo il caso in cui l’incapacità derivi da colpa dell’autore, il giudice può moderare l’ammontare del risarcimento al quale questi è tenuto, in considerazione delle circostanze del caso, con particolare riguardo all’età, alla gravità dello stato d’incapacità e alle condizioni economiche delle parti;

• art. 2047 c.c. responsabilità del sorvegliante dell’incapace: questa da vicaria diviene solidale.