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Amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione

Amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione

La Commissione Giustizia ha iniziato l’esame del provvedimento C. 1985 per il rafforzamento dell’amministrazione di sostegno e la soppressione degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione.

Il provvedimento apporta diverse e importanti modifiche al codice civile e alle disposizioni per la sua attuazione.

In particolare, le linee-guida della riforma sono le seguenti:

  • soppressione dell’interdizione (anche di quella legale) e dell’inabilitazione;
  • incapacità legale rimane come una figura dotata di senso solo con riferimento ai minori;
  • inserimento nell’ordinamento di un nuovo modello privatistico: la «inadeguatezza gestionale»;
  • incentrare il sistema di protezione sull’amministrazione di sostegno, quale misura di protezione applicabile sempre.

Pertanto, ecco le principali modifiche al codice civile che il ddl 1985 vuole apportare:

Abrogazione degli articoli da 414 a 432 c.c., eccezion fatta per l’art. 428 c.c.

Amministrazione di sostegno:

• Il terzo comma dell’articolo 405 del codice civile verrebbe integralmente riformulato, prevedendo la possibilità di nomina di un co-amministratore di sostegno, qualora ciò risponda all’interesse del beneficiario;

• articolo 406, primo comma, c.c.: verrebbe inserita la locuzione «personalmente» per superare, in via definitiva, la questione concernente la sovranità e l’autosufficienza dell’interessato riguardo all’iniziativa di attivazione del procedimento di amministrazione di sostegno;

• articolo 407, quarto comma, c.c.: per la difesa tecnica del beneficiario, il quarto comma dell’articolo 407, di nuova formulazione, rinvia alla disposizione dell’articolo 716, secondo comma, del codice di procedura civile (anch’essa introdotta ex novo) la quale prevede che il giudice tutelare debba invitare il beneficiario a nominare un difensore;

• articolo 409, secondo comma, c.c.: introdotta nell’articolo 409 una disposizione volta a puntualizzare che il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva la capacità di compiere gli atti di natura personale riguardo ai quali non sia stato incapacitato dal giudice tutelare;

• articolo 412, secondo comma, c.c.: aggiunto il riferimento al caso di «incapacitazione» disposta con decreto del giudice tutelare successivo al decreto istitutivo dell’amministrazione di sostegno.

Attività negoziale dell’incapace:

• articolo 428 c.c.: la nuova formulazione della norma si differenzia per la riunione nel primo comma delle due fattispecie di annullamento contemplate ora distintamente nel primo e nel secondo comma con riguardo rispettivamente agli atti e ai contratti. In entrambi i casi, sarà necessario e sufficiente che ricorra il grave pregiudizio per l’incapace, mentre non è più richiesto l’ulteriore presupposto della «mala fede»dell’altro contraente.

Contratto in generale:

• articolo 1425 c.c.: modificato il primo comma dell’articolo 1425, dove fa riferimento alla parte «legalmente incapace», dato che, per effetto della soppressione dell’interdizione e dell’inabilitazione, la categoria dell’incapacità legale di agire si riduce alla sola fattispecie della minore età; dunque, il primo comma è riformulato sostituendosi alla locuzione «legalmente incapace di contrattare» la parola «minore»; introdotto un nuovo secondo comma dell’articolo 1425, contemplante l’annullabilità del contratto concluso dal beneficiario dell’amministrazione di sostegno nei cui confronti il giudice tutelare abbia stabilito il divieto di compiere attività negoziale;

• art. 1442, secondo comma, c.c.: inserita la previsione concernente l’ipotesi del contratto concluso dal beneficiario di amministrazione di sostegno, nonostante la propria «incapacitazione: la prescrizione relativa all’azione di annullamento del contratto decorre dal venir meno dell’impedimento a contrarre stabilito dal giudice tutelare.

Singoli contratti:

• art. 1626 c.c., scioglimento del contratto di affitto: scompaiono dalla norma i riferimenti all’interdizione e all’inabilitazione e rimane contemplata, quale unica causa di scioglimento del contratto, l’insolvenza dell’affittuario;

• art. 1722 c.c., mandato: vengono meno le cause di scioglimento costituite da interdizione e inabilitazione del mandante o del mandatario;

• art. 1833 c.c., conto corrente: vengono meno la previsione dello scioglimento del rapporto contrattuale per interdizione o inabilitazione di una delle parti e i conseguenti riferimenti testuali agli istituti soppressi.

Pagamento e indebito:

• artt. 1190 e 1191 c.c.: «incapace» ai sensi degli articoli 1190 e 1191 del codice civile, dovrà essere considerato anche il beneficiario dell’amministrazione di sostegno riguardo al quale il giudice tutelare abbia posto un divieto di ricevere o di effettuare pagamenti;

• art. 1993 c.c.: anche il beneficiario di amministrazione di sostegno nei cui confronti il giudice tutelare avesse stabilito il divieto di emettere assegni, potrà opporre al possessore del titolo il difetto di capacità derivante dal predetto intervento incapacitante.

Matrimonio:

• art. 85 c.c.: viene meno il divieto riferito all’interdetto di sposarsi: il disabile conserva, pertanto, la piena sovranità in ordine alla decisione di contrarre matrimonio;

• art. 119 c.c., legittimazione a impugnare il matrimonio contratto in violazione del divieto previsto dall’articolo 85 del codice civile: il nuovo testo contempla anche il beneficiario dell’amministrazione di sostegno destinatario del divieto, nonché l’amministratore di sostegno;

• art. 183 c.c., amministrazione dei beni comuni: abrogato il terzo comma;

• art. 193 c.c.: la separazione giudiziale dei beni tra coniugi non potrà più essere pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione ma soltanto in caso di cattiva amministrazione. Aggiunta ulteriore ipotesi in cui vi sia pericolo per gli interessi dell’altro coniuge o della comunione o della famiglia, tenuto conto degli impedimenti stabiliti dal giudice tutelare con riguardo al coniuge beneficiario di amministrazione di sostegno, ai sensi dell’articolo 409 del codice civile.

Filiazione:

• art. 244 c.c., disconoscimento di paternità: aggiunto un quinto comma il quale prevede che nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, il giudice tutelare possa disporre, con riguardo esclusivo all’interesse del beneficiario, il divieto per lo stesso di promuovere azione di disconoscimento. Il giudice tutelare potrà comunque prevedere che l’azione sia esercitabile con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;

• art. 245 c.c., sospensione del termine di decadenza per l’esercizio dell’azione di disconoscimento: qualora l’interessato al disconoscimento sia interdetto o versi in condizioni di grave abituale infermità di mente, viene eliminato il riferimento alla condizione di interdizione e viene aggiunto un nuovo comma contenente la previsione della legittimazione attiva dell’amministratore di sostegno nell’ipotesi in cui l’interessato sia beneficiario di amministrazione di sostegno;

• art. 273 c.c., esercizio dell’azione per l’accertamento giudiziale della filiazione naturale: è eliminata la previsione relativa all’esercizio dell’azione da parte del tutore dell’interdetto. Il terzo comma della norma è riformulato con riferimento al beneficiario di amministrazione di sostegno, nei confronti del quale viene previsto che il giudice tutelare possa disporre il divieto di esercizio dell’azione o stabilire che la stessa possa essere esercitata con l’assistenza dell’amministratore di sostegno.

Accettazione di eredità:

• art. 471 c.c.: la norma è riformulata prevedendo, nel terzo comma, l’accettazione di eredità da parte del beneficiario dell’amministrazione di sostegno.

Testamento:

• art. 591 c.c., capacità di fare testamento: eliminazione del riferimento all’interdetto, contenuta nel testo vigente dell’articolo 591, secondo comma, numero 2), sostituita da quella concernente la figura del beneficiario di amministrazione di sostegno il quale sia stato «incapacitato» a testare.

Donazione:

• art. 774 c.c., capacità di donare: l’incapacità di fare donazione investe il minore d’età e il beneficiario dell’amministrazione di sostegno nei cui confronti il giudice tutelare abbia stabilito il divieto di fare donazione;

• art. 775-bis c.c.: norma di nuova formulazione. Anche il beneficiario di amministrazione di sostegno «incapacitato» possano donare i propri beni, secondo le modalità contemplate.

Patrimonio con vincolo di destinazione:

• gli articoli 692-697 del codice civile disciplineranno il nuovo istituto del «patrimonio con vincolo di destinazione»: possibilità della costituzione del patrimonio con vincolo di destinazione, a favore del beneficiario dell’amministrazione di sostegno.

Responsabilità civile dell’incapace:

• nuovo secondo comma dell’art. 2046 c.c.: salvo il caso in cui l’incapacità derivi da colpa dell’autore, il giudice può moderare l’ammontare del risarcimento al quale questi è tenuto, in considerazione delle circostanze del caso, con particolare riguardo all’età, alla gravità dello stato d’incapacità e alle condizioni economiche delle parti;

• art. 2047 c.c. responsabilità del sorvegliante dell’incapace: questa da vicaria diviene solidale.

D.L. 83/2015: Le modifiche in materia di esecuzione e telematico.

D.L. 83/2015: Le modifiche in materia di esecuzione e telematico.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2015 è stato pubblicato il testo del D.L. n. 83/2015 di riforma della giustizia recante “misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”.

Dopo aver riassunto le novità introdotte dal titolo I in materia di procedure concorsuali, P&P Studio Legale dedica quest’articolo alle importanti novità introdotte dai successivi titoli II e III in materia di procedimenti di espropriazione forzata e processo civile telematico.

Questi i punti principali del provvedimento:

  • Atto di precetto:

con la modifica dell’art. 480 c.p.c. il precetto si arricchisce di un ulteriore elemento a vantaggio del debitore, ossia l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

La vigenza viene, però, posticipata all’entrata in vigore della Legge di conversione.

  • Ricerca telematica dei beni da pignorare:

con la modifica dell’art 492-bis c.p.c. e dell’art 155-quinquies disp. att. c.p.c. viene ritoccata ed incoraggiata la ricerca telematica dei beni da pignorare – ancora inapplicabile, mancando il decreto ministeriale attuativo.

In particolare il nuovo decreto legge “liberalizza” la ricerca telematica dei beni del debitore da pignorare, senza che vi sia più necessità dei famosi – e mai emanati – decreti attuativi che l’originaria legge aveva imposto per l’operatività di tale riforma: pertanto il creditore, previamente autorizzato dal Presidente del Tribunale, potrà cercare beni mobili, immobili, autoveicoli e conti correnti da pignorare accedendo direttamente alle banche dati tributarie e previdenziali, nonché al registro automobilistico, senza doversi prima rivolgere agli ufficiali giudiziari, ma chiedendolo direttamente alle pubbliche amministrazioni interessate e titolari della relativa banca dati..

Tale disposizione però perderà efficacia se il decreto dirigenziale che assicuri la piena funzionalità del servizio non verrà adottato entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge di riforma.

  • Conversione del pignoramento:

con la modifica dell’art. 495 c.p.c. viene prevista la possibilità per il debitore di accedere alla cosiddetta conversione del pignoramento anche attraverso un meccanismo di rateizzazione mensile entro il termine massimo di trentasei mesi. Ogni sei mesi il giudice provvede al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.

  • Cessazione dell’efficacia del pignoramento:

viene modificato il termine di cui all’art 497 c.p.c. e, pertanto, il pignoramento perderà efficacia quando dal suo compimento saranno trascorsi 45 (quarantacinque) giorni in luogo dei già previsti 90 (novanta) giorni senza che sia stata richiesta l’assegnazione o la vendita.

  • Pignoramento mobiliare. I nuovi limiti:

con la modifica dell’art. 545 c.p.c. il nuovo decreto legge introduce importanti limiti alla misura massima del pignoramento di pensioni e stipendi. In particolare, a tale norma del codice di procedura civile vengono aggiunte le seguenti specificazioni:

– relativamente al pignoramento delle pensioni esse non potranno essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti di legge (un quinto);

– riguardo al pignoramento di stipendi: le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dalla legge (un quinto).

Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio.

  • Obblighi del terzo:

vengono mutati anche gli obblighi del terzo. All’art 546 c.p.c., infatti, viene previsto che dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’art. 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell’assegno sociale; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall’articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.

  • Pignoramenti immobiliari. Una sostanziale accelerata i tempi:

il decreto legge 83/2015 modifica il termine di cui all’art 567 c.p.c. relativo all’istanza di vendita ed al deposito della documentazione.

Il creditore che richiede la vendita deve provvedere a depositare, entro 60 e non più entro 120 giorni, la documentazione ipocatastale.

In caso di mancato rispetto, il giudice dichiara l’inefficacia del pignoramento.

Anche la possibilità di chiedere la proroga del suddetto termine subisce un taglio. La riforma riduce, infatti, da 120 a 60 giorni la durata proroga ai fini del deposito della suddetta documentazione.

Cambia inoltre la determinazione del valore dell’immobile pignorato ex art 568 c.p.c.

Dalla moltiplicazione della rendita catastale o del reddito dominicale per un coefficiente (art. 15 c.p.c.), si passa al valore di mercato. Si dovrà pertanto procedere alla stima, calcolando il valore al metro quadro, con le opportune correzioni anche in base alla situazione edilizia, stato d’uso e manutenzione, vincoli giuridici e morosità di spese condominiali. Nella stima dovrà essere evidenziato se c’è possibilità di sanare eventuali abusi edilizie e l’importo annuo delle spese condominiali ordinarie e le eventuali spese straordinarie già approvate dall’assemblea. Si accelerano infine i tempi per il giuramento – da effettuare in cancelleria, da parte del consulente stimatore, e per la presentazione delle offerte.

Inoltre, per ciò che concerne la consegna all’acquirente dell’immobile pignorato, ai sensi del modificato art 574 c.p.c., il giudice dell’esecuzione può autorizzare l’aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad immettersi nel possesso dell’immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, assicurazioni o altri intermediari finanziari per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita.

Inoltre, con la modifica dell’art. 173-quinquies. disp. att. c.p.c. rubricato “Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d’acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo” il giudice può disporre che la presentazione dell’offerta d’acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale. È consentita la prestazione della cauzione anche mediante fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione. In ogni caso, è stabilito che l’offerente comunichi, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 571 c.p.c.

Di fondamentale rilievo la modifica al codice civile, nel quale, dopo l’art. 2929 c.c. è inserita la Sezione I-bis riguardante l’espropriazione di beni oggetto di vincoli d’indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito.

In proposito, l’art. 2929-bis c.c. introduce una tutela rafforzata per il creditore in caso di pignoramento, grazie alla revocatoria semplificata. L’istituto introdotto dal d.l. in esame fa sì che il creditore ove si ritenga pregiudicato da una donazione, da un fondo patrimoniale, da un trust ovvero da un vincolo di destinazione in genere, possa iniziare l’esecuzione forzata indipendentemente dall’ottenimento di una sentenza dichiarativa d’inefficacia del trasferimento (cd. revocatoria). Il Giudice potrà quindi emettere una sentenza di rigetto delle ragioni del creditore quando ormai, per esempio, l’immobile del debitore sia già stato venduto all’asta. Di fatto viene introdotta una presunzione secondo cui gli atti sopra indicati siano stipulati in frode al creditore, con una lesione sia del diritto di difesa del debitore, sia del terzo che abbia eventualmente ricevuto tali beni. Infatti, la nuova disposizione introdotta, limita fortemente la difesa di questi ultimi posto che essi non sono ammessi alla causa ordinaria, con tutte le garanzie ad essa correlata ma solo all’opposizione all’esecuzione con motivi circoscritti a: l’esistenza del pregiudizio e la conoscenza in capo al debitore del pregiudizio medesimo. Va tuttavia considerato che per poter opporre il pignoramento al debitore, il creditore deve trascrivere quest’ultimo entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto di trasferimento del debitore. Da ciò deriva la perdita di efficacia degli atti di cessione, di donazione, ovvero di costituzione di fondo patrimoniale, trust e vincoli in genere, che sono da ritenersi “sospesi” sino al termine dell’anno dalla loro trascrizione. Infine è da rilevare che, decorso l’anno, il creditore ha pur sempre la possibilità di agire con l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c.

  • Provvedimenti per l’autorizzazione alla vendita:

il Decreto Legge 83/2015 introduce un’ulteriore importante possibilità per il giudice: egli può altresì stabilire che il pagamento del prezzo di vendita avvenga ratealmente, entro un termine non superiore a 12 mesi. La rateizzazione pare possibile indipendentemente dall’ammontare del prezzo di vendita e senza alcun limite minimo di importo di ogni singola rata.

Unici limiti alla possibilità di disporre la rateizzazione e alla rateizzazione stessa sono:

– non devono essere state presentate opposizioni all’esecuzione;

– la durata della rateizzazione non deve superare i 12 mesi.

  • Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche:

tutte le vendite dovranno essere pubblicizzate sul portale delle vendite pubbliche, gestito dal Ministero della giustizia.

Il portale unificato consentirà a tutti gli interessati di acquisire le informazioni relative alle vendite giudiziarie nell’ambito di un’unica area web gestita dal Ministero della Giustizia, superando così l’attuale frammentazione con la pubblicazione degli avvisi di vendita per ogni singolo tribunale.

La pubblicità sul portale è obbligatoria tanto che il decreto prevede all’art. 631-bis che, ove questa non venga effettuata nel termine stabilito dal giudice, quest’ultimo deve dichiarare con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo. Tale pubblicità dovrà essere effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, dal creditore procedente. Le modalità tecniche saranno prescritte dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia e saranno rese disponibili mediante pubblicazione nell’area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”. Ove la pubblicità riguardi beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non potrà essere effettuata fin tanto che non sarà fornita la prova dell’avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione. Il portale delle vendite pubbliche dovrà poi inviare all’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata – ad ogni interessato che ne abbia richiesta e si è registrato mediante un’apposita procedura – un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità.

Anche in capo al creditore vengono posti dei costi. Il decreto legge, inoltre, pone dei costi anche in capo al creditore procedente introducendo un contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche degli atti esecutivi riguardanti beni immobili o mobili registrati. Esso sarà di 100 euro per ciascun atto esecutivo e potrà essere adeguato ogni tre anni in base agli indici Istat.

Vigenza: decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall’articolo 161-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.

Novità anche in tema di processo civile telematico:

  • Il d.l. n. 83/2015 attribuisce valore legale al deposito con modalità telematica degli atti introduttivi dei procedimenti di cognizione e di volontaria giurisdizione, quando effettuati dal difensore o dai dipendenti pubblici. Resta ferma la facoltatività del processo civile telematico, che diverrà obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio 2017. Attualmente l’obbligo del deposito telematico esclude l’atto di citazione e le comparse di costituzione, salvo che il singolo tribunale abbia disposto tale facoltà con apposito decreto.

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