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CIGS per imprese in fallimento e procedura concorsuale

CIGS per imprese in fallimento e procedura concorsuale

Con Circolare n. 24 del 26 luglio 2016, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito nuovi chiarimenti riguardo la possibilità per le imprese soggette a procedura concorsuale, con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività, di richiedere per i propri dipendenti il trattamento straordinario di integrazione salariale.

La presente Circolare di cui si riporta qui di seguito il testo, integra la Circolare n. 1 del 22 gennaio 2016.

In riscontro ad ulteriori e diversi quesiti presentati alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione, concernenti la richiesta di chiarimenti in merito alla possibilità per le imprese soggette a fallimento, con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività, e in concordato con continuità aziendale di richiedere per i propri dipendenti il trattamento straordinario di integrazione salariale, si rappresenta quanto segue. 

In primo luogo, ferme restando le indicazioni generali già fornite con la circolare n. 1 del 22 gennaio 2016, si ritiene possibile la fruizione del trattamento di CIGS – per la causale di crisi aziendale ex articolo 21, lett. b), del D.lgs n. 148/2015 – per quei lavoratori dipendenti di imprese soggette a fallimento, con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività, al fine di mantenere il più possibile integro il complesso aziendale sia in termini dimensionali che di capacità di reddito.

Ove, dunque, – il giudice delegato o l’autorità che esercita il controllo autorizzi l’esercizio provvisorio dell’impresa per salvaguardare il complesso aziendale e per favorire, alle migliori condizioni, la cessione dell’attività, – nel programma di liquidazione di cui all’articolo 104-ter della legge fallimentare si dia conto in modo circostanziato delle concrete ragioni per le quali appare probabile la cessione unitaria dell’azienda o di singoli rami in tempi compatibili con il godimento della cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi – e il comitato dei creditori approvi specificamente la valutazione sulle probabilità di cessione espresse dal curatore, è ravvisabile la possibilità di sostenere i lavoratori sospesi con l’intervento dell’integrazione salariale.

Qualora, pertanto, sussistendo le predette condizioni, l’impresa sottoposta a fallimento presenti un programma di crisi aziendale, ove il piano di risanamento è volto alla concreta e rapida cessione dell’azienda o di parte di essa con il trasferimento dei lavoratori, la stessa può essere ammessa al trattamento di CIGS.

Quanto al concordato con continuità aziendale, in cui il piano di concordato prevede, ai sensi dell’articolo 186-bis della legge fallimentare, la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore o la cessione dell’azienda o il suo conferimento in una o più società anche di nuova costituzione, qualora l’impresa presenti un programma di crisi aziendale in cui il piano di risanamento è volto, appunto, alla concreta e rapida cessione dell’azienda o di parte di essa con il trasferimento dei lavoratori ed il concordato sia omologato, la stessa può essere ammessa al trattamento di CIGS.

Nelle suddette ipotesi, in effetti, il programma di liquidazione o il piano di concordato articolati in modo da garantire nell’arco del periodo di fruizione della CIGS autorizzata ai sensi dell’articolo 21, lett. b), del D.lgs n. 148/2015 per dodici mesi la cessione del complesso aziendale o di una sua parte, mirano alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla continuazione in tutto o in parte dell’attività svolta pur se da soggetto terzo e diverso rispetto al richiedente l’intervento di CIGS“.

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Modifiche in materia di procedure esecutive e concorsuali

Modifiche in materia di procedure esecutive e concorsuali

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi, del Ministro dell’economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan e del ministro della Giustizia Andrea Orlando, ha approvato il decreto legge che reca disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.

Il decreto legge dispone misure per il rimborso degli investitori nelle quattro banche poste in risoluzione nel novembre 2015, misure a sostegno delle imprese e misure di accelerazione delle attività di recupero crediti, nonchè importanti modifiche al codice di procedura civile e alla legge fallimentare.

Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DI ACCELERAZIONE DEL RECUPERO CREDITI

Il decreto legge introduce una serie di misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti, che conferiscono certezza e rapidità alle procedure anche grazie all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Pegno non possessorio

Per favorire l’impresa nelle attività di produzione del reddito in caso di fabbisogno di accesso al credito, viene introdotto il principio del pegno non possessorio, grazie al quale il debitore che dà in pegno un bene mobile destinato all’esercizio dell’impresa (per esempio un macchinario) può continuare ad utilizzarlo nel processo produttivo (mentre nell’ordinamento precedente perdeva l’uso del bene gravato da pegno). Si introduce inoltre un registro digitale, tenuto dalla Agenzia delle entrate, denominato “Registro dei pegni non possessori”.

Patto marciano nei nuovi contratti di finanziamento

Per i contratti di finanziamento stipulati tra istituti finanziari e imprese è introdotta la facoltà di ricorrere al cosiddetto “patto marciano”. Quest’ultimo contempla la possibilità che nel caso di finanziamento con garanzia di un bene immobile (che non deve essere la residenza dell’imprenditore) le parti possano stipulare un contratto di cessione del bene stesso che diviene efficace in caso di inadempimento del debitore. Nel caso di rimborso tramite rate mensili, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate. Nel caso di restituzione in unica soluzione o con periodo di rateizzazione superiore al mese (per esempio rate trimestrali o semestrali) l’inadempimento si verifica trascorsi sei mesi dalla scadenza di una rata non corrisposta. Il valore di cessione in caso di efficacia del patto marciano viene determinato da un terzo, in funzione di una procedura definita tra le parti. Qualora il valore del bene al momento della cessione sia superiore al debito residuo, il creditore corrisponde al debitore la differenza tra i due valori. Qualora il valore del bene sia inferiore al debito residuo, il debitore non dovrà corrispondere nulla al creditore. Se le parti tra le quali è già in vigore un contratto di finanziamento lo desiderano, possono rinegoziare il contratto di finanziamento già in essere, e in questo contesto possono adottare il patto marciano.

Norme attinenti le procedure di recupero crediti

Per ridurre i tempi di recupero dei crediti vengono adottati termini più brevi per la facoltà dei debitori di fare opposizione agli atti dell’esecuzione, il giudice deve disporre la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo per le somme non contestate, anche in presenza di una opposizione del debitore, l’acquirente del bene in un’asta giudiziaria può indicare l’assegnazione dello stesso a un soggetto terzo.

Modifiche alla legge fallimentare

Per rendere più celeri le procedure fallimentari si introduce la possibilità di utilizzare le tecnologie telematiche per le udienze e per le adunanze dei creditori. Inoltre può essere revocato il curatore che non rispetta i termini fissati per la procedura.

Registro delle procedure esecutive e concorsuali

Viene istituito presso il Ministero della giustizia un registro digitale delle procedure esecutive e concorsuali, le quali dovranno essere tutte digitalizzate.

ALTRE MISURE

Fondo bancario di solidarietà del personale del credito

Si amplia l’operatività del Fondo bancario di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito. Per agevolare la gestione degli esuberi di personale, l’indennità di sostegno al reddito può essere erogata fino a sette anni, anziché cinque come previsto attualmente, prima che il soggetto raggiunga i requisiti per la pensione.

Imposte differite

Il decreto legge prevede anche disposizioni in materia di imposte differite attive. Le società potranno continuare ad applicare le disposizioni fiscali vigenti alle attività per imposte anticipate a condizione che versino un canone annuo pari all’1,5% della differenza tra le attività per imposte anticipate e le imposte versate. Le disposizioni permetteranno di superare i dubbi sollevati dalla Commissione europea sull’esistenza di componenti di aiuto di Stato nel quadro normativo attuale relativo alle attività per imposte differite.

INDENNIZZI AGLI INVESTITORI

Il decreto prevede rimborsi ai clienti delle 4 banche oggetto della procedura di risoluzione nel novembre scorso (Banca popolare dell’Etruria e del Lazio, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti) che hanno investito in obbligazioni delle banche stesse.

Coloro che hanno acquistato le obbligazioni entro il 12 giugno 2014, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della Direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie (BRRD) da parte delle istituzioni dell’Unione europea, possono richiedere indennizzi automatici o accedere alla procedura arbitrale. Coloro che hanno investito in obbligazioni successivamente a tale data possono accedere alla procedura arbitrale prevista dalla legge di stabilità per il 2016. In entrambi i casi le risorse vengono attinte dal Fondo di solidarietà istituito con la legge di stabilità per il 2016. Per il Fondo di solidarietà viene eliminato il tetto di 100 milioni di euro di ammontare che era stato previsto nella stessa legge di stabilità.

Le modalità di compensazione per i detentori di obbligazioni subordinate emesse dalle 4 banche sono state definite in considerazione di alcune condizioni concomitanti tra di loro. Innanzitutto alcuni indici, come il rapporto tra attività e redditi da un lato e concentrazione dell’investimento dall’altra, fanno presumere che siano stati allocati ad alcuni risparmiatori prodotti finanziari non compatibili con il loro profilo di investimento. Occorre inoltre considerare che la vendita di prodotti a clienti non professionali è stata spesso effettuata in relazione ad altri servizi prestati dalle 4 banche agli stessi clienti e quindi con il possibile condizionamento di questi ultimi all’acquisto. È quindi opportuno ricordare che la responsabilità di porre rimedio alla vendita impropria di prodotti finanziari è in primo luogo delle banche stesse. Il Governo e le autorità italiane di vigilanza sono determinati a contrastare eventuali altre condotte di questo tipo e a prevenirne di nuove rinforzando i presidi normativi e regolamentari, la qualità dell’informazione e l’incisività dei controlli. Infine si segnala che il burden sharing a carico dei detentori di obbligazioni subordinate emesse da queste 4 banche poste in risoluzione ha avuto luogo nel 2015 e ha riguardato titoli di debito emessi prima della pubblicazione delle nuove regole europee sul risanamento e la risoluzione, avvenuta il 12 giugno 2014. Dal 1 gennaio 2016 questo nuovo quadro di regole è parte integrante dell’ordinamento italiano in vigore e pienamente applicabile in tutte le sue componenti.

INDENNIZZI AUTOMATICI

Gli investitori che hanno acquistato entro il 12 giugno 2014 obbligazioni emesse dalle 4 banche oggetto della procedura di risoluzione nel novembre scorso possono chiedere al Fondo l’erogazione di un indennizzo automatico se ricorre una delle seguenti condizioni:

  1. patrimonio mobiliare dell’investitore di valore inferiore a 100.000 euro posseduto al 31 dicembre 2015;
  2. ammontare del reddito lordo ai fini Irpef dell’investitore nell’anno 2015 inferiore a 35.000 euro.

L’importo dell’indennizzo automatico è forfettario, pari all’80% del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari detenuti alla data di risoluzione delle banche in liquidazione, al netto di oneri e spese connessi alle operazioni di acquisto e della differenza tra rendimenti ottenuti e tasso sui Btp. L’istanza di erogazione dell’indennizzo forfettario è indirizzata al Fondo e deve indicare il nome, e l’indirizzo (anche digitale) dell’investitore, la banca in liquidazione presso la quale sono stati acquistati i titoli, gli strumenti finanziari acquistati, le rispettive quantità, gli oneri connessi all’acquisto. L’investitore deve anche allegare la documentazione relativa al contratto di acquisto delle obbligazioni, i moduli di sottoscrizione o l’ordine di acquisto, le attestazioni degli ordini acquisiti, copia della richiesta di pagamento alla banca in liquidazione del credito relativo agli strumenti finanziari subordinati, una dichiarazione sulla consistenza patrimoniale o sull’ammontare del reddito. Il Fondo verifica la completezza della documentazione, la sussistenza delle condizioni, calcola l’importo dell’indennizzo e procede alla liquidazione.

Crisi d’impresa e insolvenza. Approvato il d.d.l.

Crisi d’impresa e insolvenza. Approvato il d.d.l.

Il Consiglio dei ministri di ieri sera, 10 febbraio 2016, ha approvato il progetto di riforma della legge fallimentare, elaborato dalla Commissione Rordorf, il quale prevede una profonda rivisitazione della materia concorsuale, emancipandola dalla disorganicità e dalla logica estemporanea ed emergenziale degli ultimi interventi normativi, nella prospettiva di armonizzare il diritto concorsuale interno con i principi emersi in ambito europeo.

Come si legge nel comunicato stampa del Governo, il disegno di legge si pone nel solco del processo di riforma inaugurato con il D.L. n. 83 del 2015 (conv. dalla L. n. 132 del 6 agosto 2015), adottato per sostenere, in via d’urgenza, l’attività delle imprese in crisi agevolando il loro accesso al credito.

Il progetto, a cui P&P Studio Legale ha dedicato un ampio articolo pubblicato l’8 gennaio u.s., muove da una premessa di fondo: un’azienda con problemi rischia di trascinare con sé altre imprese (fornitori di beni e servizi e intermediari finanziari), continuando a contrarre obbligazioni che non potrà soddisfare.

Affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendale consente di limitare le perdite del tessuto economico, sia nella dimensione strettamente imprenditoriale sia sul piano finanziario, o di risanare l’azienda, con benefici sul piano occupazione e più in generale tutelando il tessuto economico contiguo.

Con il disegno di legge delega, che consolida gli approdi dell’intervento del Governo dell’agosto 2015, la prospettiva riformatrice si evolve: si lascia la strada dell’intervento puntuale e urgente per delineare un disegno organico di riforma del diritto dell’insolvenza.

Inoltre, nel disegno di legge di riforma del diritto fallimentare:
• viene tolta la parola fallimento mettendo al centro i concetti di gestione della crisi e dell’insolvenza;
• vengono semplificate le regole processuali con la riduzione delle incertezze interpretative e applicative che molto nuocciono alla celerità delle procedure concorsuali;
• vengono inserite norme per la revisione delle amministrazioni straordinarie (leggi Prodi e Marzano) vengono innalzate le soglie per l’accesso alla procedura e si prevede che i commissari vengano scelti da un apposito albo, il tutto allo scopo di contemperare la continuità produttiva e occupazionale delle imprese con la tutela dei creditori.

Procedure concorsuali. Pubblicato lo schema del d.d.l delega

Procedure concorsuali. Pubblicato lo schema del d.d.l delega

La Commissione ministeriale presieduta dal dott. Renato Rordorf, ed istituita dal Ministro della Giustizia con Decreto 28 gennaio 2015, ha predisposto lo Schema di disegno di legge delega recante “Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”.

ART. 1 – (Delega)

1.1. Il Governo è delegato ad emanare entro …. giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui ai seguenti articoli, uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e della disciplina sulla composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e successive modificazioni, per il riordino dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e delle misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni, nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie.

1.2. Nell’esercizio della delega il Governo tiene conto della normativa dell’Unione europea, ed in particolare del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure di insolvenza, oltre che della Raccomandazione della Commissione n. 2014/135/UE, nonché dei principi della Model Law elaborati in materia di insolvenza dall’Uncitral, e provvede altresì a curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme non direttamente investite dai principi di delega, in modo da renderle ad essi conformi.

1.3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della Giustizia e, quanto al riordino dell’amministrazione delle grandi imprese in crisi, anche del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro, e successivamente trasmessi al Parlamento, entro il sessantesimo giorno antecedente il termine per l’esercizio della delega, per l’espressione dei pareri delle rispettive Commissioni competenti per materia e per gli aspetti finanziari, entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale i decreti possono essere in ogni caso adottati. Il termine per l’esercizio della delega è prorogato di sessanta giorni quando le Commissioni parlamentari sono chiamate ad esprimere il parere nei trenta giorni antecedenti al suo spirare.

ART. 2 – (Principi generali)

2.1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo provvede a riformare in modo organico le procedure concorsuali attenendosi ai seguenti criteri direttivi:

a) sostituire il termine “fallimento”, e suoi derivati, con espressioni equivalenti, quali “insolvenza” o “liquidazione giudiziale”, adeguando dal punto di vista lessicale anche le relative disposizioni penali, ferma restando la continuità delle fattispecie criminose;

b) eliminare l’ipotesi del fallimento d’ufficio di cui all’articolo 3, primo comma, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

c) introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, distinta dalla nozione di insolvenza di cui all’attuale articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

d) adottare un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, ispirato al vigente articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, caratterizzato da particolare celerità anche in fase di reclamo, introducendo la legittimazione ad agire anche dei soggetti con funzioni di controllo sull’impresa, ammettendo l’iniziativa del pubblico ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza, specificando la disciplina delle misure cautelari, con attribuzione della relativa competenza anche alla corte d’appello ed armonizzando il regime delle impugnazioni, con particolare riguardo all’efficacia delle pronunce rese avverso i provvedimenti di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, ovvero di omologa del concordato;

e) assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un’attività commerciale, industriale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici, disciplinandone distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all’apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarità soggettive ed oggettive, ed in particolare assimilando il trattamento dell’imprenditore che dimostri di rivestire un profilo dimensionale inferiore a parametri predeterminati, in linea con il vigente articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, a quello riservato a debitori civili, professionisti e consumatori, di cui al successivo articolo 9;

f) recepire, ai fini della disciplina della competenza territoriale, la nozione europea di “centro degli interessi principali del debitore” (COMI);

g) dare priorità di trattazione, salvi casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche per il tramite di un diverso imprenditore, e riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non venga proposta una soluzione alternativa adeguata;

h) uniformare e semplificare, in raccordo con il processo civile telematico, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;

i) ridurre la durata ed i costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, ivi comprese quelle riguardanti i compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l’attivo delle procedure;

j) riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi, al fine di favorirne il superamento, in coerenza con i principi espressi dalla presente legge delega;

k) assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale, con adeguamento degli organici degli uffici giudiziari la cui competenza risulti ampliata: i) attribuendo ai tribunali sede delle sezioni specializzate in materia di impresa la competenza sulle procedure concorsuali, e sulle cause che da esse derivano, relative alle imprese in amministrazione straordinaria ed ai gruppi di imprese di rilevante dimensione; ii) mantenendo invariati i vigenti criteri di attribuzione della competenza per le procedure di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista e dell’imprenditore in possesso del profilo dimensionale ridotto di cui alla lettera e); iii) individuando tra i tribunali esistenti, sulla base di parametri quantitativi, quali piante organiche, flussi delle procedure concorsuali e numero di imprese iscritte nel registro delle imprese, quelli competenti alla trattazione delle procedure concorsuali relative alle restanti imprese;

l) istituire presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell’ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza richiesti per l’iscrizione;

m) armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano fondamento nella Carta sociale europea e nelle Direttive 1980/987/CE e 2002/74/CE, nonché nella Direttiva 2001/23/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia;

n) dettare una disciplina transitoria che contempli un congruo termine per l’entrata in vigore delle nuove norme, prevedendone l’applicabilità a tutti i procedimenti introdotti successivamente, in qualsiasi forma.

ART. 3 –  (Gruppi di imprese)

3.1. La crisi e l’insolvenza dei gruppi di imprese vanno specificamente disciplinate prevedendo:

a) una definizione di gruppo di imprese modellata sulla nozione di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e seguenti, nonché 2545-septies, del codice civile, corredata dalla presunzione semplice di assoggettamento a direzione e coordinamento in presenza di un rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;

b) specifici obblighi dichiarativi, nonché il deposito del bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, a carico delle imprese appartenenti ad un gruppo, a scopo di informazione sui legami di gruppo esistenti, in vista del loro assoggettamento a procedure concorsuali;

c) il potere dell’organo di gestione della procedura di richiedere alla Consob, o a qualsiasi altra pubblica autorità, informazioni utili ad accertare l’esistenza di collegamenti di gruppo, nonché di richiedere alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate;

d) la facoltà per le imprese del gruppo in crisi o insolventi sottoposte alla giurisdizione dello Stato italiano di proporre con un unico ricorso domanda di omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti, o di ammissione al concordato preventivo, o di liquidazione giudiziale, ferma restando in ogni caso l’autonomia delle rispettive masse attive e passive, con predeterminazione del criterio attributivo della competenza, ai fini della gestione unitaria delle rispettive procedure concorsuali, ove le imprese abbiano la propria sede in circoscrizioni giudiziarie diverse;

e) obblighi reciproci di informazione e di collaborazione fra gli organi di gestione delle diverse procedure, nel caso in cui le imprese insolventi del gruppo siano soggette a separate procedure concorsuali, in Italia o all’estero;

f) la postergazione del rimborso dei crediti di società o imprese appartenenti allo stesso gruppo, in presenza dei presupposti di cui all’articolo 2467 del codice civile, salve deroghe dirette a favorire l’erogazione di finanziamenti in funzione o in esecuzione di una procedura di concordato preventivo ovvero di accordo di ristrutturazione dei debiti.

3.2.  Nell’ipotesi di gestione unitaria della procedura di concordato preventivo di gruppo devono essere previsti:

a) la nomina di un unico giudice delegato e di un unico commissario giudiziale ed il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia;

b) la contemporanea e separata votazione dei creditori di ciascuna impresa;

c) l’esclusione dal voto dei soggetti appartenenti al gruppo che siano titolari di crediti nei confronti delle altre imprese assoggettate alla procedura;

d) gli effetti dell’eventuale annullamento o risoluzione della proposta unitaria omologata;

e) i criteri per la formulazione del piano unitario di risoluzione della crisi del gruppo, eventualmente attraverso operazioni contrattuali e riorganizzative infragruppo funzionali alla continuità aziendale e al miglior soddisfacimento dei creditori, fatta salva la tutela endoconcorsuale per i soci ed i creditori delle singole imprese, nonché per ogni altro controinteressato.

3.3.  Nell’ipotesi di gestione unitaria della procedura di liquidazione giudiziale di gruppo devono essere previsti:

a) la nomina di un unico giudice delegato e di un unico curatore, ma di distinti comitati dei creditori, per ciascuna impresa del gruppo;

b) un criterio di ripartizione proporzionale dei costi della procedura fra le singole imprese del gruppo;

c) l’attribuzione al curatore, anche nei confronti di imprese non insolventi del gruppo, del potere di: i) azionare rimedi contro operazioni antecedenti l’accertamento dello stato di insolvenza e dirette a spostare risorse ad altra impresa del gruppo, in danno dei creditori; ii) esercitare le azioni di responsabilità di cui all’articolo 2497 del codice civile; iii) promuovere la denuncia di gravi irregolarità gestionali nei confronti degli organi di amministrazione delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale; iv) nel caso in cui ravvisi l’insolvenza di imprese del gruppo non ancora assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, segnalare tale circostanza agli organi di amministrazione e di controllo ovvero promuovere direttamente l’accertamento dello stato di insolvenza di dette imprese;

d) la disciplina di eventuali proposte di concordato liquidatorio giudiziale, in conformità alla previsione dell’articolo 7, comma 9, lettera d).

ART. 4 –  (Procedure di allerta e composizione assistita della crisi)

4.1. Debbono essere introdotte procedure di allerta e composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate ad incentivare l’emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori:

a) attribuendo la competenza ad apposita sezione specializzata degli organismi di composizione della crisi, previsti dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e dal decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, con opportuni adattamenti ed, in particolare, richiedendo il possesso, da parte dei suoi componenti, di requisiti di competenza tecnica, esperienza e indipendenza, anche rispetto a situazioni di conflitto d’interessi, nonché l’osservanza dell’obbligo di riservatezza;

b) ponendo a carico degli organi di controllo societari e del revisore legale l’obbligo di avvisare immediatamente l’organo amministrativo della società dell’esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare direttamente il competente organismo di composizione della crisi;

c) imponendo a creditori qualificati, come l’agenzia delle entrate, gli agenti della riscossione delle imposte e gli enti previdenziali, l’obbligo, soggetto a responsabilità dirigenziale, di segnalare immediatamente all’imprenditore, o agli organi di amministrazione e controllo della società, il perdurare di inadempimenti di importo rilevante, coordinando detti obblighi con quelli di informazione e vigilanza spettanti alla Consob;

d) stabilendo che l’organismo di composizione della crisi, a seguito delle segnalazioni ricevute o su istanza del debitore, convochi immediatamente, in via riservata e sotto il vincolo del segreto professionale, anche, occorrendo, in deroga all’art. 331 del codice di procedura penale quanto ai reati inerenti all’esercizio dell’impresa, il debitore medesimo nonché, ove si tratti di società dotata di organi di controllo, anche questi ultimi, al fine di individuare nel più breve tempo possibile, previa verifica della situazione patrimoniale, economica e finanziaria in essere, le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi;

e) prevedendo che l’organismo di composizione della crisi, su istanza del debitore, anche all’esito dell’audizione di cui alla lettera precedente, affidi ad un soggetto scelto tra persone di adeguata professionalità nella gestione della crisi d’impresa, iscritto presso l’organismo stesso, l’incarico di favorire una soluzione concordata della crisi tra debitore e creditori, entro un congruo termine, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative, precisando altresì le condizioni in base alle quali gli atti istruttori della procedura possono essere utilizzati nell’eventuale fase giudiziale;

f) consentendo al debitore di chiedere al giudice l’adozione, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, delle misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso, disciplinandone durata, effetti, regime pubblicitario, competenza ad emetterle e revocabilità, anche d’ufficio in caso di atti in frode ai creditori, e con il venir meno in tal caso del carattere di riservatezza di cui alla lettera d);

g) prevedendo misure premiali per l’imprenditore che ricorra tempestivamente alla procedura e ne favorisca l’esito positivo, e misure sanzionatorie per l’imprenditore che ingiustificatamente la ostacoli o non vi ricorra, pur in presenza dei relativi presupposti, ivi compresa l’introduzione di un’ulteriore fattispecie di bancarotta semplice ai sensi degli articoli 217 e 224 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

ART. 5 – (Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento)

5.1. La disciplina dei piani attestati di risanamento, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e delle convenzioni di moratoria va integrata:

a) consentendo al debitore, il quale nell’ambito di soluzioni non esclusivamente liquidatorie concluda l’accordo di ristrutturazione ovvero una convenzione di moratoria con creditori, anche diversi da banche e intermediari finanziari, rappresentanti almeno il settantacinque per cento dei crediti di una o più categorie giuridicamente ed economicamente omogenee, di chiederne l’omologazione, con estensione degli effetti ai creditori della medesima categoria non aderenti, purché adeguatamente informati e messi in condizione di partecipare alle trattative, fatta salva la loro facoltà di opporsi all’omologazione in caso di frode, non veridicità o incompletezza dei dati aziendali, inattuabilità dell’accordo ovvero praticabilità di soluzioni alternative più soddisfacenti;

b) eliminando o riducendo la soglia del sessanta per cento dei crediti prevista nell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ove il debitore non proponga la moratoria del pagamento dei creditori estranei, di cui al primo comma di detto articolo, né richieda le misure protettive previste nel sesto comma;

c) assimilando la disciplina delle misure protettive degli accordi di ristrutturazione dei debiti a quella prevista per la procedura di concordato preventivo, nei limiti di compatibilità;

d) estendendo gli effetti dell’accordo ai soci illimitatamente responsabili, alle medesime condizioni previste dalla disciplina del concordato preventivo;

e) prevedendo che il piano attestato abbia forma scritta, data certa e contenuti analitici;

f) imponendo la rinnovazione delle prescritte attestazioni nel caso di successive modifiche, non marginali, dell’accordo o del piano.

ART. 6 – (Procedura di concordato preventivo)

6.1.  La disciplina della procedura di concordato preventivo va riordinata prevedendo:

a) l’ammissibilità di proposte esclusivamente liquidatorie solo in caso di apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;

b) la legittimazione del terzo a promuovere il procedimento nei confronti del debitore che versi in stato di insolvenza, nel rispetto del principio del contraddittorio e con adozione di adeguati strumenti di tutela del debitore medesimo, nonchè di misure dirette a prevenire condotte abusive;

c) i casi nei quali è obbligatoria la formazione delle classi;

d) la revisione della disciplina delle misure protettive concernenti i beni appartenenti al debitore o comunque afferenti all’impresa da lui gestita, con particolare riguardo alla loro durata ed ai relativi effetti, prevedendone la revocabilità, su ricorso degli interessati, ove non arrechino beneficio al buon esito della procedura;

e) la fissazione delle modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali e di verifica della fattibilità del piano, nonché la determinazione dell’entità massima dei compensi spettanti ai professionisti incaricati dal debitore, da commisurarsi proporzionalmente all’attivo dell’impresa soggetta alla procedura;

f) l’esplicitazione dei poteri del tribunale, con particolare riguardo: i) alla valutazione della fattibilità del piano, tenuto conto della specifica utilità indicata nella proposta ed alla luce dei criteri desumibili da consolidati orientamenti del giudice di legittimità; ii) alla verifica sulla correttezza dei criteri di formazione delle classi;

g) la soppressione dell’adunanza dei creditori, con la previsione che le relative attività siano svolte in via telematica, nel rispetto del principio del contraddittorio, favorendo la partecipazione e la responsabilizzazione dei creditori;

h) l’adozione di un sistema di calcolo delle maggioranze anche “per teste”, nell’ipotesi in cui un solo creditore sia titolare di crediti pari o superiori alla maggioranza di quelli ammessi al voto, disciplinando le situazioni di conflitto d’interesse, anche in caso di proposte presentate da terzi;

i) la regolazione del diritto di voto dei creditori con diritto di prelazione il cui pagamento sia dilazionato, nonché dei creditori soddisfatti con utilità diverse dal denaro;

j) l’integrazione della disciplina dei provvedimenti che riguardano i rapporti pendenti, con particolare riferimento: ai presupposti della loro sospensione e, dopo la presentazione del piano, anche dello scioglimento; al procedimento ed al ruolo del commissario giudiziale; agli effetti dei provvedimenti, in relazione agli esiti possibili della procedura, nonché alla loro decorrenza e durata nell’ipotesi di sospensione; alla competenza per la determinazione dell’indennizzo in favore del terzo ed ai relativi criteri di quantificazione;

k) una più dettagliata disciplina della fase di esecuzione del piano, anche con riguardo agli effetti purgativi ed alla deroga alla solidarietà passiva di cui all’articolo 2560 del codice civile, con possibilità per il tribunale di affidare eventualmente ad un terzo il compito di porre in essere gli atti necessari all’attuazione della proposta concordataria e con previsione delle modalità di cessazione del controllo giudiziale;

l) il riordino della disciplina della revoca, dell’annullamento e della risoluzione del concordato preventivo, prevedendo i casi di esdebitazione del debitore in ipotesi di inadempimento del terzo, nonché la legittimazione del commissario giudiziale a chiedere la risoluzione del concordato in ipotesi di sopravvenuta impossibilità di esecuzione del piano;

m) il riordino e la semplificazione delle varie tipologie di finanziamento alle imprese in crisi, riconoscendo stabilità alla prededuzione nel caso di successiva liquidazione giudiziale o amministrazione straordinaria, salvi i casi di frode;

n) la disciplina del trattamento del credito da imposta sul valore aggiunto nel concordato preventivo privo di transazione fiscale, tenendo conto anche delle pronunce della Corte di Giustizia U.E.

6.2.  Nel caso di procedura riguardante società, va introdotta una apposita disciplina diretta a:

a) stabilire i presupposti  per  l’estensione  degli  effetti  esdebitatori  ai  soci illimitatamente responsabili anche se garanti della società, con eventuale distinzione tra garanzie personali e reali;

b) esplicitare presupposti, legittimazione   ed   effetti  dell’azione sociale di responsabilità e   dell’azione   dei   creditori sociali,   in conformità   ai principi   dettati dal codice civile;

c) imporre agli organi della società il dovere di dare tempestiva attuazione alla proposta omologata, stabilendo che, in caso di comportamenti dilatori od ostruzionistici, l’attuazione possa essere affidata ad un amministratore provvisorio, nominato dal tribunale, dotato dei poteri spettanti all’assemblea ovvero del potere di sostituirsi ai soci nell’esercizio del voto in assemblea, con adeguati strumenti d’informazione e di tutela endoconcorsuale dei soci;

d) prevedere che, in caso di operazioni di trasformazione, fusione o scissione poste in essere nel corso della procedura: i) l’opposizione dei creditori possa essere proposta solo in sede di controllo giudiziale sulla legittimità della domanda concordataria; ii) gli effetti delle operazioni siano irreversibili, anche in caso di risoluzione o annullamento del concordato, salvo il diritto al risarcimento dei soci o terzi danneggiati, a norma degli articoli 2500-bis e 2504-quater del codice civile; iii) non spetti ai soci il diritto di recesso in conseguenza di operazioni incidenti sull’organizzazione o sulla struttura finanziaria della società.

ART. 7 –  (Procedura di liquidazione giudiziale) 

7.1. Nell’esercizio  della delega  il Governo adotta misure dirette a rendere più efficace la funzione  del  curatore:  i)  integrando la disciplina sulle incompatibilità tra gli incarichi assunti nel succedersi delle procedure;  ii)  definendo i poteri di accertamento ed accesso a pubbliche amministrazioni e banche dati, per assicurare l’effettività dell’apprensione dell’attivo, anche responsabilizzando il debitore;  iii)  specificando il contenuto minimo del programma di liquidazione;  iv)  chiarendo l’ambito dei poteri giudiziali di cui all’articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  in ipotesi di subentro del curatore  nel contratto preliminare di vendita;  v)  attribuendo al curatore, previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni, i poteri per il compimento degli atti e delle operazioni riguardanti l’organizzazione e la struttura finanziaria della società, previsti nel programma di liquidazione,  assicurando un’adeguata e tempestiva informazione dei soci e dei creditori della società, nonché idonei strumenti di tutela endoconcorsuale degli stessi e dei terzi interessati.

7.2. Al fine di  semplificare  la gestione delle procedure meno complesse,  le funzioni del comitato dei creditori  possono essere sostituite con forme di consultazione telematica dei creditori, anche nella modalità del silenzio-assenso.

7.3. La procedura di liquidazione giudiziale va potenziata mediante l’adozione di misure dirette a:

a) escludere l’operatività di   esecuzioni speciali   e   privilegi   processuali, anche fondiari;

b) far decorrere il periodo sospetto per le  azioni di inefficacia  e  revocatoria,  a ritroso, dal deposito della domanda cui sia seguita l’apertura della liquidazione giudiziale, fermo restando  il disposto di cui al vigente articolo 69-bis, secondo comma,  del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

7.4. Ai  fini dell’esercizio  delle  azioni  di  responsabilità,  va  disciplinata la  legittimazione del curatore  a   promuovere  o  proseguire:  i)  per  le società di capitali  e le società cooperative, l’azione   sociale  di  responsabilità  e l’azione  dei  creditori sociali  prevista  dall’art. 2394 del codice civile, l’azione prevista dall’art. 2476, settimo comma, del codice civile, nonché le azioni di responsabilità contemplate da specifiche disposizioni di legge; ii) l’azione sociale di responsabilità e l’azione dei creditori sociali prevista dall’art. 2394 del codice civile, in caso di violazione delle regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima; iii) per le società di persone, l’azione sociale di responsabilità nei confronti del socio amministratore cui non sia stata personalmente estesa la procedura di liquidazione giudiziale.

7.5. La disciplina dei rapporti giuridici pendenti va integrata: i) limitando la prededuzione, in ogni caso di prosecuzione o subentro del curatore, ivi compreso l’esercizio provvisorio e salvo diversa previsione normativa, ai soli crediti maturati in corso di procedura; ii) prevedendo lo scioglimento dei contratti caratterizzati da intuitus personae in difetto del consenso della controparte alla prosecuzione; iii) dettando un’autonoma regolamentazione del contratto preliminare, anche in relazione alla disciplina degli immobili da costruire.

7.6. Gli effetti della procedura sui rapporti di lavoro subordinato debbono essere coordinati con la vigente legislazione lavoristica, sia sostanziale che processuale, quanto a licenziamento, forme assicurative e di integrazione salariale, trattamento di fine rapporto e modalità di insinuazione al passivo.

7.7. Il sistema di accertamento del passivo va improntato a criteri di maggiore rapidità, snellezza e concentrazione, adottando misure dirette a:

a) prevedere un unico e più ampio termine per l’inoltro telematico delle domande tempestive di tutti i creditori ed i terzi, compresi quelli residenti all’estero, ammettendo la presentazione di domande tardive solo se l’istante provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile, fissando in tal caso un termine dalla cessazione dell’impedimento;

b) escludere nella fase monocratica la necessità del patrocinio di un difensore legalmente esercente, prevedendo nella fase di impugnazione una disciplina delle spese che tenga conto dell’eventuale ritardo delle allegazioni probatorie;

c) assicurare stabilità alle decisioni sui diritti reali immobiliari;

d) attrarre in sede concorsuale l’accertamento di ogni credito opposto in compensazione ai sensi dell’attuale articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

e) chiarire le modalità di verifica dei diritti vantati su beni del debitore che sia costituito terzo datore di ipoteca;

f) adeguare i criteri civilistici di computo degli interessi alle modalità di liquidazione dell’attivo di cui al seguente comma 8;

7.8.  L’obiettivo della massima trasparenza ed efficienza nelle operazioni di liquidazione dell’attivo della procedura va perseguito:

a) introducendo sistemi informativi e di vigilanza della gestione liquidatoria, caratterizzati da trasparenza, pubblicità ed obblighi di rendicontazione;

b) garantendo la competitività delle operazioni di liquidazione nell’ambito del mercato unitario telematico nazionale delle vendite, caratterizzato: i) dalla presenza di un ente che certifichi la ragionevole probabilità di soddisfazione dei crediti insinuati al passivo di ciascuna procedura aderente al sistema; ii) dalla presenza di un operatore del sistema di regolamento e compensazione; iii) dal riconoscimento, ai creditori che ne facciano richiesta, di un titolo che li abiliti a partecipare alle vendite dei beni in misura proporzionale alla probabilità di soddisfazione del loro credito, certificata dall’ente sopra menzionato; iv) dalla presenza di uno o più fondi per la gestione dei beni invenduti.

7.9.  Nell’ambito delle misure dirette ad accelerare la chiusura della procedura occorre:

a) affidare la fase di riparto al curatore, salva la facoltà degli interessati di proporre opposizione, ricorrendo al giudice;

b) integrare la disciplina della chiusura della procedura in pendenza di procedimenti giudiziari specificando che essa concerne tutti i processi nei quali è parte il curatore e definendone presupposti, condizioni ed effetti in rapporto alla loro diversa tipologia ed alla eventuale natura societaria del debitore;

c) prevedere che, alla chiusura della procedura relativa a società di capitali, nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del vigente articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore convochi l’assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell’attività o della sua cessazione, ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti una percentuale significativa del capitale sociale;

d) disciplinare ed incentivare le proposte di concordato liquidatorio giudiziale da parte di creditori e di terzi, nonché dello stesso debitore, ove questi non abbia già fatto ricorso alla procedura di concordato preventivo ed apporti risorse che incrementino in modo apprezzabile l’attivo.

ART. 8 –  (Esdebitazione) 

8.1. La disciplina della procedura di esdebitazione all’esito della procedura di liquidazione giudiziale va integrata prevedendo:

a) la possibilità per il debitore di presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura e, in ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura, al di fuori dei casi di frode o mala fede e purchè abbia collaborato con gli organi della procedura;

b) particolari forme di esdebitazione di diritto riservate alle insolvenze minori, salva la possibilità per i creditori di proporre opposizione dinanzi al tribunale;

c) l’ammissione anche delle società al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, previo riscontro dei presupposti di meritevolezza in capo agli amministratori e, nel caso di società di persone, in capo ai soci.

ART. 9 –  (Sovraindebitamento) 

9.1. La disciplina del sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e successive modificazioni va riordinata e semplificata secondo i seguenti criteri direttivi:

a) specificare le categorie di debitori assoggettabili alla procedura, anche in base ad un criterio di prevalenza delle obbligazioni assunte a diverso titolo, ricomprendendovi le persone fisiche e gli enti non assoggettabili alla procedura di concordato preventivo e liquidazione giudiziale ed individuando criteri di coordinamento nella gestione delle procedure di sovraindebitamento riguardanti più membri della stessa famiglia;

b) disciplinare le soluzioni dirette a promuovere la continuazione dell’attività svolta dal debitore, nonché le modalità della loro eventuale conversione nelle soluzioni liquidatorie, anche ad istanza del debitore, consentendo solo la soluzione liquidatoria, con esclusione dell’esdebitazione, nel caso in cui l’insolvenza derivi da mala fede o frode del debitore;

c) consentire al debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura, di accedere all’esdebitazione solo per una volta, salvo l’obbligo di pagamento dei debiti entro tre anni, laddove sopravvengano utilità;

d) precludere l’accesso alle procedure ai soggetti già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, o che abbiano beneficiato dell’esdebitazione per due volte, ovvero nei casi di frode accertata;

e) introdurre misure protettive simili a quelle previste nel concordato preventivo, revocabili su istanza dei creditori, o anche d’ufficio in presenza di atti in frode dei creditori;

f) riconoscere l’iniziativa per l’apertura delle soluzioni liquidatorie, pure in pendenza di procedure esecutive individuali, anche ai creditori, nonché al pubblico ministero quando l’insolvenza riguardi l’imprenditore;

g) ammettere alla esdebitazione anche le persone giuridiche, su domanda e con procedura semplificata, purché non ricorrano ipotesi di frode ai creditori o volontario inadempimento del piano o dell’accordo;

h) prevedere misure sanzionatorie, eventualmente di natura endoprocessuale attinenti ai poteri di impugnativa e opposizione, a carico del creditore che abbia colpevolmente contribuito all’aggravamento della situazione di indebitamento;

i) attribuire anche ai creditori ed al pubblico ministero l’iniziativa per la conversione in procedura liquidatoria, nei casi di frode o inadempimento.

ART. 10  –  (Privilegi) 

10.1. Nell’esercizio della delega per la revisione del sistema dei privilegi, il Governo provvede a ridurre le ipotesi di privilegio generale e speciale, con particolare riguardo ai privilegi retentivi, eliminando quelle non più attuali né funzionali ad interessi costituzionalmente protetti, ed adeguando in conformità l’ordine delle cause legittime di prelazione.

ART. 11 –  (Garanzie non possessorie) 

Nell’esercizio della delega per la disciplina del sistema delle garanzie reali mobiliari, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre una forma di garanzia mobiliare senza spossessamento, avente ad oggetto beni, materiali o immateriali, anche futuri, determinati o determinabili, salva la specifica indicazione dell’ammontare massimo garantito, eventualmente anche a garanzia di crediti diversi o ulteriori rispetto a quelli originariamente individuati, disciplinandone i requisiti, ivi compresa la necessità della forma scritta, e le modalità di costituzione, anche mediante iscrizione in apposito registro informatizzato, nonché le regole di opponibilità ai terzi ed il concorso con gli altri creditori muniti di cause di prelazione;

b) regolamentare forme, contenuto, requisiti ed effetti dell’iscrizione nel registro informatizzato, direttamente accessibile per via telematica secondo modalità che salvaguardino la protezione dei dati, al fine di consentire le operazioni di consultazione, iscrizione, annotazione, modifica, rinnovo ed estinzione delle garanzie, nonchè la regolazione del concorso conseguente all’eventualità di plurime annotazioni;

c) stabilire che, salvo diverso accordo tra le parti, il soggetto costituente la garanzia abbia la facoltà di utilizzare, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza e in ogni caso nel rispetto della destinazione economica, i beni oggetto di garanzia, anche nell’esercizio della propria attività economica, estendendosi in tal caso la prelazione dai beni originari a quelli che risulteranno all’esito degli atti di disposizione, senza effetto novativo per la garanzia originariamente concessa, salva la possibilità per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso del costituente;

d) consentire al creditore di escutere stragiudizialmente la garanzia anche in deroga al divieto del patto commissorio, a condizione che il valore dei beni sia determinato in maniera oggettiva, e salvo l’obbligo di restituire immediatamente al debitore, o ad altri creditori, l’eventuale eccedenza tra il valore di realizzo o assegnazione e l’importo del credito;

e) prevedere forme di pubblicità e controllo giurisdizionale dell’esecuzione stragiudiziale di cui alla lettera d), regolare i rapporti tra la stessa e le procedure esecutive forzate e concorsuali, adottare misure di protezione del debitore consumatore, nonchè forme di tutela dei terzi che abbiano contrattato con il debitore non spossessato, ovvero acquistato in buona fede diritti sul bene mobile oggetto del pegno, curando in ogni caso il coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni normative vigenti.

ART. 12 –  (Rapporti tra liquidazione giudiziale e misure penali) 

12.1.  Nell’esercizio della delega per il raccordo con le disposizioni contenute nel c.d. codice antimafia, il Governo adotta disposizioni di coordinamento con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, stabilendo condizioni e criteri di prevalenza, rispetto alla gestione concorsuale, delle misure cautelari adottate in sede penale, anteriormente o successivamente alla dichiarazione di insolvenza.

12.2.  Nell’esercizio della delega per il coordinamento con la disciplina di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ed in particolare con le misure cautelari contemplate dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, il Governo adotta disposizioni dirette a mantenere ferma la prevalenza del regime concorsuale, salvo che ricorrano preminenti ragioni di tutela di interessi di rilevanza penale.

ART. 13  –  (Modifiche al codice civile)

13.1. Nell’esercizio della delega il Governo apporterà al codice civile tutte le modifiche rese necessarie dall’attuazione dei principi e criteri direttivi della presente legge, in particolare prevedendo:

a) l’applicabilità dell’articolo 2394 alla società a responsabilità limitata e l’abrogazione dell’articolo 2394-bis;

b) il dovere dell’imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per l’adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale;

c) l’assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale come causa di scioglimento delle società di capitali ai sensi dell’articolo 2484;

d) la possibilità di sospensione dell’operatività della causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, n. 4, e di cui all’articolo 2545-duodecies, nonché degli obblighi posti a carico degli organi sociali dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter e 2486, in forza delle misure protettive previste nell’ambito delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e della procedura di concordato preventivo.

ART. 14 –   (Liquidazione coatta amministrativa)

14.1. Nell’esercizio della delega per la riforma della liquidazione coatta amministrativa, il Governo si attiene, conformemente ai principi enunciati nell’articolo 2, ai seguenti criteri direttivi:

a) applicare in via generale la disciplina concorsuale ordinaria anche alle imprese in stato di crisi o di insolvenza attualmente soggette alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, mantenendo fermo il relativo regime speciale solo nei casi previsti: i) dalle leggi speciali in materia di banche ed imprese assimilate, intermediari finanziari, imprese assicurative ed assimilate; ii) dalle leggi speciali in materia di procedimenti amministrativi di competenza delle autorità amministrative di vigilanza, conseguenti all’accertamento di irregolarità ed all’applicazione di sanzioni da parte delle medesime autorità;

b) attribuire alle autorità amministrative di vigilanza le competenze in tema di segnalazione dell’allerta e le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi nelle procedure di allerta e composizione assistita della crisi di cui all’articolo 4, anche al fine di individuare soluzioni di carattere conservativo, nonché la legittimazione attiva alla domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale di cui all’articolo 7.

Art. 15 – (Amministrazione straordinaria)

15.1. Riordinare la disciplina delle amministrazioni straordinarie, in conformità ai principi generali di cui all’articolo 2, in modo da:

a) introdurre un’unica procedura di amministrazione straordinaria, con finalità conservativa del patrimonio produttivo, diretta alla regolazione della insolvenza di singole imprese, ovvero, alle condizioni indicate dall’articolo 81 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di gruppi di imprese, che, in ragione della loro notevole dimensione, assuma un rilievo economico-sociale di carattere generale, anche sotto il profilo della tutela occupazionale;

b) individuare i presupposti di accesso alla procedura, con riguardo all’esistenza congiunta di: i) uno stato di insolvenza; ii) un rilevante profilo dimensionale, da ancorare alla media del volume d’affari degli ultimi tre esercizi; iii) un numero di dipendenti pari ad almeno quattrocento unità per la singola impresa e ad almeno ottocento da calcolarsi cumulativamente, in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese appartenenti al medesimo gruppo; iv) concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali;

c) stabilire che l’intero procedimento si svolga, su domanda del debitore, dei creditori, del Ministro dello sviluppo economico o del pubblico ministero, dinanzi al tribunale sede della sezione specializzata in materia di impresa, all’esito di una istruttoria improntata alla massima celerità, omessa ogni formalità non essenziale al rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, conformemente ai principi di cui all’articolo 2, lett. d);

d) disciplinare l’operatività di misure protettive analoghe a quelle previste per il concordato preventivo, a far tempo dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accertamento dei presupposti per l’ammissione alla procedura;

e) prevedere che il tribunale, accertati i presupposti di cui ai punti i), ii) e iii) della lettera b), disponga l’apertura della procedura per l’ammissione all’amministrazione straordinaria, nominando un giudice delegato e conferendo ad un professionista, iscritto nell’istituendo albo dei commissari straordinari, da disciplinare con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro della giustizia, l’incarico di attestare, entro un breve termine, la sussistenza dei presupposti per il recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali, alla luce del piano tempestivamente predisposto dal commissario straordinario;

f) stabilire che il Ministro dello sviluppo economico nomini con tempestività il commissario straordinario, ovvero, nei casi di eccezionale complessità, tre commissari straordinari, cui sono attribuite l’amministrazione e la rappresentanza dell’impresa insolvente, individuandoli tra gli iscritti al sopra menzionato albo dei commissari straordinari, da regolamentare con predeterminazione dei requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità e trasparenza, prevedendo che gli stessi possono essere successivamente revocati, per giusta causa, dallo stesso Ministro, anche su istanza motivata del comitato di sorveglianza;

g) prevedere che il tribunale, entro due mesi dal decreto di apertura della procedura per l’ammissione all’amministrazione straordinaria, e previa acquisizione del parere favorevole del Ministro dello sviluppo economico, disponga con decreto l’ammissione del debitore all’amministrazione straordinaria, ove risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali, sulla base dell’attestazione del professionista nominato e del piano predisposto dal commissario straordinario; ovvero, in alternativa, dichiari aperta la procedura di liquidazione giudiziale;

h) prevedere che per le società quotate, le imprese con almeno mille dipendenti ed un volume di affari pari ad un multiplo significativo di quello individuato ai sensi della lettera b), punto ii), nonché le imprese operanti nei servizi pubblici essenziali per le quali sussistano i presupposti di cui alla lettera b), il Ministro dello sviluppo economico possa direttamente disporre, in via provvisoria, l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, con contestuale nomina del commissario straordinario secondo i criteri di cui alla lettera f), e che in tal caso il tribunale, accertata la sussistenza dei presupposti di cui ai punti i), ii) e iii) della lettera b), confermi entro breve termine l’ammissione alla procedura medesima;

i) disciplinare le modalità di nomina, da parte del Ministro dello sviluppo economico e, quanto ai componenti da individuare tra i creditori, da parte del tribunale, del comitato di sorveglianza, nonché la sua composizione ed i relativi poteri, specie con riguardo alla vigilanza sugli interessi dei creditori, sull’attuazione del programma e sulle concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali;

j) disciplinare le modalità con cui il tribunale, su ricorso del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare: i) la sospensione ovvero lo scioglimento dei contratti pendenti; ii) il pagamento di crediti pregressi strategici al di fuori delle regole del riparto; iii) l’esonero dalle azioni revocatorie per i pagamenti effettuati dall’imprenditore;

k) definire i contenuti del programma di ristrutturazione sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 4-bis del vigente decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché della durata dei programmi di ristrutturazione e di cessione dei complessi aziendali, assicurandone la flessibilità in funzione delle caratteristiche dell’impresa e dei mercati di riferimento;

l) legittimare il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza a presentare al tribunale istanza di conversione dell’amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale ordinaria, in caso di mancata realizzazione del programma ovvero di comprovata insussistenza o venir meno delle concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico; attribuire analoga facoltà ad una percentuale non irrisoria dei creditori, da esercitare non prima di un congruo termine, in modo da garantire la stabilità della procedura, nella fase iniziale, e la effettività della tutela dei creditori;

m) disciplinare l’accesso delle imprese in amministrazione straordinaria al concordato, anche sulla base di proposte concorrenti, in armonia con i criteri direttivi previsti dall’articolo 6;

n) estendere alla procedura di amministrazione straordinaria riguardante i gruppi di imprese i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 3;

o) prevedere, per quanto non altrimenti disciplinato, ed in particolare per quanto attiene all’esecuzione del programma, che trovino applicazione i criteri ispiratori della disciplina di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 270, sostituita al fallimento  la liquidazione giudiziale, e che, entro i limiti consentiti dalla normativa dell’Unione europea, sia tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantire i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95.

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Crisi da sovraindebitamento: i chiarimenti della Banca d’Italia

Crisi da sovraindebitamento: i chiarimenti della Banca d’Italia

In data 11 novembre 2015 è stata pubblicata la Comunicazione Banca d’Italia relativa ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione per i soggetti non fallibili ed ai riflessi sulla classificazione per qualità del credito delle esposizioni verso soggetti che accedono a queste procedure, ai fini delle segnalazioni di vigilanza, del bilancio e della Centrale dei Rischi.

In particolare, sono stati chiesti alla Banca d’Italia chiarimenti sui criteri di classificazione per qualità del credito da adottare nelle fattispecie in argomento e su come detti criteri si raccordino con le definizioni di non-performing exposures e di forbearance pubblicate dall’EBA.

1. Premessa

Con Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (come modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221) è stata introdotta nel nostro ordinamento una disciplina organica per regolare la crisi “da sovraindebitamento” dei soggetti non fallibili (c.d. “insolvenza civile”).

Si tratta di procedure che hanno un ambito soggettivo di applicazione residuale rispetto alle tradizionali procedure concorsuali e riguardano:

a) l’imprenditore non soggetto a fallimento in quanto “piccolo” imprenditore ai sensi dell’art. 1 della Legge Fallimentare, oppure perché imprenditore non commerciale;

b) il debitore civile, ad esempio il professionista, anche organizzato in forma di associazione tra professionisti, non soggetto o assoggettabile a procedure concorsuali;

c) il consumatore, ossia il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale.

Per quanto attiene al presupposto oggettivo di accesso alla disciplina, la legge definisce il “sovraindebitamento” come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.
La legge delinea tre procedure che essa stessa definisce di “natura concorsuale”.

In particolare la norma prevede:

• due procedure di composizione della crisi, modellate sull’istituto del concordato preventivo:

a) la procedura di composizione mediante accordo, tramite cui il debitore propone ai creditori, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, ove approvato da parte dei titolari di almeno il 60% dei crediti complessivi, è depositato in tribunale per il procedimento di omologazione. In caso di omologazione, l’accordo è obbligatorio anche nei confronti dei creditori non aderenti;

b) la procedura di composizione dedicata esclusivamente al consumatore, basata su un piano sempre redatto con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi e avente le medesime finalità dell’accordo di cui al precedente punto a). Tale procedura non richiede l’approvazione dei creditori e, laddove riceva l’omologazione da parte del tribunale [ai fini dell’omologa il giudice deve, tra l’altro, escludere “che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali” (art. 12 bis, co. 3 Legge 17 dicembre 2012, n.221)], produce effetti esdebitatori nei confronti di tutti i creditori;

• una procedura di liquidazione dei beni, più vicina alla procedura fallimentare, che non produce automaticamente effetti esdebitatori, salvo che non venga attivato uno specifico sub-procedimento su ricorso del debitore presentato entro l’anno successivo alla chiusura della liquidazione.

Il suddetto intervento legislativo ha riflessi sulla classificazione per qualità del credito delle esposizioni verso soggetti che accedono alle procedure sopra descritte, ai fini delle segnalazioni di vigilanza, del bilancio e della Centrale dei Rischi.

Al riguardo, sono stati chiesti alla Banca d’Italia chiarimenti sui criteri di classificazione per qualità del credito da adottare nelle fattispecie in argomento e su come detti criteri si raccordino con le definizioni di non-performing exposures e di forbearance pubblicate dall’EBA.

2. I criteri di rilevazione

Il presupposto oggettivo per l’accesso sia alle procedure di composizione della crisi (l’accordo o il piano) sia a quella di liquidazione appare particolarmente ampio, e assimilabile allo stato di “crisi” di cui all’art. 160 della Legge Fallimentare; ne consegue che il verificarsi dello stesso comporta l’obbligo per gli intermedianti segnalanti di classificare le relative esposizioni nell’ambito delle attività deteriorate (non-performing exposures secondo i criteri EBA).

Al riguardo, si osserva preliminarmente che in base alle vigenti disposizioni segnaletiche devono essere ricondotte tra le sofferenze le esposizioni nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili; devono, invece, essere classificate fra le inadempienze probabili le esposizioni per le quali la banca ritiene improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie.
Ciò premesso, si forniscono di seguito i criteri di classificazione da adottare, rispettivamente, nel caso di procedure di composizione della crisi e di liquidazione dei beni.

1.1 Le procedure di composizione della crisi

1.1.1 Segnalazioni di vigilanza e bilancio
Coerentemente con le indicazioni fornite agli intermediari bancari e finanziari in relazione all’istituto del concordato preventivo, al fine di evitare il rischio di frapporre ostacoli al processo di ripristino delle condizioni di solvibilità del debitore, le esposizioni verso soggetti che accedono alle procedure di composizione della crisi sono classificate tra le inadempienze probabili dalla data di richiesta di ammissione.

Resta comunque fermo che le esposizioni in questione sono classificate tra le sofferenze:

a) qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore in tale categoria;

b) le esposizioni erano già in sofferenza al momento della richiesta di ammissione.

In caso di successiva omologazione da parte del tribunale, le relative esposizioni sono anche classificate nell’ambito della sottocategoria delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (forborne non-performing secondo i criteri EBA).

1.1.2 Centrale dei Rischi
Analoghi criteri di rappresentazione sono adottati nelle segnalazioni alla Centrale dei Rischi.

1.2 La procedura di liquidazione dei beni

1.2.1 Segnalazioni di vigilanza e bilancio
La procedura di liquidazione dei beni presenta connotati simili a quelli della procedura fallimentare; essa non mira al ripristino della solvibilità del debitore, bensì alla mera liquidazione di tutti i suoi beni. Pertanto, in caso sia di richiesta di liquidazione da parte del debitore sia di conversione della procedura di composizione della crisi in liquidazione, devono essere adottati gli ordinari criteri di classificazione, che prevedono una valutazione soggettiva da parte degli intermediari circa l’esistenza delle condizioni di insolvenza per la classificazione tra le sofferenze.
1.2.2 Centrale dei Rischi
Analoghi criteri di rappresentazione sono adottati nelle segnalazioni alla Centrale dei Rischi.

I criteri sopra indicati si applicano a partire dalle rilevazioni riferite al 30 novembre 2015.
Ai fini delle sole segnalazioni di Centrale dei Rischi, nel caso di procedure già in corso, gli intermediari applicano i suddetti criteri a far tempo dalla data di richiesta di ammissione alle procedure medesime.

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Legge n. 132/15 – le norme correttive in materia concorsuale

Legge n. 132/15 – le norme correttive in materia concorsuale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 192 del 20 agosto 2015 il testo della Legge 6 agosto 2015, n. 132 di conversione del D.L. n. 83/2015 di riforma della giustizia recante “misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”.

Ecco le novità più significative in materia di procedure concorsuali che, riflettendo le intenzioni del legislatore, si sono tradotte in norme correttive in fase di conversione.

Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo – offerte concorrenti:

all’articolo 2, comma 1, capoverso Art. 163-bis:

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Quando il piano di concordato di cui all’articolo 161, secondo comma, lettera e), comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell’omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifici beni, il tribunale dispone la ricerca di interessati all’acquisto disponendo l’apertura di un procedimento competitivo a norma delle disposizioni previste dal secondo comma del presente articolo.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell’azienda, del ramo d’azienda o di specifici beni».

La nuova norma dà una disciplina positiva a una nota prassi virtuosa adottata da molti tribunali rendendola ammissibile non solo dopo l’emissione del decreto apertura del concordato preventivo, ma anche dopo il deposito del solo ricorso ex articolo 161, sesto comma, se è vero – come lo è – che l’ultimo comma della disposizione in commento prevede che «la disciplina del presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche agli atti da autorizzare ai sensi dell’articolo 161 settimo comma nonché all’affitto di azienda o di uno o più rami di azienda».

al secondo comma, il primo periodo è soppresso e dopo il secondo periodo è inserito il seguente:

«Con il medesimo decreto è in ogni caso disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all’articolo 490 del codice di procedura civile ed è stabilito l’aumento minimo del corrispettivo di cui al primo comma del presente articolo che le offerte devono prevedere.»

• Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo – proposte concorrenti:

al comma 1, lettera c), secondo capoverso, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all’articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell’ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento dell’ammontare dei crediti chirografari.»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. All’articolo 181 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “nove mesi”»;

• Disposizioni in materia di proposta di concordato preventivo e di adesione alla stessa

La disciplina della domanda di concordato è stata integrata nelle sue due previsioni più rilevanti.

All’art. 160 è stato aggiunto un quarto comma che testualmente recita:

“In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis”.

La norma pur denotando un diverso atteggiamento del legislatore a seconda che il concordato sia liquidatorio o in continuità, in ciò discostandosi sensibilmente dall’impostazione della riforma del 2012, caratterizzata da un favor indifferenziato per la soluzione concordataria, fissa una percentuale, d’ora in poi, dal carattere vincolante, pur potendo continuare a essere indicata in un range compreso fra un minimo e un massimo, a condizione che la “forbice” sia ragionevolmente contenuta.

L’art. 161 è stato a sua volta modificato con l’inserimento, alla fine della lettera e) del secondo comma, della seguente disposizione:

“in ogni caso, la proposta deve indicare l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore”.

La portata di queste innovazioni non sfugge ad alcuno, anche perché la loro inosservanza si traduce in altrettante cause di inammissibilità della domanda.

Al quinto comma è aggiunto il seguente periodo:

“Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonchè copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall’articolo 172.”;

All’articolo 163, secondo comma, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 del presente decreto, è aggiunto, infine, il seguente numero:

“4-bis) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie”;

All’articolo 165, come modificato dal comma 2 dell’articolo 3 del presente decreto, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni”;

All’articolo 172, primo comma, come modificato dalla lettera a) del comma 3 dell’articolo 3 del presente decreto, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

“Nella relazione il commissario deve illustrare le utilita’ che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.”;

All’articolo 178, il quarto comma è sostituito dal seguente:

“I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale”;

• Modifiche alla disciplina del curatore:

Tra le modifiche più significative concernenti la figura del curatore fallimentare si segnala, relativamente ai requisiti richiesti per la nomina ex art. 28 del RD 267/42, l’eliminazione di ogni riferimento temporale di cui al terzo comma: non possono essere nominati in qualità di curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori e chi ha concorso al dissesto dell’impresa (il d.l. prevedeva un arco temporale di 5 anni anteriori alla dichiarazione di fallimento).

All’articolo 64 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, rubricato “Atti a titolo gratuito” è aggiunto il seguente comma:
“I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell’articolo 36”.

Sono, pertanto, inefficaci ex lege e conseguentemente risucchiati nella massa fallimentare mediante la semplice «trascrizione» della sentenza di fallimento (e cioè l’inserimento della sentenza di fallimento in un pubblico registro) i beni oggetto di atti di donazione, di istituzione di trust e del vincolo di destinazione (e qualsiasi altro atto a titolo gratuito) posti in essere nei due anni anteriori al fallimento.

• Ristrutturazione dei debiti:

Licenziato senza modifiche sostanziali l’art. 182-septies rubricato:
“Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziarie e convenzione di moratoria”.

Si tratta di una tipologia di accordo di ristrutturazione specifico nei confronti del sistema bancario che è quello verso cui l’impresa risulta maggiormente esposta. Condizione perché l’accordo di ristrutturazione del debito possa essere portato all’attenzione di banche e intermediari finanziari è che l’esposizione verso il sistema bancario sia non inferiore alla metà dell’indebitamento complessivo. Verificatasi tale condizione, l’imprenditore indebitato potrà proporre l’accordo individuando una o più categorie di creditori costituite da creditori che abbiano in comune posizione giuridica e interessi omogenei. Una volta che l’accordo sia stato raggiunto, il debitore è autorizzato dalla legge stessa a chiedere che gli effetti di esso siano estesi anche ai creditori che non abbiano aderito all’accordo stesso a condizione che:

– tutti i creditori appartenenti alla categoria o alle categorie individuate nell’accordo siano stati informati dell’esistenza delle trattative e siano stati invitati a partecipare al loro svolgimento;

– l’entità dei crediti dei soggetti aderenti all’accordo rappresenti almeno il 75% dell’ammontare complessivo dei crediti dei soggetti appartenenti alla o alle categorie individuate nell’accordo.

Il debitore dovrà notificare la domanda contenente l’accordo anche alla banca e agli altri soggetti non aderenti e nei cui confronti chiede che gli effetti dell’accordo raggiunto siano estesi; ove i soggetti non aderenti non intendano subire gli effetti dell’accordo, dovranno proporre opposizione entro trenta giorni dal momento della notificazione della domanda. Affinché l’accordo di ristrutturazione produca i propri effetti, occorrerà l’omologazione dal Tribunale che avrà accertato che:
a) le trattative si siano svolte secondo i principi di buona fede; b) banche e intermediari non aderenti nei cui confronti il debitore chiede che siano estesi gli effetti dell’accordo: i) abbiano identica posizione giuridica e interessi rispetto ai soggetti aderenti; ii) abbiano ricevuto ogni informazione aggiornata ed utile sulla posizione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, sull’accordo concluso e sui suoi effetti; iii) siano stati messi in grado di poter partecipare alle trattative finalizzate a raggiungere l’accordo, iiii) possano ritenersi soddisfatti tenuto conto di quelle che avrebbero potuto essere le concrete alternative esistenti.

L’accordo può essere concluso con il 75% dei creditori finanziari, se questi rappresentano almeno la metà dell’indebitamento, fermo l’integrale pagamento dei creditori non finanziari (per esempio altre imprese fornitrici di beni e servizi). Si evita così che alcuni crediti finanziari possano bloccare l’esito della procedura, e quindi si favorisce un risanamento precoce. Via libera anche all’introduzione di un’azione revocatoria semplificata per gli atti a titolo gratuito, in relazione ai quali i creditori potranno procedere a esecuzione forzata anche prima dell’ottenimento della sentenza declaratoria dell’inefficacia del’atto soggetto a revocatoria.

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Giustizia civile e fallimentare: il decreto pubblicato in gazzetta

Giustizia civile e fallimentare: il decreto pubblicato in gazzetta

E’ Stato pubblicato Sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2015 il testo del D.L. n. 83/2015 di riforma della giustizia recante “misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”.
Le misure adottate, come si legge nel comunicato stampa diffuso dal Governo, muovono da un principio comune « … Affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendale consente di limitare le perdite del tessuto economico, sia nella dimensione strettamente imprenditoriale sia sul piano finanziario ».
Il decreto interviene in materia di procedure concorsuali (Titolo I), in materia di procedure esecutive (Titolo II), nonché di termini per l’efficienza della giustizia e disposizioni per il processo telematico (Titolo III).
Tra le principali novità introdotte dal titolo I in materia di procedure concorsuali si segnalano:

Accesso al credito nel corso di una crisi aziendale:
il Tribunale può concedere l’autorizzazione a finanziamenti interinali anche nel caso di concordato c.d. in bianco e, in via d’urgenza, anche in mancanza dell’attestazione del professionista, sentiti i creditori principali. In particolare si prevede che le richieste di finanziamento da imprenditori che abbiano presentato domanda di ammissione al concordato preventivo siano assistiti dal beneficio della prededuzione, previa presentazione al tribunale che documenti la necessità e la destinazione dei finanziamenti stessi per la prosecuzione del’attività d’impresa. In questo modo si aumentano le possibilità di riuscita di piani di risanamento dell’impresa in crisi.

Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo – offerte concorrenti:
Anche soggetti terzi possono presentare offerte per l’acquisto dei beni, purché le stesse siano migliorative e comparabili. Si evita così la svalutazione abusiva del patrimonio.

Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo – proposte concorrenti:
La domanda di accesso al concordato preventivo può essere presentata, non oltre trenta giorni prima dell’adunanza, anche dai creditori che rappresentino almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata. Le proposte di concordato concorrenti sono ammissibili se non risulta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento, ancorchè dilazionato, di almeno il quaranta per cento dell’ammontare dei crediti chirografari. Si favorisce così l’immissione di nuovi capitali nell’impresa in crisi e la corretta valorizzazione del patrimonio del debitore.

Requisiti per la nomina a curatore:

Tra le modifiche più significative alla legge fallimentare si segnalano gli interventi correttivi alla disciplina dei curatori fallimentari. In primo luogo, per quanto concerne i requisiti per la nomina a curatore di cui all’art. 28 del RD 267/42, viene modificato l’arco temporale di cui al terzo comma: non possono essere nominati in qualità di curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori e chi ha concorso al dissesto dell’impresa durante i 5 anni anteriori alla dichiarazione di fallimento (attualmente è previsto in due anni), nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento. Non potranno inoltre assumere l’incarico di curatore i soggetti che abbiano svolto la funzione di commissario giudiziale in relazione a procedura di concordato per lo stesso debitore. Viene poi espressamente distinta la figura del curatore fallimentare da quella del commissario giudiziale – le due vengono rese incompatibili – con l’ulteriore previsione che gli adempimenti richiesti devono essere completati entro i prescritti termini (sessanta giorni dalla redazione dell’inventario, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento) pena la revoca. Si garantisce così la terzietà del commissario e si riducono i tempi delle procedure di fallimento.

Ristrutturazione dei debiti:

Nell’evidente intento legislativo di favorire il sistema imprenditoriale viene introdotto l’art. 182-septies rubricato Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziarie e convenzione di moratoria. Si tratta di una tipologia di accordo di ristrutturazione specifico nei confronti del sistema bancario che è quello verso cui l’impresa risulta maggiormente esposta. Condizione perché l’accordo di ristrutturazione del debito possa essere portato all’attenzione di banche e intermediari finanziari è che l’esposizione verso il sistema bancario sia non inferiore alla metà dell’indebitamento complessivo. Verificatasi tale condizione, l’imprenditore indebitato potrà proporre l’accordo individuando una o più categorie di creditori costituite da creditori che abbiano in comune posizione giuridica e interessi omogenei. Una volta che l’accordo sia stato raggiunto, il debitore è autorizzato dalla legge stessa a chiedere che gli effetti di esso siano estesi anche ai creditori che non abbiano aderito all’accordo stesso a condizione che:
– tutti i creditori appartenenti alla categoria o alle categorie individuate nell’accordo siano stati informati dell’esistenza delle trattative e siano stati invitati a partecipare al loro svolgimento;
– l’entità dei crediti dei soggetti aderenti all’accordo rappresenti almeno il 75% dell’ammontare complessivo dei crediti dei soggetti appartenenti alla o alle categorie individuate nell’accordo.
Il debitore dovrà notificare la domanda contenente l’accordo anche alla banca e agli altri soggetti non aderenti e nei cui confronti chiede che gli effetti dell’accordo raggiunto siano estesi; ove i soggetti non aderenti non intendano subire gli effetti dell’accordo, dovranno proporre opposizione entro trenta giorni dal momento della notificazione della domanda. Affinché l’accordo di ristrutturazione produca i propri effetti, occorrerà l’omologazione dal Tribunale che avrà accertato che: a) le trattative si siano svolte secondo i principi di buona fede; b) banche e intermediari non aderenti nei cui confronti il debitore chiede che siano estesi gli effetti dell’accordo: i) abbiano identica posizione giuridica e interessi rispetto ai soggetti aderenti; ii) abbiano ricevuto ogni informazione aggiornata ed utile sulla posizione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, sull’accordo concluso e sui suoi effetti; iii) siano stati messi in grado di poter partecipare alle trattative finalizzate a raggiungere l’accordo, iiii) possano ritenersi soddisfatti tenuto conto di quelle che avrebbero potuto essere le concrete alternative esistenti. l’accordo può essere concluso con il 75% dei creditori finanziari, se questi rappresentano almeno la metà dell’indebitamento, fermo l’integrale pagamento dei creditori non finanziari (per esempio altre imprese fornitrici di beni e servizi). Si evita così che alcuni crediti finanziari possano bloccare l’esito della procedura, e quindi si favorisce un risanamento precoce. Via libera anche all’introduzione di un’azione revocatoria semplificata per gli atti a titolo gratuito, in relazione ai quali i creditori potranno procedere a esecuzione forzata anche prima dell’ottenimento della sentenza declaratoria dell’inefficacia del’atto soggetto a revocatoria.

Operazioni di vendita:

Le operazioni di vendita vendono rese più rapide grazie alla gestione prioritaria per via extra giudiziale, alle modalità di determinazione del prezzo di vendita che possono prevedere anche un versamento rateale del prezzo, ai criteri di aggiudicazione e ai costi per la pubblicità.

Deducibilità delle perdite:

Viene modificato il regime di deducibilità ai fini Ires e Irap delle svalutazioni crediti e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione introducendo, al posto della deducibilità annuale in misura di un quinto per ciascun anno, la deducibilità integrale di tali componenti negativi di reddito nell’esercizio in cui sono rilevati in bilancio. Si incentivano le imprese del credito a dismettere crediti incagliati così da alimentare il margine patrimoniale per la concessione di nuovo credito.

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