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Adozione e accesso alle informazioni sulle origini

Adozione e accesso alle informazioni sulle origini

In questa settimana, l’Assemblea della Camera ha approvato il progetto di legge in materia di accesso del figlio adottato alle informazioni sulle origini e sulla propria identità, di cui al testo unificato della proposta C. 784-A finalizzato ad ampliare la possibilità del figlio adottato o non riconosciuto alla nascita di conoscere le proprie origini biologiche.

La Commissione Giustizia prosegue, invece, l’esame in sede referente dei provvedimenti C. 2957 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare già approvata dal Senato.

Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

Le novità principali della riforma:

  • Viene estesa anche al figlio non riconosciuto al momento della nascita da madre che abbia manifestato la volontà di rimanere anonima la possibilità, una volta raggiunta la maggiore età, di  rivolgersi al Tribunale dei minorenni per ottenere l’accesso alle informazioni concernenti la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici;
  • Viene riconosciuta la possibilità di accesso alle proprie informazioni biologiche nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata;
  1. Viene riconosciuta la possibilità di accesso nei confronti della madre che abbia successivamente revocato la volontà di anonimato;
  2. Viene consentito l’accesso nei confronti della madre deceduta;
  3. Viene previsto un procedimento di interpello della madreper verificare il permanere della sua volontà di anonimato;
  • Legittimati ad avviare l’istanza di interpello che può essere presentata una sola volta, al tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio sono:
  1. l’adottato maggiorenne;
  2. il figlio maggiorenne non riconosciuto alla nascita, in assenza di revoca dell’anonimato da parte della madre;
  3. i genitori adottivi, legittimati per gravi e comprovati motivi;
  4. i responsabili di una struttura sanitaria, in caso di necessità e urgenza e qualora vi sia grave pericolo per la salute del minore.
  • Se la madre confermi di volere mantenere l’anonimato, il tribunale per i minorenni autorizza l’accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, con particolare riferimento all’eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili;
  • Viene prevista la modifica dell’art. 2 del codice della privacy con riguardo al certificato di assistenza al parto: il vincolo dei 100 anni viene meno in caso di revoca dell’anonimato, di decesso della madre o di autorizzazione del tribunale all’accesso alle sole informazioni di carattere sanitario;
  • Viene prevista la modifica del regolamento sullo stato civile in relazione alle informazioni da rendere alla madre che dichiara di volere restare anonima. La madre dovrà essere informata, anche in forma scritta:
  1. degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non volere essere nominata;
  2. della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, tale dichiarazione;
  3. della possibilità di confermare, trascorsi 18 anni dalla nascita, la volontà di anonimato;
  4. della facoltà di interpello del figlio.
  • disciplina per i casi di parti anonimi precedenti all’entrata in vigore della legge.

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