Nel corso del Consiglio dei Ministri n. 120 del 15 giugno 2016, sulla base delle delega contenuta nell’articolo 17, comma 1, lettera s) della legge 7 agosto 2015, n. 124, il Governo ha approvato definitivamente il tanto atteso decreto legislativo recante modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di licenziamento disciplinare.
Ecco i punti di intervento del decreto:
a) Falsa attestazione della presenza in servizio: al dipendente colto in flagrante sarà applicata la sospensione cautelare entro 48 ore e attivato il procedimento disciplinare che dovrà concludersi entro 30 giorni. Prevista la responsabilità disciplinare del dirigente che non proceda alla sospensione e all’avvio del procedimento. Nella fattispecie di falsa attestazione della presenza in servizio è compreso anche la condotta realizzata mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento;
b) Viene garantito al dipendente il diritto alla percezione di un assegno alimentare durante il periodo di sospensione cautelare dal lavoro;
c) Il dipendente sarà convocato per il contraddittorio con preavviso di almeno 15 giorni e potrà farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante sindacale;
d) Responsabilità per omessa attivazione del procedimento disciplinare e omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare per il dirigente nei casi in cui il dirigente abbia avuto notizia dell’illecito e non si sia attivato senza giustificato motivo.
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