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Riforma del processo civile: dal Senato la fiducia al maxi emendamento

Con l’approvazione del maxi emendamento, interamente sostitutivo dell’originario ddl recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alterna­tiva delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” l’Assemblea del Senato pone la fiducia alla riforma del processo civile con cui il Governo è delegato ad adottare, en­tro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legi­slativi recanti il riassetto formale e sostan­ziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi pro­cessuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizza­zione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi previsti.

In attesa che si esprima anche l’altro lato del Parlamento, si pubblica, qui di seguito, il testo approvato.

Il nuovo processo civile avanza in senato

Il nuovo processo civile avanza in senato

La Commissione Giustizia del Senato ha terminato in questa settimana la discussione generale sul disegno di legge AS 2284 rubricato “Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile”, già approvato dalla Camera dei deputati e collegato alla legge di bilancio per l’anno 2015.

Il disegno di legge prevede una riforma organica del processo civile e apporterà modifiche importantissime al codice di procedura civile.

Ecco le principali novità:

A) Delega al Governo per la riforma del tribunale delle imprese:

Il Governo entro 18 mesi:

– dovrà ampliare la competenza delle esistenti sezioni specializzate in materia di impresa, mantenendone invariato il numero e modificandone la denominazione in quella di «sezioni specializzate per l’impresa e il mercato»

– aumentare la competenza di queste alle controversie in materia di concorrenza sleale e quelle in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita, alle azioni di classe, alle controversie riguardanti gli accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni o servizi, a quelle di cui all’articolo 3, comma 2, decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 relative a società di persone (e cioè: le controversie in materia di proprietà industriale contemplate dall’articolo 134 codice della proprietà industriale, le controversie in materia di diritto d’autore, le azioni di nullità e di risarcimento del danno derivanti da violazione di norme a tutela della concorrenza e del mercato, le controversie relative alla violazione della normativa antitrust europea, le controversie relative ai rapporti lato sensu societari)

B) Delega al Governo per l’istituzione e disciplina del Tribunale della famiglia e della persona

Il Governo entro diciotto mesi dovrà:

– istituire presso i tribunali ordinari e presso le corti di appello e sezioni distaccate di corte di appello le sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori

sopprimere il tribunale per i minorenni e l’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni

– attribuire in via esclusiva alla competenza delle sezioni specializzate circondariali in primo grado i procedimenti attualmente attribuiti al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona e di rapporti di famiglia (compresi i giudizi di separazione e divorzio) e i procedimenti relativi alla filiazione fuori del matrimonio

– attribuire alle nuove sezioni specializzate i procedimenti attualmente di competenza del tribunale per i minorenni, quelli attualmente di competenza del giudice tutelare e tutti i procedimenti previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e dagli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, oltre ai procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale

– disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate

– dettare una disciplina omogenea per i procedimenti di separazione e divorzio consensuali e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell’affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio

– dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale

C) Modifiche al processo di cognizione di primo grado

Il Governo entro diciotto mesi dovrà:

– valorizzare gli istituti del tentativo di conciliazione e della proposta di conciliazione del giudice

– assicurare la semplicità, la concentrazione e l’effettività della tutela e garantire la ragionevole durata del processo

– modificare i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione dell’oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie

collocare il procedimento sommario di cognizione, ridenominato «rito semplificato di cognizione di primo grado», nell’ambito del libro secondo del codice di procedura civile, prevedendone l’obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro, prevedendo che l’udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non superiore a tre mesi, e assegnando al giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio, la facoltà di fissare termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, tenuto conto delle domande e delle eccezioni proposte dalle altre parti, nonché per l’indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria e per le produzioni documentali, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario

prevedere l’obbligatorietà del rito ordinario di cognizione per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito semplificato di cognizione

– prevedere che, all’udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione, il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione senza bisogno di assunzione di prova, rimetta le parti davanti al collegio

– prevedere che in quella stessa udienza il giudice istruttore rimetta le parti davanti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione avente carattere preliminare, quando la decisione di essa può definire il giudizio

prevedere che il rito semplificato di cognizione di primo grado sia definito con sentenza che contenga una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

– prevedere il ricorso anche alla negoziazione assistita per le controversie individuali di lavoro

D) Modifiche al giudizio d’appello

Quanto al giudizio di appello, il Governo dovrà:

– prevedere che i termini per esperire tutti i mezzi di natura impugnatoria, anche diversi dall’appello, decorrano dalla comunicazione del testo integrale del provvedimento, da effettuare anche nei confronti della parte non costituita

– individuare le materie relativamente alle quali l’appello è deciso da un giudice monocratico, tenuto conto della ridotta complessità giuridica e della contenuta rilevanza economico-sociale delle controversie

– prevedere che le cause riservate alla decisione collegiale siano trattate dal consigliere relatore

– prevedere che l’inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c. si applichi anche quando l’appello è proposto avverso un provvedimento emesso che definisce un rito semplificato di cognizione

– prevedere che il giudice monocratico o il consigliere relatore a cui il fascicolo è assegnato depositi, entro un congruo termine, una relazione con la concisa indicazione delle ragioni per cui ritiene che l’appello sia inammissibile ex art. 348-bis c.p.c.

– prevedere che le parti possano interloquire, per iscritto, sulle ragioni esposte nella relazione

– prevedere che il giudice monocratico assuma la decisione ex articolo 348-bis c.p.c. dopo il contraddittorio svoltosi tra le parti in forma scritta

– prevedere che il giudice monocratico o il consigliere relatore, quando non ritiene di dover depositare la relazione, debba adottare un provvedimento non motivato in cui esclude la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell’appello

– prevedere che, anche nel procedimento di appello proposto avverso il provvedimento con cui è stato definito un rito semplificato di cognizione, i nuovi mezzi di prova e i nuovi documenti siano ammessi esclusivamente quando la parte dimostra di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile

– introdurre criteri di maggior rigore nella disciplina dell’eccepibilità o rilevabilità, in sede di giudizio di appello, delle questioni pregiudiziali di rito

E) Modifiche al giudizio di Cassazione

Quanto al giudizio di cassazione, il Governo dovrà:

– procedere alla revisione della disciplina del giudizio camerale, attraverso l’eliminazione del procedimento ex art. 380-bis c.p.c. e prevedere l’udienza in camera di consiglio, disposta con decreto presidenziale, con l’intervento non obbligatorio del procuratore generale e la possibilità, nei casi previsti dalla legge, di requisitoria in forma scritta e di interlocuzione per iscritto da parte dei difensori

– favorire la funzione nomofilattica della Corte di cassazione attraverso la razionalizzazione della formazione dei ruoli secondo criteri di rilevanza delle questioni

– adottare modelli sintetici di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, se del caso mediante rinvio a precedenti, nel caso in cui le questioni non richiedano una diversa estensione degli argomenti

F) Riforma dell’esecuzione forzata

Il Governo dovrà

– rendere obbligatoria la vendita dei beni immobili con modalità telematiche

– prevedere che quando si sono svolti tre esperimenti di vendita del bene immobile sottoposto ad espropriazione forzata senza che siano state mai formulate offerte o istanze di assegnazione il giudice fissi per i successivi esperimenti di vendita un prezzo base inferiore al precedente fino al limite della metà

– includere tra i beni mobili impignorabili i beni di uso quotidiano privi di un apprezzabile valore di mercato e gli animali di affezione o di compagnia

– ampliare l’ambito di applicazione dell’istituto delle misure coercitive indirette ex art. 614-bis c.p.c.

– rideterminare il ruolo dell’ufficiale giudiziario quale agente dell’esecuzione coinvolto e motivato all’efficiente gestione del processo esecutivo

– riconoscere al creditore il potere di proporre istanza di assegnazione del bene immobile pignorato a favore di un terzo

– prevedere che, nell’esecuzione per espropriazione, l’opposizione all’esecuzione non sia ammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti oppure che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile;

G)Riforma dei procedimenti speciali

Il Governo dovrà in materia di procedimenti speciali:

– potenziare l’istituto dell’arbitrato

– riordinare le disposizioni dell’arbitrato in materia societaria

– ulteriore riduzione e semplificazione dei riti speciali, anche mediante omogeneizzazione dei termini, degli atti introduttivi e dei modelli di scambio degli scritti difensivi

H) La riforma delle questioni di giurisdizione

Il Governo dovrà introdurre criteri sull’eccepibilità e sulla rilevabilità d’ufficio delle questioni di giurisdizione nel processo civile, attraverso anche limiti temporali

I) Introduzione del principio della sinteticità degli atti:

Il Governo dovrà introdurre il principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, da attuarsi anche nell’ambito della tecnica di redazione e della misura quantitativa degli atti stessi

L) Adeguamento delle norme processuali al processo civile telematico

Il Governo dovrà adeguare le norme processuali all’introduzione del processo civile telematico attraverso:

– l’adeguamento delle modalità di identificazione e autenticazione degli utenti conformi al sistema pubblico di identità digitale

– l’individuazione delle modalità di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti

– il rilascio dell’attestazione di avvenuto deposito in via automatica da parte del sistema informatico al momento del caricamento degli atti processuali e dei documenti nel sistema medesimo

– uno schema informatico per la predisposizione degli atti processuali che consenta l’agevole fruizione sulla maggior parte degli strumenti informatici indipendentemente dalle dimensioni dell’apparato di visualizzazione

– la creazione di collegamenti ipertestuali tra varie parti del testo, con i documenti prodotti, con risorse esterne; l’inserimento di immagini, filmati, tracce sonore

– il divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico dell’atto quando questo abbia comunque raggiunto lo scopo

– l’irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico della parte quando gli atti difensivi ledono l’integrità del contraddittorio o rendono inattendibili le rilevazioni statistiche

– l’individuazione dei tipi di firma elettronica da utilizzare per la sottoscrizione degli atti processuali e dei documenti

– la disciplina delle modalità di tenuta e conservazione degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo informatico e quella delle modalità per accedere al fascicolo e per facilitare il reperimento degli atti e dei documenti

– l’introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice

– la previsione della visibilità con modalità telematiche del fascicolo d’ufficio al giudice dell’impugnazione

– la disciplina delle modalità di spedizione e rilascio della copia esecutiva, anche telematica,

– l’implementazione dei registri di cancelleria ai fini delle tempestive e compiute rilevazioni statistiche dell’attività giudiziaria;

– l’introduzione della previsione che, quando il destinatario sia un’impresa o un professionista, l’avvocato effettui obbligatoriamente la notificazione esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata

M) Modifica all’articolo 96 c.p.c. (pagamento delle spese processuali)

Il Governo dovrà modificare l’art. 96, comma 3, c.p.c. prevedendo che nella determinazione delle spese processuali il giudice, nel caso in cui la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede, condanni la medesima parte soccombente al pagamento di una somma in favore della controparte, determinata tra il doppio e il quintuplo delle spese legali liquidate

N) Modifica all’articolo 91 c.p.c. in materia di condanna alle spese

Il Governo dovrà modificare l’art. 91 c.p.c. prevedendo che anche al di fuori dei presupposti per l’applicazione della lite temeraria se il giudice ritiene che la parte soccombente abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave, possa condannarla al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, la cui entità dovrà essere parametrata al valore del contributo unificato.

O) Disposizioni in materia di lavoro

L’art. 2 del disegno di legge prevede:

– che fatti salvi i ricorsi depositati entro la data di entrata in vigore delle norme del ddl, saranno soppresse le norme di procedura civile speciali per le controversie in materia di licenziamenti individuali, con la conseguente applicazione della disciplina processuale stabilita per le controversie in materia di lavoro

– una particolare speditezza della trattazione e definizione delle controversie in materia di licenziamenti individuali

– una serie di norme specifiche per le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori e per le controversie inerenti al licenziamento del socio di cooperativa lavoratore.

P) Modifica all’articolo 648 del codice di procedura civile

L’articolo 3 del disegno di legge modifica l’articolo 648 c.p.c., allargando il campo di applicazione della provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi anche alle opposizioni proposte per vizi procedurali, chiedendo al giudice di verificare se tali vizi non siano manifestamente infondati.

Q) Modifica all’articolo 634 del codice di procedura civile

Con riguardo alla disciplina del procedimento d’ingiunzione l’articolo 5 del ddl interviene sull’articolo 634 c.p.c., relativo alla prova scritta del diritto fatto valere, idonea a fondare l’ingiunzione di pagamento o di consegna, aggiungendo al catalogo di atti che possono fondare l’ingiunzione la fattura, corredata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che attesta l’annotazione della fattura stessa nelle scritture contabili del creditore.

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Esecuzione forzata e Banche. Le modifiche in sede di conversione

Esecuzione forzata e Banche. Le modifiche in sede di conversione

La Camera dei Deputati il 29 giugno 2016 ha approvato in via definitiva, senza modifiche rispetto al testo già approvato dal Senato, il disegno di legge A.C. 3892 di conversione del d.l. 3 maggio 2016, n. 59 rubricato “disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”, che, sotto molti profili, ha introdotto rilevanti novità, anche e soprattutto in materia processuale, vuoi di processi esecutivi, vuoi di procedure concorsuali, vuoi di procedimento d’ingiunzione.

La legge di conversione 30 giugno 2016, n.119 è stata pubblicata in G.U. del 2 luglio 2016, n. 153 ed è entrata in vigore il 3 luglio 2016.

In questa sede, si darà telegraficamente conto delle novità intervenute ed approvate in sede di conversione.

Art. 1.

Pegno mobiliare non possessorio

In sede di conversione è stata introdotta la possibilità di ricorrere all’istituto del pegno mobiliare non possessorio anche per garantire i crediti concessi a terzi.

Con la puntuale modifica del comma 2, inoltre, è stata prevista la possibilità di costituire il pegno non possessorio  anche su beni immateriali, destinati all’esercizio dell’impresa e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio, a esclusione dei beni mobili registrati.

È stato altresì previsto che “Se il prodotto risultante dalla trasformazione ingloba, anche per unione o commistione, più beni appartenenti a diverse categorie merceologiche e oggetto di diversi pegni non possessori, le facoltà previste dal comma 7 spettano a ciascun creditore pignoratizio con obbligo da parte sua di restituire al datore della garanzia, secondo criteri di proporzionalità, sulla base delle stime effettuate con le modalità di cui al comma 7, lettera a) , il valore del bene riferibile alle altre categorie merceologiche che si sono unite o mescolate. È fatta salva la possibilità per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso nell’utilizzo dei beni da parte del debitore o del terzo concedente il pegno”.

In sede di conversione sono poi stati aggiunti i seguenti commi:

7 -bis ai sensi del quale “Il debitore e l’eventuale terzo concedente il pegno hanno diritto di proporre opposizione entro cinque giorni dall’intimazione di cui al comma 7. L’opposizione si propone con ricorso a norma delle disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo III -bis , del codice di procedura civile. Ove concorrano gravi motivi, il giudice, su istanza dell’opponente, può inibire, con provvedimento d’urgenza, al creditore di procedere a norma del comma 7” ;

7 –ter ai sensi del quale “Se il titolo non dispone diversamente, il datore della garanzia deve consegnare il bene mobile oggetto del pegno al creditore entro quindici giorni dalla notificazione dell’intimazione di cui al comma 7. Se la consegna non ha luogo nel termine stabilito, il creditore può fare istanza, anche verbale, all’ufficiale giudiziario perché proceda, anche non munito di titolo esecutivo e di precetto, a norma delle disposizioni di cui al libro terzo, titolo III, del codice di procedura civile, in quanto compatibili. A tal fine, il creditore presenta copia della nota di iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e dell’intimazione notificata ai sensi del comma 7. L’ufficiale giudiziario, ove non sia di immediata identificazione, si avvale su istanza del creditore e con spese liquidate dall’ufficiale giudiziario e anticipate dal creditore e comunque a carico del medesimo, di un esperto stimatore o di un commercialista da lui scelto, per la corretta individuazione, anche mediante esame delle scritture contabili, del bene mobile oggetto del pegno, tenendo conto delle eventuali operazioni di trasformazione o di alienazione poste in essere a norma del comma 2. Quando risulta che il pegno si è trasferito sul corrispettivo ricavato dall’alienazione del bene, l’ufficiale giudiziario ricerca, mediante esame delle scritture contabili ovvero a norma dell’art. 492 -bis del codice di procedura civile, i crediti del datore della garanzia, nei limiti della somma garantita ai sensi del comma 2. I crediti rinvenuti a norma del periodo precedente sono riscossi dal creditore in forza del contratto di pegno e del verbale delle operazioni di ricerca redatto dall’ufficiale giudiziario. Nel caso di cui al presente comma l’autorizzazione del presidente del tribunale di cui all’art. 492 -bis del codice di procedura civile è concessa, su istanza del creditore, verificate l’iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e la notificazione dell’intimazione”.

7 -quater ai sensi del quale “Quando il bene o il credito già oggetto del pegno iscritto ai sensi del comma 4 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione, il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore, lo autorizza all’escussione del pegno, stabilendo con proprio decreto il tempo e le modalità dell’escussione a norma del comma 7. L’eventuale eccedenza è corrisposta in favore della procedura esecutiva, fatti salvi i crediti degli aventi diritto a prelazione anteriore a quella del creditore istante”.

Art. 2.

Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato

In sede di conversione è stato previsto che Il patto di cui al comma 1,  ovvero il trasferimento a garanzia del contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi dell’art. 106, ed in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell’imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all’inadempimento del debitore, può essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento o, anche per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

E’ stato poi elevato da sei a nove mesi il termine di cui al comma 5. Per gli effetti del presente articolo, dunque, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre nove mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre nove mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento. Qualora alla data di scadenza della prima delle rate, anche non mensili, non pagate di cui al primo periodo il debitore abbia già rimborsato il finanziamento ricevuto in misura almeno pari all’85 per cento della quota capitale, il periodo di inadempimento di cui al medesimo primo periodo è elevato da nove a dodici mesi .

Sono stati altresì aggiunti i seguenti commi:

13 -bis il quale chiarisce che “Ai fini del concorso tra i creditori, il patto a scopo di garanzia di cui al comma 1 è equiparato all’ipoteca” e  13 -ter secondo cui “La trascrizione del patto di cui al comma 1 produce gli effetti di cui all’art. 2855 del codice civile, avendo riguardo, in luogo del pignoramento, alla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5“.

Art. 3.

Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi

In sede di conversione è stato riscritto il comma 4 che adesso recita “Con il decreto di cui al comma 3, lettera b) , sentita la Banca d’Italia per gli aspetti rilevanti ai fini di tutela della stabilità finanziaria, sono altresì adottate le disposizioni per l’attuazione del registro, prevedendo: a) le modalità di pubblicazione, rettifica, aggiornamento e consultazione dei dati e dei documenti da inserire nel registro, nonché i tempi massimi della loro conservazione; b) i soggetti tenuti ad effettuare, in relazione a ciascuna tipologia di procedura o strumento, la pubblicazione delle informazioni e dei documenti; c) le categorie di soggetti che sono legittimati, in presenza di un legittimo interesse, ad accedere, anche mediante un avvocato munito di procura, alla sezione del registro ad accesso limitato; il contributo dovuto per l’accesso, da determinare in misura tale da assicurare almeno la copertura dei costi del servizio, e i casi di esenzione; è sempre consentito l’accesso gratuito all’autorità giudiziaria; d) le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di documenti con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni ivi contenute o all’assenza di valore informativo di tali documenti per i terzi“.

È stato altresì riscritto anche il comma 5 secondo cui “il registro deve consentire la ricerca dei dati secondo ciascuna tipologia di informazione e di documento in esso contenuti e di tribunale e numero di ruolo dei procedimenti. Le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 3, lettera b) , assicurano che il registro sia conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/848“.

Art. 4.

Disposizioni in materia espropriazione forzata

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

Con la modifica della lettera d) di cui all’art. 1 del d.l. 59/2016 è stato modificato l’art. 560 prevedendo che:

1) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice dell’esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell’art. 617, la liberazione dell’immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all’aggiudicazione o all’assegnazione dell’immobile. Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il termine per l’opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento»;

2) il quarto comma così come sostituito dal testo del d.l è integrato dalla seguente previsione: «Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l’asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione »;

3) al quinto comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Gli interessati a presentare l’offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta».

E’ stata aggiunta la lettera e -bis ) secondo cui all’art. 587, primo comma, le parole: «costituisce titolo esecutivo per il rilascio» sono sostituite dalle seguenti: «è attuato dal custode a norma dell’art. 560, quarto comma» ;

E’ stata modificata la lettera h) secondo cui all’art. 591, secondo comma, dopo le parole «fino al limite di un quarto» sono aggiunte le seguenti: « e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà»;

E’ stata aggiunta la lettera i -bis) secondo cui all’art. 596, dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente: «Il giudice dell’esecuzione può disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto all’accantonamento a norma dell’art. 510, terzo comma, ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell’art. 512, qualora sia presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all’art. 574, primo comma, secondo periodo, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all’effettiva restituzione. La fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito del soggetto avente diritto all’accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma del primo periodo del presente comma» ;

E’ stata aggiunta la lettera l -bis . All’art. 2929 -bis del codice civile, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: «Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell’atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l’atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell’art. 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione di cui al titolo V del libro terzo del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma o che l’atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato. L’azione esecutiva di cui al presente articolo non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall’avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento».

alcuna modifica ha invece interessato la lettera a) che si riporta integralmente

a) all’art. 492, terzo comma, è aggiunto in fi ne il seguente periodo: «Il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’art. 615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile».

Art. 5 – bis 

Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati 

Introdotto dalla legge di conversione modifica l’art. 179 -ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

Art. 6.

Modifiche alla legge fallimentare

In sede di conversione è stato aggiunta la lettera c -bis ) secondo cui all’art. 110:

1) al primo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all’art. 98, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al presente comma, indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonché le somme ripartibili soltanto previo rilascio in favore della procedura di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all’art. 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell’ambito dei giudizi di cui all’art. 98, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all’effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all’accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell’art. 98»;

2) al quarto comma, secondo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «non si fa luogo ad accantonamento qualora sia presentata in favore della procedura una fideiussione a norma del terzo periodo del primo comma, idonea a garantire la restituzione di somme che, in forza del provvedimento che decide il reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella misura prevista dal predetto terzo periodo del primo comma».

Art. 12 – bis

Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di impresa

Introdotto dalla legge di conversione prevede che all’art. 1, comma 1, lettera c) , della legge 21 febbraio 1991, n. 52, le parole: «o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l’attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l’attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».

D.L. Banche. In G.U. le modifiche al processo civile

D.L. Banche. In G.U. le modifiche al processo civile

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2016 il decreto legge 3 maggio 2016 n. 59 recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.

Il provvedimento entra in vigore a partire dal 04 maggio 2016.

Il decreto che dovrà essere ora convertito in legge dal Parlamento entro il termine di 60 giorni ha un contenuto assai eterogeneo e, sotto molti profili, introduce rilevanti novità, anche e soprattutto in materia processuale, vuoi di processi esecutivi, vuoi di procedure concorsuali, vuoi di procedimento d’ingiunzione.

In questa sede, si darà telegraficamente conto dei temi toccati, senza rinunciare ad affermare preliminarmente che la nostra Carta costituzionale ed in particolare il principio ex art. 111 Cost. del c.d. «giusto processo regolato per legge» impediscono l’adozione di decreti legge in materia processuale.

Art. 1. – Pegno mobiliare non possessorio

  1. Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti loro concessi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell’importo massimo garantito, inerenti all’esercizio dell’impresa.
  2. Il pegno non possessorio può essere costituito su beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa, a esclusione dei beni mobili registrati. I beni mobili possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo. Ove non sia diversamente disposto nel contratto, il debitore o il terzo concedente il pegno e’ autorizzato a trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati da pegno. In tal caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia.
  3. Il contratto costitutivo, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto con indicazione del creditore, del debitore e dell’eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l’indicazione dell’importo massimo garantito.
  4. Il pegno non possessorio si costituisce esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l’Agenzia delle entrate e denominato «registro dei pegni non possessori»; dalla data dell’iscrizione il pegno prende grado ed e’ opponibile ai terzi e nelle procedure concorsuali.

Art. 2. – Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato

Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l’articolo 48 e’ aggiunto il seguente articolo: «Art. 48-bis rubricato “Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato”.

  1. Il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico può essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell’imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all’inadempimento del debitore.
  2. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1, purchè al proprietario sia corrisposta l’eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l’ammontare del debito inadempiuto e delle spese di trasferimento.
  3. Il trasferimento non può essere convenuto in relazione a immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.
  4. Il patto di cui al comma 1 può essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento o, anche per i contratti in corso al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, per atto notarile, in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali. Qualora il finanziamento sia gia’ garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all’inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all’iscrizione ipotecaria.
  5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre sei mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore e’ tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre sei mesi, quando non e’ prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento. Al verificarsi dei presupposti di cui al presente comma, il creditore e’ tenuto a notificare al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, nonchè a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull’immobile successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1 una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto.

Art. 3. – Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d’insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi

L’art. 3 istituisce un «Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d’insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi», così dando attuazione all’art. 24 del Reg. UE 20.5.2015, n. 848/2015, relativo alle procedure d’insolvenza. L’art. 24 (rubricato «Registri fallimentari»), infatti, prescrive che «Gli Stati membri creano e tengono nel loro territorio uno o più registri in cui sono pubblicate informazioni relative alle procedure d’insolvenza». Ma, ai sensi del successivo art. 92, tale previsione è applicabile a decorrere 26 giugno 2018. Non ci si può, dunque, non interrogare se tale riforma fosse effettivamente così urgente ed indifferibile da dover essere adottata con D.L.

Art. 4. – Disposizioni in materia espropriazione forzata

  1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 492, terzo comma, e’ aggiunto in fine il seguente periodo: «Il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione e’ inammissibile se e’ proposta dopo che e’ stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.»;

b) all’articolo 503, secondo comma, dopo le parole «dell’articolo 568» sono aggiunte le seguenti: «nonchè, nel caso di beni mobili, degli articoli 518 e 540-bis»;

c) all’articolo 532, secondo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell’articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all’articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.»;

d) all’articolo 560:

1) il quarto comma e’ sostituito dal seguente: «Il provvedimento e’ attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione immobiliare, senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse dell’aggiudicatario o dell’assegnatario se questi non lo esentano. Per l’attuazione dell’ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68.»;

2) al quinto comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessati a presentare l’offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro sette giorni dalla richiesta. La richiesta e’ formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell’identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.»;

e) all’articolo 569, quarto comma, le parole «può stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura,» e dopo le parole «con modalità telematiche» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice»;

f) all’articolo 588, dopo le parole «istanza di assegnazione» sono aggiunte le seguenti: «, per sè o a favore di un terzo,»;

g) dopo l’articolo 590, e’ inserito il seguente: «Art. 590-bis (Assegnazione a favore di un terzo). – «Il creditore che e’ rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l’immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento e’ fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell’istanza di assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore.»;

h) all’articolo 591, secondo comma, dopo le parole «fino al limite di un quarto» sono aggiunte le seguenti: «e, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà»;

i) all’articolo 596, primo comma:

1) dopo le parole: «provvede a formare un progetto di distribuzione,» sono aggiunte le seguenti: «anche parziale,»;

2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il progetto di distribuzione parziale non puo’ superare il novanta per cento delle somme da ripartire.».

l) all’articolo 615, secondo comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione e’ inammissibile se e’ proposta dopo che e’ stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.»;

m) all’articolo 648, primo comma, la parola «concede» e’ sostituita dalle seguenti: «deve concedere».

All’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9-sexies e’ sostituito dal seguente: «9-sexies. Il professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis del codice di procedura civile, entro dieci giorni dalla pronuncia dell’ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro dieci giorni dall’approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente.»;

b) al comma 9-septies, primo periodo, le parole: «il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata» sono sostituite dalle seguenti: «i rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata».

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e l), si applicano ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. La disposizione di cui al comma 1, lettera d), n. 1), si applica agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. La disposizione di cui alla lettera e) si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dopo il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere f) e g), si applicano alle istanze di assegnazione presentate, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Ai fini dell’applicazione della disposizione di cui alla lettera h), si tiene conto, per il computo del numero degli esperimenti di vendita anche di quelli svolti prima dell’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5. – Ricerca telematica dei beni da pignorare

L’art. 5 modifica l’art. 155-sexies disp.att. c.p.c. estendendo ulteriormente l’ambito di applicazione dello strumento della ricerca telematica dei beni da pignorare.

Art. 6 – Modifiche alla legge fallimentare

L’art. 6 interviene, sempre con applicabilità immediata, su diverse disposizioni della legge fallimentare.

In particolare, al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 40, dopo il quarto comma, e’ aggiunto il seguente: «Il comitato dei creditori si considera costituito con l’accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti, senza necessità di convocazione dinanzi al curatore ed anche prima della elezione del suo presidente.»;

b) all’articolo 95, terzo comma, e’ aggiunto in fine il seguente periodo: «In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l’udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.»;

c) all’articolo 104-ter, decimo comma, e’ inserito, in fine, il seguente periodo: «E’ altresì giusta causa di revoca, in presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 110 primo comma.»;

d) all’articolo 163, secondo comma, dopo il n. 2) e’ aggiunto il seguente: «2-bis) in relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, può stabilire che l’adunanza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi»;

e) all’articolo 175 comma secondo, e’ inserito, in fine, il seguente periodo: «Quando il tribunale ha disposto che l’adunanza sia svolta in via telematica, la discussione sulla proposta del debitore e sulle eventuali proposte concorrenti e’ disciplinata con decreto, non soggetto a reclamo, reso dal giudice delegato almeno dieci giorni prima dell’adunanza.».

Art. 7. – Societa’ per la Gestione di Attivita’ S.G.A. S.p.A.

L’art. 7 interviene sulla Società per la Gestione di Attività S.p.A., istituita ex lege per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli;

Artt. 8-10 – Misure in favore degli investitori in banche in liquidazione

Gli artt. da 8 a 10 recano una serie di «Misure in favore degli investitori in banche in liquidazione» (analiticamente: la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., la Banca delle Marche S.p.A., la Banca popolare dell’Etruria e del Lazio S.p.A. e la Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., tutte in liquidazione coatta amministrativa. Per maggiori informazioni sulle misure introdotte dal decreto si rinvia alla news già pubblicata in data 03 maggio.

Artt. 11 e 12 – Altre disposizioni finanziarie e Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito

Gli artt. 11 e 12 recano, rispettivamente, «Altre disposizioni finanziarie», in materia tributaria e relativamente al «Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito».

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Modifiche al codice di procedura civile. La proposta di legge n. 2921

Modifiche al codice di procedura civile. La proposta di legge n. 2921

Dopo aver riassunto le novità previste dal Disegno di Legge delega n. 2953, recante “disposizioni per l’efficienza del processo civile”, P&P Studio Legale dedica quest’articolo alle ulteriori proposte normative contenute nel Disegno di Legge n. 2921 recante “modifiche al codice di procedura civile e altre disposizioni per l’accelerazione del processo civile”, il cui vaglio da parte della Commissione Giustizia della Camera si è concluso unitamente all’esame del disegno di legge delega n. 2953.

Il testo del provvedimento passerà ora al vaglio della altre Commissioni interessate (tra tutte Affari Costituzionali e Bilancio) per i relativi pareri.

L’iter del progetto in commissione è pertanto pressochè giunto al termine: dopodiché il disegno di legge delega (il primo tassello per la completa riforma del processo civile) passerà all’esame della Camera.

  • La Proposta di Legge N. 2921 recante Modifiche al codice di procedura civile e altre disposizioni per l’accelerazione del processo civile”.

La proposta normativa si compone di 18 articoli.

Articolo 1.

L’articolo prevede alcune significative modifiche alle disposizioni generali del codice di procedura civile. In particolare:

  • si prescrive che la procura speciale conferita al difensore si presume valida, salva diversa volontà espressa nell’atto, per tutti i gradi e le fasi del processo;
  • si prescrive che il difetto di procura alle liti sia sempre sanabile con efficacia retroattiva; si abilita il difensore a esercitare il potere di autenticazione su tutti gli atti del processo;
  • si impone al giudice di pronunciare, oltre che su tutta la domanda, anche su tutte le eccezioni e, in entrambi i casi, non oltre i limiti di queste nonché a porre a fondamento delle decisioni i fatti non specificamente contestati dalle parti, indipendentemente dal fatto se costituite;
  • si prescrive in capo alle parti l’onere di contestare le allegazioni avversarie nella prima difesa utile, pena la decadenza dal diritto di poterlo fare in un successivo momento;
  • si introduce la possibilità che il verbale sia costituito da un documento informatico;
  • si introduce la regola secondo cui il giudice che decide di rinviare la causa deve addurre l’opportuna motivazione e fissare il giorno della successiva udienza in una data perentoriamente compresa nell’arco di tempo non superiore a sei mesi dall’udienza in cui dispone il rinvio;
  • si prescrive che il verbale dell’udienza debba contenere tutte le istanze e le eccezioni delle parti e dei loro difensori e che di esso il giudice debba darne lettura; si modifica la disciplina concernente la notificazione di atti alle persone giuridiche, introducendo regole volte ad assicurarne il perfezionamento anche nel caso in cui non sia possibile consegnare copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di riceverla;
  • si prescrive, infine, che la violazione dei termini perentori imposti al giudice rilevi unicamente ai fini dell’applicazione di sanzioni disciplinari e non anche della validità degli atti compiuti fuori termine.

Articolo 2.

L’articolo introduce alcune significative modifiche alle disposizioni relative al processo di cognizione. In particolare: si stabilisce che

  • il decreto adottato dal presidente del tribunale all’inizio di ogni anno giudiziario contenga anche prescrizioni sulle modalità di gestione delle udienze e di organizzazione dell’ufficio giudiziario;
  • si prescrive che nel caso in cui il convenuto voglia anticipare la data di udienza di prima comparizione il presidente del tribunale accordi la richiesta a condizione che sia osservato il termine dilatorio di un mese;
  • si fissa in venti giorni il termine perentorio da assegnare al convenuto per integrare la nullità derivante dall’omissione o dall’assoluta incertezza dell’oggetto o del titolo della domanda riconvenzionale eventualmente proposta;
  • si stabilisce che ove la prima comparizione delle parti sia fissata in una data in cui il giudice istruttore designato non tiene udienza, la stessa sia d’ufficio rimandata all’udienza immediatamente successiva purché essa sia destinata esclusivamente alla prima costituzione delle parti;
  • si riduce a venti giorni il termine massimo entro cui il giudice istruttore può differire la data della prima udienza;
  • si dilata il tempo per trattenere il fascicolo di parte eventualmente ritirato al momento della rimessione della causa al collegio, fissando nel momento del deposito delle memorie di replica il termine ultimo per la sua restituzione;
  • si prescrive in capo al giudice il dovere di calendarizzare fin dalla prima udienza l’intero procedimento in modo da consentire lo svolgimento consecutivo e quanto più possibile ravvicinato delle udienze e delle attività processuali;
  • si prescrive che il giudice disponga la cancellazione della causa dal ruolo in caso di mancata comparizione alla prima udienza e a quella successiva da lui fissata delle parti ovvero dell’attore costituito quando la parte convenuta non abbia chiesto che si proceda anche in assenza di questi;
  • si prescrive in capo al giudice l’obbligo di disporre il pagamento delle somme non contestate e si ammette per la parte la possibilità di avanzare per la prima volta la relativa istanza anche nel corso dell’udienza di prima comparizione durante la quale si consente anche di formulare per la prima volta un’istanza di ingiunzione di pagamento o di consegna;
  • si prescrive che il giudice istruttore al momento della rimessione delle parti al collegio debba dare allo stesso disposizioni circa le modalità di trattazione della fase decisionale;
  • si prevedono una riduzione e un aumento dei termini di deposito, rispettivamente, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
  • si prescrive che la prova testimoniale sia assunta preferibilmente in una sola udienza e si introduce in capo al giudice il potere di ordinare anche d’ufficio, alla parte o al terzo, l’esibizione di un documento, anche nelle ipotesi in cui ne sia stata già prodotta in giudizio una copia della quale, però, ne si contesti la conformità all’originale, prevedendo, altresì, che nel caso in cui l’esibizione comporti una spesa questa sia posta provvisoriamente a carico di tutte le parti, salvo il riparto finale delle spese di lite;
  • si qualifica perentorio il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza in cancelleria e si prescrive che la sua inosservanza possa costituire violazione disciplinare ed essere considerata ai fini della valutazione di professionalità nonché della nomina o della conferma agli uffici direttivi o semidirettivi;
  • si sopprime, in caso in cui sia proposto appello avverso una sentenza parziale che abbia deciso alcune singole questioni, la necessità che sussista un’istanza concorde delle parti circa la sospensione dell’esecuzione o della prosecuzione dell’ulteriore istruttoria sulle altre questioni non toccate dalla pronuncia fino alla definizione del giudizio d’appello, rimettendo la decisione a una scelta esclusiva e discrezionale del giudice istruttore;
  • Infine, si abilita il giudice a disporre la rinnovazione della citazione del convenuto anche nelle ipotesi in cui vi sia il dubbio che questi non sia comparso per cause indipendenti dalla sua volontà.

Articolo 3.

L’articolo contiene modifiche relative alla materia delle impugnazioni.

In particolare,

  • si elimina la possibilità di condannare al pagamento di una pena pecuniaria la parte che ha proposto in sede d’appello istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva di una sentenza nell’ipotesi in cui l’istanza sia considerata inammissibile o manifestamente infondata;
  • si modifica l’articolo 328 del codice di procedure civile, sostituendo la rubrica con la seguente « Decorrenza dei termini per la parte colpita dall’evento » in relazione all’interruzione dei termini per appellare una sentenza in caso di morte o di perdita di capacità del soggetto abilitato all’impugnazione medesima e si riduce a tre mesi il termine di proroga della decadenza dell’impugnazione nell’ipotesi in cui l’evento della morte o della perdita della capacità del soggetto si verifichi dopo tre mesi dalla pubblicazione della sentenza;
  • si introduce la disposizione relativa ai termini e alle modalità per procedere alla notificazione dell’impugnazione alla parte colpita da un evento interruttivo;
  • si prevede la piena efficacia dell’impugnazione incidentale nel caso in cui quella principale sia dichiarata improcedibile o sia rinunciata e si introduce la possibilità in capo al giudice di condannare alle spese la parte che abbia erroneamente proposto la propria impugnazione incidentale nelle forme di quella principale e ciò indipendentemente dalla sua soccombenza nel giudizio;
  • si modifica la disciplina in ordine alla forma e al contenuto dell’atto di appello richiedendo, in particolare, che la parte indichi specificamente e a pena di inammissibilità le censure in fatto o in diritto nei confronti della sentenza impugnata;
  • si abilita il giudice a invitare la parte a depositare in giudizio la copia della sentenza appellata contenente l’apposizione della dichiarazione di conformità all’originale nelle ipotesi in cui la semplice copia inserita nel fascicolo sia contestata o quando comunque il giudice ne ravvisi l’opportunità;
  • si elimina la possibilità in capo al giudice di dichiarare l’appello inammissibile nel caso in cui valuti che l’impugnazione non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta;
  • infine, si prescrive che la possibilità in capo al presidente di delegare l’assunzione dei mezzi di prova a uno dei componenti del collegio sia subordinata a una sua valutazione circa la loro non necessaria assunzione collegiale.

Articolo 4.

Si aggiunge un ulteriore criterio di individuazione del foro competente per i procedimenti di esecuzione forzata di crediti nelle ipotesi in cui il terzo debitore sia un istituto bancario o un intermediario mobiliare e finanziario o un’altra società avente le medesime finalità, riconoscendo detta competenza in capo al giudice del luogo dove risiede il creditore pignorante, con la sola eccezione in cui si proceda per crediti riguardanti rapporti da lavoro dipendente.

Articolo 5.

L’articolo introduce alcune modifiche alla disciplina relativa al consulente tecnico.

In particolare,

  • si prevede che il giudice inserisca nell’ordinanza di nomina del consulente l’avvertimento che costituisce causa di astensione o di ricusazione l’avere negli ultimi cinque anni intrattenuto rapporti personali o professionali con taluna delle parti o con soggetti a essi riferibili;
  • si prescrive il divieto per il consulente nominato di assumere incarichi professionali per conto di alcuna delle parti nei tre anni successivi al giuramento;
  • si prescrive il tempo prima del quale non possono ed entro il quale devono essere iniziate le operazioni peritali;
  • si fissa in novanta giorni, salvo casi di eccezionale complessità nell’esecuzione delle operazioni, il termine massimo per depositare la relazione peritale;
  • si prevede che il termine concesso al consulente possa essere prorogato su istanza di questi solamente in casi di comprovate e gravi esigenze e per un tempo non superiore alla metà di quello originariamente concesso;
  • si prescrive l’obbligo di ridurre in caso di proroga il compenso del consulente in misura diversa a seconda che si tratti di prima o di seconda proroga; si prescrive che il giudice possa discrezionalmente scegliere di revocare l’incarico quando il consulente ometta il deposito della relazione entro il nuovo termine prorogato e che, in tali casi, questi debba restituire le somme anticipate dalle parti a titolo di compenso;
  • infine si fissa nel compenso medio spettante all’avvocato per la fase istruttoria di quel processo la misura massima del compenso da corrispondere al consulente.

Articolo 6.

Si prevede che il decorso dei termini processuali sia sospeso di diritto anche nell’arco temporale compreso fra il 24 dicembre e il 6 gennaio dell’anno successivo.

Articolo 7.

L’articolo introduce delle modifiche in materia di controversie individuali di lavoro.

In particolare:

  • si prescrive che il decreto di fissazione dell’udienza di discussione contenga l’invito al convenuto a costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza, pena le decadenze prescritte dalla legge, con l’avvertimento che in caso di mancata costituzione il giudice potrà ritenere veri i fatti affermati dall’attore e, sulla base di questi, decidere la causa nella stessa udienza;
  • si attribuisce la facoltà all’attore di allegare al verbale della prima udienza una nota scritta;
  • si abilita il giudice a risolvere in via pregiudiziale con sentenza anche una questione di diritto di particolare importanza e la cui risoluzione appaia necessaria per la definizione della controversia;
  • infine, si elimina la possibilità di condannare al pagamento di una pena pecuniaria la parte che ha proposto istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva di una sentenza nell’ipotesi in cui l’istanza sia considerata dal giudice inammissibile o manifestamente infondata.

Articolo 8.

L’articolo introduce modifiche concernenti il titolo esecutivo e il pignoramento.

In particolare:

  • si individua nelle transazioni sottoscritte dalle parti con l’assistenza degli avvocati un’ulteriore tipologia di titolo esecutivo idoneo a dare luogo a esecuzione forzata, a condizione che risulti espressamente e inequivocabilmente dal contratto la volontà di conferirgli tale efficacia;
  • si elimina l’obbligo del pagamento del contributo unificato per la procedura volta alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare;
  • si abrogano, altresì, le disposizioni relative all’ulteriore compenso percepito dall’ufficiale giudiziario nelle ipotesi in cui proceda alle operazioni di pignoramento presso terzi o mobiliare.

Articolo 9.

L’articolo modifica in parte la disciplina del procedimento di ingiunzione.

In particolare:

  • si prescrive che la conformità all’originale degli estratti delle scritture contabili, idonea a qualificarli prova scritta ai fini del procedimento ingiuntivo, possa risultare anche da una dichiarazione di autenticità rilasciata dal dottore commercialista;
  • si riduce il termine concesso all’ingiunto per pagare le somme o per consegnare le cose richieste e per fare opposizione e si aumenta quello per la notificazione del decreto;
  • si prevede che l’opponente possa omettere nell’atto di citazione l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti alla base dell’opposizione, fermo restando l’obbligo di indicarli in un atto che dovrà depositare, a pena di nullità, nei venti giorni successivi alla notificazione dell’opposizione in cancelleria e che la stessa provvederà a trasmettere per mezzo di posta elettronica certificata al procuratore dell’opposto.

Articolo 10.

L’articolo, coerentemente con i contenuti e con le ragioni ispiratrici degli articoli precedenti, prescrive in taluni casi la modifica e in altri l’abrogazione di alcune disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941.

Articoli 11 e 12.

Gli articoli modificano la disciplina concernente le procedure di composizione stragiudiziaria delle liti stabilendo, in particolare, che per tutte le tipologie di controversie il loro esperimento sia una mera facoltà e non una condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In particolare, si prescrive l’alternatività fra il procedimento di mediazione civile e quello di negoziazione assistita e si impone all’avvocato di informare di questa possibile alternativa, chiaramente e per iscritto, il proprio assistito al momento del conferimento dell’incarico, pena l’annullabilità del contratto di mandato.

Articolo 13.

L’articolo riduce da centoventi a sessanta giorni il termine concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro e prima del quale il creditore non può procedere a esecuzione forzata né alla notifica di un atto di precetto.

Articolo 14.

L’articolo modifica alcune disposizioni concernenti il contributo unificato. In particolare, si elimina la sanzione del suo pagamento in misura pari a un aumento della metà comminata nelle ipotesi in cui, nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso, il difensore o la parte omettano, rispettivamente, di indicare il proprio numero di fax o il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il codice fiscale; si dispone che la parte che per prima si costituisca in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che nei processi esecutivi di espropriazione forzata faccia istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, sia tenuta al pagamento della metà del contributo unificato e si prescrive che il pagamento della restante metà sia posta a carico della parte soccombente.

Articolo 15.

L’articolo prescrive l’esonero da ogni spesa o tassa per il recupero dei crediti, fino a un importo massimo di 5.000 euro, maturati dai liberi di professionisti nell’esercizio della professione.

Articolo 16.

Si abrogano i commi da 47 a 68 dell’articolo 1 della legge n. 192 del 2012, recante « Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita », che hanno aggravato le modalità di ricorso all’autorità giudiziaria.

Articolo 17.

Si stabilisce che il saggio degli interessi legali, calcolato dal momento della proposizione della domanda giudiziale, della domanda arbitrale e dell’istanza di mediazione, sia pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in tal modo modificando parzialmente la novella all’articolo 1284 del codice civile entrata in vigore nel 2014.

Articolo 18.

Si delinea l’ambito di applicazione di alcuni articoli della legge e si individua nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale la sua data di entrata in vigore.

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Efficienza del processo civile. La proposta normativa al vaglio

Efficienza del processo civile. La proposta normativa al vaglio

La Commissione Giustizia della Camera ha terminato l’esame del disegno di legge delega n. 2953, recante “disposizioni per l’efficienza del processo civile”, presentato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, nonché della proposta di Legge n. 2921 recante “modifiche al codice di procedura civile e altre disposizioni per l’accelerazione del processo civile”.

Il testo del provvedimento passerà ora al vaglio della altre Commissioni interessate (tra tutte Affari Costituzionali e Bilancio) per i relativi pareri.

L’iter del progetto in commissione è pertanto pressochè giunto al termine: dopodiché il disegno di legge delega (il primo tassello per la completa riforma del processo civile) passerà all’esame della Camera.

Con il presente articolo P&P Studio Legale riassume i principali punti e le importanti novità previste dal citato disegno di legge delega n. 2953, recante “disposizioni per l’efficienza del processo civile”.

  • Il disegno di legge delega n. 2953.

Il disegno di legge delega n. 2953, elaborato e redatto ad opera della Commissione presieduta dal dottor Giuseppe Berruti, presidente di sezione della Corte di cassazione, che, col prefissato fine di rendere il processo comprensibile “… Le parti debbono sapere chi, almeno in astratto e con una sensata prognosi, vincerà o perderà”, nonché spedito, contiene alcuni interventi in materia di processo civile, l’integrazione della disciplina del tribunale delle imprese e l’istituzione del tribunale della famiglia e della persona.

Nello specifico, all’articolo 1, comma 1, lettera a), in materia di tribunale delle imprese, si prevede una mera integrazione delle competenze attribuite alle esistenti sezioni specializzate, mantenendone inalterato l’attuale numero (21 sezioni), con la modifica della loro denominazione in « sezioni specializzate per l’impresa e il mercato ». Le nuove competenze riguardano le controversie in materia di concorrenza sleale, pubblicità ingannevole, le controversie relative agli accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni e servizi, specifiche controversie in materia di società di persone, le controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture attualmente rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario.

L’articolo 1, comma 1, lettera b), prevede l’istituzione, presso tutte le sedi di tribunale, delle sezioni specializzate per la famiglia e la persona con competenza distinta e specifica su separazioni e divorzi, rapporti di famiglia e di minori, procedimenti relativi a figli nati fuori del matrimonio, procedimenti di competenza del giudice tutelare in materia di minori e incapaci, controversie relative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione internazionale, nella quale far confluire anche le professionalità che si sono formate nell’esperienza del tribunale per i minorenni.

In ordine a quanto previsto all’articolo 1, comma 2, in materia di riassetto del codice di procedura civile e delle leggi processuali civili, al fine di operare una semplificazione e un’accelerazione del rito stesso si prevede quanto segue:

  • Il Giudizio di I Grado

L’udienza di prima comparizione e trattazione

È un dato di comune esperienza che il primo anno dalla notifica della citazione è sostanzialmente perso nell’inattività. Nulla accade, infatti,  nella prima udienza di comparizione, ove non vi siano le attività ex articolo 182 del codice di procedura civile, per cui, dinanzi alla certa richiesta di concessione del noto triplo termine ex articolo 183, sesto comma, c.p.c., occorrono quasi due terzi del primo anno di pendenza della causa (e spessissimo un anno intero e oltre) perché il giudice istruttore, nell’udienza ex articolo 184 del codice di procedura civile, possa decidere, ai sensi dell’articolo 187 del medesimo codice, circa la rilevanza e l’ammissibilità delle prove richieste dalle parti e quindi aprire la fase istruttoria o far entrare immediatamente la causa in decisione.

Si tratta di tempo inutilmente e irrimediabilmente perso: un lusso che un processo civile moderno ed efficiente non può permettersi.

I relatori del ddl delega propongono di riempire questo abnorme spazio vuoto semplicemente prevedendo, ad instar del rito del lavoro, che lo scambio delle memorie, oggi previste come appendice scritta dopo l’udienza di trattazione, avvenga prima della stessa. Contemporaneamente al maturare delle preclusioni assertive e istruttorie dovrà intervenire la preclusione per la contestazione ex articolo 115, secondo comma, del codice di procedura civile.

La soluzione, a dire dei relatori presenta i seguenti vantaggi:

dal lato delle parti e dei difensori:

1) non stravolge le prassi in uso da lustri, perché lo scambio delle memorie prima dell’udienza avviene nel rito del lavoro, in quello delle locazioni, in quello cautelare, nei riti camerali, nella decisione mista ex articolo 281-quinquies del codice di procedura civile e in altri casi;

2) consente ai difensori di continuare l’attività di trattazione quando la causa è presente alla memoria, perché studiata di recente per avviarla o per resistere alla domanda avversaria, e non a distanza di un anno o peggio, a seconda di quando è fissata l’udienza ex articolo 184;

3) soprattutto, nel volgere di nemmeno mezzo anno, consente (e – si badi – impone) al giudice istruttore di arrivare all’udienza di trattazione con tutte le allegazioni assertive e istruttorie espletate dalle parti e, quindi, di esercitare causa cognita tutti i poteri previsti dagli articoli 38, 153, secondo comma, 182 e, soprattutto 187 del codice di procedura civile; non solo, anche se raramente, addirittura quelli di cui all’articolo 281-sexies del codice di procedura civile, quindi invitando le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione immediata orale della causa, con contestuale pronuncia della sentenza a verbale;

4) nel caso di processi a struttura bifasica, ad esempio l’opposizione all’ingiunzione, consente alle parti di argomentare sulle istanze ex articoli 648 e 649 del codice di procedura civile con ampiezza di argomenti, senza aggiungere – come accade nella prassi – anche una o due memorie difensive per discutere della provvisoria esecutività del decreto opposto e poi cadere nel vortice delle memorie ex articolo 183, sesto comma, del medesimo codice;

dal lato del giudice:

1) consente di trovare assestato definitivamente per la prima udienza – salva rimessione in termini, ovviamente, o sanatoria di vizi processuali o di presupposti processuali carenti – il materiale assertivo e istruttorio dell’intera causa;

2) permette, quindi, di poter esercitare, tra gli altri, i poteri previsti dagli articoli 182 e 164 del codice di procedura civile, 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, 221 e seguenti, 273 e 274 del codice di procedura civile, riducendo al minimo, quindi, il rischio che la causa proceda verso una sentenza di contenuto meramente processuale;

3) permette di esercitare il potere-dovere di cui all’articolo 101, secondo comma, del codice di procedura civile;

4) consente di tentare la conciliazione fra le parti o di formulare la proposta conciliativa ex articolo 185-bis del codice di procedura civile (così, peraltro, bloccando inesorabilmente il triennio rilevante ai fini risarcitori in base alla legge 24 marzo 2001, n. 89 (cosiddetta « legge Pinto »), con evidente risparmio per le casse dello Stato) e di interrogare liberamente le parti, sempre conoscendo esattamente i termini della causa;

5) permette di esercitare nella stessa prima udienza la valutazione di ammissibilità e rilevanza delle prove costituende richieste dalle parti e finanche, nei casi più semplici, di avviare la causa alla decisione immediata;

6) consente di eliminare, quasi con un tratto di penna, l’udienza ex articolo 184 del codice di procedura civile, che, tra l’altro, spesso non vede la pronuncia sulle prove da parte del giudice ma una riserva di provvedimento, con ulteriore dilatazione dei tempi.

L’accelerazione, nel pieno rispetto di tutti i principi del processo è evidente e sostanzialmente certa, a meno di errori procedurali.

Ciò posto, va peraltro anche evidenziato che il nuovo articolo 183 proposto dalla commissione Vaccarella ripete, dopo lo scambio degli atti introduttivi, lo schema della prima memoria per entrambe le parti e quindi una seconda memoria in replica. Il contenuto è quello ben noto derivante dall’applicazione del nodo di dipendenza degli atti processuali: tutto ciò che, in linea assertiva (domande, eccezioni, contestazioni e mere allegazioni di fatti principali) e istruttoria (prove precostituite o costituende) è diretta conseguenza di quanto contrapposto nell’atto precedente dall’avversario.

In realtà il sistema della prima memoria ex articolo 183, sesto comma, numero 1), del codice di procedura civile è irrazionale: è ben difficile che il convenuto, il quale, onerato delle note decadenze, costituito nei termini allegando quanto necessario in punto assertivo come istruttorio, abbia altro di principale (nel senso di esercizio di poteri primari quali domande, eccezioni o allegazioni di fatti principali) da dire nella prima memoria; quindi la prima memoria è per definizione di pertinenza esclusiva dell’attore, che deve replicare alla costituzione del convenuto.

Si propone allora di apportare una variante basata su una prassi largamente e proficuamente utilizzata nell’esperienza processuale, quella delle memorie con termini diversificati per le parti a seconda di chi sia il primo a dover rispondere al precedente atto della parte avversaria.

La prima memoria sarebbe, dunque, di sola pertinenza dell’attore, a cui poi farebbe seguito la replica del convenuto.

L’udienza di precisazione delle conclusioni

La necessità di far precedere il momento orale da quello scritto si pone anche nella fase successiva, e cioè nella fase in cui vengono precisate le conclusioni e la causa viene rimessa in decisione.

Nell’attuale regime, all’udienza di precisazione delle conclusioni, il giudice, se richiesto, deve concedere il termine di sessanta giorni per le comparse conclusionali e il successivo termine di venti giorni per le memorie di replica. Si determina quindi un’ulteriore perdita di prezioso tempo processuale.

Si propone quindi di invertire, anche con riguardo a questa fase del processo, la sequenza procedimentale attualmente in vigore, prevedendo lo scambio delle memorie conclusionali prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni. In quest’udienza, dunque, si avrebbe l’ultimo contatto tra gli avvocati e il giudice, e quest’ultimo sarebbe in condizione di decidere immediatamente, eventualmente anche in via contestuale per le cause più semplici.

  • Le Impugnazioni

L’appello

Obiettivo della riforma con riguardo al giudizio di appello.

Individuate le criticità, è evidente che la riforma deve tendere al potenziamento di una linea evolutiva già presente nell’attuale ordinamento, quella volta a realizzare un giudizio di appello strutturato in forma impugnatoria.

Tale giudizio di appello non dovrebbe far ripartire da capo il processo, ma essere finalizzato a correggere gli errori eventualmente commessi dal giudice di primo grado e a concludere il processo (evitandone quanto più possibile la rimessione al giudice di primo grado). Il giudizio di appello servirebbe dunque da cerniera tra l’accertamento dei fatti (demandato al giudice di primo grado) e il controllo di legittimità (demandato in ultima istanza alla Corte di cassazione), consentendo di acquisire le prove illegittimamente non ammesse dal giudice di primo grado, di superare il suo illegittimo diniego di competenza ovvero la nullità dell’atto introduttivo, di rinnovare gli atti processuali nulli.

I princìpi ispiratori

La riforma del giudizio di appello deve ispirarsi ai principi di seguito illustrati:

  1. rafforzamento del carattere di impugnazione a critica vincolata fondata sui seguenti motivi:
  2. violazione di una norma di diritto sostanziale o processuale;
  3. errore manifesto di valutazione dei fatti;
  4. definitiva conferma del principio per cui, a pena di inammissibilità del gravame, l’appellante deve indicare nell’atto introduttivo i capi della sentenza che impugna e illustrare le modificazioni che richiede di apportarvi in conseguenza della violazione della legge ovvero dell’errore manifesto che egli imputa al giudice di primo grado;
  5. rafforzamento del divieto di nova, prevedendo non solo che non è consentito all’appellante di proporre nuove domande, nuove eccezioni e nuovi mezzi di prova (in conformità a quanto già disposto dall’attuale formulazione dell’articolo 345 del codice di procedura civile), ma che gli è precluso anche solo di introdurre nuove ragioni o deduzioni in diritto per dimostrare la fondatezza giuridica delle domande e delle eccezioni precedentemente proposte, che non siano già state sottoposte al giudice di primo grado.

Il giudizio per cassazione

Revisione della disciplina del giudizio camerale

Si manifesta l’utilità di lavorare sull’attuale struttura dell’articolo 380-bis del codice di procedura civile ritornando allo schema classico dell’udienza in camera di consiglio, anche tenendo conto della felice esperienza svolta in questa direzione dalla Corte di cassazione penale.

  • Il Processo di Esecuzione

La proposta normativa di delega è completata da interventi sul processo esecutivo, ispirati ai medesimi principi di semplificazione e di efficacia del titolo esecutivo. In particolare vengono dettati principi per la semplificazione del rito dei procedimenti cognitivi funzionalmente correlati al processo esecutivo, attraverso l’assoggettamento delle opposizioni esecutive al rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile; nonché per l’ampliamento e la generalizzazione dell’ambito di applicazione dell’istituto delle misure coercitive indirette di cui all’articolo 614bis del codice di procedura civile, mediante la previsione della possibilità, per la parte vittoriosa, di chiedere al giudice la fissazione della somma dovuta dalla parte soccombente, a causa della mancata o ritardata esecuzione dell’ordine giudiziale, in presenza di qualunque provvedimento di condanna, a prescindere dalla natura fungibile o infungibile dell’obbligazione a cui esso si riferisce.

  • I Procedimenti Speciali

Completa la delega l’introduzione di principi in materia di arbitrato, nel senso del potenziamento dell’istituto dell’arbitrato, mediante l’eventuale estensione del meccanismo della translatio iudicii ai rapporti tra processo e arbitrato e attraverso la razionalizzazione della disciplina dell’impugnativa del lodo arbitrale. Viene quindi proposta, in chiave di ulteriore semplificazione, la riduzione dei riti speciali, mediante omogeneizzazione di termini e atti introduttivi e uniformità dei modelli di scambio degli scritti difensivi.

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Legge di conversione n. 132/2015 – Le modifiche correttive al c.p.c.

Legge di conversione n. 132/2015 – Le modifiche correttive al c.p.c.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 192 del 20 agosto 2015 il testo della Legge 6 agosto 2015, n. 132 di conversione del D.L. n. 83/2015 di riforma della giustizia recante “misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”.

Dopo aver riassunto le novità più significative in materia di procedure concorsuali, P&P Studio Legale dedica quest’articolo alle importanti novità che hanno interessato il codice civile, il codice di procedura civile nonché le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, traducendosi, in sede di conversione e riflettendo le intenzioni del legislatore, in norme correttive del D.L. 83/2015.

Ecco le novità più significative.

• Atto di precetto:
Confermata in sede di conversione la modifica dell’art. 480 c.p.c.
Il precetto si arricchisce, dunque, di un ulteriore elemento a vantaggio del debitore, ossia l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

• Ricerca telematica dei beni da pignorare:
confermata la modifica dell’art 492-bis c.p.c. e dell’art 155-quinquies disp. att. c.p.c. con cui viene ritoccata ed incoraggiata la ricerca telematica dei beni da pignorare.
In particolare viene “liberalizzata” la ricerca telematica dei beni del debitore da pignorare, senza che vi sia più necessità dei famosi – e mai emanati – decreti attuativi che l’originaria legge aveva imposto per l’operatività di tale riforma.
Il creditore, pertanto, previamente autorizzato dal Presidente del Tribunale, potrà ricercare beni mobili, immobili, autoveicoli e conti correnti da pignorare accedendo, per il tramite dell’ufficiale giudiziario, direttamente alle banche dati tributarie e previdenziali, nonché al registro automobilistico. Al fine di agevolare la ricerca di cui all’art. 492-bis del codice, in sede di conversione è stato modificato l’articolo 155-quater disp att. c.p.c., primo comma, ove si prevede che le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all’articolo 492-bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all’articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia.

• Conversione del pignoramento:
Con la modifica dell’art. 495 c.p.c. viene prevista la possibilità per il debitore di accedere alla cosiddetta conversione del pignoramento anche attraverso un meccanismo di rateizzazione mensile entro il termine massimo di trentasei mesi. Ogni sei mesi il giudice provvede al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore. In sede di conversione viene, tra l’altro, modificato l’articolo 495, sesto comma, sostituito dal seguente:
“Con l’ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell’intera somma”.

• Cessazione dell’efficacia del pignoramento:
Confermata in sede di conversione la modifica del termine di cui all’art 497 c.p.c. e, pertanto, il pignoramento perderà efficacia quando dal suo compimento saranno trascorsi 45 (quarantacinque) giorni in luogo dei già previsti 90 (novanta) giorni senza che sia stata richiesta l’assegnazione o la vendita.

• Pignoramento mobiliare. Confermati i nuovi limiti:
con la modifica dell’art. 545 c.p.c. vengono introdotti importanti limiti alla misura massima del pignoramento di pensioni e stipendi. In particolare, a tale norma del codice di procedura civile vengono aggiunte le seguenti specificazioni:
– relativamente al pignoramento delle pensioni esse non potranno essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti di legge (un quinto);
– riguardo al pignoramento di stipendi: le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dalla legge (un quinto).
Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio.

• Obblighi del terzo:
vengono confermati anche i mutati obblighi del terzo. All’art 546 c.p.c., infatti, viene previsto che dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’art. 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell’assegno sociale; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall’articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.

• Contestata dichiarazione del terzo:
all’articolo 549, il primo periodo è sostituito dal seguente:
“Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non e’ possibile l’esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell’esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo”.

• Pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi:
Modificato l’art. 521-bis introdotto dal Decreto Legge n. 132/2014, convertito con modifiche nella Legge n. 162/2014, e non interessato dal d.l. 83/2015.
Al primo comma, le parole:
“Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue” sono sostituite dalle seguenti:
“Oltre che con le forme previste dall’articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche” e sono aggiunte le seguenti parole: “o, in mancanza, a quello più vicino”;
dopo il sesto comma e’ inserito il seguente:
“In deroga a quanto previsto dall’articolo 497, l’istanza di assegnazione o l’istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest’ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell’articolo 159-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice”.

• Pignoramenti immobiliari. Una sostanziale accelerata i tempi:
Confermata in sede di conversione la modifica del termine di cui all’art 567 c.p.c. relativo all’istanza di vendita ed al deposito della documentazione.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere a depositare, entro 60 e non più entro 120 giorni, la documentazione ipocatastale.
In caso di mancato rispetto, il giudice dichiara l’inefficacia del pignoramento.
Anche la possibilità di chiedere la proroga del suddetto termine subisce un taglio. La riforma riduce, infatti, da 120 a 60 giorni la durata della proroga ai fini del deposito della suddetta documentazione.
Cambia inoltre la determinazione del valore dell’immobile pignorato ex art 568 c.p.c.
Dalla moltiplicazione della rendita catastale o del reddito dominicale per un coefficiente (art. 15 c.p.c.), si passa al valore di mercato. Si dovrà pertanto procedere alla stima, calcolando il valore al metro quadro, con le opportune correzioni anche in base alla situazione edilizia, stato d’uso e manutenzione, vincoli giuridici e morosità di spese condominiali. Nella stima dovrà essere evidenziato se c’è possibilità di sanare eventuali abusi edilizie e l’importo annuo delle spese condominiali ordinarie e le eventuali spese straordinarie già approvate dall’assemblea. Si accelerano infine i tempi per il giuramento – da effettuare in cancelleria, da parte del consulente stimatore, e per la presentazione delle offerte.
Inoltre, per ciò che concerne la consegna all’acquirente dell’immobile pignorato, ai sensi del modificato art 574 c.p.c., il giudice dell’esecuzione può autorizzare l’aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad immettersi nel possesso dell’immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, assicurazioni o altri intermediari finanziari per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita.
Inoltre, con la modifica dell’art. 173-quinquies. disp. att. c.p.c. rubricato “Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d’acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo” il giudice può disporre che la presentazione dell’offerta d’acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale. È consentita la prestazione della cauzione anche mediante fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione. In ogni caso, è stabilito che l’offerente comunichi, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 571 c.p.c.
Di fondamentale rilievo la modifica al codice civile, nel quale, dopo l’art. 2929 c.c. è inserita la Sezione I-bis riguardante l’espropriazione di beni oggetto di vincoli d’indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito.
In proposito, l’art. 2929-bis c.c. introduce una tutela rafforzata per il creditore in caso di pignoramento, grazie alla revocatoria semplificata. L’istituto introdotto dal d.l. in esame fa sì che il creditore ove si ritenga pregiudicato da una donazione, da un fondo patrimoniale, da un trust ovvero da un vincolo di destinazione in genere, possa iniziare l’esecuzione forzata indipendentemente dall’ottenimento di una sentenza dichiarativa d’inefficacia del trasferimento (cd. revocatoria). Il Giudice potrà quindi emettere una sentenza di rigetto delle ragioni del creditore quando ormai, per esempio, l’immobile del debitore sia già stato venduto all’asta. Di fatto viene introdotta una presunzione secondo cui gli atti sopra indicati siano stipulati in frode al creditore, con una lesione sia del diritto di difesa del debitore, sia del terzo che abbia eventualmente ricevuto tali beni. Infatti, la nuova disposizione introdotta, limita fortemente la difesa di questi ultimi posto che essi non sono ammessi alla causa ordinaria, con tutte le garanzie ad essa correlata ma solo all’opposizione all’esecuzione con motivi circoscritti a: l’esistenza del pregiudizio e la conoscenza in capo al debitore del pregiudizio medesimo. Va tuttavia considerato che per poter opporre il pignoramento al debitore, il creditore deve trascrivere quest’ultimo entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto di trasferimento del debitore. Da ciò deriva la perdita di efficacia degli atti di cessione, di donazione, ovvero di costituzione di fondo patrimoniale, trust e vincoli in genere, che sono da ritenersi “sospesi” sino al termine dell’anno dalla loro trascrizione. Infine è da rilevare che, decorso l’anno, il creditore ha pur sempre la possibilità di agire con l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c.

• Provvedimenti per l’autorizzazione alla vendita:
confermata un’ulteriore importante possibilità per il giudice: egli può altresì stabilire che il pagamento del prezzo di vendita avvenga ratealmente, entro un termine non superiore a 12 mesi. La rateizzazione pare possibile indipendentemente dall’ammontare del prezzo di vendita e senza alcun limite minimo di importo di ogni singola rata. Unici limiti alla possibilità di disporre la rateizzazione e alla rateizzazione stessa sono:
– non devono essere state presentate opposizioni all’esecuzione;
– la durata della rateizzazione non deve superare i 12 mesi.

• Provvedimento per l’autorizzazione della vendita:
confermata la modifica dei termini previsti.
A seguito dell’istanza di cui all’articolo 567 il giudice dell’esecuzione, entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell’articolo 567, nomina l’esperto che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all’articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l’udienza non possono decorrere più di novanta giorni.

• Gara tra gli offerenti:
il secondo comma è sostituito dal seguente:
“Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell’articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell’offerta presentata per prima è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all’assegnazione”.

• Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche:
Tutte le vendite dovranno essere pubblicizzate sul portale delle vendite pubbliche, gestito dal Ministero della giustizia. Il portale unificato consentirà a tutti gli interessati di acquisire le informazioni relative alle vendite giudiziarie nell’ambito di un’unica area web gestita dal Ministero della Giustizia, superando così l’attuale frammentazione con la pubblicazione degli avvisi di vendita per ogni singolo tribunale.
La legge di conversione modifica, tra l’altro, l’art. 490 c.p.c. (Pubblicità degli avvisi) prevedendo che, anche su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti, il giudice possa disporre che l’avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali.
Modifica altresì l’art. 533 c.p.c. (Obblighi del Commissionario) prevedendo che anche nell’ipotesi in cui la vendita non avvenisse nel termine fissato a norma dell’articolo 532, secondo comma, con consequenziale restituzione degli atti in cancelleria, in ogni caso occorre fornire la prova di avere effettuato la pubblicità disposta dal giudice.
La pubblicità sul portale è obbligatoria tanto che il decreto prevede all’art. 631-bis che, ove questa non venga effettuata nel termine stabilito, per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice deve dichiarare con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo. Tale pubblicità dovrà essere effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, dal creditore procedente. Le modalità tecniche saranno prescritte dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia e saranno rese disponibili mediante pubblicazione nell’area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”. Ove la pubblicità riguardi beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non potrà essere effettuata fin tanto che non sarà fornita la prova dell’avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione. Il portale delle vendite pubbliche dovrà poi inviare all’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata – ad ogni interessato che ne abbia richiesta e si è registrato mediante un’apposita procedura – un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità.
Anche in capo al creditore vengono posti dei costi. Viene, infatti, confermato il contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche degli atti esecutivi riguardanti beni immobili o mobili registrati. Esso sarà di 100 euro per ciascun atto esecutivo e potrà essere adeguato ogni tre anni in base agli indici Istat.

• Misure di coercizione indiretta:
l’articolo 614-bis è sostituito dal seguente titolo:
«TITOLO IV-bis – DELLE MISURE DI COERCIZIONE INDIRETTA.
Con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza.
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409.
Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.»

• Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione:

In via sperimentale, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto nell’anno 2015 il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonchè alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto, nel medesimo periodo, il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2016.