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Modifiche al codice di procedura civile. La proposta di legge n. 2921

Modifiche al codice di procedura civile. La proposta di legge n. 2921

Dopo aver riassunto le novità previste dal Disegno di Legge delega n. 2953, recante “disposizioni per l’efficienza del processo civile”, P&P Studio Legale dedica quest’articolo alle ulteriori proposte normative contenute nel Disegno di Legge n. 2921 recante “modifiche al codice di procedura civile e altre disposizioni per l’accelerazione del processo civile”, il cui vaglio da parte della Commissione Giustizia della Camera si è concluso unitamente all’esame del disegno di legge delega n. 2953.

Il testo del provvedimento passerà ora al vaglio della altre Commissioni interessate (tra tutte Affari Costituzionali e Bilancio) per i relativi pareri.

L’iter del progetto in commissione è pertanto pressochè giunto al termine: dopodiché il disegno di legge delega (il primo tassello per la completa riforma del processo civile) passerà all’esame della Camera.

  • La Proposta di Legge N. 2921 recante Modifiche al codice di procedura civile e altre disposizioni per l’accelerazione del processo civile”.

La proposta normativa si compone di 18 articoli.

Articolo 1.

L’articolo prevede alcune significative modifiche alle disposizioni generali del codice di procedura civile. In particolare:

  • si prescrive che la procura speciale conferita al difensore si presume valida, salva diversa volontà espressa nell’atto, per tutti i gradi e le fasi del processo;
  • si prescrive che il difetto di procura alle liti sia sempre sanabile con efficacia retroattiva; si abilita il difensore a esercitare il potere di autenticazione su tutti gli atti del processo;
  • si impone al giudice di pronunciare, oltre che su tutta la domanda, anche su tutte le eccezioni e, in entrambi i casi, non oltre i limiti di queste nonché a porre a fondamento delle decisioni i fatti non specificamente contestati dalle parti, indipendentemente dal fatto se costituite;
  • si prescrive in capo alle parti l’onere di contestare le allegazioni avversarie nella prima difesa utile, pena la decadenza dal diritto di poterlo fare in un successivo momento;
  • si introduce la possibilità che il verbale sia costituito da un documento informatico;
  • si introduce la regola secondo cui il giudice che decide di rinviare la causa deve addurre l’opportuna motivazione e fissare il giorno della successiva udienza in una data perentoriamente compresa nell’arco di tempo non superiore a sei mesi dall’udienza in cui dispone il rinvio;
  • si prescrive che il verbale dell’udienza debba contenere tutte le istanze e le eccezioni delle parti e dei loro difensori e che di esso il giudice debba darne lettura; si modifica la disciplina concernente la notificazione di atti alle persone giuridiche, introducendo regole volte ad assicurarne il perfezionamento anche nel caso in cui non sia possibile consegnare copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di riceverla;
  • si prescrive, infine, che la violazione dei termini perentori imposti al giudice rilevi unicamente ai fini dell’applicazione di sanzioni disciplinari e non anche della validità degli atti compiuti fuori termine.

Articolo 2.

L’articolo introduce alcune significative modifiche alle disposizioni relative al processo di cognizione. In particolare: si stabilisce che

  • il decreto adottato dal presidente del tribunale all’inizio di ogni anno giudiziario contenga anche prescrizioni sulle modalità di gestione delle udienze e di organizzazione dell’ufficio giudiziario;
  • si prescrive che nel caso in cui il convenuto voglia anticipare la data di udienza di prima comparizione il presidente del tribunale accordi la richiesta a condizione che sia osservato il termine dilatorio di un mese;
  • si fissa in venti giorni il termine perentorio da assegnare al convenuto per integrare la nullità derivante dall’omissione o dall’assoluta incertezza dell’oggetto o del titolo della domanda riconvenzionale eventualmente proposta;
  • si stabilisce che ove la prima comparizione delle parti sia fissata in una data in cui il giudice istruttore designato non tiene udienza, la stessa sia d’ufficio rimandata all’udienza immediatamente successiva purché essa sia destinata esclusivamente alla prima costituzione delle parti;
  • si riduce a venti giorni il termine massimo entro cui il giudice istruttore può differire la data della prima udienza;
  • si dilata il tempo per trattenere il fascicolo di parte eventualmente ritirato al momento della rimessione della causa al collegio, fissando nel momento del deposito delle memorie di replica il termine ultimo per la sua restituzione;
  • si prescrive in capo al giudice il dovere di calendarizzare fin dalla prima udienza l’intero procedimento in modo da consentire lo svolgimento consecutivo e quanto più possibile ravvicinato delle udienze e delle attività processuali;
  • si prescrive che il giudice disponga la cancellazione della causa dal ruolo in caso di mancata comparizione alla prima udienza e a quella successiva da lui fissata delle parti ovvero dell’attore costituito quando la parte convenuta non abbia chiesto che si proceda anche in assenza di questi;
  • si prescrive in capo al giudice l’obbligo di disporre il pagamento delle somme non contestate e si ammette per la parte la possibilità di avanzare per la prima volta la relativa istanza anche nel corso dell’udienza di prima comparizione durante la quale si consente anche di formulare per la prima volta un’istanza di ingiunzione di pagamento o di consegna;
  • si prescrive che il giudice istruttore al momento della rimessione delle parti al collegio debba dare allo stesso disposizioni circa le modalità di trattazione della fase decisionale;
  • si prevedono una riduzione e un aumento dei termini di deposito, rispettivamente, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
  • si prescrive che la prova testimoniale sia assunta preferibilmente in una sola udienza e si introduce in capo al giudice il potere di ordinare anche d’ufficio, alla parte o al terzo, l’esibizione di un documento, anche nelle ipotesi in cui ne sia stata già prodotta in giudizio una copia della quale, però, ne si contesti la conformità all’originale, prevedendo, altresì, che nel caso in cui l’esibizione comporti una spesa questa sia posta provvisoriamente a carico di tutte le parti, salvo il riparto finale delle spese di lite;
  • si qualifica perentorio il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza in cancelleria e si prescrive che la sua inosservanza possa costituire violazione disciplinare ed essere considerata ai fini della valutazione di professionalità nonché della nomina o della conferma agli uffici direttivi o semidirettivi;
  • si sopprime, in caso in cui sia proposto appello avverso una sentenza parziale che abbia deciso alcune singole questioni, la necessità che sussista un’istanza concorde delle parti circa la sospensione dell’esecuzione o della prosecuzione dell’ulteriore istruttoria sulle altre questioni non toccate dalla pronuncia fino alla definizione del giudizio d’appello, rimettendo la decisione a una scelta esclusiva e discrezionale del giudice istruttore;
  • Infine, si abilita il giudice a disporre la rinnovazione della citazione del convenuto anche nelle ipotesi in cui vi sia il dubbio che questi non sia comparso per cause indipendenti dalla sua volontà.

Articolo 3.

L’articolo contiene modifiche relative alla materia delle impugnazioni.

In particolare,

  • si elimina la possibilità di condannare al pagamento di una pena pecuniaria la parte che ha proposto in sede d’appello istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva di una sentenza nell’ipotesi in cui l’istanza sia considerata inammissibile o manifestamente infondata;
  • si modifica l’articolo 328 del codice di procedure civile, sostituendo la rubrica con la seguente « Decorrenza dei termini per la parte colpita dall’evento » in relazione all’interruzione dei termini per appellare una sentenza in caso di morte o di perdita di capacità del soggetto abilitato all’impugnazione medesima e si riduce a tre mesi il termine di proroga della decadenza dell’impugnazione nell’ipotesi in cui l’evento della morte o della perdita della capacità del soggetto si verifichi dopo tre mesi dalla pubblicazione della sentenza;
  • si introduce la disposizione relativa ai termini e alle modalità per procedere alla notificazione dell’impugnazione alla parte colpita da un evento interruttivo;
  • si prevede la piena efficacia dell’impugnazione incidentale nel caso in cui quella principale sia dichiarata improcedibile o sia rinunciata e si introduce la possibilità in capo al giudice di condannare alle spese la parte che abbia erroneamente proposto la propria impugnazione incidentale nelle forme di quella principale e ciò indipendentemente dalla sua soccombenza nel giudizio;
  • si modifica la disciplina in ordine alla forma e al contenuto dell’atto di appello richiedendo, in particolare, che la parte indichi specificamente e a pena di inammissibilità le censure in fatto o in diritto nei confronti della sentenza impugnata;
  • si abilita il giudice a invitare la parte a depositare in giudizio la copia della sentenza appellata contenente l’apposizione della dichiarazione di conformità all’originale nelle ipotesi in cui la semplice copia inserita nel fascicolo sia contestata o quando comunque il giudice ne ravvisi l’opportunità;
  • si elimina la possibilità in capo al giudice di dichiarare l’appello inammissibile nel caso in cui valuti che l’impugnazione non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta;
  • infine, si prescrive che la possibilità in capo al presidente di delegare l’assunzione dei mezzi di prova a uno dei componenti del collegio sia subordinata a una sua valutazione circa la loro non necessaria assunzione collegiale.

Articolo 4.

Si aggiunge un ulteriore criterio di individuazione del foro competente per i procedimenti di esecuzione forzata di crediti nelle ipotesi in cui il terzo debitore sia un istituto bancario o un intermediario mobiliare e finanziario o un’altra società avente le medesime finalità, riconoscendo detta competenza in capo al giudice del luogo dove risiede il creditore pignorante, con la sola eccezione in cui si proceda per crediti riguardanti rapporti da lavoro dipendente.

Articolo 5.

L’articolo introduce alcune modifiche alla disciplina relativa al consulente tecnico.

In particolare,

  • si prevede che il giudice inserisca nell’ordinanza di nomina del consulente l’avvertimento che costituisce causa di astensione o di ricusazione l’avere negli ultimi cinque anni intrattenuto rapporti personali o professionali con taluna delle parti o con soggetti a essi riferibili;
  • si prescrive il divieto per il consulente nominato di assumere incarichi professionali per conto di alcuna delle parti nei tre anni successivi al giuramento;
  • si prescrive il tempo prima del quale non possono ed entro il quale devono essere iniziate le operazioni peritali;
  • si fissa in novanta giorni, salvo casi di eccezionale complessità nell’esecuzione delle operazioni, il termine massimo per depositare la relazione peritale;
  • si prevede che il termine concesso al consulente possa essere prorogato su istanza di questi solamente in casi di comprovate e gravi esigenze e per un tempo non superiore alla metà di quello originariamente concesso;
  • si prescrive l’obbligo di ridurre in caso di proroga il compenso del consulente in misura diversa a seconda che si tratti di prima o di seconda proroga; si prescrive che il giudice possa discrezionalmente scegliere di revocare l’incarico quando il consulente ometta il deposito della relazione entro il nuovo termine prorogato e che, in tali casi, questi debba restituire le somme anticipate dalle parti a titolo di compenso;
  • infine si fissa nel compenso medio spettante all’avvocato per la fase istruttoria di quel processo la misura massima del compenso da corrispondere al consulente.

Articolo 6.

Si prevede che il decorso dei termini processuali sia sospeso di diritto anche nell’arco temporale compreso fra il 24 dicembre e il 6 gennaio dell’anno successivo.

Articolo 7.

L’articolo introduce delle modifiche in materia di controversie individuali di lavoro.

In particolare:

  • si prescrive che il decreto di fissazione dell’udienza di discussione contenga l’invito al convenuto a costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza, pena le decadenze prescritte dalla legge, con l’avvertimento che in caso di mancata costituzione il giudice potrà ritenere veri i fatti affermati dall’attore e, sulla base di questi, decidere la causa nella stessa udienza;
  • si attribuisce la facoltà all’attore di allegare al verbale della prima udienza una nota scritta;
  • si abilita il giudice a risolvere in via pregiudiziale con sentenza anche una questione di diritto di particolare importanza e la cui risoluzione appaia necessaria per la definizione della controversia;
  • infine, si elimina la possibilità di condannare al pagamento di una pena pecuniaria la parte che ha proposto istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva di una sentenza nell’ipotesi in cui l’istanza sia considerata dal giudice inammissibile o manifestamente infondata.

Articolo 8.

L’articolo introduce modifiche concernenti il titolo esecutivo e il pignoramento.

In particolare:

  • si individua nelle transazioni sottoscritte dalle parti con l’assistenza degli avvocati un’ulteriore tipologia di titolo esecutivo idoneo a dare luogo a esecuzione forzata, a condizione che risulti espressamente e inequivocabilmente dal contratto la volontà di conferirgli tale efficacia;
  • si elimina l’obbligo del pagamento del contributo unificato per la procedura volta alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare;
  • si abrogano, altresì, le disposizioni relative all’ulteriore compenso percepito dall’ufficiale giudiziario nelle ipotesi in cui proceda alle operazioni di pignoramento presso terzi o mobiliare.

Articolo 9.

L’articolo modifica in parte la disciplina del procedimento di ingiunzione.

In particolare:

  • si prescrive che la conformità all’originale degli estratti delle scritture contabili, idonea a qualificarli prova scritta ai fini del procedimento ingiuntivo, possa risultare anche da una dichiarazione di autenticità rilasciata dal dottore commercialista;
  • si riduce il termine concesso all’ingiunto per pagare le somme o per consegnare le cose richieste e per fare opposizione e si aumenta quello per la notificazione del decreto;
  • si prevede che l’opponente possa omettere nell’atto di citazione l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti alla base dell’opposizione, fermo restando l’obbligo di indicarli in un atto che dovrà depositare, a pena di nullità, nei venti giorni successivi alla notificazione dell’opposizione in cancelleria e che la stessa provvederà a trasmettere per mezzo di posta elettronica certificata al procuratore dell’opposto.

Articolo 10.

L’articolo, coerentemente con i contenuti e con le ragioni ispiratrici degli articoli precedenti, prescrive in taluni casi la modifica e in altri l’abrogazione di alcune disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941.

Articoli 11 e 12.

Gli articoli modificano la disciplina concernente le procedure di composizione stragiudiziaria delle liti stabilendo, in particolare, che per tutte le tipologie di controversie il loro esperimento sia una mera facoltà e non una condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In particolare, si prescrive l’alternatività fra il procedimento di mediazione civile e quello di negoziazione assistita e si impone all’avvocato di informare di questa possibile alternativa, chiaramente e per iscritto, il proprio assistito al momento del conferimento dell’incarico, pena l’annullabilità del contratto di mandato.

Articolo 13.

L’articolo riduce da centoventi a sessanta giorni il termine concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro e prima del quale il creditore non può procedere a esecuzione forzata né alla notifica di un atto di precetto.

Articolo 14.

L’articolo modifica alcune disposizioni concernenti il contributo unificato. In particolare, si elimina la sanzione del suo pagamento in misura pari a un aumento della metà comminata nelle ipotesi in cui, nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso, il difensore o la parte omettano, rispettivamente, di indicare il proprio numero di fax o il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il codice fiscale; si dispone che la parte che per prima si costituisca in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che nei processi esecutivi di espropriazione forzata faccia istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, sia tenuta al pagamento della metà del contributo unificato e si prescrive che il pagamento della restante metà sia posta a carico della parte soccombente.

Articolo 15.

L’articolo prescrive l’esonero da ogni spesa o tassa per il recupero dei crediti, fino a un importo massimo di 5.000 euro, maturati dai liberi di professionisti nell’esercizio della professione.

Articolo 16.

Si abrogano i commi da 47 a 68 dell’articolo 1 della legge n. 192 del 2012, recante « Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita », che hanno aggravato le modalità di ricorso all’autorità giudiziaria.

Articolo 17.

Si stabilisce che il saggio degli interessi legali, calcolato dal momento della proposizione della domanda giudiziale, della domanda arbitrale e dell’istanza di mediazione, sia pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in tal modo modificando parzialmente la novella all’articolo 1284 del codice civile entrata in vigore nel 2014.

Articolo 18.

Si delinea l’ambito di applicazione di alcuni articoli della legge e si individua nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale la sua data di entrata in vigore.

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D.L. 83/2015: Le modifiche in materia di esecuzione e telematico.

D.L. 83/2015: Le modifiche in materia di esecuzione e telematico.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2015 è stato pubblicato il testo del D.L. n. 83/2015 di riforma della giustizia recante “misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”.

Dopo aver riassunto le novità introdotte dal titolo I in materia di procedure concorsuali, P&P Studio Legale dedica quest’articolo alle importanti novità introdotte dai successivi titoli II e III in materia di procedimenti di espropriazione forzata e processo civile telematico.

Questi i punti principali del provvedimento:

  • Atto di precetto:

con la modifica dell’art. 480 c.p.c. il precetto si arricchisce di un ulteriore elemento a vantaggio del debitore, ossia l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

La vigenza viene, però, posticipata all’entrata in vigore della Legge di conversione.

  • Ricerca telematica dei beni da pignorare:

con la modifica dell’art 492-bis c.p.c. e dell’art 155-quinquies disp. att. c.p.c. viene ritoccata ed incoraggiata la ricerca telematica dei beni da pignorare – ancora inapplicabile, mancando il decreto ministeriale attuativo.

In particolare il nuovo decreto legge “liberalizza” la ricerca telematica dei beni del debitore da pignorare, senza che vi sia più necessità dei famosi – e mai emanati – decreti attuativi che l’originaria legge aveva imposto per l’operatività di tale riforma: pertanto il creditore, previamente autorizzato dal Presidente del Tribunale, potrà cercare beni mobili, immobili, autoveicoli e conti correnti da pignorare accedendo direttamente alle banche dati tributarie e previdenziali, nonché al registro automobilistico, senza doversi prima rivolgere agli ufficiali giudiziari, ma chiedendolo direttamente alle pubbliche amministrazioni interessate e titolari della relativa banca dati..

Tale disposizione però perderà efficacia se il decreto dirigenziale che assicuri la piena funzionalità del servizio non verrà adottato entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge di riforma.

  • Conversione del pignoramento:

con la modifica dell’art. 495 c.p.c. viene prevista la possibilità per il debitore di accedere alla cosiddetta conversione del pignoramento anche attraverso un meccanismo di rateizzazione mensile entro il termine massimo di trentasei mesi. Ogni sei mesi il giudice provvede al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.

  • Cessazione dell’efficacia del pignoramento:

viene modificato il termine di cui all’art 497 c.p.c. e, pertanto, il pignoramento perderà efficacia quando dal suo compimento saranno trascorsi 45 (quarantacinque) giorni in luogo dei già previsti 90 (novanta) giorni senza che sia stata richiesta l’assegnazione o la vendita.

  • Pignoramento mobiliare. I nuovi limiti:

con la modifica dell’art. 545 c.p.c. il nuovo decreto legge introduce importanti limiti alla misura massima del pignoramento di pensioni e stipendi. In particolare, a tale norma del codice di procedura civile vengono aggiunte le seguenti specificazioni:

– relativamente al pignoramento delle pensioni esse non potranno essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti di legge (un quinto);

– riguardo al pignoramento di stipendi: le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dalla legge (un quinto).

Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio.

  • Obblighi del terzo:

vengono mutati anche gli obblighi del terzo. All’art 546 c.p.c., infatti, viene previsto che dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’art. 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell’assegno sociale; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall’articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.

  • Pignoramenti immobiliari. Una sostanziale accelerata i tempi:

il decreto legge 83/2015 modifica il termine di cui all’art 567 c.p.c. relativo all’istanza di vendita ed al deposito della documentazione.

Il creditore che richiede la vendita deve provvedere a depositare, entro 60 e non più entro 120 giorni, la documentazione ipocatastale.

In caso di mancato rispetto, il giudice dichiara l’inefficacia del pignoramento.

Anche la possibilità di chiedere la proroga del suddetto termine subisce un taglio. La riforma riduce, infatti, da 120 a 60 giorni la durata proroga ai fini del deposito della suddetta documentazione.

Cambia inoltre la determinazione del valore dell’immobile pignorato ex art 568 c.p.c.

Dalla moltiplicazione della rendita catastale o del reddito dominicale per un coefficiente (art. 15 c.p.c.), si passa al valore di mercato. Si dovrà pertanto procedere alla stima, calcolando il valore al metro quadro, con le opportune correzioni anche in base alla situazione edilizia, stato d’uso e manutenzione, vincoli giuridici e morosità di spese condominiali. Nella stima dovrà essere evidenziato se c’è possibilità di sanare eventuali abusi edilizie e l’importo annuo delle spese condominiali ordinarie e le eventuali spese straordinarie già approvate dall’assemblea. Si accelerano infine i tempi per il giuramento – da effettuare in cancelleria, da parte del consulente stimatore, e per la presentazione delle offerte.

Inoltre, per ciò che concerne la consegna all’acquirente dell’immobile pignorato, ai sensi del modificato art 574 c.p.c., il giudice dell’esecuzione può autorizzare l’aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad immettersi nel possesso dell’immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, assicurazioni o altri intermediari finanziari per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita.

Inoltre, con la modifica dell’art. 173-quinquies. disp. att. c.p.c. rubricato “Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d’acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo” il giudice può disporre che la presentazione dell’offerta d’acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale. È consentita la prestazione della cauzione anche mediante fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione. In ogni caso, è stabilito che l’offerente comunichi, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 571 c.p.c.

Di fondamentale rilievo la modifica al codice civile, nel quale, dopo l’art. 2929 c.c. è inserita la Sezione I-bis riguardante l’espropriazione di beni oggetto di vincoli d’indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito.

In proposito, l’art. 2929-bis c.c. introduce una tutela rafforzata per il creditore in caso di pignoramento, grazie alla revocatoria semplificata. L’istituto introdotto dal d.l. in esame fa sì che il creditore ove si ritenga pregiudicato da una donazione, da un fondo patrimoniale, da un trust ovvero da un vincolo di destinazione in genere, possa iniziare l’esecuzione forzata indipendentemente dall’ottenimento di una sentenza dichiarativa d’inefficacia del trasferimento (cd. revocatoria). Il Giudice potrà quindi emettere una sentenza di rigetto delle ragioni del creditore quando ormai, per esempio, l’immobile del debitore sia già stato venduto all’asta. Di fatto viene introdotta una presunzione secondo cui gli atti sopra indicati siano stipulati in frode al creditore, con una lesione sia del diritto di difesa del debitore, sia del terzo che abbia eventualmente ricevuto tali beni. Infatti, la nuova disposizione introdotta, limita fortemente la difesa di questi ultimi posto che essi non sono ammessi alla causa ordinaria, con tutte le garanzie ad essa correlata ma solo all’opposizione all’esecuzione con motivi circoscritti a: l’esistenza del pregiudizio e la conoscenza in capo al debitore del pregiudizio medesimo. Va tuttavia considerato che per poter opporre il pignoramento al debitore, il creditore deve trascrivere quest’ultimo entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto di trasferimento del debitore. Da ciò deriva la perdita di efficacia degli atti di cessione, di donazione, ovvero di costituzione di fondo patrimoniale, trust e vincoli in genere, che sono da ritenersi “sospesi” sino al termine dell’anno dalla loro trascrizione. Infine è da rilevare che, decorso l’anno, il creditore ha pur sempre la possibilità di agire con l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c.

  • Provvedimenti per l’autorizzazione alla vendita:

il Decreto Legge 83/2015 introduce un’ulteriore importante possibilità per il giudice: egli può altresì stabilire che il pagamento del prezzo di vendita avvenga ratealmente, entro un termine non superiore a 12 mesi. La rateizzazione pare possibile indipendentemente dall’ammontare del prezzo di vendita e senza alcun limite minimo di importo di ogni singola rata.

Unici limiti alla possibilità di disporre la rateizzazione e alla rateizzazione stessa sono:

– non devono essere state presentate opposizioni all’esecuzione;

– la durata della rateizzazione non deve superare i 12 mesi.

  • Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche:

tutte le vendite dovranno essere pubblicizzate sul portale delle vendite pubbliche, gestito dal Ministero della giustizia.

Il portale unificato consentirà a tutti gli interessati di acquisire le informazioni relative alle vendite giudiziarie nell’ambito di un’unica area web gestita dal Ministero della Giustizia, superando così l’attuale frammentazione con la pubblicazione degli avvisi di vendita per ogni singolo tribunale.

La pubblicità sul portale è obbligatoria tanto che il decreto prevede all’art. 631-bis che, ove questa non venga effettuata nel termine stabilito dal giudice, quest’ultimo deve dichiarare con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo. Tale pubblicità dovrà essere effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, dal creditore procedente. Le modalità tecniche saranno prescritte dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia e saranno rese disponibili mediante pubblicazione nell’area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”. Ove la pubblicità riguardi beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non potrà essere effettuata fin tanto che non sarà fornita la prova dell’avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione. Il portale delle vendite pubbliche dovrà poi inviare all’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata – ad ogni interessato che ne abbia richiesta e si è registrato mediante un’apposita procedura – un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità.

Anche in capo al creditore vengono posti dei costi. Il decreto legge, inoltre, pone dei costi anche in capo al creditore procedente introducendo un contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche degli atti esecutivi riguardanti beni immobili o mobili registrati. Esso sarà di 100 euro per ciascun atto esecutivo e potrà essere adeguato ogni tre anni in base agli indici Istat.

Vigenza: decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall’articolo 161-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.

Novità anche in tema di processo civile telematico:

  • Il d.l. n. 83/2015 attribuisce valore legale al deposito con modalità telematica degli atti introduttivi dei procedimenti di cognizione e di volontaria giurisdizione, quando effettuati dal difensore o dai dipendenti pubblici. Resta ferma la facoltatività del processo civile telematico, che diverrà obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio 2017. Attualmente l’obbligo del deposito telematico esclude l’atto di citazione e le comparse di costituzione, salvo che il singolo tribunale abbia disposto tale facoltà con apposito decreto.

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