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Segnalazione certificata di inizio attività. In G.U. il d.lgs.

Segnalazione certificata di inizio attività. In G.U. il d.lgs.

Pubblicato in Gazzetta ufficiale, in data 13 luglio 2016, l’atteso decreto legislativo con cui si introduce una disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività (s.c.i.a.) previsto dall’art. 5 della l. n. 124/2015 (c.d. legge Madia).

Con tale disposizione il Parlamento aveva delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l’introduzione di una disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, ivi incluse le modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni. Resterà ferma – per espressa previsione normativa – la disciplina delle altre attività private non soggette ad autorizzazione espressa.

Al legislatore delegato è stata inoltre richiesta – col medesimo art. 5 – la puntuale individuazione:

  • dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività,
  • dei procedimenti oggetto di silenzio assenso, nonché
  • di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva.

Ma per coprire tale aspetto, il Governo ha preferito perseguire la strada dell’emanazione di un differente decreto legislativo.

Il decreto qui annotato si compone quindi di quattro articoli.

In aggiunta al primo – utile a definire il perimetro dell’intervento normativo – il testo in commento prevede un articolo dedicato a regolare le modalità di trasmissione delle informazioni tra cittadini, imprese e P.A.; uno con cui si introducono modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e un ultimo utile a definire la tempistica di applicazione della presente riforma nelle Regioni e negli enti locali.

Modalità di trasmissione delle informazioni tra cittadini, imprese e P.A.

L’art. 2 disciplina anzitutto le modalità di trasmissione delle informazioni tra p.a., cittadini e imprese.

In particolare, si prevede (con ciò rinviando di fatto la concreta attuazione della delega al momento in cui verranno emanati ulteriori atti di fonte non primaria) l’adozione da parte delle amministrazioni statali di moduli unificati e standardizzati che definiscano esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonché della documentazione da allegare.

Il privato potrà anche indicare l’eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l’amministrazione.

Per quanto concerne infine la modulistica concernente l’edilizia e l’avvio di attività produttive, questa dovrà adottata mediante accordi o intese in sede di Conferenza unificata, al fine di coordinare le discipline dei vari livelli di governo e realizzare moduli uniformi. Ai fini dell’alleggerimento degli oneri burocratici a carico del cittadino, in ogni caso, i moduli non potranno non essere effettivamente standardizzati, esaustivi ed efficaci.

Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo

I) La ricevuta telematica della presentazione della Scia (nuovo art. 18-bis della legge n. 241 del 1990)

Il decreto in discorso (art. 3) introduce un nuovo art. 18-bis alla l. n. 241/1990, con il quale si prevede che alla presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni dovrà essere immediatamente rilasciata, anche in via telematica, una ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni previste dall’art. 8 della legge n. 241 del 1990, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento. Inoltre, la data di protocollazione dell’istanza, segnalazione o comunicazione non potrà essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

Infine, in caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini per il divieto di prosecuzione dell’attività e per la formazione del silenzio assenso decorrono dal ricevimento dell’istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell’ufficio competente.

II) Lo sportello unico per la presentazione della Scia (nuovo art. 19-bis della legge n. 241 del 1990)

In aggiunta a quanto sopra, il decreto introduce anche un nuovo art. 19-bis nel corpus normativo della l. 241/90.

Sul sito istituzionale di ciascuna p.a. dovrà essere indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la Scia, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente. Lo sportello unico potrà avere più sedi, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.

Si evidenzia come – nell’ottica di una effettiva semplificazione – se per lo svolgimento di un’attività soggetta a Scia sono necessarie ulteriori Scia, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni o notifiche, l’interessato potrà presentare un’unica Scia allo sportello unico.

La p.a. che riceve la Scia, è tenuta a trasmetterla senza indugio alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini previsti, di eventuali proposte motivate per l’adozione dei provvedimenti conformativi o di divieto di prosecuzione dell’attività.

Inoltre, in caso l’attività oggetto di Scia sia condizionata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all’esecuzione di verifiche preventive, l’interessato dovrà presentare allo sportello di cui sopra la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi del nuovo articolo 18-bis.

In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all’articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell’istanza e l’inizio dell’attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui il predetto sportello dà comunicazione all’interessato.

III) Le modifiche all’art. 19 della legge n. 241 del 1990

Col decreto sono state introdotte anche opportune modifiche di coordinamento all’art. 19 della legge n. 241 del 1990.

In particolare:

a) la possibilità di iniziare l’attività dalla data della presentazione della Scia viene estesa anche ai casi di Scia plurima di cui al nuovo art. 19-bis, comma 2;

b) il provvedimento di sospensione dell’attività intrapresa è limitato ai casi di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, mentre negli altri casi l’amministrazione competente può solo prescrivere le misure necessarie a colmare la carenza dei requisiti e dei presupposti (sul punto sono state recepite le osservazioni del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari). La richiesta istruttoria dell’amministrazione interrompe il termine di sessanta giorni, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti espliciti (di divieto di svolgimento o prosecuzione dell’attività o di proroga della sospensione), decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Applicazione della riforma nelle Regioni ed enti locali, differita al 2017

L’art. 4 del decreto, infine, dispone l’obbligo per le Regioni e gli enti locali di adeguarsi alle nuove disposizioni della legge n. 241 del 1990 introdotte dal decreto in commento, entro il 1º gennaio 2017.

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