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Unioni civili. In G.U. il regolamento per la costituzione

Unioni civili. In G.U. il regolamento per la costituzione

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2016, il regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile per le unioni civili, come previsto dall’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2016, n. 144

Il decreto, in vigore già da oggi, prevede che:

1) Per costituire un’unione civile due persone maggiorenni dello stesso sesso devono fare congiuntamente richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta.

2) Nella richiesta ciascuna parte deve dichiarare: a) il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza; b) l’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione.

3) L’ufficiale dello stato civile redigerà immediatamente processo verbale della richiesta e lo sottoscriverà unitamente alle parti, che invita, dandone conto nel verbale, a comparire di fronte a sè per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione, in una data indicata dalle parti che immediatamente successiva al termine di 15 giorni previsti dall’articolo 2, comma 1.

4) Le parti, nel giorno indicato, renderanno personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni e davanti all’ufficiale dello stato civile del comune in cui è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire un’unione civile.

5) L’ufficiale, ricevuta la dichiarazione redigerà apposito processo verbale, sottoscritto unitamente alle parti e ai testimoni.

6) La registrazione degli atti dell’unione civile sarà eseguita mediante iscrizione nel registro provvisorio delle unioni civili (che sarà istituito presso ciascun comune).

7) Nella dichiarazione le parti possono indicare il regime patrimoniale della separazione dei beni.

8) La mancata comparizione, senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno indicato nell’invito equivale a rinuncia.

9) Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti l’ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione costitutiva anche in assenza di richiesta, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell’unione e sull’assenza di cause impeditive.

10) Nella dichiarazione le parti possono indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per l’intera durata dell’unione.

11) Unione costituita a seguito della rettificazione di sesso di uno dei coniugi:

I coniugi che, a seguito della rettificazione di sesso di uno di loro, intendano costituire unione civile, rendono personalmente apposita dichiarazione congiunta all’ufficiale dello stato civile del comune nel quale fu iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.

12) Documento attestante la costituzione dell’unione:

spetta all’ufficiale dello stato civile il rilascio del documento attestante la costituzione dell’unione, recante i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del regime patrimoniale e della residenza, oltre ai dati anagrafici ed alla residenza dei testimoni.

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