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Archive for month: Marzo, 2016

Modifiche al codice di procedura civile. La proposta di legge n. 2921

Modifiche al codice di procedura civile. La proposta di legge n. 2921

Dopo aver riassunto le novità previste dal Disegno di Legge delega n. 2953, recante “disposizioni per l’efficienza del processo civile”, P&P Studio Legale dedica quest’articolo alle ulteriori proposte normative contenute nel Disegno di Legge n. 2921 recante “modifiche al codice di procedura civile e altre disposizioni per l’accelerazione del processo civile”, il cui vaglio da parte della Commissione Giustizia della Camera si è concluso unitamente all’esame del disegno di legge delega n. 2953.

Il testo del provvedimento passerà ora al vaglio della altre Commissioni interessate (tra tutte Affari Costituzionali e Bilancio) per i relativi pareri.

L’iter del progetto in commissione è pertanto pressochè giunto al termine: dopodiché il disegno di legge delega (il primo tassello per la completa riforma del processo civile) passerà all’esame della Camera.

  • La Proposta di Legge N. 2921 recante Modifiche al codice di procedura civile e altre disposizioni per l’accelerazione del processo civile”.

La proposta normativa si compone di 18 articoli.

Articolo 1.

L’articolo prevede alcune significative modifiche alle disposizioni generali del codice di procedura civile. In particolare:

  • si prescrive che la procura speciale conferita al difensore si presume valida, salva diversa volontà espressa nell’atto, per tutti i gradi e le fasi del processo;
  • si prescrive che il difetto di procura alle liti sia sempre sanabile con efficacia retroattiva; si abilita il difensore a esercitare il potere di autenticazione su tutti gli atti del processo;
  • si impone al giudice di pronunciare, oltre che su tutta la domanda, anche su tutte le eccezioni e, in entrambi i casi, non oltre i limiti di queste nonché a porre a fondamento delle decisioni i fatti non specificamente contestati dalle parti, indipendentemente dal fatto se costituite;
  • si prescrive in capo alle parti l’onere di contestare le allegazioni avversarie nella prima difesa utile, pena la decadenza dal diritto di poterlo fare in un successivo momento;
  • si introduce la possibilità che il verbale sia costituito da un documento informatico;
  • si introduce la regola secondo cui il giudice che decide di rinviare la causa deve addurre l’opportuna motivazione e fissare il giorno della successiva udienza in una data perentoriamente compresa nell’arco di tempo non superiore a sei mesi dall’udienza in cui dispone il rinvio;
  • si prescrive che il verbale dell’udienza debba contenere tutte le istanze e le eccezioni delle parti e dei loro difensori e che di esso il giudice debba darne lettura; si modifica la disciplina concernente la notificazione di atti alle persone giuridiche, introducendo regole volte ad assicurarne il perfezionamento anche nel caso in cui non sia possibile consegnare copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di riceverla;
  • si prescrive, infine, che la violazione dei termini perentori imposti al giudice rilevi unicamente ai fini dell’applicazione di sanzioni disciplinari e non anche della validità degli atti compiuti fuori termine.

Articolo 2.

L’articolo introduce alcune significative modifiche alle disposizioni relative al processo di cognizione. In particolare: si stabilisce che

  • il decreto adottato dal presidente del tribunale all’inizio di ogni anno giudiziario contenga anche prescrizioni sulle modalità di gestione delle udienze e di organizzazione dell’ufficio giudiziario;
  • si prescrive che nel caso in cui il convenuto voglia anticipare la data di udienza di prima comparizione il presidente del tribunale accordi la richiesta a condizione che sia osservato il termine dilatorio di un mese;
  • si fissa in venti giorni il termine perentorio da assegnare al convenuto per integrare la nullità derivante dall’omissione o dall’assoluta incertezza dell’oggetto o del titolo della domanda riconvenzionale eventualmente proposta;
  • si stabilisce che ove la prima comparizione delle parti sia fissata in una data in cui il giudice istruttore designato non tiene udienza, la stessa sia d’ufficio rimandata all’udienza immediatamente successiva purché essa sia destinata esclusivamente alla prima costituzione delle parti;
  • si riduce a venti giorni il termine massimo entro cui il giudice istruttore può differire la data della prima udienza;
  • si dilata il tempo per trattenere il fascicolo di parte eventualmente ritirato al momento della rimessione della causa al collegio, fissando nel momento del deposito delle memorie di replica il termine ultimo per la sua restituzione;
  • si prescrive in capo al giudice il dovere di calendarizzare fin dalla prima udienza l’intero procedimento in modo da consentire lo svolgimento consecutivo e quanto più possibile ravvicinato delle udienze e delle attività processuali;
  • si prescrive che il giudice disponga la cancellazione della causa dal ruolo in caso di mancata comparizione alla prima udienza e a quella successiva da lui fissata delle parti ovvero dell’attore costituito quando la parte convenuta non abbia chiesto che si proceda anche in assenza di questi;
  • si prescrive in capo al giudice l’obbligo di disporre il pagamento delle somme non contestate e si ammette per la parte la possibilità di avanzare per la prima volta la relativa istanza anche nel corso dell’udienza di prima comparizione durante la quale si consente anche di formulare per la prima volta un’istanza di ingiunzione di pagamento o di consegna;
  • si prescrive che il giudice istruttore al momento della rimessione delle parti al collegio debba dare allo stesso disposizioni circa le modalità di trattazione della fase decisionale;
  • si prevedono una riduzione e un aumento dei termini di deposito, rispettivamente, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
  • si prescrive che la prova testimoniale sia assunta preferibilmente in una sola udienza e si introduce in capo al giudice il potere di ordinare anche d’ufficio, alla parte o al terzo, l’esibizione di un documento, anche nelle ipotesi in cui ne sia stata già prodotta in giudizio una copia della quale, però, ne si contesti la conformità all’originale, prevedendo, altresì, che nel caso in cui l’esibizione comporti una spesa questa sia posta provvisoriamente a carico di tutte le parti, salvo il riparto finale delle spese di lite;
  • si qualifica perentorio il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza in cancelleria e si prescrive che la sua inosservanza possa costituire violazione disciplinare ed essere considerata ai fini della valutazione di professionalità nonché della nomina o della conferma agli uffici direttivi o semidirettivi;
  • si sopprime, in caso in cui sia proposto appello avverso una sentenza parziale che abbia deciso alcune singole questioni, la necessità che sussista un’istanza concorde delle parti circa la sospensione dell’esecuzione o della prosecuzione dell’ulteriore istruttoria sulle altre questioni non toccate dalla pronuncia fino alla definizione del giudizio d’appello, rimettendo la decisione a una scelta esclusiva e discrezionale del giudice istruttore;
  • Infine, si abilita il giudice a disporre la rinnovazione della citazione del convenuto anche nelle ipotesi in cui vi sia il dubbio che questi non sia comparso per cause indipendenti dalla sua volontà.

Articolo 3.

L’articolo contiene modifiche relative alla materia delle impugnazioni.

In particolare,

  • si elimina la possibilità di condannare al pagamento di una pena pecuniaria la parte che ha proposto in sede d’appello istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva di una sentenza nell’ipotesi in cui l’istanza sia considerata inammissibile o manifestamente infondata;
  • si modifica l’articolo 328 del codice di procedure civile, sostituendo la rubrica con la seguente « Decorrenza dei termini per la parte colpita dall’evento » in relazione all’interruzione dei termini per appellare una sentenza in caso di morte o di perdita di capacità del soggetto abilitato all’impugnazione medesima e si riduce a tre mesi il termine di proroga della decadenza dell’impugnazione nell’ipotesi in cui l’evento della morte o della perdita della capacità del soggetto si verifichi dopo tre mesi dalla pubblicazione della sentenza;
  • si introduce la disposizione relativa ai termini e alle modalità per procedere alla notificazione dell’impugnazione alla parte colpita da un evento interruttivo;
  • si prevede la piena efficacia dell’impugnazione incidentale nel caso in cui quella principale sia dichiarata improcedibile o sia rinunciata e si introduce la possibilità in capo al giudice di condannare alle spese la parte che abbia erroneamente proposto la propria impugnazione incidentale nelle forme di quella principale e ciò indipendentemente dalla sua soccombenza nel giudizio;
  • si modifica la disciplina in ordine alla forma e al contenuto dell’atto di appello richiedendo, in particolare, che la parte indichi specificamente e a pena di inammissibilità le censure in fatto o in diritto nei confronti della sentenza impugnata;
  • si abilita il giudice a invitare la parte a depositare in giudizio la copia della sentenza appellata contenente l’apposizione della dichiarazione di conformità all’originale nelle ipotesi in cui la semplice copia inserita nel fascicolo sia contestata o quando comunque il giudice ne ravvisi l’opportunità;
  • si elimina la possibilità in capo al giudice di dichiarare l’appello inammissibile nel caso in cui valuti che l’impugnazione non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta;
  • infine, si prescrive che la possibilità in capo al presidente di delegare l’assunzione dei mezzi di prova a uno dei componenti del collegio sia subordinata a una sua valutazione circa la loro non necessaria assunzione collegiale.

Articolo 4.

Si aggiunge un ulteriore criterio di individuazione del foro competente per i procedimenti di esecuzione forzata di crediti nelle ipotesi in cui il terzo debitore sia un istituto bancario o un intermediario mobiliare e finanziario o un’altra società avente le medesime finalità, riconoscendo detta competenza in capo al giudice del luogo dove risiede il creditore pignorante, con la sola eccezione in cui si proceda per crediti riguardanti rapporti da lavoro dipendente.

Articolo 5.

L’articolo introduce alcune modifiche alla disciplina relativa al consulente tecnico.

In particolare,

  • si prevede che il giudice inserisca nell’ordinanza di nomina del consulente l’avvertimento che costituisce causa di astensione o di ricusazione l’avere negli ultimi cinque anni intrattenuto rapporti personali o professionali con taluna delle parti o con soggetti a essi riferibili;
  • si prescrive il divieto per il consulente nominato di assumere incarichi professionali per conto di alcuna delle parti nei tre anni successivi al giuramento;
  • si prescrive il tempo prima del quale non possono ed entro il quale devono essere iniziate le operazioni peritali;
  • si fissa in novanta giorni, salvo casi di eccezionale complessità nell’esecuzione delle operazioni, il termine massimo per depositare la relazione peritale;
  • si prevede che il termine concesso al consulente possa essere prorogato su istanza di questi solamente in casi di comprovate e gravi esigenze e per un tempo non superiore alla metà di quello originariamente concesso;
  • si prescrive l’obbligo di ridurre in caso di proroga il compenso del consulente in misura diversa a seconda che si tratti di prima o di seconda proroga; si prescrive che il giudice possa discrezionalmente scegliere di revocare l’incarico quando il consulente ometta il deposito della relazione entro il nuovo termine prorogato e che, in tali casi, questi debba restituire le somme anticipate dalle parti a titolo di compenso;
  • infine si fissa nel compenso medio spettante all’avvocato per la fase istruttoria di quel processo la misura massima del compenso da corrispondere al consulente.

Articolo 6.

Si prevede che il decorso dei termini processuali sia sospeso di diritto anche nell’arco temporale compreso fra il 24 dicembre e il 6 gennaio dell’anno successivo.

Articolo 7.

L’articolo introduce delle modifiche in materia di controversie individuali di lavoro.

In particolare:

  • si prescrive che il decreto di fissazione dell’udienza di discussione contenga l’invito al convenuto a costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza, pena le decadenze prescritte dalla legge, con l’avvertimento che in caso di mancata costituzione il giudice potrà ritenere veri i fatti affermati dall’attore e, sulla base di questi, decidere la causa nella stessa udienza;
  • si attribuisce la facoltà all’attore di allegare al verbale della prima udienza una nota scritta;
  • si abilita il giudice a risolvere in via pregiudiziale con sentenza anche una questione di diritto di particolare importanza e la cui risoluzione appaia necessaria per la definizione della controversia;
  • infine, si elimina la possibilità di condannare al pagamento di una pena pecuniaria la parte che ha proposto istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva di una sentenza nell’ipotesi in cui l’istanza sia considerata dal giudice inammissibile o manifestamente infondata.

Articolo 8.

L’articolo introduce modifiche concernenti il titolo esecutivo e il pignoramento.

In particolare:

  • si individua nelle transazioni sottoscritte dalle parti con l’assistenza degli avvocati un’ulteriore tipologia di titolo esecutivo idoneo a dare luogo a esecuzione forzata, a condizione che risulti espressamente e inequivocabilmente dal contratto la volontà di conferirgli tale efficacia;
  • si elimina l’obbligo del pagamento del contributo unificato per la procedura volta alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare;
  • si abrogano, altresì, le disposizioni relative all’ulteriore compenso percepito dall’ufficiale giudiziario nelle ipotesi in cui proceda alle operazioni di pignoramento presso terzi o mobiliare.

Articolo 9.

L’articolo modifica in parte la disciplina del procedimento di ingiunzione.

In particolare:

  • si prescrive che la conformità all’originale degli estratti delle scritture contabili, idonea a qualificarli prova scritta ai fini del procedimento ingiuntivo, possa risultare anche da una dichiarazione di autenticità rilasciata dal dottore commercialista;
  • si riduce il termine concesso all’ingiunto per pagare le somme o per consegnare le cose richieste e per fare opposizione e si aumenta quello per la notificazione del decreto;
  • si prevede che l’opponente possa omettere nell’atto di citazione l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti alla base dell’opposizione, fermo restando l’obbligo di indicarli in un atto che dovrà depositare, a pena di nullità, nei venti giorni successivi alla notificazione dell’opposizione in cancelleria e che la stessa provvederà a trasmettere per mezzo di posta elettronica certificata al procuratore dell’opposto.

Articolo 10.

L’articolo, coerentemente con i contenuti e con le ragioni ispiratrici degli articoli precedenti, prescrive in taluni casi la modifica e in altri l’abrogazione di alcune disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941.

Articoli 11 e 12.

Gli articoli modificano la disciplina concernente le procedure di composizione stragiudiziaria delle liti stabilendo, in particolare, che per tutte le tipologie di controversie il loro esperimento sia una mera facoltà e non una condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In particolare, si prescrive l’alternatività fra il procedimento di mediazione civile e quello di negoziazione assistita e si impone all’avvocato di informare di questa possibile alternativa, chiaramente e per iscritto, il proprio assistito al momento del conferimento dell’incarico, pena l’annullabilità del contratto di mandato.

Articolo 13.

L’articolo riduce da centoventi a sessanta giorni il termine concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro e prima del quale il creditore non può procedere a esecuzione forzata né alla notifica di un atto di precetto.

Articolo 14.

L’articolo modifica alcune disposizioni concernenti il contributo unificato. In particolare, si elimina la sanzione del suo pagamento in misura pari a un aumento della metà comminata nelle ipotesi in cui, nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso, il difensore o la parte omettano, rispettivamente, di indicare il proprio numero di fax o il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il codice fiscale; si dispone che la parte che per prima si costituisca in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che nei processi esecutivi di espropriazione forzata faccia istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, sia tenuta al pagamento della metà del contributo unificato e si prescrive che il pagamento della restante metà sia posta a carico della parte soccombente.

Articolo 15.

L’articolo prescrive l’esonero da ogni spesa o tassa per il recupero dei crediti, fino a un importo massimo di 5.000 euro, maturati dai liberi di professionisti nell’esercizio della professione.

Articolo 16.

Si abrogano i commi da 47 a 68 dell’articolo 1 della legge n. 192 del 2012, recante « Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita », che hanno aggravato le modalità di ricorso all’autorità giudiziaria.

Articolo 17.

Si stabilisce che il saggio degli interessi legali, calcolato dal momento della proposizione della domanda giudiziale, della domanda arbitrale e dell’istanza di mediazione, sia pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in tal modo modificando parzialmente la novella all’articolo 1284 del codice civile entrata in vigore nel 2014.

Articolo 18.

Si delinea l’ambito di applicazione di alcuni articoli della legge e si individua nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale la sua data di entrata in vigore.

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Efficienza del processo civile. La proposta normativa al vaglio

Efficienza del processo civile. La proposta normativa al vaglio

La Commissione Giustizia della Camera ha terminato l’esame del disegno di legge delega n. 2953, recante “disposizioni per l’efficienza del processo civile”, presentato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, nonché della proposta di Legge n. 2921 recante “modifiche al codice di procedura civile e altre disposizioni per l’accelerazione del processo civile”.

Il testo del provvedimento passerà ora al vaglio della altre Commissioni interessate (tra tutte Affari Costituzionali e Bilancio) per i relativi pareri.

L’iter del progetto in commissione è pertanto pressochè giunto al termine: dopodiché il disegno di legge delega (il primo tassello per la completa riforma del processo civile) passerà all’esame della Camera.

Con il presente articolo P&P Studio Legale riassume i principali punti e le importanti novità previste dal citato disegno di legge delega n. 2953, recante “disposizioni per l’efficienza del processo civile”.

  • Il disegno di legge delega n. 2953.

Il disegno di legge delega n. 2953, elaborato e redatto ad opera della Commissione presieduta dal dottor Giuseppe Berruti, presidente di sezione della Corte di cassazione, che, col prefissato fine di rendere il processo comprensibile “… Le parti debbono sapere chi, almeno in astratto e con una sensata prognosi, vincerà o perderà”, nonché spedito, contiene alcuni interventi in materia di processo civile, l’integrazione della disciplina del tribunale delle imprese e l’istituzione del tribunale della famiglia e della persona.

Nello specifico, all’articolo 1, comma 1, lettera a), in materia di tribunale delle imprese, si prevede una mera integrazione delle competenze attribuite alle esistenti sezioni specializzate, mantenendone inalterato l’attuale numero (21 sezioni), con la modifica della loro denominazione in « sezioni specializzate per l’impresa e il mercato ». Le nuove competenze riguardano le controversie in materia di concorrenza sleale, pubblicità ingannevole, le controversie relative agli accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni e servizi, specifiche controversie in materia di società di persone, le controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture attualmente rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario.

L’articolo 1, comma 1, lettera b), prevede l’istituzione, presso tutte le sedi di tribunale, delle sezioni specializzate per la famiglia e la persona con competenza distinta e specifica su separazioni e divorzi, rapporti di famiglia e di minori, procedimenti relativi a figli nati fuori del matrimonio, procedimenti di competenza del giudice tutelare in materia di minori e incapaci, controversie relative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione internazionale, nella quale far confluire anche le professionalità che si sono formate nell’esperienza del tribunale per i minorenni.

In ordine a quanto previsto all’articolo 1, comma 2, in materia di riassetto del codice di procedura civile e delle leggi processuali civili, al fine di operare una semplificazione e un’accelerazione del rito stesso si prevede quanto segue:

  • Il Giudizio di I Grado

L’udienza di prima comparizione e trattazione

È un dato di comune esperienza che il primo anno dalla notifica della citazione è sostanzialmente perso nell’inattività. Nulla accade, infatti,  nella prima udienza di comparizione, ove non vi siano le attività ex articolo 182 del codice di procedura civile, per cui, dinanzi alla certa richiesta di concessione del noto triplo termine ex articolo 183, sesto comma, c.p.c., occorrono quasi due terzi del primo anno di pendenza della causa (e spessissimo un anno intero e oltre) perché il giudice istruttore, nell’udienza ex articolo 184 del codice di procedura civile, possa decidere, ai sensi dell’articolo 187 del medesimo codice, circa la rilevanza e l’ammissibilità delle prove richieste dalle parti e quindi aprire la fase istruttoria o far entrare immediatamente la causa in decisione.

Si tratta di tempo inutilmente e irrimediabilmente perso: un lusso che un processo civile moderno ed efficiente non può permettersi.

I relatori del ddl delega propongono di riempire questo abnorme spazio vuoto semplicemente prevedendo, ad instar del rito del lavoro, che lo scambio delle memorie, oggi previste come appendice scritta dopo l’udienza di trattazione, avvenga prima della stessa. Contemporaneamente al maturare delle preclusioni assertive e istruttorie dovrà intervenire la preclusione per la contestazione ex articolo 115, secondo comma, del codice di procedura civile.

La soluzione, a dire dei relatori presenta i seguenti vantaggi:

dal lato delle parti e dei difensori:

1) non stravolge le prassi in uso da lustri, perché lo scambio delle memorie prima dell’udienza avviene nel rito del lavoro, in quello delle locazioni, in quello cautelare, nei riti camerali, nella decisione mista ex articolo 281-quinquies del codice di procedura civile e in altri casi;

2) consente ai difensori di continuare l’attività di trattazione quando la causa è presente alla memoria, perché studiata di recente per avviarla o per resistere alla domanda avversaria, e non a distanza di un anno o peggio, a seconda di quando è fissata l’udienza ex articolo 184;

3) soprattutto, nel volgere di nemmeno mezzo anno, consente (e – si badi – impone) al giudice istruttore di arrivare all’udienza di trattazione con tutte le allegazioni assertive e istruttorie espletate dalle parti e, quindi, di esercitare causa cognita tutti i poteri previsti dagli articoli 38, 153, secondo comma, 182 e, soprattutto 187 del codice di procedura civile; non solo, anche se raramente, addirittura quelli di cui all’articolo 281-sexies del codice di procedura civile, quindi invitando le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione immediata orale della causa, con contestuale pronuncia della sentenza a verbale;

4) nel caso di processi a struttura bifasica, ad esempio l’opposizione all’ingiunzione, consente alle parti di argomentare sulle istanze ex articoli 648 e 649 del codice di procedura civile con ampiezza di argomenti, senza aggiungere – come accade nella prassi – anche una o due memorie difensive per discutere della provvisoria esecutività del decreto opposto e poi cadere nel vortice delle memorie ex articolo 183, sesto comma, del medesimo codice;

dal lato del giudice:

1) consente di trovare assestato definitivamente per la prima udienza – salva rimessione in termini, ovviamente, o sanatoria di vizi processuali o di presupposti processuali carenti – il materiale assertivo e istruttorio dell’intera causa;

2) permette, quindi, di poter esercitare, tra gli altri, i poteri previsti dagli articoli 182 e 164 del codice di procedura civile, 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, 221 e seguenti, 273 e 274 del codice di procedura civile, riducendo al minimo, quindi, il rischio che la causa proceda verso una sentenza di contenuto meramente processuale;

3) permette di esercitare il potere-dovere di cui all’articolo 101, secondo comma, del codice di procedura civile;

4) consente di tentare la conciliazione fra le parti o di formulare la proposta conciliativa ex articolo 185-bis del codice di procedura civile (così, peraltro, bloccando inesorabilmente il triennio rilevante ai fini risarcitori in base alla legge 24 marzo 2001, n. 89 (cosiddetta « legge Pinto »), con evidente risparmio per le casse dello Stato) e di interrogare liberamente le parti, sempre conoscendo esattamente i termini della causa;

5) permette di esercitare nella stessa prima udienza la valutazione di ammissibilità e rilevanza delle prove costituende richieste dalle parti e finanche, nei casi più semplici, di avviare la causa alla decisione immediata;

6) consente di eliminare, quasi con un tratto di penna, l’udienza ex articolo 184 del codice di procedura civile, che, tra l’altro, spesso non vede la pronuncia sulle prove da parte del giudice ma una riserva di provvedimento, con ulteriore dilatazione dei tempi.

L’accelerazione, nel pieno rispetto di tutti i principi del processo è evidente e sostanzialmente certa, a meno di errori procedurali.

Ciò posto, va peraltro anche evidenziato che il nuovo articolo 183 proposto dalla commissione Vaccarella ripete, dopo lo scambio degli atti introduttivi, lo schema della prima memoria per entrambe le parti e quindi una seconda memoria in replica. Il contenuto è quello ben noto derivante dall’applicazione del nodo di dipendenza degli atti processuali: tutto ciò che, in linea assertiva (domande, eccezioni, contestazioni e mere allegazioni di fatti principali) e istruttoria (prove precostituite o costituende) è diretta conseguenza di quanto contrapposto nell’atto precedente dall’avversario.

In realtà il sistema della prima memoria ex articolo 183, sesto comma, numero 1), del codice di procedura civile è irrazionale: è ben difficile che il convenuto, il quale, onerato delle note decadenze, costituito nei termini allegando quanto necessario in punto assertivo come istruttorio, abbia altro di principale (nel senso di esercizio di poteri primari quali domande, eccezioni o allegazioni di fatti principali) da dire nella prima memoria; quindi la prima memoria è per definizione di pertinenza esclusiva dell’attore, che deve replicare alla costituzione del convenuto.

Si propone allora di apportare una variante basata su una prassi largamente e proficuamente utilizzata nell’esperienza processuale, quella delle memorie con termini diversificati per le parti a seconda di chi sia il primo a dover rispondere al precedente atto della parte avversaria.

La prima memoria sarebbe, dunque, di sola pertinenza dell’attore, a cui poi farebbe seguito la replica del convenuto.

L’udienza di precisazione delle conclusioni

La necessità di far precedere il momento orale da quello scritto si pone anche nella fase successiva, e cioè nella fase in cui vengono precisate le conclusioni e la causa viene rimessa in decisione.

Nell’attuale regime, all’udienza di precisazione delle conclusioni, il giudice, se richiesto, deve concedere il termine di sessanta giorni per le comparse conclusionali e il successivo termine di venti giorni per le memorie di replica. Si determina quindi un’ulteriore perdita di prezioso tempo processuale.

Si propone quindi di invertire, anche con riguardo a questa fase del processo, la sequenza procedimentale attualmente in vigore, prevedendo lo scambio delle memorie conclusionali prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni. In quest’udienza, dunque, si avrebbe l’ultimo contatto tra gli avvocati e il giudice, e quest’ultimo sarebbe in condizione di decidere immediatamente, eventualmente anche in via contestuale per le cause più semplici.

  • Le Impugnazioni

L’appello

Obiettivo della riforma con riguardo al giudizio di appello.

Individuate le criticità, è evidente che la riforma deve tendere al potenziamento di una linea evolutiva già presente nell’attuale ordinamento, quella volta a realizzare un giudizio di appello strutturato in forma impugnatoria.

Tale giudizio di appello non dovrebbe far ripartire da capo il processo, ma essere finalizzato a correggere gli errori eventualmente commessi dal giudice di primo grado e a concludere il processo (evitandone quanto più possibile la rimessione al giudice di primo grado). Il giudizio di appello servirebbe dunque da cerniera tra l’accertamento dei fatti (demandato al giudice di primo grado) e il controllo di legittimità (demandato in ultima istanza alla Corte di cassazione), consentendo di acquisire le prove illegittimamente non ammesse dal giudice di primo grado, di superare il suo illegittimo diniego di competenza ovvero la nullità dell’atto introduttivo, di rinnovare gli atti processuali nulli.

I princìpi ispiratori

La riforma del giudizio di appello deve ispirarsi ai principi di seguito illustrati:

  1. rafforzamento del carattere di impugnazione a critica vincolata fondata sui seguenti motivi:
  2. violazione di una norma di diritto sostanziale o processuale;
  3. errore manifesto di valutazione dei fatti;
  4. definitiva conferma del principio per cui, a pena di inammissibilità del gravame, l’appellante deve indicare nell’atto introduttivo i capi della sentenza che impugna e illustrare le modificazioni che richiede di apportarvi in conseguenza della violazione della legge ovvero dell’errore manifesto che egli imputa al giudice di primo grado;
  5. rafforzamento del divieto di nova, prevedendo non solo che non è consentito all’appellante di proporre nuove domande, nuove eccezioni e nuovi mezzi di prova (in conformità a quanto già disposto dall’attuale formulazione dell’articolo 345 del codice di procedura civile), ma che gli è precluso anche solo di introdurre nuove ragioni o deduzioni in diritto per dimostrare la fondatezza giuridica delle domande e delle eccezioni precedentemente proposte, che non siano già state sottoposte al giudice di primo grado.

Il giudizio per cassazione

Revisione della disciplina del giudizio camerale

Si manifesta l’utilità di lavorare sull’attuale struttura dell’articolo 380-bis del codice di procedura civile ritornando allo schema classico dell’udienza in camera di consiglio, anche tenendo conto della felice esperienza svolta in questa direzione dalla Corte di cassazione penale.

  • Il Processo di Esecuzione

La proposta normativa di delega è completata da interventi sul processo esecutivo, ispirati ai medesimi principi di semplificazione e di efficacia del titolo esecutivo. In particolare vengono dettati principi per la semplificazione del rito dei procedimenti cognitivi funzionalmente correlati al processo esecutivo, attraverso l’assoggettamento delle opposizioni esecutive al rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile; nonché per l’ampliamento e la generalizzazione dell’ambito di applicazione dell’istituto delle misure coercitive indirette di cui all’articolo 614bis del codice di procedura civile, mediante la previsione della possibilità, per la parte vittoriosa, di chiedere al giudice la fissazione della somma dovuta dalla parte soccombente, a causa della mancata o ritardata esecuzione dell’ordine giudiziale, in presenza di qualunque provvedimento di condanna, a prescindere dalla natura fungibile o infungibile dell’obbligazione a cui esso si riferisce.

  • I Procedimenti Speciali

Completa la delega l’introduzione di principi in materia di arbitrato, nel senso del potenziamento dell’istituto dell’arbitrato, mediante l’eventuale estensione del meccanismo della translatio iudicii ai rapporti tra processo e arbitrato e attraverso la razionalizzazione della disciplina dell’impugnativa del lodo arbitrale. Viene quindi proposta, in chiave di ulteriore semplificazione, la riduzione dei riti speciali, mediante omogeneizzazione di termini e atti introduttivi e uniformità dei modelli di scambio degli scritti difensivi.

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